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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bagantinus n.30, ( ), elettivamente domiciliata in Cagliari (CA), nella CodiceFiscale_1
via Sonnino n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Ignazio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
celebrato in Assemini in data 23.11.1991; b) Confermare l'assegno divorzile in favore
[...]
della Sig.ra pari a € 150,00; c) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Pt_1
giudizio in caso di opposizione, da distrarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
****
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2021, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , con Controparte_1
conferma delle condizioni già stabilite dal decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 22 ottobre 2013.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto che il matrimonio era stato celebrato in
Assemini il 23 novembre 1991 e che dall'unione erano nati tre figli: , nata il 13 febbraio Per_1
1996, , nato il [...], e , nato il [...], tutti oggi maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente indipendenti. Ha precisato che, a seguito del venir meno della comunione spirituale e materiale, i coniugi avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale,
omologato dal Tribunale di Cagliari in data 22 ottobre 2013, in occasione della quale le era stata assegnata la casa coniugale ed era stato posto a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore pari a euro 150,00. Ha tuttavia rappresentato che, da diversi anni, il convenuto non adempie all'obbligo di corrispondere il predetto contributo. ****
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il convenuto non si è
costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza presidenziale del 30 gennaio 2023 si è presentata la sola ricorrente, la quale ha confermato le allegazioni contenute nel ricorso, dichiarando che la convivenza non è mai ripresa dopo la separazione del 2013 e che, all'epoca, la FI minore era stata affidata a lei, mentre Per_1
gli altri due figli risultavano già maggiorenni. Ha aggiunto che attualmente vive per conto Per_3
proprio, risiede in Germania e si è trasferita in Sicilia. Ha inoltre ricordato che in Per_2 Per_1
sede di separazione era stato previsto un assegno complessivo di euro 400,00, di cui euro 250,00
destinati al mantenimento della FI ed euro 150,00 in suo favore, ma che dal 2016 il Per_1
marito non provvede più ad alcun versamento. La ricorrente ha precisato di lavorare come collaboratrice familiare, percependo un reddito annuo di circa euro 3.000,00, di non sostenere spese di locazione e di ricevere aiuti economici dai propri genitori. Ha infine dichiarato di sapere che il convenuto lavora presso un'azienda operante nel settore delle costruzioni navali in Emilia, senza tuttavia conoscerne l'esatto reddito.
*****
Con ordinanza del 9 febbraio 2023, il Presidente f.f., valutate le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa l'indipendenza economica ormai raggiunta dalla FI e tenuto conto del reddito annuo Per_1
dalla stessa percepito, pari a circa euro 3.000,00, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della FI e ha confermato quello disposto in favore della ricorrente, fissato in euro 150,00 mensili oltre rivalutazione.
***** Nella seconda fase del giudizio, mediante deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha ribadito le domande già formulate, ad eccezione di quella relativa al mantenimento della FI . Per_1
All'udienza del 23.10.2023, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla questione dello status. Con sentenza non definitiva n. 3055/2023 del
12.12.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con ordinanza emessa nella stessa data sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con successiva ordinanza resa in data 17.05.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta,
ha ammesso le prove richieste dalla parte ricorrente, autorizzando sia l'interpello che l'escussione dei testimoni dedotti.
*****
All'udienza del 27.01.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale.
*****
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 3055 del 12.12.2023 con la quale è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento in favore della FI , divenuta dopo la separazione economicamente Per_1
autonoma e non più convivente con la madre.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, prima di analizzare nel merito le risultanze istruttorie, giova osservare che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018, ha chiarito che l'assegno divorzile, previsto dall'art. 5, comma
6, L. n. 898/1970, assolve a una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Il riconoscimento del medesimo presuppone l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso una valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, alla luce degli indicatori contenuti nella norma, i quali esprimono il principio di solidarietà post-
coniugale e la pari dignità dei coniugi, ex artt. 2 e 29 Cost.
Il parametro di riferimento, come affermato dalle Sezioni Unite, ha natura composita e deve valorizzare, oltre all'aspetto strettamente assistenziale, anche quello perequativo-compensativo,
considerando il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla realizzazione personale e professionale dell'altro coniuge, in relazione alle scelte di vita familiare condivise e al modello endofamiliare adottato nel corso del matrimonio.
Alla luce di tali principi, passando al caso concreto, emerge innanzitutto una evidente disparità
reddituale tra le parti. La sig.ra percepisce un reddito assai modesto, pari a circa euro 270.00 Pt_1
mensili derivanti dall'attività di collaboratrice domestica, somma che non le garantisce autonomia economica e che la costringe a ricorrere all'aiuto dei propri genitori. Tale situazione risulta aggravata dall'età (56 anni), dalla mancanza di qualifiche professionali e dalle oggettive difficoltà
di reinserimento nel mercato del lavoro.
Di contro, il sig. risulta occupato presso un'azienda operante nel settore delle costruzioni CP_1
navali, dapprima in Sardegna e attualmente fuori dall'isola, con una condizione reddituale e professionale indubbiamente più solida sebbene non precisata. Lo squilibrio economico è dunque evidente e trova origine nelle scelte compiute in costanza di matrimonio, nel corso del quale la resistente ha dedicato pressoché integralmente le proprie energie alla cura della famiglia e della casa, limitandosi a svolgere solo attività lavorative saltuarie, onde consentire al marito di realizzarsi professionalmente.
L'istruttoria ha confermato tali circostanze: la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., consente di ritenere ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova, ulteriormente corroborati dalla deposizione testimoniale, dalla quale è emerso che la ricorrente, nell'arco di oltre vent'anni di matrimonio, ha sacrificato le proprie prospettive lavorative e di crescita personale a vantaggio della famiglia.
In considerazione della durata ultraventennale del matrimonio, del contributo rilevante offerto dalla ricorrente alla vita familiare, della situazione di debolezza economica in cui oggi versa e dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, nonché della sperequazione economico-
patrimoniale tra le parti, si ritiene integrato il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente di importo pari ad euro 150.00 mensili.
******
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto,
rimasto contumace, non ravvisandosi giusti motivi per la compensazione, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente, andranno rimborsate allo stato essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 3055 del
12.12.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1
divorzile di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
3200,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, con distrazione in favore dell'Erario,
essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Così deciso in Cagliari in data 24. 9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Bagantinus n.30, ( ), elettivamente domiciliata in Cagliari (CA), nella CodiceFiscale_1
via Sonnino n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Ignazio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
celebrato in Assemini in data 23.11.1991; b) Confermare l'assegno divorzile in favore
[...]
della Sig.ra pari a € 150,00; c) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Pt_1
giudizio in caso di opposizione, da distrarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
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Con ricorso depositato il 20 dicembre 2021, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , con Controparte_1
conferma delle condizioni già stabilite dal decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 22 ottobre 2013.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto che il matrimonio era stato celebrato in
Assemini il 23 novembre 1991 e che dall'unione erano nati tre figli: , nata il 13 febbraio Per_1
1996, , nato il [...], e , nato il [...], tutti oggi maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente indipendenti. Ha precisato che, a seguito del venir meno della comunione spirituale e materiale, i coniugi avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale,
omologato dal Tribunale di Cagliari in data 22 ottobre 2013, in occasione della quale le era stata assegnata la casa coniugale ed era stato posto a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore pari a euro 150,00. Ha tuttavia rappresentato che, da diversi anni, il convenuto non adempie all'obbligo di corrispondere il predetto contributo. ****
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il convenuto non si è
costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza presidenziale del 30 gennaio 2023 si è presentata la sola ricorrente, la quale ha confermato le allegazioni contenute nel ricorso, dichiarando che la convivenza non è mai ripresa dopo la separazione del 2013 e che, all'epoca, la FI minore era stata affidata a lei, mentre Per_1
gli altri due figli risultavano già maggiorenni. Ha aggiunto che attualmente vive per conto Per_3
proprio, risiede in Germania e si è trasferita in Sicilia. Ha inoltre ricordato che in Per_2 Per_1
sede di separazione era stato previsto un assegno complessivo di euro 400,00, di cui euro 250,00
destinati al mantenimento della FI ed euro 150,00 in suo favore, ma che dal 2016 il Per_1
marito non provvede più ad alcun versamento. La ricorrente ha precisato di lavorare come collaboratrice familiare, percependo un reddito annuo di circa euro 3.000,00, di non sostenere spese di locazione e di ricevere aiuti economici dai propri genitori. Ha infine dichiarato di sapere che il convenuto lavora presso un'azienda operante nel settore delle costruzioni navali in Emilia, senza tuttavia conoscerne l'esatto reddito.
*****
Con ordinanza del 9 febbraio 2023, il Presidente f.f., valutate le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa l'indipendenza economica ormai raggiunta dalla FI e tenuto conto del reddito annuo Per_1
dalla stessa percepito, pari a circa euro 3.000,00, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della FI e ha confermato quello disposto in favore della ricorrente, fissato in euro 150,00 mensili oltre rivalutazione.
***** Nella seconda fase del giudizio, mediante deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha ribadito le domande già formulate, ad eccezione di quella relativa al mantenimento della FI . Per_1
All'udienza del 23.10.2023, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla questione dello status. Con sentenza non definitiva n. 3055/2023 del
12.12.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con ordinanza emessa nella stessa data sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con successiva ordinanza resa in data 17.05.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta,
ha ammesso le prove richieste dalla parte ricorrente, autorizzando sia l'interpello che l'escussione dei testimoni dedotti.
*****
All'udienza del 27.01.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale.
*****
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 3055 del 12.12.2023 con la quale è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento in favore della FI , divenuta dopo la separazione economicamente Per_1
autonoma e non più convivente con la madre.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, prima di analizzare nel merito le risultanze istruttorie, giova osservare che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018, ha chiarito che l'assegno divorzile, previsto dall'art. 5, comma
6, L. n. 898/1970, assolve a una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Il riconoscimento del medesimo presuppone l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso una valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, alla luce degli indicatori contenuti nella norma, i quali esprimono il principio di solidarietà post-
coniugale e la pari dignità dei coniugi, ex artt. 2 e 29 Cost.
Il parametro di riferimento, come affermato dalle Sezioni Unite, ha natura composita e deve valorizzare, oltre all'aspetto strettamente assistenziale, anche quello perequativo-compensativo,
considerando il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla realizzazione personale e professionale dell'altro coniuge, in relazione alle scelte di vita familiare condivise e al modello endofamiliare adottato nel corso del matrimonio.
Alla luce di tali principi, passando al caso concreto, emerge innanzitutto una evidente disparità
reddituale tra le parti. La sig.ra percepisce un reddito assai modesto, pari a circa euro 270.00 Pt_1
mensili derivanti dall'attività di collaboratrice domestica, somma che non le garantisce autonomia economica e che la costringe a ricorrere all'aiuto dei propri genitori. Tale situazione risulta aggravata dall'età (56 anni), dalla mancanza di qualifiche professionali e dalle oggettive difficoltà
di reinserimento nel mercato del lavoro.
Di contro, il sig. risulta occupato presso un'azienda operante nel settore delle costruzioni CP_1
navali, dapprima in Sardegna e attualmente fuori dall'isola, con una condizione reddituale e professionale indubbiamente più solida sebbene non precisata. Lo squilibrio economico è dunque evidente e trova origine nelle scelte compiute in costanza di matrimonio, nel corso del quale la resistente ha dedicato pressoché integralmente le proprie energie alla cura della famiglia e della casa, limitandosi a svolgere solo attività lavorative saltuarie, onde consentire al marito di realizzarsi professionalmente.
L'istruttoria ha confermato tali circostanze: la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., consente di ritenere ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova, ulteriormente corroborati dalla deposizione testimoniale, dalla quale è emerso che la ricorrente, nell'arco di oltre vent'anni di matrimonio, ha sacrificato le proprie prospettive lavorative e di crescita personale a vantaggio della famiglia.
In considerazione della durata ultraventennale del matrimonio, del contributo rilevante offerto dalla ricorrente alla vita familiare, della situazione di debolezza economica in cui oggi versa e dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, nonché della sperequazione economico-
patrimoniale tra le parti, si ritiene integrato il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente di importo pari ad euro 150.00 mensili.
******
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto,
rimasto contumace, non ravvisandosi giusti motivi per la compensazione, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente, andranno rimborsate allo stato essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 3055 del
12.12.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1
divorzile di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
3200,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, con distrazione in favore dell'Erario,
essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Così deciso in Cagliari in data 24. 9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti