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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9833 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 11440/2023
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
c.f. p.iva con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in 20900 Monza (MB), via G. Donizetti n. 46, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ( ), Parte_2 C.F._1 rappresentata, difesa ed assistita, nella presente procedura, dall'Avvocato Giuseppe Maio (c.f. ) e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in C.F._2
20091 Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura generale alle liti del 28/07/2015 innanzi al Notaio dott. in Bresso Rep. 9290 Persona_1
Racc. 4868, allegata alla busta telematica ex art. 83 co. III c.p.c. numero di fax: 02- 6100466, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> (c.f. e p.iva , con sede legale in Vimercate (MB), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata, difesa ed assistita nella presente procedura dall'Avv. Alessandro Gaetani (c.f. – pec: CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Gabriella Gaetani (c.f. Email_2 [...]
– pec: ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata ex art. 16 sexies D.L. 179/2012 presso gli indirizzi PEC dei propri difensori
-PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto opposizione al decreto ingiuntivo telematico del T.O. di Milano al n. 4073/2023 49049/2022 R.G.), pubblicato il 24.02.2023 del 15-24/02/2023 al RG n. 49049/2022.
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto di citazione del 27/02/2023 notificato via PEC il 27/02/2023 alla , la CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n° 4073/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Milano in data 15/02/2023 (notificato in data
24/02/2023 agli odierni attori), con il quale veniva ingiunto a Parte_1
“di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla
[...] notifica del presente ricorso:
1. la somma di €13.894,46; 2. gli interessi come da domanda….. A fondamento del succitato decreto ingiuntivo vi sarebbero le seguenti fatture emessa da CP_1
- fattura n. 910/19 del 24/12/2019 dell'importo di €7.320,00 inclusa IVA per il noleggio di
[...] una “gru da cantiere TGM GRT55” presso il cantiere di Bovisio Masciago dal 13/05/2019 Pt_1 al 12/11/2019; - fattura n. 914/2019 del 24/12/2019 dell'importo di €6.572,46 inclusa Iva avente ad oggetto l'attività di smontaggio di tale gru dal periodo di noleggio. nel proprio atto Pt_1 difensivo eccepiva preliminarmente la nullità ed improcedibilità dell'azione monitoria avversaria essendo le questioni sottese alle fatture azionate già coperte, a suo dire, dal giudicato venutosi a creare con riferimento al contratto dedotto in giudizio (ovvero, come pacificamente riconosciuto, il medesimo azionato con il precedente giudizio monitorio) con riferimento alla sentenza (passata in giudicato) pronunziata tra le stesse parti oggi in causa dal T.O. di Milano al n. 8232/2022 (pubbl. il
19/10/2022 al RG n. 53992/2019, a repert. n. 10717/2022 del 19/10/2022). 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> L'opponente eccepiva inoltre in capo ad diversi asseriti e solo prospettati
CP_1 inadempimenti;
contestava il fatto che le fatture sarebbero state emesse senza il relativo SAL accompagnatorio (Stato di avanzamento dei lavori), redatto dalla conduttrice, in violazione dei patti negoziali in base ai quali “ogni fattura avrebbe dovuto essere autorizzata attraverso l'emissione del relativo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)” così come previsto dall'art. 5 del contratto;
la asserita mancata fornitura da parte di di una serie di documenti fiscali previsti
CP_1 dall'art.
5.4 del contratto quali “il UR (attestante la regolarità retributiva, previdenziale ed assicurativa dei lavoratori impiegati in cantiere con una data di scadenza non anteriore ad un mese”); la asserita omissione da parte di nel fornire l'elenco dei lavoratori
CP_1 operanti in cantiere;
asserita omissione da parte di nel consegnare la copia della
CP_1 polizza di assicurazione rct/rco.
Evidenziava inoltre la pattuizione tra le parti per cui, a fronte di eventuali carenze Pt_1 documentali o in caso di errata trasmissione dei documenti fiscali, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza, maturazione di interessi sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del CA ) come da punto 5.4 contratto di locazione. CP_1
Inoltre, a detta di si sarebbe resa inadempiente sotto ulteriori profili ed in Pt_1 CP_1 particolare: “tardiva autorizzazione del CSE (Coordinatore di Sicurezza in Fase di a Esecuzione) la quale a sua detta veniva fornita solo nel gennaio 2018 (senza i documenti necessari per consentire
l'ingresso in cantiere quali ad esempio l'idoneità statica a firma di tecnico abilitato del piano di appoggio e tutta la documentazione dell'autogru)…ritardato invio di: 1) del piano di idoneità statica del piano di appoggio della gru e dell'autogru; 2) la documentazione dell'autogru e del gruista”.
evidenziava il mancato utilizzo della gru <<(gru comunque sempre materialmente rimasta Pt_1 sempre nella piena ed assoluta materiale detenzione ed utilizzo di parte presso il cantiere --per Pt_1 tutto il periodo di tempo oggetto di contestazione-- e non già prima né offerta in restituzione né mai effettivamente riconsegnata da ad )>> per i seguenti periodi: Pt_1 CP_1
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> a) marzo 2018 -giugno 2018 a causa della mancata consegna di idonee dichiarazioni da parte di
; CP_1
b) aprile – luglio 2018 a causa della mancata consegna di documenti per uso gru;
c) luglio – agosto 2019 per asserita mancata manutenzione della gru.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa di risposta specificamente CP_1 contestando ex art. 115 I comma cpc le deduzioni avversarie e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare illegittima, perché infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione, per i motivi dedotti dalla Società e per l'effetto di rigettare tutte le domande CP_1 formulate ex adverso confermando il decreto opposto;
in caso di revoca del decreto opposto chiedeva di condannare l'opponente al pagamento della somma capitale di €13.894,46 ed alle spese e compensi liquidati in decreto, nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 5 D. L.vo n° 231 del
09/10/2002, maturati sul capitale, dal giorno successivo alla scadenza dei pagamenti indicati nelle fatture insolute (10/01/2020), ex art. 4 D. Lgs n° 231 del 09/10/2002, fino al saldo;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione e di quelle relative a questo giudizio di opposizione.
Circa la eccezione sollevata da parte opponente (per cui l'opposta avrebbe potuto e dovuto Pt_1 azionare --nella precedente sede giudiziale conclusasi con sentenza passata in giudicato n.
8232/022-- le fatture n. 910 e n. 914 che erano state emesse prima dell'udienza di trattazione fissata in quel giudizio) per asserita violazione del ne bis in idem, la parte opposta replicava2 di CP_1 avere rispettato il precetto per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto non potrebbe validamente introdurre domande riconvenzionali, salvo che siano conseguenza della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Pt_ 2 Per l'opposta avrebbe potuto e dovuto azionare in quella sede le fatture n. 910 e n. 914 essendo state emesse prima dell'udienza di trattazione fissata in quel giudizio precedentemente conclusosi.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Ricordava in ogni caso che, anche se fosse stato possibile introdurre una domanda riconvenzionale, la giurisprudenza aveva costantemente ribadito il principio per cui il convenuto opposto aveva la mera facoltà e non già certamente né l'obbligo né l'onere di proporre una domanda riconvenzionale.
Riguardo alle fatture 910 e 914 emesse da la parte opposta evidenziava in primis CP_1 la mancata contestazione in ordine al quantum evidenziando che corrispondono a quanto contrattualmente concordato richiamando poi la sentenza n. 8232/2022 che ha definito il precedente giudizio di opposizione stabilendo che “se è pur vero che i patti negoziali prevedevano che le fatture dovessero essere emesse previo ricevimento (e contestuale allegazione) del relativo SAL a pena di inesigibilità del credito era altrettanto certo che era stata gravemente inadempiente all'obbligo Pt_1 di emettere ciascun SAL ogni 30 giorni e di effettuare, in caso di difformità, il conguaglio nel primo
SAL successivo, risultava infatti a detta di parte convenuta opposta che on aveva mai emesso Pt_1
SAL, neppure in ritardo rispetto alle tempistiche previste per i periodi relativi alle fatture per cui è causa. Per quanto concerne la mancata trasmissione dei UR evidenzia che CP_1 erano stati comunicati in data ben anteriore al deposito del ricorso monitorio, relativo al decreto in oggi opposto. Evidenziava che l'eccezione posta da parte attrice opponente sul CP_1 fatto che non sarebbe stato fornito l'elenco dei lavoratori nel cantiere, (relativamente alla fattura n.
910) era infondata anche nel merito in quanto, essendo un noleggio “a freddo” della gru, non ve ne era bisogno.
Con
Inoltre in relazione alle contestazioni mosse sulla fattura n. 914 relativa allo smontaggio della evidenziava la convenuta che era perfettamente a conoscenza degli operatori intervenuti allo Pt_1 smontaggio essendo in atti il verbale di riconsegna della gru sottoscritto da entrambe le parti.
Asseriva inoltre in ordine alle ulteriori contestazioni mosse da che la copia della CP_1 Pt_1
Con polizza RCT/RCO della era stata consegnata alla sottoscrizione del contratto come, peraltro, anche già evidenziato nella succitata sentenza la quale aveva anche accertato giudizialmente e verificato il corretto adempimento da parte dei convenuti riguardo alla consegna di tutta la documentazione occorrente da parte di . CP_1
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Infine in ordine alle ulteriori asserite inadempienze imputate ad quest'ultima CP_1 evidenziava la loro irrilevanza riferendosi a periodi precedenti all'emissione delle fatture per cui era causa e risultavano, in ogni caso, coperte dal giudicato della sentenza pronunziata tra le stesse parti oggi in causa dal T.O. di Milano al n. 8232/2022 (pubbl. il 19/10/2022 al RG n. 53992/2019, a repert. n. 10717/2022 del 19/10/2022).
Evidenziava infine riguardo all'eccezione di parte attrice opponente per il periodo di CP_1
Con inattività della a causa di un malfunzionamento, che la fattura n. 910/2019 faceva riferimento a un periodo di noleggio successivo agli adempimenti contestati “sicchè, quanto ai fatti anteriori, valeva il giudicato formatosi sulla nota sentenza (cfr n. 8232/2022) con la quale il Giudice aveva accertato l'esatto adempimento da parte di . CP_1
All'udienza del 05/10/2023, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, contestando le reciproche eccezioni e deduzioni;
il Giudice riservava la decisione in merito alle istanze delle parti e concedeva alle parti un “comune termine interlocutorio (per coltivare eventuali ipotesi transattive) sino al 16/11/2023 per fare pervenire in PCT (entro la stessa data ed entro le ore 13;00) eventuale notizia di una eventualmente raggiunta soluzione transattiva..”.
Successivamente --con provvedimento reso fuori udienza in data 17/11/2023-- il Giudice a scioglimento della riserva assunta dato lo spirare dell'infruttuoso termine interlocutorio
“…AUTORIZZA… la immediata provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed emesso dal Tribunale di Milano n. 4073/2023”.
Assegnava i termini per memorie ex art. 183 sesto comma nn. 1, 2, 3 cpc
Successivamente all'udienza del 06/03/2023 le parti si riportavano alle proprie difese ed istanze istanze istruttorie;
il Giudice dava atto dell'avvenuto pagamento da parte di
[...] dell'importo del decreto ingiuntivo opposto dopo la concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione.
All'udienza dell'11/06/2024 la difesa faceva pervenire una Parte_1 dichiarazione circa l'impossibilità a presenziare del proprio LR;
per contro era presente il LR di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> il quale evidenziava che “Il noleggio della verteva unicamente su una CP_1 CP_1 sola Gru consegnata nel cantiere di Bovisio Masciago in via don Mariani. La gru in questione è tuttora in servizio. Richiamo il video sub 30 da noi prodotto a testimonianza del perfetto funzionamento della gru in questione. Per quanto a mia diretta conoscenza posso dire che il modus operandi della è sostanzialmente lo stesso anche con altri nostri competitors e concorrenti Pt_1 con la stessa modalità e genere di contestazioni opposte anche agli altri fornitori”. Il Giudice si riservava.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. provvedeva sulle istanze istruttorie orali con previsione di assunzione della prova per testi.
All'udienza del 15/10/2024 il teste di parte , CP_1 Testimone_1 dipendente della società opposta, sentito sulla memoria …“Confermo la CP_1 circostanza sub 1. Personalmente ricordo solo un mio intervento sul posto sulla gru noleggiata alla per il cambio e sostituzione del freno a motore con un intervento su chiamata risolto con un Pt_1 mio intervento della durata di circa di un'ora e mezza. Dopo l'intervento di sostituzione del freno a motore la gru ha ripreso a funzionare. Ho personalmente effettuato un sopralluogo prima dello Cont smontaggio della (all'incirca 15 giorni prima). Nel periodo di cui al capitolo ho visto la gru funzionare almeno in altre TRE 3 occasioni in cui sono passato dal cantiere o in prossimità dello stesso con la gru visibile. ADR i tecnici di addetti alla manutenzione e interventi sulle gru CP_1 sono TRE 3 me compreso. Sul capitolo 3 confermo quanto indicato e confermo soprattutto quanto al video sub doc. 30”; sentito a prova contraria sul capitolo 13 di parte : “posso escludere la Pt_1 circostanza in primis perché avrei visto un secondo basamento sui avrebbe poggiato la seconda gru
(di altro fornitore) e secondariamente avrei dovuto vederla in quanto se posizionata in adiacenza con la nostra Gru la seconda gru sostitutiva avrebbe dovuto (per potere girare) essere ben più alta
e quindi ben più visibile e sovrastante la nostra gru. Nulla posso dire sul capitolo 20 e posso solo aggiungere che abbiamo fatto degli interventi proprio per garantire sempre la piena funzionalità della nostra gru”.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Stante la mancata comparizione del direttore tecnico di citato regolarmente ma non Pt_1 comparso, DO CU, il Giudice “rinviava la procedura al 18/12/2024 per l'escussione di 2 testi di e 1 di Successivamente l'udienza veniva rinviata con ordinanza. Pt_1 CP_1
All'udienza del 15/04/2025 viene escusso il teste (con mansioni di elettro Testimone_2 meccanico, montatore di gru edili) di parte il quale sul capitolo sub 1 “…Posso CP_1 dire che ogni 3 tre mesi si procedeva come legge alla verifica del corretto funzionamento e della sicurezza delle funi di acciaio. Capitolo 3 ricordo di avere proceduto personalmente alle operazioni di smontaggio della gru e con ogni evidenza la stessa funzionava precisando che necessariamente per effettuare le operazioni di smontaggio di una gru occorre che la stessa gru funzioni regolarmente, essendovi dei passaggi obbligati che richiedono necessariamente il funzionamento del gruppo rotazione, del gruppo sollevamento e del carrello. Riconosco il video versato in atti e che rappresenta effettivamente la gru per cui è causa in pieno e regolare funzionamento”. Sul capitolo di parte n. 13 “escludo categoricamente la circostanza dedotta Pt_1 nel capitolo per una semplice considerazione di ordine logico e fisico e precisamente per la impossibilità di coesistenza di due gru a torre allocate nello stesso posto con evidente ed oggettivo intralcio anche di rotazione impossibile da superare. Sul capitolo 20 posso solo dire che vi era un libro manutenzione e verifiche gru in cui sono annotati data e intervento manutentore”. La difesa di evidenziava che i testi DO CU e seppur citati erano assenti ed Pt_1 Testimone_3 insisteva per la loro escussione. Per contro chiedeva di andare a sentenza essendo CP_1 oramai la causa matura per la decisione anche alla luce della già emessa sentenza n. 8232/2022 del
TO di Milano. Il Giudice si riserva e con ordinanza il Giudice sciogliendo la riserva disponeva l'audizione personale e diretta… del LR della parte per la data del 09/07/2025. Pt_3
All'udienza del 02/10/2025 “per parte convenuta opposta la difesa si opponeva all'ulteriore rinvio di udienza per la comparizione del LR di parte essendo già in precedenza stata richiesta la (non Pt_1 avvenuta) personale comparizione del LR di parte (LR di parte opponente anche prima non Pt_1 comparso).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, tratteneva la causa in decisione con termine di legge per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc come da ultimo novellato
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.
Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale3 (ordinanza4 del 11/06/2024) delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, così come già effettuata nell'emessa ordinanza di ammissione delle richieste probatorie (orali, per testi e documentali) per come articolate dalle parti costituite;
cfr ordinanza5 del 11/06/2024….--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli atti e Pt_1 salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 13 e 20 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli atti e salvo CP_4 riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 1 e 3 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate non ammette6, allo stato, tutti i restanti capitoli di prova orale7 non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti “in blocco”, 3 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 6 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> in quanto in parte vertenti su circostanze non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali8, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo interpretativo) non demandabili a testi ed al più possibile oggetto di CTU;
al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini
-Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
In rito occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare9 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011, 1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 7 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 8 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
9 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n.
2153/2020).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile
2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre
2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662;
Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
Per in motivi di seguito esposti vanno respinte in toto le domande ed eccezioni tutte formulate dalla parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto integralmente Pt_1 confermato il decreto ingiuntivo qui opposto.
Qui di seguito per estratto e in copia la sentenza (passata in giudicato) pronunziata tra le stesse parti oggi in causa dal T.O. di Milano al n. 8232/2022 pubbl. il 19/10/2022 RG n. 53992/2019 Repert. n.
10717/2022 del 19/10/2022….omissis….L'opponente ha ribadito, in comparsa conclusionale, che
“In sede di accordi contrattuali, le parti stabilivano che ogni fattura emessa dalla parte Locatrice avrebbe dovuto essere autorizzata attraverso l'emissione del relativo Stato Avanzamento Lavori
(SAL) redatto e comunicato dalla ND ( , che, a sua volta, doveva essere ri-trasmesso Pt_1 alla stessa in uno con la fattura riferita al medesimo SAL. Infatti, in base all'articolo n. 5 del contratto di locazione (sub doc. 2) si specificava chiaramente come il Conduttore (nel caso di specie si impegnasse a redigere i SAL con cadenza mensile, anche in riferimento alle fasi di Pt_1 montaggio e smontaggio delle gru e che tale documento sarebbe stato prima vistato dal Conduttore nella persona del Presidente del CDA, e successivamente comunicato via email o PEC al CA affinché lo stesso potesse in seguito procedere correttamente alla redazione dei documenti fiscali
(sul punto, vedasi la clausola n° 5 del contratto sub doc. 2: “copia dello stato avanzamento lavori, munito di visto dell'amministratore del Conduttore, dovrà essere allegato alla fattura emessa dal
CA, che dovrà essere trasmessa al Conduttore mediante raccomandata A/R o consegnata a mani o via e-mail”)” (pagg. 8-9).
Ha concluso che “Allo stato quindi, la mancata esibizione del SAL/SAN autorizzativo comporta inevitabilmente il disconoscimento e la ferma contestazione delle fatture in esame oltre che delle pseudo prestazioni, MAI rese così come ivi indicate ed ex adverso reclamate”.
Orbene, al riguardo si osserva che:
- le contestazioni inerenti la fattura n. 8/2109 sollevate nella comunicazione del 24 maggio 2019
(doc. 10 dell'opponente) sono del tutto generiche, perché l'opponente ha lamentato la mancanza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> delle “certificazioni richieste per la liquidazione delle fatture”, senza specificare esattamente quali fossero queste certificazioni.
Se, come sembra aver chiarito nel presente giudizio, l'opponente si è voluta riferire alla mancanza del SAL, non può che ribadirsi quanto argomentato nell'ordinanza emessa in data 11 novembre
2020, ossia che, se è pur vero che i patti negoziali prevedevano che le fatture dovessero essere emesse previo ricevimento (e contestuale allegazione) del relativo SAL, a pena di inesigibilità del credito (art. 5), tuttavia è altrettanto certo che la conduttrice opponente è stata inadempiente all'obbligo, pure assunto nel medesimo patto negoziale, di emettere ciascun SAL ogni trenta giorni
e di effettuare, in caso di difformità, il conguaglio nel primo SAL successivo. Ed infatti risulta documentalmente che ha emesso i SAL sempre con notevole ritardo rispetto alla scadenza Pt_1 negoziale e che mai ha conguagliato le difformità lamentate nel primo SAL successivo. E' evidente che il mancato rispetto delle modalità di fatturazione, da parte di , non è addebitabile alla CP_1 locatrice, bensì alla conduttrice, che non ha fatto quanto prodromicamente necessario a consentire alla controparte di emettere le fatture conformemente alle previsioni negoziali. Tale inadempimento non può paralizzare sine die le legittime richieste di pagamento della locatrice, a fronte del perdurante godimento della gru da parte dell'opponente
- analogamente pretestuosa appare la contestazione concernente la fattura n. 113/2019, motivata in ragione della “descrizione differente rispetto al nostro prospetto di fatturazione (SAN – NOLO A
FREDDO)”. In sostanza, la fattura è stata respinta perché recante la dicitura SAL (Stato
Avanzamento Lavori) anziché SAN (Stato Avanzamento Noleggio). Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 5 del contratto di noleggio, invocato dall'opponente, menziona espressamente lo stato di avanzamento lavori quale documento da allegare alla fatture, che anche la fattura n.
8/2019 è stata redatta nel medesimo modo, senza che abbia contestato alcunché in merito, e, Pt_1 infine, che, a distanza di tre anni e mezzo dai fatti, è rimasta del tutto priva di concreto riscontro Pers probatorio la circostanza, allegata dall'opponente, che la dicitura , in luogo di SAN, abbia compromesso, o anche solo rischi di compromettere, il pagamento, in suo favore, delle fatture emesse nei confronti del committente pubblico
- per quanto concerne le fatture n. 325/2019 e n. 368/2019, la contestazione concerne, rispettivamente, l'emissione senza previa ricezione (e contestuale allegazione) del relativo SAL
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> (doc. 23 dell'opponente) e “senza nostro invio del prospetto di fatturazione”. Valgono, in entrambi
i casi, le considerazioni sopra esposte con riguardo alla fattura n. 8/2019.
3. Sulla ritardata e omessa consegna di documenti.
L'opponente ha lamentato che, “a fronte di un contratto datato 21 novembre 2017, CP_1 provvedeva a fornire l'autorizzazione del CSE (Coordinatore di Sicurezza in Fase di Esecuzione) solo nel gennaio 2018, oltretutto senza tutti i documenti necessari per consentire l'ingresso in cantiere”.
Ha lamentato la violazione dell'art. 18, che prevede la trasmissione dei documenti propedeutici all'ingresso entro otto giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Ciò premesso, è incontroverso che l'autorizzazione è stata consegnata, sebbene oltre il termine negoziale. Ciò, tuttavia, non ha comportato alcun pregiudizio per la conduttrice, giacché è pacifico la gru è stata montata solo a marzo 2018: poiché a quell'epoca la certificazione era stata consegnata, è evidente che la sua ritardata consegna non può aver comportato il mancato utilizzo della gru e che nessun danno ha, comunque, ricevuto la conduttrice.
Quanto alle dichiarazioni concernenti le modalità di utilizzo della gru ed il corretto montaggio della stessa, risulta che esse, insieme a tutti i “Documenti Sicurezza”, compreso l'elenco operai e
l'assicurazione RCT-RCO, sono stati consegnati a il 7 dicembre 2017 (docc.39 e 58 Pt_1 dell'opposta, firmati per ricevuta da doc. 67 dell'opposta, concernente consegna attrezzatura Pt_1 di lavoro e istruzioni di utilizzo, sottoscritti da dipendenti di , e tutti i docc. da 59 a 80 CP_1 nonché 27 e 28).
Il teste capocantiere di ha confermato l'avvenuta consegna della Testimone_3 Pt_1 documentazione, a sue mani (“riconosco come mie le sottoscrizioni apposte ai documenti da 39 a
43, salvo l'ultimo documento del 43, e 58, ove vi sono. Riconosco anche il libro di cantiere. Questa documentazione mi è stata consegnata, per la firma, da un dipendente di , il loro tecnico CP_1 della manutenzione, generalmente il montatore della gru ed il tecnico incaricato della manutenzione. … riconosco anche le sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto 03/09, tranne per il DDT n. 129/2018, firmato da e 26.”). Per_3
Ha pure espressamente affermato: “Non mi risulta che mancasse la documentazione che mi viene letta (i.e. dichiarazioni circa le modalità d'uso della gru ed il corretto montaggio, nonché
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> certificato di idoneità statica) perché il coordinatore per la sicurezza non mi avrebbe mai Per_4 consentito di utilizzare la gru se essa non ci fosse stata. Si tratta di documentazione che viene consegnata al coordinatore per la sicurezza prima che a me ed io non posso essere autorizzato all'uso della macchina se essa non c'è. Il coordinatore mi aveva detto che la Per_4 documentazione c'era. Ho visto personalmente le istruzioni di montaggio, forse l'ho firmata io. … non so quando sia stata fornita la documentazione, in genere viene fornita alla consegna o poco dopo”.
Il Coordinatore per la sicurezza nel cantiere, escusso come teste ha mostrato di Testimone_4 ricordare ben poco i fatti di causa ma, su richiesta della scrivente, ha confermato di aver richiesto una integrazione alla dichiarazione di corretta installazione della gru e di idoneità all'uso
(consegnata sin da montaggio: 13 marzo 2018), mediante l'inserimento della dicitura “nulla osta all'utilizzo degli apparecchi …”.
La necessità di effettuare tale integrazione ha comportato che il documento in questione è stato nuovamente redatto, nella sua versione definitiva, successivamente alle interlocuzioni ed ai chiarimenti intercorsi tra le parti.
Risulta documentalmente che il responsabile fino all'emissione della dichiarazione con Per_4
l'integrazione richiesta non ha consentito l'uso della gru (doc. 28 di ). CP_1
Così chiariti i fatti, è dubbio che la dichiarazione originariamente predisposta da e CP_1 consegnata a al momento del montaggio non fosse rispondente a legge perché priva della Pt_1 dicitura “nulla osta”, essendo ivi stata attestata l'idoneità all'uso della gru;
in ogni caso, a fronte della contestazione della locatrice, la conduttrice non ha fornito elementi idonei a dimostrazione della sua stretta necessità per obbligo di legge. Ne consegue che non è addebitabile a CP_1
l'eventuale ritardo nella utilizzazione della gru.
Circa, infine alla certificazione di idoneità statica del piano di appoggio della gru e di quello dell'autogrù, per espresso patto contrattuale l'onere di fornirlo era stato posto a carico della conduttrice (art. 16.1, lett. c). Tale eccezione, sollevata dall'opposta, non è stata in alcun modo contrastata dall'opponente.
La circostanza che, di regola, questo certificato viene fornito dal conduttore emerge anche dalla deposizione del teste elettromeccanico montatore di Gru per : “Per Testimone_2 CP_1
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> verificare la idoneità della sezione di base, occorre che ci mandi la documentazione relativa Pt_1 alla parte in cemento, poi l'ufficio verifica se è congrua, sono calcoli ingegneristici. Noi non costruiamo il basamento, noi montiamo la macchina”.
Venendo ai UR, è incontestato – e documentalmente suffragato (doc. dell'opposta) – che sono stati consegnati quelli concernenti i dipendenti di che hanno montato la gru. Trattandosi CP_1 di nolo a freddo (senza operatore), i dipendenti di hanno lavorato nel cantiere solo per il CP_1 periodo del montaggio ed in quelli, successivi, dei controlli periodici e degli interventi di riparazione richiesti, sicché non occorreva la consegna dei UR per tutta la durata del rapporto, ma solo per i più limitati periodi in cui suoi dipendenti sono intervenuti nel cantiere.
In conclusione, le eccezioni sollevate dall'opponente con riguardo alla irregolarità delle fatture ed all'omessa consegna dei documenti necessari per l'utilizzazione della gru noleggiata sono infondate e devono essere rigettate.
4. Sulle domande riconvenzionali risarcitorie di Pt_1
L'opponente ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione della gru in tre diversi periodi: 1) da marzo a giugno 2018, in conseguenza della mancata consegna della documentazione necessaria, concernente la sicurezza, 2) da luglio a settembre 2018, per il malfunzionamento del freno, non riparato dalla locatrice, pur a seguito di tempestive richieste della conduttrice, e 3) da marzo 2019 e sino alla riconsegna, per omessi regolari controlli manutentivi, sospesi da . CP_1
La mancata utilizzazione della gru, per i periodi sopra indicati, è stata decisamente contestata dalla locatrice opposta.
Con riguardo al primo periodo (marzo-giugno 2018), le risultanze processuali hanno consentito di accertare, come sopra detto, che la documentazione è stata fornita alla conduttrice tempestivamente e che solo la dichiarazione concernente il regolare montaggio e l'idoneità all'uso della gru, pur predisposta e consegnata insieme agli altri documenti, è stata respinta da con la Pt_1 motivazione che doveva essere integrata con la dichiarazione “nulla osta all'uso”.
Vero è che il teste ha riferito che, per i primi due mesi dopo il montaggio, “abbiamo avuto Tes_3 un problema perché non la potevamo usare in quanto mancava un dispositivo di sicurezza. La direzione del cantiere, anzi il responsabile per la sicurezza, dott. voleva che la gru non Per_4
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> passasse sopra il vicino asilo con il carico;
dicevano che esisteva un dispositivo apposito che limitava i movimenti del carico in avanti ed indietro, precludendo che il carico fosse trasportato nel raggio soprastante l'asilo. Questo dispositivo non è stato, in seguito, installato, ma la gru è stata utilizzata con l'accorgimento che il carico non veniva spostato dalla metà e fino alla punta del braccio nella direzione dell'asilo. Ero io che manovravo la gru e che curavo di fare così, d'accordo col responsabile per la sicurezza. Non è stata una cosa semplice, era un problema di sicurezza”.
Tuttavia, la circostanza della mancanza del dispositivo menzionato dal teste non è mai stata lamentata in precedenza dall'opponente, è stata riferita solo dal teste ed è contrastata da Tes_3 numerose risultanze processuali. In primo luogo, l'avvenuta consegna del dispositivo in questione e la verifica del suo regolare funzionamento al momento del montaggio della gru è suffragata da plurimi documenti (doc. 2 di , Allegato A al contratto di locazione: “è compreso la CP_1 fornitura e installazione e regolazione del dispositivo di limitazione di rotazione e servizio quando la gru è operativa”, doc. 3/9:
DDT 147 del 22 marzo 2018, concernente “dispositivo di limitazione rotazione”, doc. 16: fattura relativa al montaggio della gru e dei suoi accessori, tra i quali il dispositivo di limitazione di rotazione).
Inoltre, il teste ha riferito che “abbiamo montato il sistema antisorvolo dopo una Tes_2 settimana, perché vicino c'era un asilo. E' un sorta di sistema di blocco che impediva alla gru di sorvolare l'asilo”.
Infine, il regolare funzionamento della gru e di tutte le componenti fornite è stato certificato dallo stesso teste come risulta dal “rapportino di consegna della gru e di verifica del test di Tes_3 funzionamento, con esito positivo, dal 9 al 13 marzo 2018” che il teste ha riconosciuto Tes_2 essere stato firmato da “ , un mio collega, che fa parte della squadra di montaggio. Il Per_5 rapportino è stato firmato anche dal vedo, per : si tratta del documento recante il n. Tes_3 Pt_1
3197 (doc. 3/9 dell'opposta), contenente la descrizione dell'attività svolta il 13 marzo 2018 e la dichiarazione che “la gru viene consegnata funzionante di tutti i suoi dispositivi di sicurezza.
Lavoro eseguito a norma di contratto”.
Sotto tale profilo, la deposizione del teste non può essere valutata attendibile. Tes_3
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Con riguardo agli altri due periodi in contestazione, è documentato in atti che la gru ha avuto dei problemi di malfunzionamento, ma anche, al contempo, che è prontamente intervenuta con CP_1 efficacia risolutiva.
La circostanza è suffragata dai documenti in atti (docc. 40 e 42 dell'opposta: rapporti di intervento), confermati dai testi escussi, i quali hanno anche chiarito che l'esito positivo delle riparazioni emerge dalla mancata annotazione, nei rapporti di intervento, che il problema continuava a persistere (teste “c'è la firma anche del geometra che attesta il corretto Tes_2 funzionamento dopo l'intervento. Due dei rapporti sono firmati da me, uno il 12.9.2018 e un altro
(doc. 42), gli altri sono firmati dai miei colleghi. Se il problema non viene risolto, viene messa una nota che lo segnala, e i documenti che mi vengono mostrati non ne contengono”).
Il teste ha puntualmente riferito in merito agli interventi effettuati ed al loro esito positivo: Tes_2
“ogni volta che è stato riparato il guasto la macchina ha ripreso a funzionare”.
La circostanza che la gru è sempre stata utilizzata, anche in questi periodi, è stata confermata dal teste “ricordo che all'inizio, nei primi mesi di lavoro, la gru ha avuto un problema al freno Tes_3
e che esso è stato segnalato a . Non ricordo se la gru sia rimasta ferma a causa di questo CP_1 problema, mi sembra che siamo riusciti ad utilizzarla e che poi è venuta a sistemare il CP_1 freno, risolvendo il problema. Può essere che sia venuta dopo un mese, ricordo che il problema non
è durato a lungo. … Da quando ha cominciato ad essere utilizzata fino a novembre 2019, è sempre stata utilizzata, salvo che quando ha avuto il problema del freno, allorché si è fermata per una o due settimane, forse, almeno per quanto mi ricordi io. Preciso che il gruista ero io e che sempre e solo io ho manovrato la gru”.
Circa la durata del problema, la memoria del teste era molto imprecisa, come da lui stesso dichiarato, e non può essere ritenuto attendibile.
Ha concluso precisando che “è vero che la gru funzionava regolarmente alla fine dei lavori, quando noi l'abbiamo smontata”.
La deposizione è riscontrata dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
Alla luce di queste risultanze, è rimasta indimostrata l'allegazione che la gru non sarebbe stata utilizzata per i periodi indicati dalla conduttrice;
questa valutazione è avvalorata dal fatto che Pt_1 non ha provato nemmeno di aver utilizzato altri mezzi sostitutivi, come da essa riferito, e che la
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> circostanza in questione è, peraltro, contrastata dalla dichiarazione del teste che l'unica Tes_2 gru operante nel cantiere era quella di e che non ve ne erano altre. CP_1
L'opponente ha, infine, chiesto il rimborso della somma versata a titolo di sanzione irrogata per la mancata effettuazione, da parte di , dei controlli manutentivi della gru, da marzo 2019 fino CP_1 alla restituzione.
Neanche questa domanda merita accoglimento.
In primo luogo, perché la sanzione concerne, in parte, altri inadempimenti, non imputabili (né imputati dall'opponente) alla locatrice.
Inoltre, legittimamente l'opposta ha sospeso la propria prestazione contrattuale, ai sensi dell'art.
1460 c.c., a fronte del pregresso, perdurante e reiterato inadempimento avverso all'obbligo di pagamento del corrispettivo negoziale ed a quello di emettere i SAL con cadenza mensile.
In definitiva, l'opposizione e le domande riconvenzionali devono essere rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della numerosità e complessità della documentazione versata in atti e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo. Non sono dovuti gli esborsi richiesti per scritturazione e copie, e nemmeno i costi per trasferte, in mancanza di qualunque documentazione giustificativa;
è dovuta, invece, la maggiorazione del 30% per i collegamenti ipertestuali…..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 19773/2019 (RG n. 29700/2019), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
3) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 13/10/2022.
…Omissis…
Preliminarmente si osserva quanto segue circa la eccezione sollevata da parte opponente per cui la domanda monitoria costituirebbe violazione del ne bis in idem, posto che sarebbe coperta dal giudicato, formatosi con la sentenza n. 8232/2022 che aveva definito il giudizio di opposizione
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> (precedente a questo) con statuizione ormai definitiva, in quanto notificata da a e CP_1 Pt_1 non impugnata n. 8232/2022.
Secondo l'opponente l'opposta avrebbe potuto e dovuto azionare in quella sede le fatture n. Pt_1
910 e n. 914 essendo state emesse prima dell'udienza di trattazione fissata in quel giudizio.
Contrariamente all' assunto di deve evidenziarsi come sia stato rispettato il precetto per cui Pt_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto non possa introdurre domande riconvenzionali, salvo che siano conseguenza della domanda riconvenzionale dell'opponente.
In ogni caso, anche se fosse stato possibile introdurre una domanda riconvenzionale, la giurisprudenza prevalente esprime il principio per cui il convenuto opposto ha la mera facoltà e non certamente già né l'obbligo né l'onere di proporre una domanda riconvenzionale.
Si evidenzia inoltre riguardo alle contestazioni mosse da parte opponente in particolare con riguardo al fatto della “la mancata esibizione del SAL/SAN autorizzativo” deve evidenziarsi che se è indubbio il fatto che i patti negoziali prevedevano che le fatture dovessero essere emesse previo ricevimento (e contestuale allegazione) del relativo SAL, a pena di inesigibilità del credito (art. 5 del contratto), è parimenti certamente evidente l'oggettivo e conclamato inadempimento da parte dell'opponente quanto all'obbligo di emettere ciascun SAL ogni 30 giorni e di effettuare, in caso di difformità il conguaglio nel primo SAL successivo.
E' documentale che abbia emesso i SAL sempre e Parte_1 costantemente in ritardo rispetto alla scadenza negoziale e che mai abbia conguagliato le difformità lamentate nel primo SAL successivo.
Il mancato rispetto delle modalità di fatturazione da parte di è certamente CP_1 addebitabile alla conduttrice che non ha fatto tutto quanto necessario ed in suo obbligo per Pt_1 consentire alla controparte di emettere le fatture conformemente alle previsioni negoziali.
Tale inadempimento non può finire per (strumentalmente e pretestuosamente) paralizzare le legittime richieste di pagamento della locatrice a fronte del perdurare del godimento della gru da parte dell'opponente.
Sulla contestazione mossa da riguardo la mancanza dell'elenco degli operai in cantiere e Pt_1 dell'assicurazione RCT-RCO tale contestazione mossa da parte opponente appare recessiva in quanto oggetto del precedente giudizio di opposizione terminato con la sentenza n. 8232/2022 in cui
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> risulta chiaramente10 che “tutti i documenti sicurezza compreso l'elenco degli operai e l'assicurazione RCT-RCO sono stati consegnati a in Parte_1 data 7 dicembre 2017.
Riguardo alle ulteriori contestazioni mosse da inerenti l'idoneità statica della gru e Pt_1 dell'autogru, anche in questo caso si fa presente che tale contestazione appare del tutto superata alla luce di quanto statuito dalla succitata sentenza (con accertamento anche sul punto non contestato da che aveva già affrontato questa stessa problematica;
nella succitata sentenza infatti si accertava Pt_1 che “per espresso patto contrattuale l'onere di fornirlo era stato posto a carico della conduttrice
(art. 16.1 lett. c). Tale eccezione sollevata dall'opposta, non è stata in alcun modo contrastata dall'opponente…la circostanza che di regola questo certificato viene fornito dal conduttore emerge anche dalla deposizione del teste . Per verificare l'idoneità della sezione di base, Testimone_5 occorre che ci mandi la documentazione relativa alla parte in cemento, poi l'ufficio verifica Pt_1 se è congrua, sono calcolo ingegneristici. Noi non costruiamo il basamento, noi montiamo la macchina”(cfr. sentenza n. 8232/2022 Tribunale di Milano pag. 10).
Per quanto attiene al UR è incontestato e già oggetto del giudicato della sentenza n.8232/2022 che siano stati consegnati quelli concernenti i dipendenti di che hanno montato la gru. CP_1
Trattandosi di nolo a freddo (ossia senza operatore) i dipendenti di hanno lavorato nel CP_1 cantiere solo per il periodo del montaggio ed in quelli, successivi, dei controlli periodici e degli interventi di riparazione richiesti sicchè non occorreva la consegna del UR per tutta la durata del rapporto, ma solo per i più limitati periodo in cui suoi dipendenti sono intervenuti nel cantiere.
Anche per quanto concerne le contestazioni mosse da in merito agli asseriti periodi di Pt_1 mancato utilizzo della gru ed in particolare: da marzo – giugno 2018 per mancata consegna documentazione necessaria;
da luglio a settembre 2018 per il malfunzionamento del freno e da marzo 2019 alla riconsegna per omessi regolari controlli manutentivi deve evidenziarsi che anche 10 ciò è stato confermato non solo dai documenti prodotti dall'opposta e firmati per ricevuta da ma anche in sede di Pt_1 testimonianza del predetto procedimento il teste capocantiere di ha confermato l'avvenuta consegna della Testimone_3 Pt_1 documentazione oggetto di contestazione affermando peraltro “ non mi risulta che mancasse la documentazione che mi viene letta perché il coordinatore per la sicurezza non mi avrebbe mai consentito di utilizzare la gru se essa non ci fosse stata” Per_4 Specificando inoltre “si tratta di documentazione che viene consegnata al coordinatore per la sicurezza prima che a me ed io non posso essere autorizzato all'uso della macchina se essa non c'è. Il coordinatore mi ha detto che c'era. Ho visto Per_4 personalmente le istruzioni di montaggio, forse, l'ho firmata io… non so quando sia stata fornita la documentazione, in genere viene fornita alla consegna o poco dopo.”.(c.f.r. sentenza n. 8232/2022 Tribunale di Milano alla pag. 9).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> tali contestazioni sono state <> superate dal giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 8232/2022.
In ogni caso sono rinvenibili conferme dalla testimonianza resa nel succitato giudizio da parte del teste e confermata dal teste escusso anche nel presente giudizio;
in merito ai Tes_3 Tes_2 controlli effettuati affermava: sul capitolo sub 1 “…Posso dire che ogni 3 tre mesi si procedeva come legge alla verifica del corretto funzionamento e della sicurezza delle funi di acciaio. Capitolo
3 ricordo di avere proceduto personalmente alle operazioni di smontaggio della gru e con ogni evidenza la stessa funzionava precisando che necessariamente per effettuare le operazioni di smontaggio di una gru occorre che la stessa gru funzioni regolarmente, essendovi dei passaggi obbligati che richiedono necessariamente il funzionamento del gruppo rotazione, del gruppo sollevamento e del carrello. Riconosco il video versato in atti e che rappresenta effettivamente la gru per cui è causa in pieno e regolare funzionamento” risulta pertanto indubbio il funzionamento Con della
L'opposta ha poi come da suo onere specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato11
(ex art. 115, I comma, c.p.c.) quanto solo prospettato genericamente dalla controparte opponente
11 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> sicchè questa ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo12 della prova, Pt_1
nemmeno avrebbe potuto ritualmente e validamente valersi13 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
12 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
Si dispone pertanto che le spese legali di lite e di procedura –liquidate come in dispositivo cui in questa sede si rinvia-- siano poste interamente a carico della parte opponente soccombente Pt_1
[...]
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione14 il Tribunale Civile e Penale di
Milano provvede come in dispositivo.
fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
13 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 14 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito15, deve ritenersi allo stato assorbita16.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 11440/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone
-Rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla parte attrice Parte_1
(c.f. p.iva e, per l'effetto, conferma
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal T.O. di Milano al n. 4073/2023 (49049/2022 R.G.) in data del 15-24/02/2023, con la conseguente acquisita definitiva esecutività ex art. 653 cpc del suddetto titolo monitorio opposto.
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 15 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
16 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> -Condanna la parte opponente (c.f. Parte_1 P.IVA_1
p.iva al pagamento, in favore della controparte, delle spese qui di seguito P.IVA_2 liquidate in complessivi €#600,00# per la fase della mediazione, oltre ad ulteriori dovuti Euro €#7.420,00# per le spese legali della presente procedura per compensi professionali, oltre ad IVA e CPA dovute nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, deciso il 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
c.f. p.iva con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in 20900 Monza (MB), via G. Donizetti n. 46, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ( ), Parte_2 C.F._1 rappresentata, difesa ed assistita, nella presente procedura, dall'Avvocato Giuseppe Maio (c.f. ) e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in C.F._2
20091 Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura generale alle liti del 28/07/2015 innanzi al Notaio dott. in Bresso Rep. 9290 Persona_1
Racc. 4868, allegata alla busta telematica ex art. 83 co. III c.p.c. numero di fax: 02- 6100466, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-PARTE ATTRICE/OPPONENTE
CONTRO
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> (c.f. e p.iva , con sede legale in Vimercate (MB), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata, difesa ed assistita nella presente procedura dall'Avv. Alessandro Gaetani (c.f. – pec: CodiceFiscale_3
e dall'Avv. Gabriella Gaetani (c.f. Email_2 [...]
– pec: ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata ex art. 16 sexies D.L. 179/2012 presso gli indirizzi PEC dei propri difensori
-PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto opposizione al decreto ingiuntivo telematico del T.O. di Milano al n. 4073/2023 49049/2022 R.G.), pubblicato il 24.02.2023 del 15-24/02/2023 al RG n. 49049/2022.
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto di citazione del 27/02/2023 notificato via PEC il 27/02/2023 alla , la CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n° 4073/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Milano in data 15/02/2023 (notificato in data
24/02/2023 agli odierni attori), con il quale veniva ingiunto a Parte_1
“di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla
[...] notifica del presente ricorso:
1. la somma di €13.894,46; 2. gli interessi come da domanda….. A fondamento del succitato decreto ingiuntivo vi sarebbero le seguenti fatture emessa da CP_1
- fattura n. 910/19 del 24/12/2019 dell'importo di €7.320,00 inclusa IVA per il noleggio di
[...] una “gru da cantiere TGM GRT55” presso il cantiere di Bovisio Masciago dal 13/05/2019 Pt_1 al 12/11/2019; - fattura n. 914/2019 del 24/12/2019 dell'importo di €6.572,46 inclusa Iva avente ad oggetto l'attività di smontaggio di tale gru dal periodo di noleggio. nel proprio atto Pt_1 difensivo eccepiva preliminarmente la nullità ed improcedibilità dell'azione monitoria avversaria essendo le questioni sottese alle fatture azionate già coperte, a suo dire, dal giudicato venutosi a creare con riferimento al contratto dedotto in giudizio (ovvero, come pacificamente riconosciuto, il medesimo azionato con il precedente giudizio monitorio) con riferimento alla sentenza (passata in giudicato) pronunziata tra le stesse parti oggi in causa dal T.O. di Milano al n. 8232/2022 (pubbl. il
19/10/2022 al RG n. 53992/2019, a repert. n. 10717/2022 del 19/10/2022). 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> L'opponente eccepiva inoltre in capo ad diversi asseriti e solo prospettati
CP_1 inadempimenti;
contestava il fatto che le fatture sarebbero state emesse senza il relativo SAL accompagnatorio (Stato di avanzamento dei lavori), redatto dalla conduttrice, in violazione dei patti negoziali in base ai quali “ogni fattura avrebbe dovuto essere autorizzata attraverso l'emissione del relativo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)” così come previsto dall'art. 5 del contratto;
la asserita mancata fornitura da parte di di una serie di documenti fiscali previsti
CP_1 dall'art.
5.4 del contratto quali “il UR (attestante la regolarità retributiva, previdenziale ed assicurativa dei lavoratori impiegati in cantiere con una data di scadenza non anteriore ad un mese”); la asserita omissione da parte di nel fornire l'elenco dei lavoratori
CP_1 operanti in cantiere;
asserita omissione da parte di nel consegnare la copia della
CP_1 polizza di assicurazione rct/rco.
Evidenziava inoltre la pattuizione tra le parti per cui, a fronte di eventuali carenze Pt_1 documentali o in caso di errata trasmissione dei documenti fiscali, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza, maturazione di interessi sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del CA ) come da punto 5.4 contratto di locazione. CP_1
Inoltre, a detta di si sarebbe resa inadempiente sotto ulteriori profili ed in Pt_1 CP_1 particolare: “tardiva autorizzazione del CSE (Coordinatore di Sicurezza in Fase di a Esecuzione) la quale a sua detta veniva fornita solo nel gennaio 2018 (senza i documenti necessari per consentire
l'ingresso in cantiere quali ad esempio l'idoneità statica a firma di tecnico abilitato del piano di appoggio e tutta la documentazione dell'autogru)…ritardato invio di: 1) del piano di idoneità statica del piano di appoggio della gru e dell'autogru; 2) la documentazione dell'autogru e del gruista”.
evidenziava il mancato utilizzo della gru <<(gru comunque sempre materialmente rimasta Pt_1 sempre nella piena ed assoluta materiale detenzione ed utilizzo di parte presso il cantiere --per Pt_1 tutto il periodo di tempo oggetto di contestazione-- e non già prima né offerta in restituzione né mai effettivamente riconsegnata da ad )>> per i seguenti periodi: Pt_1 CP_1
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> a) marzo 2018 -giugno 2018 a causa della mancata consegna di idonee dichiarazioni da parte di
; CP_1
b) aprile – luglio 2018 a causa della mancata consegna di documenti per uso gru;
c) luglio – agosto 2019 per asserita mancata manutenzione della gru.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa di risposta specificamente CP_1 contestando ex art. 115 I comma cpc le deduzioni avversarie e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare illegittima, perché infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione, per i motivi dedotti dalla Società e per l'effetto di rigettare tutte le domande CP_1 formulate ex adverso confermando il decreto opposto;
in caso di revoca del decreto opposto chiedeva di condannare l'opponente al pagamento della somma capitale di €13.894,46 ed alle spese e compensi liquidati in decreto, nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 5 D. L.vo n° 231 del
09/10/2002, maturati sul capitale, dal giorno successivo alla scadenza dei pagamenti indicati nelle fatture insolute (10/01/2020), ex art. 4 D. Lgs n° 231 del 09/10/2002, fino al saldo;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione e di quelle relative a questo giudizio di opposizione.
Circa la eccezione sollevata da parte opponente (per cui l'opposta avrebbe potuto e dovuto Pt_1 azionare --nella precedente sede giudiziale conclusasi con sentenza passata in giudicato n.
8232/022-- le fatture n. 910 e n. 914 che erano state emesse prima dell'udienza di trattazione fissata in quel giudizio) per asserita violazione del ne bis in idem, la parte opposta replicava2 di CP_1 avere rispettato il precetto per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto non potrebbe validamente introdurre domande riconvenzionali, salvo che siano conseguenza della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Pt_ 2 Per l'opposta avrebbe potuto e dovuto azionare in quella sede le fatture n. 910 e n. 914 essendo state emesse prima dell'udienza di trattazione fissata in quel giudizio precedentemente conclusosi.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Ricordava in ogni caso che, anche se fosse stato possibile introdurre una domanda riconvenzionale, la giurisprudenza aveva costantemente ribadito il principio per cui il convenuto opposto aveva la mera facoltà e non già certamente né l'obbligo né l'onere di proporre una domanda riconvenzionale.
Riguardo alle fatture 910 e 914 emesse da la parte opposta evidenziava in primis CP_1 la mancata contestazione in ordine al quantum evidenziando che corrispondono a quanto contrattualmente concordato richiamando poi la sentenza n. 8232/2022 che ha definito il precedente giudizio di opposizione stabilendo che “se è pur vero che i patti negoziali prevedevano che le fatture dovessero essere emesse previo ricevimento (e contestuale allegazione) del relativo SAL a pena di inesigibilità del credito era altrettanto certo che era stata gravemente inadempiente all'obbligo Pt_1 di emettere ciascun SAL ogni 30 giorni e di effettuare, in caso di difformità, il conguaglio nel primo
SAL successivo, risultava infatti a detta di parte convenuta opposta che on aveva mai emesso Pt_1
SAL, neppure in ritardo rispetto alle tempistiche previste per i periodi relativi alle fatture per cui è causa. Per quanto concerne la mancata trasmissione dei UR evidenzia che CP_1 erano stati comunicati in data ben anteriore al deposito del ricorso monitorio, relativo al decreto in oggi opposto. Evidenziava che l'eccezione posta da parte attrice opponente sul CP_1 fatto che non sarebbe stato fornito l'elenco dei lavoratori nel cantiere, (relativamente alla fattura n.
910) era infondata anche nel merito in quanto, essendo un noleggio “a freddo” della gru, non ve ne era bisogno.
Con
Inoltre in relazione alle contestazioni mosse sulla fattura n. 914 relativa allo smontaggio della evidenziava la convenuta che era perfettamente a conoscenza degli operatori intervenuti allo Pt_1 smontaggio essendo in atti il verbale di riconsegna della gru sottoscritto da entrambe le parti.
Asseriva inoltre in ordine alle ulteriori contestazioni mosse da che la copia della CP_1 Pt_1
Con polizza RCT/RCO della era stata consegnata alla sottoscrizione del contratto come, peraltro, anche già evidenziato nella succitata sentenza la quale aveva anche accertato giudizialmente e verificato il corretto adempimento da parte dei convenuti riguardo alla consegna di tutta la documentazione occorrente da parte di . CP_1
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Infine in ordine alle ulteriori asserite inadempienze imputate ad quest'ultima CP_1 evidenziava la loro irrilevanza riferendosi a periodi precedenti all'emissione delle fatture per cui era causa e risultavano, in ogni caso, coperte dal giudicato della sentenza pronunziata tra le stesse parti oggi in causa dal T.O. di Milano al n. 8232/2022 (pubbl. il 19/10/2022 al RG n. 53992/2019, a repert. n. 10717/2022 del 19/10/2022).
Evidenziava infine riguardo all'eccezione di parte attrice opponente per il periodo di CP_1
Con inattività della a causa di un malfunzionamento, che la fattura n. 910/2019 faceva riferimento a un periodo di noleggio successivo agli adempimenti contestati “sicchè, quanto ai fatti anteriori, valeva il giudicato formatosi sulla nota sentenza (cfr n. 8232/2022) con la quale il Giudice aveva accertato l'esatto adempimento da parte di . CP_1
All'udienza del 05/10/2023, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, contestando le reciproche eccezioni e deduzioni;
il Giudice riservava la decisione in merito alle istanze delle parti e concedeva alle parti un “comune termine interlocutorio (per coltivare eventuali ipotesi transattive) sino al 16/11/2023 per fare pervenire in PCT (entro la stessa data ed entro le ore 13;00) eventuale notizia di una eventualmente raggiunta soluzione transattiva..”.
Successivamente --con provvedimento reso fuori udienza in data 17/11/2023-- il Giudice a scioglimento della riserva assunta dato lo spirare dell'infruttuoso termine interlocutorio
“…AUTORIZZA… la immediata provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed emesso dal Tribunale di Milano n. 4073/2023”.
Assegnava i termini per memorie ex art. 183 sesto comma nn. 1, 2, 3 cpc
Successivamente all'udienza del 06/03/2023 le parti si riportavano alle proprie difese ed istanze istanze istruttorie;
il Giudice dava atto dell'avvenuto pagamento da parte di
[...] dell'importo del decreto ingiuntivo opposto dopo la concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione.
All'udienza dell'11/06/2024 la difesa faceva pervenire una Parte_1 dichiarazione circa l'impossibilità a presenziare del proprio LR;
per contro era presente il LR di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> il quale evidenziava che “Il noleggio della verteva unicamente su una CP_1 CP_1 sola Gru consegnata nel cantiere di Bovisio Masciago in via don Mariani. La gru in questione è tuttora in servizio. Richiamo il video sub 30 da noi prodotto a testimonianza del perfetto funzionamento della gru in questione. Per quanto a mia diretta conoscenza posso dire che il modus operandi della è sostanzialmente lo stesso anche con altri nostri competitors e concorrenti Pt_1 con la stessa modalità e genere di contestazioni opposte anche agli altri fornitori”. Il Giudice si riservava.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. provvedeva sulle istanze istruttorie orali con previsione di assunzione della prova per testi.
All'udienza del 15/10/2024 il teste di parte , CP_1 Testimone_1 dipendente della società opposta, sentito sulla memoria …“Confermo la CP_1 circostanza sub 1. Personalmente ricordo solo un mio intervento sul posto sulla gru noleggiata alla per il cambio e sostituzione del freno a motore con un intervento su chiamata risolto con un Pt_1 mio intervento della durata di circa di un'ora e mezza. Dopo l'intervento di sostituzione del freno a motore la gru ha ripreso a funzionare. Ho personalmente effettuato un sopralluogo prima dello Cont smontaggio della (all'incirca 15 giorni prima). Nel periodo di cui al capitolo ho visto la gru funzionare almeno in altre TRE 3 occasioni in cui sono passato dal cantiere o in prossimità dello stesso con la gru visibile. ADR i tecnici di addetti alla manutenzione e interventi sulle gru CP_1 sono TRE 3 me compreso. Sul capitolo 3 confermo quanto indicato e confermo soprattutto quanto al video sub doc. 30”; sentito a prova contraria sul capitolo 13 di parte : “posso escludere la Pt_1 circostanza in primis perché avrei visto un secondo basamento sui avrebbe poggiato la seconda gru
(di altro fornitore) e secondariamente avrei dovuto vederla in quanto se posizionata in adiacenza con la nostra Gru la seconda gru sostitutiva avrebbe dovuto (per potere girare) essere ben più alta
e quindi ben più visibile e sovrastante la nostra gru. Nulla posso dire sul capitolo 20 e posso solo aggiungere che abbiamo fatto degli interventi proprio per garantire sempre la piena funzionalità della nostra gru”.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Stante la mancata comparizione del direttore tecnico di citato regolarmente ma non Pt_1 comparso, DO CU, il Giudice “rinviava la procedura al 18/12/2024 per l'escussione di 2 testi di e 1 di Successivamente l'udienza veniva rinviata con ordinanza. Pt_1 CP_1
All'udienza del 15/04/2025 viene escusso il teste (con mansioni di elettro Testimone_2 meccanico, montatore di gru edili) di parte il quale sul capitolo sub 1 “…Posso CP_1 dire che ogni 3 tre mesi si procedeva come legge alla verifica del corretto funzionamento e della sicurezza delle funi di acciaio. Capitolo 3 ricordo di avere proceduto personalmente alle operazioni di smontaggio della gru e con ogni evidenza la stessa funzionava precisando che necessariamente per effettuare le operazioni di smontaggio di una gru occorre che la stessa gru funzioni regolarmente, essendovi dei passaggi obbligati che richiedono necessariamente il funzionamento del gruppo rotazione, del gruppo sollevamento e del carrello. Riconosco il video versato in atti e che rappresenta effettivamente la gru per cui è causa in pieno e regolare funzionamento”. Sul capitolo di parte n. 13 “escludo categoricamente la circostanza dedotta Pt_1 nel capitolo per una semplice considerazione di ordine logico e fisico e precisamente per la impossibilità di coesistenza di due gru a torre allocate nello stesso posto con evidente ed oggettivo intralcio anche di rotazione impossibile da superare. Sul capitolo 20 posso solo dire che vi era un libro manutenzione e verifiche gru in cui sono annotati data e intervento manutentore”. La difesa di evidenziava che i testi DO CU e seppur citati erano assenti ed Pt_1 Testimone_3 insisteva per la loro escussione. Per contro chiedeva di andare a sentenza essendo CP_1 oramai la causa matura per la decisione anche alla luce della già emessa sentenza n. 8232/2022 del
TO di Milano. Il Giudice si riserva e con ordinanza il Giudice sciogliendo la riserva disponeva l'audizione personale e diretta… del LR della parte per la data del 09/07/2025. Pt_3
All'udienza del 02/10/2025 “per parte convenuta opposta la difesa si opponeva all'ulteriore rinvio di udienza per la comparizione del LR di parte essendo già in precedenza stata richiesta la (non Pt_1 avvenuta) personale comparizione del LR di parte (LR di parte opponente anche prima non Pt_1 comparso).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, tratteneva la causa in decisione con termine di legge per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc come da ultimo novellato
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.
Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale3 (ordinanza4 del 11/06/2024) delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, così come già effettuata nell'emessa ordinanza di ammissione delle richieste probatorie (orali, per testi e documentali) per come articolate dalle parti costituite;
cfr ordinanza5 del 11/06/2024….--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli atti e Pt_1 salvo riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 13 e 20 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le istanze istruttorie di prova orale di parte ammette, allo stato degli atti e salvo CP_4 riesame, i capitoli così come articolati ai numeri 1 e 3 limitatamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, e depurati da ogni espressione di giudizio ovvero valutazione;
--Lette le altre istanze istruttorie di prova orale pure formulate non ammette6, allo stato, tutti i restanti capitoli di prova orale7 non già sopra espressamente richiamati e così da dovere essere respinti “in blocco”, 3 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 6 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> in quanto in parte vertenti su circostanze non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali8, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo interpretativo) non demandabili a testi ed al più possibile oggetto di CTU;
al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini
-Ammette le parti costituite alla prova contraria -ove specificatamente, ritualmente e tempestivamente richiesta- solo sui capitoli in prova diretta rispettivamente espressamente ammessi;
In rito occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare9 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011, 1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 7 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 8 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
9 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n.
2153/2020).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile
2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre
2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662;
Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
Per in motivi di seguito esposti vanno respinte in toto le domande ed eccezioni tutte formulate dalla parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto integralmente Pt_1 confermato il decreto ingiuntivo qui opposto.
Qui di seguito per estratto e in copia la sentenza (passata in giudicato) pronunziata tra le stesse parti oggi in causa dal T.O. di Milano al n. 8232/2022 pubbl. il 19/10/2022 RG n. 53992/2019 Repert. n.
10717/2022 del 19/10/2022….omissis….L'opponente ha ribadito, in comparsa conclusionale, che
“In sede di accordi contrattuali, le parti stabilivano che ogni fattura emessa dalla parte Locatrice avrebbe dovuto essere autorizzata attraverso l'emissione del relativo Stato Avanzamento Lavori
(SAL) redatto e comunicato dalla ND ( , che, a sua volta, doveva essere ri-trasmesso Pt_1 alla stessa in uno con la fattura riferita al medesimo SAL. Infatti, in base all'articolo n. 5 del contratto di locazione (sub doc. 2) si specificava chiaramente come il Conduttore (nel caso di specie si impegnasse a redigere i SAL con cadenza mensile, anche in riferimento alle fasi di Pt_1 montaggio e smontaggio delle gru e che tale documento sarebbe stato prima vistato dal Conduttore nella persona del Presidente del CDA, e successivamente comunicato via email o PEC al CA affinché lo stesso potesse in seguito procedere correttamente alla redazione dei documenti fiscali
(sul punto, vedasi la clausola n° 5 del contratto sub doc. 2: “copia dello stato avanzamento lavori, munito di visto dell'amministratore del Conduttore, dovrà essere allegato alla fattura emessa dal
CA, che dovrà essere trasmessa al Conduttore mediante raccomandata A/R o consegnata a mani o via e-mail”)” (pagg. 8-9).
Ha concluso che “Allo stato quindi, la mancata esibizione del SAL/SAN autorizzativo comporta inevitabilmente il disconoscimento e la ferma contestazione delle fatture in esame oltre che delle pseudo prestazioni, MAI rese così come ivi indicate ed ex adverso reclamate”.
Orbene, al riguardo si osserva che:
- le contestazioni inerenti la fattura n. 8/2109 sollevate nella comunicazione del 24 maggio 2019
(doc. 10 dell'opponente) sono del tutto generiche, perché l'opponente ha lamentato la mancanza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> delle “certificazioni richieste per la liquidazione delle fatture”, senza specificare esattamente quali fossero queste certificazioni.
Se, come sembra aver chiarito nel presente giudizio, l'opponente si è voluta riferire alla mancanza del SAL, non può che ribadirsi quanto argomentato nell'ordinanza emessa in data 11 novembre
2020, ossia che, se è pur vero che i patti negoziali prevedevano che le fatture dovessero essere emesse previo ricevimento (e contestuale allegazione) del relativo SAL, a pena di inesigibilità del credito (art. 5), tuttavia è altrettanto certo che la conduttrice opponente è stata inadempiente all'obbligo, pure assunto nel medesimo patto negoziale, di emettere ciascun SAL ogni trenta giorni
e di effettuare, in caso di difformità, il conguaglio nel primo SAL successivo. Ed infatti risulta documentalmente che ha emesso i SAL sempre con notevole ritardo rispetto alla scadenza Pt_1 negoziale e che mai ha conguagliato le difformità lamentate nel primo SAL successivo. E' evidente che il mancato rispetto delle modalità di fatturazione, da parte di , non è addebitabile alla CP_1 locatrice, bensì alla conduttrice, che non ha fatto quanto prodromicamente necessario a consentire alla controparte di emettere le fatture conformemente alle previsioni negoziali. Tale inadempimento non può paralizzare sine die le legittime richieste di pagamento della locatrice, a fronte del perdurante godimento della gru da parte dell'opponente
- analogamente pretestuosa appare la contestazione concernente la fattura n. 113/2019, motivata in ragione della “descrizione differente rispetto al nostro prospetto di fatturazione (SAN – NOLO A
FREDDO)”. In sostanza, la fattura è stata respinta perché recante la dicitura SAL (Stato
Avanzamento Lavori) anziché SAN (Stato Avanzamento Noleggio). Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 5 del contratto di noleggio, invocato dall'opponente, menziona espressamente lo stato di avanzamento lavori quale documento da allegare alla fatture, che anche la fattura n.
8/2019 è stata redatta nel medesimo modo, senza che abbia contestato alcunché in merito, e, Pt_1 infine, che, a distanza di tre anni e mezzo dai fatti, è rimasta del tutto priva di concreto riscontro Pers probatorio la circostanza, allegata dall'opponente, che la dicitura , in luogo di SAN, abbia compromesso, o anche solo rischi di compromettere, il pagamento, in suo favore, delle fatture emesse nei confronti del committente pubblico
- per quanto concerne le fatture n. 325/2019 e n. 368/2019, la contestazione concerne, rispettivamente, l'emissione senza previa ricezione (e contestuale allegazione) del relativo SAL
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> (doc. 23 dell'opponente) e “senza nostro invio del prospetto di fatturazione”. Valgono, in entrambi
i casi, le considerazioni sopra esposte con riguardo alla fattura n. 8/2019.
3. Sulla ritardata e omessa consegna di documenti.
L'opponente ha lamentato che, “a fronte di un contratto datato 21 novembre 2017, CP_1 provvedeva a fornire l'autorizzazione del CSE (Coordinatore di Sicurezza in Fase di Esecuzione) solo nel gennaio 2018, oltretutto senza tutti i documenti necessari per consentire l'ingresso in cantiere”.
Ha lamentato la violazione dell'art. 18, che prevede la trasmissione dei documenti propedeutici all'ingresso entro otto giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Ciò premesso, è incontroverso che l'autorizzazione è stata consegnata, sebbene oltre il termine negoziale. Ciò, tuttavia, non ha comportato alcun pregiudizio per la conduttrice, giacché è pacifico la gru è stata montata solo a marzo 2018: poiché a quell'epoca la certificazione era stata consegnata, è evidente che la sua ritardata consegna non può aver comportato il mancato utilizzo della gru e che nessun danno ha, comunque, ricevuto la conduttrice.
Quanto alle dichiarazioni concernenti le modalità di utilizzo della gru ed il corretto montaggio della stessa, risulta che esse, insieme a tutti i “Documenti Sicurezza”, compreso l'elenco operai e
l'assicurazione RCT-RCO, sono stati consegnati a il 7 dicembre 2017 (docc.39 e 58 Pt_1 dell'opposta, firmati per ricevuta da doc. 67 dell'opposta, concernente consegna attrezzatura Pt_1 di lavoro e istruzioni di utilizzo, sottoscritti da dipendenti di , e tutti i docc. da 59 a 80 CP_1 nonché 27 e 28).
Il teste capocantiere di ha confermato l'avvenuta consegna della Testimone_3 Pt_1 documentazione, a sue mani (“riconosco come mie le sottoscrizioni apposte ai documenti da 39 a
43, salvo l'ultimo documento del 43, e 58, ove vi sono. Riconosco anche il libro di cantiere. Questa documentazione mi è stata consegnata, per la firma, da un dipendente di , il loro tecnico CP_1 della manutenzione, generalmente il montatore della gru ed il tecnico incaricato della manutenzione. … riconosco anche le sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto 03/09, tranne per il DDT n. 129/2018, firmato da e 26.”). Per_3
Ha pure espressamente affermato: “Non mi risulta che mancasse la documentazione che mi viene letta (i.e. dichiarazioni circa le modalità d'uso della gru ed il corretto montaggio, nonché
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> certificato di idoneità statica) perché il coordinatore per la sicurezza non mi avrebbe mai Per_4 consentito di utilizzare la gru se essa non ci fosse stata. Si tratta di documentazione che viene consegnata al coordinatore per la sicurezza prima che a me ed io non posso essere autorizzato all'uso della macchina se essa non c'è. Il coordinatore mi aveva detto che la Per_4 documentazione c'era. Ho visto personalmente le istruzioni di montaggio, forse l'ho firmata io. … non so quando sia stata fornita la documentazione, in genere viene fornita alla consegna o poco dopo”.
Il Coordinatore per la sicurezza nel cantiere, escusso come teste ha mostrato di Testimone_4 ricordare ben poco i fatti di causa ma, su richiesta della scrivente, ha confermato di aver richiesto una integrazione alla dichiarazione di corretta installazione della gru e di idoneità all'uso
(consegnata sin da montaggio: 13 marzo 2018), mediante l'inserimento della dicitura “nulla osta all'utilizzo degli apparecchi …”.
La necessità di effettuare tale integrazione ha comportato che il documento in questione è stato nuovamente redatto, nella sua versione definitiva, successivamente alle interlocuzioni ed ai chiarimenti intercorsi tra le parti.
Risulta documentalmente che il responsabile fino all'emissione della dichiarazione con Per_4
l'integrazione richiesta non ha consentito l'uso della gru (doc. 28 di ). CP_1
Così chiariti i fatti, è dubbio che la dichiarazione originariamente predisposta da e CP_1 consegnata a al momento del montaggio non fosse rispondente a legge perché priva della Pt_1 dicitura “nulla osta”, essendo ivi stata attestata l'idoneità all'uso della gru;
in ogni caso, a fronte della contestazione della locatrice, la conduttrice non ha fornito elementi idonei a dimostrazione della sua stretta necessità per obbligo di legge. Ne consegue che non è addebitabile a CP_1
l'eventuale ritardo nella utilizzazione della gru.
Circa, infine alla certificazione di idoneità statica del piano di appoggio della gru e di quello dell'autogrù, per espresso patto contrattuale l'onere di fornirlo era stato posto a carico della conduttrice (art. 16.1, lett. c). Tale eccezione, sollevata dall'opposta, non è stata in alcun modo contrastata dall'opponente.
La circostanza che, di regola, questo certificato viene fornito dal conduttore emerge anche dalla deposizione del teste elettromeccanico montatore di Gru per : “Per Testimone_2 CP_1
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> verificare la idoneità della sezione di base, occorre che ci mandi la documentazione relativa Pt_1 alla parte in cemento, poi l'ufficio verifica se è congrua, sono calcoli ingegneristici. Noi non costruiamo il basamento, noi montiamo la macchina”.
Venendo ai UR, è incontestato – e documentalmente suffragato (doc. dell'opposta) – che sono stati consegnati quelli concernenti i dipendenti di che hanno montato la gru. Trattandosi CP_1 di nolo a freddo (senza operatore), i dipendenti di hanno lavorato nel cantiere solo per il CP_1 periodo del montaggio ed in quelli, successivi, dei controlli periodici e degli interventi di riparazione richiesti, sicché non occorreva la consegna dei UR per tutta la durata del rapporto, ma solo per i più limitati periodi in cui suoi dipendenti sono intervenuti nel cantiere.
In conclusione, le eccezioni sollevate dall'opponente con riguardo alla irregolarità delle fatture ed all'omessa consegna dei documenti necessari per l'utilizzazione della gru noleggiata sono infondate e devono essere rigettate.
4. Sulle domande riconvenzionali risarcitorie di Pt_1
L'opponente ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione della gru in tre diversi periodi: 1) da marzo a giugno 2018, in conseguenza della mancata consegna della documentazione necessaria, concernente la sicurezza, 2) da luglio a settembre 2018, per il malfunzionamento del freno, non riparato dalla locatrice, pur a seguito di tempestive richieste della conduttrice, e 3) da marzo 2019 e sino alla riconsegna, per omessi regolari controlli manutentivi, sospesi da . CP_1
La mancata utilizzazione della gru, per i periodi sopra indicati, è stata decisamente contestata dalla locatrice opposta.
Con riguardo al primo periodo (marzo-giugno 2018), le risultanze processuali hanno consentito di accertare, come sopra detto, che la documentazione è stata fornita alla conduttrice tempestivamente e che solo la dichiarazione concernente il regolare montaggio e l'idoneità all'uso della gru, pur predisposta e consegnata insieme agli altri documenti, è stata respinta da con la Pt_1 motivazione che doveva essere integrata con la dichiarazione “nulla osta all'uso”.
Vero è che il teste ha riferito che, per i primi due mesi dopo il montaggio, “abbiamo avuto Tes_3 un problema perché non la potevamo usare in quanto mancava un dispositivo di sicurezza. La direzione del cantiere, anzi il responsabile per la sicurezza, dott. voleva che la gru non Per_4
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> passasse sopra il vicino asilo con il carico;
dicevano che esisteva un dispositivo apposito che limitava i movimenti del carico in avanti ed indietro, precludendo che il carico fosse trasportato nel raggio soprastante l'asilo. Questo dispositivo non è stato, in seguito, installato, ma la gru è stata utilizzata con l'accorgimento che il carico non veniva spostato dalla metà e fino alla punta del braccio nella direzione dell'asilo. Ero io che manovravo la gru e che curavo di fare così, d'accordo col responsabile per la sicurezza. Non è stata una cosa semplice, era un problema di sicurezza”.
Tuttavia, la circostanza della mancanza del dispositivo menzionato dal teste non è mai stata lamentata in precedenza dall'opponente, è stata riferita solo dal teste ed è contrastata da Tes_3 numerose risultanze processuali. In primo luogo, l'avvenuta consegna del dispositivo in questione e la verifica del suo regolare funzionamento al momento del montaggio della gru è suffragata da plurimi documenti (doc. 2 di , Allegato A al contratto di locazione: “è compreso la CP_1 fornitura e installazione e regolazione del dispositivo di limitazione di rotazione e servizio quando la gru è operativa”, doc. 3/9:
DDT 147 del 22 marzo 2018, concernente “dispositivo di limitazione rotazione”, doc. 16: fattura relativa al montaggio della gru e dei suoi accessori, tra i quali il dispositivo di limitazione di rotazione).
Inoltre, il teste ha riferito che “abbiamo montato il sistema antisorvolo dopo una Tes_2 settimana, perché vicino c'era un asilo. E' un sorta di sistema di blocco che impediva alla gru di sorvolare l'asilo”.
Infine, il regolare funzionamento della gru e di tutte le componenti fornite è stato certificato dallo stesso teste come risulta dal “rapportino di consegna della gru e di verifica del test di Tes_3 funzionamento, con esito positivo, dal 9 al 13 marzo 2018” che il teste ha riconosciuto Tes_2 essere stato firmato da “ , un mio collega, che fa parte della squadra di montaggio. Il Per_5 rapportino è stato firmato anche dal vedo, per : si tratta del documento recante il n. Tes_3 Pt_1
3197 (doc. 3/9 dell'opposta), contenente la descrizione dell'attività svolta il 13 marzo 2018 e la dichiarazione che “la gru viene consegnata funzionante di tutti i suoi dispositivi di sicurezza.
Lavoro eseguito a norma di contratto”.
Sotto tale profilo, la deposizione del teste non può essere valutata attendibile. Tes_3
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Con riguardo agli altri due periodi in contestazione, è documentato in atti che la gru ha avuto dei problemi di malfunzionamento, ma anche, al contempo, che è prontamente intervenuta con CP_1 efficacia risolutiva.
La circostanza è suffragata dai documenti in atti (docc. 40 e 42 dell'opposta: rapporti di intervento), confermati dai testi escussi, i quali hanno anche chiarito che l'esito positivo delle riparazioni emerge dalla mancata annotazione, nei rapporti di intervento, che il problema continuava a persistere (teste “c'è la firma anche del geometra che attesta il corretto Tes_2 funzionamento dopo l'intervento. Due dei rapporti sono firmati da me, uno il 12.9.2018 e un altro
(doc. 42), gli altri sono firmati dai miei colleghi. Se il problema non viene risolto, viene messa una nota che lo segnala, e i documenti che mi vengono mostrati non ne contengono”).
Il teste ha puntualmente riferito in merito agli interventi effettuati ed al loro esito positivo: Tes_2
“ogni volta che è stato riparato il guasto la macchina ha ripreso a funzionare”.
La circostanza che la gru è sempre stata utilizzata, anche in questi periodi, è stata confermata dal teste “ricordo che all'inizio, nei primi mesi di lavoro, la gru ha avuto un problema al freno Tes_3
e che esso è stato segnalato a . Non ricordo se la gru sia rimasta ferma a causa di questo CP_1 problema, mi sembra che siamo riusciti ad utilizzarla e che poi è venuta a sistemare il CP_1 freno, risolvendo il problema. Può essere che sia venuta dopo un mese, ricordo che il problema non
è durato a lungo. … Da quando ha cominciato ad essere utilizzata fino a novembre 2019, è sempre stata utilizzata, salvo che quando ha avuto il problema del freno, allorché si è fermata per una o due settimane, forse, almeno per quanto mi ricordi io. Preciso che il gruista ero io e che sempre e solo io ho manovrato la gru”.
Circa la durata del problema, la memoria del teste era molto imprecisa, come da lui stesso dichiarato, e non può essere ritenuto attendibile.
Ha concluso precisando che “è vero che la gru funzionava regolarmente alla fine dei lavori, quando noi l'abbiamo smontata”.
La deposizione è riscontrata dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
Alla luce di queste risultanze, è rimasta indimostrata l'allegazione che la gru non sarebbe stata utilizzata per i periodi indicati dalla conduttrice;
questa valutazione è avvalorata dal fatto che Pt_1 non ha provato nemmeno di aver utilizzato altri mezzi sostitutivi, come da essa riferito, e che la
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> circostanza in questione è, peraltro, contrastata dalla dichiarazione del teste che l'unica Tes_2 gru operante nel cantiere era quella di e che non ve ne erano altre. CP_1
L'opponente ha, infine, chiesto il rimborso della somma versata a titolo di sanzione irrogata per la mancata effettuazione, da parte di , dei controlli manutentivi della gru, da marzo 2019 fino CP_1 alla restituzione.
Neanche questa domanda merita accoglimento.
In primo luogo, perché la sanzione concerne, in parte, altri inadempimenti, non imputabili (né imputati dall'opponente) alla locatrice.
Inoltre, legittimamente l'opposta ha sospeso la propria prestazione contrattuale, ai sensi dell'art.
1460 c.c., a fronte del pregresso, perdurante e reiterato inadempimento avverso all'obbligo di pagamento del corrispettivo negoziale ed a quello di emettere i SAL con cadenza mensile.
In definitiva, l'opposizione e le domande riconvenzionali devono essere rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della numerosità e complessità della documentazione versata in atti e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo. Non sono dovuti gli esborsi richiesti per scritturazione e copie, e nemmeno i costi per trasferte, in mancanza di qualunque documentazione giustificativa;
è dovuta, invece, la maggiorazione del 30% per i collegamenti ipertestuali…..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 19773/2019 (RG n. 29700/2019), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) rigetta le domande riconvenzionali dell'opponente;
3) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 13/10/2022.
…Omissis…
Preliminarmente si osserva quanto segue circa la eccezione sollevata da parte opponente per cui la domanda monitoria costituirebbe violazione del ne bis in idem, posto che sarebbe coperta dal giudicato, formatosi con la sentenza n. 8232/2022 che aveva definito il giudizio di opposizione
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> (precedente a questo) con statuizione ormai definitiva, in quanto notificata da a e CP_1 Pt_1 non impugnata n. 8232/2022.
Secondo l'opponente l'opposta avrebbe potuto e dovuto azionare in quella sede le fatture n. Pt_1
910 e n. 914 essendo state emesse prima dell'udienza di trattazione fissata in quel giudizio.
Contrariamente all' assunto di deve evidenziarsi come sia stato rispettato il precetto per cui Pt_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto non possa introdurre domande riconvenzionali, salvo che siano conseguenza della domanda riconvenzionale dell'opponente.
In ogni caso, anche se fosse stato possibile introdurre una domanda riconvenzionale, la giurisprudenza prevalente esprime il principio per cui il convenuto opposto ha la mera facoltà e non certamente già né l'obbligo né l'onere di proporre una domanda riconvenzionale.
Si evidenzia inoltre riguardo alle contestazioni mosse da parte opponente in particolare con riguardo al fatto della “la mancata esibizione del SAL/SAN autorizzativo” deve evidenziarsi che se è indubbio il fatto che i patti negoziali prevedevano che le fatture dovessero essere emesse previo ricevimento (e contestuale allegazione) del relativo SAL, a pena di inesigibilità del credito (art. 5 del contratto), è parimenti certamente evidente l'oggettivo e conclamato inadempimento da parte dell'opponente quanto all'obbligo di emettere ciascun SAL ogni 30 giorni e di effettuare, in caso di difformità il conguaglio nel primo SAL successivo.
E' documentale che abbia emesso i SAL sempre e Parte_1 costantemente in ritardo rispetto alla scadenza negoziale e che mai abbia conguagliato le difformità lamentate nel primo SAL successivo.
Il mancato rispetto delle modalità di fatturazione da parte di è certamente CP_1 addebitabile alla conduttrice che non ha fatto tutto quanto necessario ed in suo obbligo per Pt_1 consentire alla controparte di emettere le fatture conformemente alle previsioni negoziali.
Tale inadempimento non può finire per (strumentalmente e pretestuosamente) paralizzare le legittime richieste di pagamento della locatrice a fronte del perdurare del godimento della gru da parte dell'opponente.
Sulla contestazione mossa da riguardo la mancanza dell'elenco degli operai in cantiere e Pt_1 dell'assicurazione RCT-RCO tale contestazione mossa da parte opponente appare recessiva in quanto oggetto del precedente giudizio di opposizione terminato con la sentenza n. 8232/2022 in cui
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> risulta chiaramente10 che “tutti i documenti sicurezza compreso l'elenco degli operai e l'assicurazione RCT-RCO sono stati consegnati a in Parte_1 data 7 dicembre 2017.
Riguardo alle ulteriori contestazioni mosse da inerenti l'idoneità statica della gru e Pt_1 dell'autogru, anche in questo caso si fa presente che tale contestazione appare del tutto superata alla luce di quanto statuito dalla succitata sentenza (con accertamento anche sul punto non contestato da che aveva già affrontato questa stessa problematica;
nella succitata sentenza infatti si accertava Pt_1 che “per espresso patto contrattuale l'onere di fornirlo era stato posto a carico della conduttrice
(art. 16.1 lett. c). Tale eccezione sollevata dall'opposta, non è stata in alcun modo contrastata dall'opponente…la circostanza che di regola questo certificato viene fornito dal conduttore emerge anche dalla deposizione del teste . Per verificare l'idoneità della sezione di base, Testimone_5 occorre che ci mandi la documentazione relativa alla parte in cemento, poi l'ufficio verifica Pt_1 se è congrua, sono calcolo ingegneristici. Noi non costruiamo il basamento, noi montiamo la macchina”(cfr. sentenza n. 8232/2022 Tribunale di Milano pag. 10).
Per quanto attiene al UR è incontestato e già oggetto del giudicato della sentenza n.8232/2022 che siano stati consegnati quelli concernenti i dipendenti di che hanno montato la gru. CP_1
Trattandosi di nolo a freddo (ossia senza operatore) i dipendenti di hanno lavorato nel CP_1 cantiere solo per il periodo del montaggio ed in quelli, successivi, dei controlli periodici e degli interventi di riparazione richiesti sicchè non occorreva la consegna del UR per tutta la durata del rapporto, ma solo per i più limitati periodo in cui suoi dipendenti sono intervenuti nel cantiere.
Anche per quanto concerne le contestazioni mosse da in merito agli asseriti periodi di Pt_1 mancato utilizzo della gru ed in particolare: da marzo – giugno 2018 per mancata consegna documentazione necessaria;
da luglio a settembre 2018 per il malfunzionamento del freno e da marzo 2019 alla riconsegna per omessi regolari controlli manutentivi deve evidenziarsi che anche 10 ciò è stato confermato non solo dai documenti prodotti dall'opposta e firmati per ricevuta da ma anche in sede di Pt_1 testimonianza del predetto procedimento il teste capocantiere di ha confermato l'avvenuta consegna della Testimone_3 Pt_1 documentazione oggetto di contestazione affermando peraltro “ non mi risulta che mancasse la documentazione che mi viene letta perché il coordinatore per la sicurezza non mi avrebbe mai consentito di utilizzare la gru se essa non ci fosse stata” Per_4 Specificando inoltre “si tratta di documentazione che viene consegnata al coordinatore per la sicurezza prima che a me ed io non posso essere autorizzato all'uso della macchina se essa non c'è. Il coordinatore mi ha detto che c'era. Ho visto Per_4 personalmente le istruzioni di montaggio, forse, l'ho firmata io… non so quando sia stata fornita la documentazione, in genere viene fornita alla consegna o poco dopo.”.(c.f.r. sentenza n. 8232/2022 Tribunale di Milano alla pag. 9).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> tali contestazioni sono state <> superate dal giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 8232/2022.
In ogni caso sono rinvenibili conferme dalla testimonianza resa nel succitato giudizio da parte del teste e confermata dal teste escusso anche nel presente giudizio;
in merito ai Tes_3 Tes_2 controlli effettuati affermava: sul capitolo sub 1 “…Posso dire che ogni 3 tre mesi si procedeva come legge alla verifica del corretto funzionamento e della sicurezza delle funi di acciaio. Capitolo
3 ricordo di avere proceduto personalmente alle operazioni di smontaggio della gru e con ogni evidenza la stessa funzionava precisando che necessariamente per effettuare le operazioni di smontaggio di una gru occorre che la stessa gru funzioni regolarmente, essendovi dei passaggi obbligati che richiedono necessariamente il funzionamento del gruppo rotazione, del gruppo sollevamento e del carrello. Riconosco il video versato in atti e che rappresenta effettivamente la gru per cui è causa in pieno e regolare funzionamento” risulta pertanto indubbio il funzionamento Con della
L'opposta ha poi come da suo onere specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato11
(ex art. 115, I comma, c.p.c.) quanto solo prospettato genericamente dalla controparte opponente
11 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> sicchè questa ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo12 della prova, Pt_1
nemmeno avrebbe potuto ritualmente e validamente valersi13 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
12 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
Si dispone pertanto che le spese legali di lite e di procedura –liquidate come in dispositivo cui in questa sede si rinvia-- siano poste interamente a carico della parte opponente soccombente Pt_1
[...]
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione14 il Tribunale Civile e Penale di
Milano provvede come in dispositivo.
fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
13 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 14 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito15, deve ritenersi allo stato assorbita16.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 11440/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone
-Rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla parte attrice Parte_1
(c.f. p.iva e, per l'effetto, conferma
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal T.O. di Milano al n. 4073/2023 (49049/2022 R.G.) in data del 15-24/02/2023, con la conseguente acquisita definitiva esecutività ex art. 653 cpc del suddetto titolo monitorio opposto.
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 15 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
16 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 11440 2023-sentenza-pagina 1 di 30>> -Condanna la parte opponente (c.f. Parte_1 P.IVA_1
p.iva al pagamento, in favore della controparte, delle spese qui di seguito P.IVA_2 liquidate in complessivi €#600,00# per la fase della mediazione, oltre ad ulteriori dovuti Euro €#7.420,00# per le spese legali della presente procedura per compensi professionali, oltre ad IVA e CPA dovute nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, deciso il 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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