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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2307/2022 promossa da:
LA AN . con l'Avv. Valter Ventura di Brescia Parte_1
Parte attrice
CONTRO on l'Avv. Remo Moretti di Brescia Controparte_1
Parte convenuta
Conclusioni
Per parte attrice: “in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig.
e per l'effetto la risoluzione del contratto di compravendita intercorso, Controparte_1 condannare la convenuta a corrispondere a la somma di euro 6.400,00 - Parte_1
Accertata e dichiarata la mancata consegna e quindi illegittima appropriazione del sig. CP_1 dell'isola descritta in narrativa, condannare parte convenuta alla restituzione del predetto bene
o a corrispondere la somma di euro 12.000,00 pari al valore della stessa;
- In via subordinata: accertata e dichiarata l'indebita appropriazione con ingiustificato arricchimento da parte del sig. da un lato dei beni indicati in narrativa del valore di euro 6.400,00 e dall'altro CP_1 dell'isola del valore di euro 12.000,00, condannare il convenuto a corrispondere la somma di euro 18.400,00; - Spese di lite interamente rifuse”.
Per parte convenuta: “Contrarii reiectis: in via preliminare: per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia e manleva fatta valere da parte attrice, e per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata dalla
LO . In via principale e nel merito: nel denegato caso di mancato Parte_1 accoglimento della domanda preliminare, sempre per i motivi dedotti in narrativa, rigettarsi ogni domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto Spese diritti ed onorari del presente giudizio interamente rifusi. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza
pagina 1 di 8 §. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta individuale “ , deducendo il mancato Controparte_1 adempimento di questi all'obbligazione nascente da un contratto di compravendita avente ad oggetto beni mobili per il proprio ristorante.
Parte convenuta costituita ha eccepito l'infondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, tentata senza esito la conciliazione delle parti che, sono state parzialmente ammesse le prove orali.
Escussi i testi e ritenuta matura per la decisione senza ammettere la ctu, la causa, all'udienza del 16.01.2025 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie.
§. La vicenda trae origine da un contratto di compravendita di beni, nella specie di arredamento per il ristorante “La LO” intercorso nell'anno 2019 tra e la Parte_1
. Parte_2
Le contestazioni di parte attrice attengono a due differenti aspetti: alla difformità dei beni consegnati rispetto a quelli ordinati (aliud pro alio datum), ed alla mancata restituzione dell'isola Frigobar del valore di euro 12.000,00.
Quanto al primo aspetto, è incontestato che nel mese di settembre del 2019 la Parte_2 ha consegnato alla signora presso il suo ristorante, in fase di ristrutturazione, Parte_1 mobili arredo ed ha emesso la fattura 43 del 28.01.2020 e la fattura 505 del 24.09.2020 (doc
8,9 all. cit.). È altresì pacifico che in data 26.08.2021 la signora ha chiesto la Parte_1 risoluzione del contratto e la restituzione della somma di euro 6.400 per difformità della merce consegnata rispetto a quella ordinata e per la restituzione dell'isola frigobar o il suo corrispettivo. Con specifico riferimento alla fattura n. 505 ha rilevato di aver ricevuto, in luogo del “set di scatole porta bottiglie” alcuni scaffali;
una parete e porta in formica anziché in vetro e il banco in compensato anziché in acciaio, il tutto di valore nettamente inferiore alla merce ordinata e ne sollecitava per questo il ritiro e la contestuale consegna della merce ordinata. Ha dedotto che alla presenza di testimoni la per il tramite di suoi collaboratori, ha Parte_2 provveduto al ritiro della merce ma non ha consegnato quella di cui alle fatture. Ha lamentato, dunque, un inadempimento della per averle consegnato un bene del tutto Controparte_1 difforme, privo delle proprie caratteristiche, al punto da essere oggettivamente inservibile o, comunque, non utile, una vendita aliud pro alio, e, dunque, non sottoposta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.,e con legittimazione ad agire ex art 1453 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni pagina 2 di 8 di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata: “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. (Cass., sent. n. 1321/2024. Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato che dalla decisione impugnata risulta la scarsa resistenza del calcestruzzo rispetto alle caratteristiche richieste dall'acquirente, senza che, tuttavia, emerga una deficienza strutturale del bene tale da pregiudicarne l'appartenenza al genus;
pertanto, ha cassato la decisione di appello con rinvio, affinché venga approfondita l'incidenza della minore resistenza evocata del calcestruzzo rispetto alla possibilità di assolvere alle sue funzioni ).
Continua la Corte affermando che in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.)
e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023;
Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez.
2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1,
Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013; Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994). A) Si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. B) Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere. C) Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli
pagina 3 di 8 funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. La vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (in ragione dell'accertamento del fatto che le caratteristiche del calcestruzzo fornito non fossero, a monte, assolutamente adatte a realizzare la pavimentazione industriale, per l'appartenenza della cosa fornita ad altro genere merceologico, alla stregua della minore capacità di resistenza dedotta), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale),
e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa”.
Nella presente controversia i beni consegnati non integrano una consegna di aliud pro alio ma, al più, una mera carenza di qualità promesse o essenziali della merce (art. 1497 c.c.), ovvero di requisiti comunque sanabili che non andavano ad inficiare la funzionalità del bene, poichè rientravano nella medesima categoria della merce ordinata (porta scorrevole, scaffali, banco). E' evidente che trattasi di un caso di carenza/mancanza di qualità assoggettabile ai termini stringenti di cui all'art. 1495 c.c. (di 8 giorni dalla scoperta per la denuncia dei vizi –, salvo diverso termine previsto dalle parti o dalla legge, e di un anno dalla consegna per la prescrizione).
Si osserva che “in tema di compravendita, il termine per la denuncia dei vizi va computato dal momento della conclusione del contratto per quelli apparenti, mentre per quelli occulti decorre dal giorno della scoperta” (Cass Ord. n. 23920/24) e che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato – con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica – i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.. In ogni caso, l'azione contro il compratore ai sensi dell'art. 1495 c.c. si prescrive in un anno dalla consegna del bene compravenduto (Cass
34290/22).
Trattandosi di contestazioni riguardanti la consegna di beni asseritamente diversi da quelli ordinati (scaffali in luogo del set mensole porta bottiglie), e asserite difformità (porta scorrevole e banco bar), l'attrice avrebbe dovuto contestarle al momento della consegna o negli otto giorni successivi. Peraltro, le foto prodotte ai n.ri 10,11,12 mostrano la porta e il bancone già montati e, dunque, in un momento successivo alla consegna, in cui sarebbe dovuto avvenire la verifica della conformità.
pagina 4 di 8 Deve ritenersi la fondatezza della eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta la quale ha rilevato che alcuna contestazione in relazione alle lamentate difformità era stata sollevata prima dell'agosto 2021. Il capitolo di prova ammesso (cap 9), riporta “alcuni giorni dopo la consegna, su richiesta della signora ma nessuno tra i testi ammessi ha saputo Pt_1 indicare quando la signora avrebbe richiesto l'intervento e neppure vi è prova Pt_1 documentale del giorno dell'asserito ritiro della merce. L'unica prova resta, quindi, la comunicazione del 26.08.2021 intervenuta dopo quasi due anni dalla consegna della merce e dopo il procedimento esecutivo incardinato dal per il recupero forzoso delle somme CP_1 dovute per la compravendita, nell'ambito del quale non consta che la signora abbia Pt_1 proposto opposizione.
L'eccezione di decadenza va accolta così come l'eccezione di prescrizione essendo la causa stata incardinata dopo due anni dalla consegna della merce.
Quanto al secondo aspetto della controversia, ovvero alla mancata riconsegna del banco frigo asseritamente asportato dalla e mai restituito, si osserva che le testimonianze Parte_2 assunte sul punto, in parte contraddittorie, meritano di essere valutate ancorandole agli ulteriori elementi di prova acquisiti.
In primis alle dichiarazioni dell'attrice la quale dapprima ha riferito che era intercorso un contratto di deposito con la per cui questi si era impegnato ad usarla ed a restituirla. CP_1
Ma di tanto non vi è prova. Durante l'interpello la medesima attrice ha affermato che il bene sarebbe stato consegnato alla per interventi di riparazione essendo fermo da 8 anni. CP_1
Dei testimoni che ha riferito essere stati presenti nel ristorante durante l'asporto, Tes_1
e , è stato citato ed escusso solo il sig il quale ha
[...] ESmone_2 Tes_1 dichiarato, al contrario, di non essere stato presente al momento dell'intervento degli operai e di non aver visto più l'isola. Sul cap. 3) “Non ero presente al momento dell'asporto della cucina e dell'isola. Ho verificato per essermi recato alla sera del 10/05 che era stata rimossa la ES porta della cucina per estrarre i mobili” : “Quando ho venduto il ristorante, l'isola era al centro della sala ristorante” Sul cap .9) “Non so nulla” Sul cap .10) “Non so nulla. Non sono mai stato presente con gli operai della ” Sul cap. 11) “Confermo il capitolo. Parte_2
Ricordo che c'erano dei frigoriferi/freezer che non sarebbero stati più utilizzati e non ricordo altro” Sul cap. 13) “Io l'isola nel ristorante non l'ho più vista” Sui capp 14) e 15) “Nulla so” ES : “L 'isola nel ristorante non l'ho mai più vista. Io al ristorante ci andavo spesso e vado tutt'ora e non ho più visto l'isola. ADR: “Nel ristorante hanno fatto lavori edili altri operai,
e un altro che non ricordo” Tes_2
La testimonianza del teste il quale ha confermato di aver visto gli operai ESmone_4 della con un camion della asportare l'isola mediante la rimozione della porta CP_1 CP_1 di ingresso (Sul cap 1 “Confermo il capitolo. Ero presente in quanto stavo facendo i lavori di pagina 5 di 8 ristrutturazione edile nel locale. Ho visto i furgoni con su scritto Controparte_1
ADR: “L'isola è stata caricata sul furgone a mezzo una sponda elevatrice. Io li ho aiutati a caricarla. Dal locale al camion è stata trasportata con un traspallet” e sul cap. 2) “Confermo il capitolo. Ero presente quando la signora ha detto agli operai, erano 2, che Parte_1 dovevano riconsegnare l'isola frigobar” Sul cap. 3) “Confermo il capitolo. Toglievamo la porta di ingresso altrimenti l'isola non passava” Sul cap. 9) “Confermo il capitolo. Ero presente e ho visto gli stessi operai della volta precedente” Sul cap. 10) “Confermo il capitolo” Sul cap. 11)
“Ho sentito dire che gli arredi erano stati portati presso la ditta Dogican” Sul cap. 13) “L'isola non l'ho più vista nel locale dopo la fine dei lavori. La proprietaria mi ha detto che non é stata riconsegnata” Sul cap. 14) “Confermo il capitolo”), contrasta con quella resa dal personale della e , operai che hanno consegnato la merce, i quali CP_1 ESmone_5 Tes_6 hanno confermato di essere andati a consegnare la merce e che l'isola era nel locale (“che poi
è spostata più al centro della sala per poter passare con le nostre attrezzature”), che non hanno rimosso i serramenti (“non abbiamo avuto bisogno di rimuovere i serramenti per introdurre le nostre attrezzature”) e che non hanno mai asportato l'isola “Non abbiamo mai portato via l'isola frigobar dal locale”; che “L'isola era color legno intorno e plexigas sopra ed era sporca di malta”. , dipendente della ha confermato di aver visto ESmone_7 CP_1 sempre l'isola nel ristorante anche dopo l'inaugurazione del locale: “io l'isola antipasti l'ho vista sempre nel locale di fronte alla porta d'ingresso. Durante i lavori l'avevano spostata nella sala ristorante. Mi sono recata nelle occasioni di cui al capitolo che mi viene letto, tranne all'inaugurazione e l'isola era lì dove ho detto. Sono andata anche dopo l'inaugurazione quando c'è stato un problema di pagamenti e l'isola era presente nella sala ristorante” “L'isola era di legno con il bordo marrone scuro, era rettangolare e all'interno era munita di vaschette di acciaio per l'antipasto” e di non sapere se è stata rimossa.
Si osserva che in presenza di testimonianze contrastanti, “Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. In particolare, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Nel caso di specie,
pagina 6 di 8 richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, il giudice d'appello, nel ritenere insussistente in sede di gravame la responsabilità per inadempimento nella vendita di una partita di calcestruzzo già affermata in primo grado, una volta ravvisato un netto contrasto tra le testimonianze rese dall'agente della società venditrice e da due dipendenti della società acquirente in merito alla parte che aveva effettivamente scelto il materiale, poi rivelatosi viziato in sede di esecuzione di lavori edili, aveva ritenuto di non tener conto di alcuna testimonianza).
(Cass. Ord. 15270/24 Cass., Ord. n. 1547/2015).
Il complesso delle risultanze probatorie anche in punto restituzione dell'isola o risarcimento del danno, depone per l'inaccoglibilità della domanda attorea.
Si rileva che la ricostruzione degli eventi fatta dall'attrice in citazione (custodia), Parte_1
è stata oggetto di parziale modifica in sede di interrogatorio formale (revisione); non sono presenti documenti inerenti il trasporto dell'isola, né riferimenti temporali relativi all'asserito asporto e neppure l'indicazione del luogo di collocazione del bene dopo l'asporto; il teste dell'attrice, il sig. , ha riferito che il frigo bar sarebbe stato portato presso la ditta Tes_8
Dogican; il teste titolare della stessa, nulla ha riferito sul punto;
i testi indicati da Tes_1 parte convenuta, tutti dipendenti, sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, riferiscono di non aver mai asportato l'isola frigo bar, rimasta al centro del locale ristorante fino alla fine dei lavori e anche dopo l'inaugurazione (teste . E, invero, dalla foto prodotta in atti Tes_7
l'isola è posizionata al centro del locale mentre sono in atto i lavori di ristrutturazione.
Significativo, ancora, è che la signora per circa due anni non abbia promosso azioni (o Pt_1 non vi è la relativa prova), volte a recuperare il bene, nonostante abbia dedotto l'indebita appropriazione da parte CP_1
Anche sotto il profilo del quantum la domanda non è fondata. Parte attrice non ha fornito la benché minima prova del valore del bene. Il documento 4, ricevuta acquisto isola, è un documento generico, manca ogni riferimento all'isola frigo bar oggetto del presente contenzioso. Il bene ivi contemplato non è individuato e il documento non è collocabile temporalmente e non presenta sottoscrizioni. Non è dato di sapere se il bene dedotto in giudizio corrisponda a quello genericamente contemplato nel documento e, nel caso in cui lo fosse, non è dato di conoscere se al momento dell'acquisto fosse o meno funzionante, anche se la stessa attrice ha riferito che erano 8 anni che era fermo e che aveva bisogno di non meglio specificate revisioni.
Quanto alla domanda di condanna ex art 96 cpc. proposta da parte convenuta, non sussistendo la prova dell'abuso dello strumento processuale, va rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza, in considerazione delle argomentazioni trattate e dell'attività svolta, viene disposta la condanna di parte attrice delle spese di lite che si pagina 7 di 8 liquidano in euro 5.077,00 per onorari (medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario, IVA e C.A.,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice e la condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia, il 28.05.2025.
Il giudice onorario
Vincenza Tucci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2307/2022 promossa da:
LA AN . con l'Avv. Valter Ventura di Brescia Parte_1
Parte attrice
CONTRO on l'Avv. Remo Moretti di Brescia Controparte_1
Parte convenuta
Conclusioni
Per parte attrice: “in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig.
e per l'effetto la risoluzione del contratto di compravendita intercorso, Controparte_1 condannare la convenuta a corrispondere a la somma di euro 6.400,00 - Parte_1
Accertata e dichiarata la mancata consegna e quindi illegittima appropriazione del sig. CP_1 dell'isola descritta in narrativa, condannare parte convenuta alla restituzione del predetto bene
o a corrispondere la somma di euro 12.000,00 pari al valore della stessa;
- In via subordinata: accertata e dichiarata l'indebita appropriazione con ingiustificato arricchimento da parte del sig. da un lato dei beni indicati in narrativa del valore di euro 6.400,00 e dall'altro CP_1 dell'isola del valore di euro 12.000,00, condannare il convenuto a corrispondere la somma di euro 18.400,00; - Spese di lite interamente rifuse”.
Per parte convenuta: “Contrarii reiectis: in via preliminare: per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia e manleva fatta valere da parte attrice, e per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata dalla
LO . In via principale e nel merito: nel denegato caso di mancato Parte_1 accoglimento della domanda preliminare, sempre per i motivi dedotti in narrativa, rigettarsi ogni domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto Spese diritti ed onorari del presente giudizio interamente rifusi. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza
pagina 1 di 8 §. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta individuale “ , deducendo il mancato Controparte_1 adempimento di questi all'obbligazione nascente da un contratto di compravendita avente ad oggetto beni mobili per il proprio ristorante.
Parte convenuta costituita ha eccepito l'infondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, tentata senza esito la conciliazione delle parti che, sono state parzialmente ammesse le prove orali.
Escussi i testi e ritenuta matura per la decisione senza ammettere la ctu, la causa, all'udienza del 16.01.2025 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie.
§. La vicenda trae origine da un contratto di compravendita di beni, nella specie di arredamento per il ristorante “La LO” intercorso nell'anno 2019 tra e la Parte_1
. Parte_2
Le contestazioni di parte attrice attengono a due differenti aspetti: alla difformità dei beni consegnati rispetto a quelli ordinati (aliud pro alio datum), ed alla mancata restituzione dell'isola Frigobar del valore di euro 12.000,00.
Quanto al primo aspetto, è incontestato che nel mese di settembre del 2019 la Parte_2 ha consegnato alla signora presso il suo ristorante, in fase di ristrutturazione, Parte_1 mobili arredo ed ha emesso la fattura 43 del 28.01.2020 e la fattura 505 del 24.09.2020 (doc
8,9 all. cit.). È altresì pacifico che in data 26.08.2021 la signora ha chiesto la Parte_1 risoluzione del contratto e la restituzione della somma di euro 6.400 per difformità della merce consegnata rispetto a quella ordinata e per la restituzione dell'isola frigobar o il suo corrispettivo. Con specifico riferimento alla fattura n. 505 ha rilevato di aver ricevuto, in luogo del “set di scatole porta bottiglie” alcuni scaffali;
una parete e porta in formica anziché in vetro e il banco in compensato anziché in acciaio, il tutto di valore nettamente inferiore alla merce ordinata e ne sollecitava per questo il ritiro e la contestuale consegna della merce ordinata. Ha dedotto che alla presenza di testimoni la per il tramite di suoi collaboratori, ha Parte_2 provveduto al ritiro della merce ma non ha consegnato quella di cui alle fatture. Ha lamentato, dunque, un inadempimento della per averle consegnato un bene del tutto Controparte_1 difforme, privo delle proprie caratteristiche, al punto da essere oggettivamente inservibile o, comunque, non utile, una vendita aliud pro alio, e, dunque, non sottoposta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.,e con legittimazione ad agire ex art 1453 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni pagina 2 di 8 di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata: “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. (Cass., sent. n. 1321/2024. Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato che dalla decisione impugnata risulta la scarsa resistenza del calcestruzzo rispetto alle caratteristiche richieste dall'acquirente, senza che, tuttavia, emerga una deficienza strutturale del bene tale da pregiudicarne l'appartenenza al genus;
pertanto, ha cassato la decisione di appello con rinvio, affinché venga approfondita l'incidenza della minore resistenza evocata del calcestruzzo rispetto alla possibilità di assolvere alle sue funzioni ).
Continua la Corte affermando che in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.)
e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023;
Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez.
2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1,
Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013; Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994). A) Si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. B) Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere. C) Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli
pagina 3 di 8 funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. La vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (in ragione dell'accertamento del fatto che le caratteristiche del calcestruzzo fornito non fossero, a monte, assolutamente adatte a realizzare la pavimentazione industriale, per l'appartenenza della cosa fornita ad altro genere merceologico, alla stregua della minore capacità di resistenza dedotta), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale),
e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa”.
Nella presente controversia i beni consegnati non integrano una consegna di aliud pro alio ma, al più, una mera carenza di qualità promesse o essenziali della merce (art. 1497 c.c.), ovvero di requisiti comunque sanabili che non andavano ad inficiare la funzionalità del bene, poichè rientravano nella medesima categoria della merce ordinata (porta scorrevole, scaffali, banco). E' evidente che trattasi di un caso di carenza/mancanza di qualità assoggettabile ai termini stringenti di cui all'art. 1495 c.c. (di 8 giorni dalla scoperta per la denuncia dei vizi –, salvo diverso termine previsto dalle parti o dalla legge, e di un anno dalla consegna per la prescrizione).
Si osserva che “in tema di compravendita, il termine per la denuncia dei vizi va computato dal momento della conclusione del contratto per quelli apparenti, mentre per quelli occulti decorre dal giorno della scoperta” (Cass Ord. n. 23920/24) e che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato – con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica – i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.. In ogni caso, l'azione contro il compratore ai sensi dell'art. 1495 c.c. si prescrive in un anno dalla consegna del bene compravenduto (Cass
34290/22).
Trattandosi di contestazioni riguardanti la consegna di beni asseritamente diversi da quelli ordinati (scaffali in luogo del set mensole porta bottiglie), e asserite difformità (porta scorrevole e banco bar), l'attrice avrebbe dovuto contestarle al momento della consegna o negli otto giorni successivi. Peraltro, le foto prodotte ai n.ri 10,11,12 mostrano la porta e il bancone già montati e, dunque, in un momento successivo alla consegna, in cui sarebbe dovuto avvenire la verifica della conformità.
pagina 4 di 8 Deve ritenersi la fondatezza della eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta la quale ha rilevato che alcuna contestazione in relazione alle lamentate difformità era stata sollevata prima dell'agosto 2021. Il capitolo di prova ammesso (cap 9), riporta “alcuni giorni dopo la consegna, su richiesta della signora ma nessuno tra i testi ammessi ha saputo Pt_1 indicare quando la signora avrebbe richiesto l'intervento e neppure vi è prova Pt_1 documentale del giorno dell'asserito ritiro della merce. L'unica prova resta, quindi, la comunicazione del 26.08.2021 intervenuta dopo quasi due anni dalla consegna della merce e dopo il procedimento esecutivo incardinato dal per il recupero forzoso delle somme CP_1 dovute per la compravendita, nell'ambito del quale non consta che la signora abbia Pt_1 proposto opposizione.
L'eccezione di decadenza va accolta così come l'eccezione di prescrizione essendo la causa stata incardinata dopo due anni dalla consegna della merce.
Quanto al secondo aspetto della controversia, ovvero alla mancata riconsegna del banco frigo asseritamente asportato dalla e mai restituito, si osserva che le testimonianze Parte_2 assunte sul punto, in parte contraddittorie, meritano di essere valutate ancorandole agli ulteriori elementi di prova acquisiti.
In primis alle dichiarazioni dell'attrice la quale dapprima ha riferito che era intercorso un contratto di deposito con la per cui questi si era impegnato ad usarla ed a restituirla. CP_1
Ma di tanto non vi è prova. Durante l'interpello la medesima attrice ha affermato che il bene sarebbe stato consegnato alla per interventi di riparazione essendo fermo da 8 anni. CP_1
Dei testimoni che ha riferito essere stati presenti nel ristorante durante l'asporto, Tes_1
e , è stato citato ed escusso solo il sig il quale ha
[...] ESmone_2 Tes_1 dichiarato, al contrario, di non essere stato presente al momento dell'intervento degli operai e di non aver visto più l'isola. Sul cap. 3) “Non ero presente al momento dell'asporto della cucina e dell'isola. Ho verificato per essermi recato alla sera del 10/05 che era stata rimossa la ES porta della cucina per estrarre i mobili” : “Quando ho venduto il ristorante, l'isola era al centro della sala ristorante” Sul cap .9) “Non so nulla” Sul cap .10) “Non so nulla. Non sono mai stato presente con gli operai della ” Sul cap. 11) “Confermo il capitolo. Parte_2
Ricordo che c'erano dei frigoriferi/freezer che non sarebbero stati più utilizzati e non ricordo altro” Sul cap. 13) “Io l'isola nel ristorante non l'ho più vista” Sui capp 14) e 15) “Nulla so” ES : “L 'isola nel ristorante non l'ho mai più vista. Io al ristorante ci andavo spesso e vado tutt'ora e non ho più visto l'isola. ADR: “Nel ristorante hanno fatto lavori edili altri operai,
e un altro che non ricordo” Tes_2
La testimonianza del teste il quale ha confermato di aver visto gli operai ESmone_4 della con un camion della asportare l'isola mediante la rimozione della porta CP_1 CP_1 di ingresso (Sul cap 1 “Confermo il capitolo. Ero presente in quanto stavo facendo i lavori di pagina 5 di 8 ristrutturazione edile nel locale. Ho visto i furgoni con su scritto Controparte_1
ADR: “L'isola è stata caricata sul furgone a mezzo una sponda elevatrice. Io li ho aiutati a caricarla. Dal locale al camion è stata trasportata con un traspallet” e sul cap. 2) “Confermo il capitolo. Ero presente quando la signora ha detto agli operai, erano 2, che Parte_1 dovevano riconsegnare l'isola frigobar” Sul cap. 3) “Confermo il capitolo. Toglievamo la porta di ingresso altrimenti l'isola non passava” Sul cap. 9) “Confermo il capitolo. Ero presente e ho visto gli stessi operai della volta precedente” Sul cap. 10) “Confermo il capitolo” Sul cap. 11)
“Ho sentito dire che gli arredi erano stati portati presso la ditta Dogican” Sul cap. 13) “L'isola non l'ho più vista nel locale dopo la fine dei lavori. La proprietaria mi ha detto che non é stata riconsegnata” Sul cap. 14) “Confermo il capitolo”), contrasta con quella resa dal personale della e , operai che hanno consegnato la merce, i quali CP_1 ESmone_5 Tes_6 hanno confermato di essere andati a consegnare la merce e che l'isola era nel locale (“che poi
è spostata più al centro della sala per poter passare con le nostre attrezzature”), che non hanno rimosso i serramenti (“non abbiamo avuto bisogno di rimuovere i serramenti per introdurre le nostre attrezzature”) e che non hanno mai asportato l'isola “Non abbiamo mai portato via l'isola frigobar dal locale”; che “L'isola era color legno intorno e plexigas sopra ed era sporca di malta”. , dipendente della ha confermato di aver visto ESmone_7 CP_1 sempre l'isola nel ristorante anche dopo l'inaugurazione del locale: “io l'isola antipasti l'ho vista sempre nel locale di fronte alla porta d'ingresso. Durante i lavori l'avevano spostata nella sala ristorante. Mi sono recata nelle occasioni di cui al capitolo che mi viene letto, tranne all'inaugurazione e l'isola era lì dove ho detto. Sono andata anche dopo l'inaugurazione quando c'è stato un problema di pagamenti e l'isola era presente nella sala ristorante” “L'isola era di legno con il bordo marrone scuro, era rettangolare e all'interno era munita di vaschette di acciaio per l'antipasto” e di non sapere se è stata rimossa.
Si osserva che in presenza di testimonianze contrastanti, “Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. In particolare, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Nel caso di specie,
pagina 6 di 8 richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, il giudice d'appello, nel ritenere insussistente in sede di gravame la responsabilità per inadempimento nella vendita di una partita di calcestruzzo già affermata in primo grado, una volta ravvisato un netto contrasto tra le testimonianze rese dall'agente della società venditrice e da due dipendenti della società acquirente in merito alla parte che aveva effettivamente scelto il materiale, poi rivelatosi viziato in sede di esecuzione di lavori edili, aveva ritenuto di non tener conto di alcuna testimonianza).
(Cass. Ord. 15270/24 Cass., Ord. n. 1547/2015).
Il complesso delle risultanze probatorie anche in punto restituzione dell'isola o risarcimento del danno, depone per l'inaccoglibilità della domanda attorea.
Si rileva che la ricostruzione degli eventi fatta dall'attrice in citazione (custodia), Parte_1
è stata oggetto di parziale modifica in sede di interrogatorio formale (revisione); non sono presenti documenti inerenti il trasporto dell'isola, né riferimenti temporali relativi all'asserito asporto e neppure l'indicazione del luogo di collocazione del bene dopo l'asporto; il teste dell'attrice, il sig. , ha riferito che il frigo bar sarebbe stato portato presso la ditta Tes_8
Dogican; il teste titolare della stessa, nulla ha riferito sul punto;
i testi indicati da Tes_1 parte convenuta, tutti dipendenti, sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, riferiscono di non aver mai asportato l'isola frigo bar, rimasta al centro del locale ristorante fino alla fine dei lavori e anche dopo l'inaugurazione (teste . E, invero, dalla foto prodotta in atti Tes_7
l'isola è posizionata al centro del locale mentre sono in atto i lavori di ristrutturazione.
Significativo, ancora, è che la signora per circa due anni non abbia promosso azioni (o Pt_1 non vi è la relativa prova), volte a recuperare il bene, nonostante abbia dedotto l'indebita appropriazione da parte CP_1
Anche sotto il profilo del quantum la domanda non è fondata. Parte attrice non ha fornito la benché minima prova del valore del bene. Il documento 4, ricevuta acquisto isola, è un documento generico, manca ogni riferimento all'isola frigo bar oggetto del presente contenzioso. Il bene ivi contemplato non è individuato e il documento non è collocabile temporalmente e non presenta sottoscrizioni. Non è dato di sapere se il bene dedotto in giudizio corrisponda a quello genericamente contemplato nel documento e, nel caso in cui lo fosse, non è dato di conoscere se al momento dell'acquisto fosse o meno funzionante, anche se la stessa attrice ha riferito che erano 8 anni che era fermo e che aveva bisogno di non meglio specificate revisioni.
Quanto alla domanda di condanna ex art 96 cpc. proposta da parte convenuta, non sussistendo la prova dell'abuso dello strumento processuale, va rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza, in considerazione delle argomentazioni trattate e dell'attività svolta, viene disposta la condanna di parte attrice delle spese di lite che si pagina 7 di 8 liquidano in euro 5.077,00 per onorari (medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario, IVA e C.A.,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice e la condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia, il 28.05.2025.
Il giudice onorario
Vincenza Tucci
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