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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 459/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 459/2022 R.G., promossa da
, nata ad [...], il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pulice ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Lamezia Terme (CZ), Via dei Mille
n. 35, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Cesare ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli, Piazza Giulio
Rodinò n.14, come da procura in atti.
RESISTENTE
, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n.21, Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli, come da procura in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 14.4.2022, premetteva: Parte_1
- di prestare attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con vincolo di subordinazione e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di “addetto senior” presso il CS di Lamezia Terme;
- di essere in servizio dal 29/04/2009, in forza della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro,
Sezione lavoro, n. 882/2009 del 7/08/2009 che, in accoglimento della domanda giudiziale proposta, condannava a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo Controparte_1 indeterminato, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 1°/03/2000; che, in ottemperanza alla suddetta sentenza, provvedeva al pagamento delle Controparte_1 retribuzioni dovute, versando a favore della ricorrente la somma di € 63.977,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (per come emergeva dalla copia allegata della busta paga del maggio 2009, ricevuta dopo la stabilizzazione del rapporto di lavoro); che, successivamente, ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro, essendo ancora pendenti i termini di impugnazione della sentenza, aderiva all'accordo sindacale del 27/07/2010 e sottoscriveva con la società resistente, in data 26/1/2011, un verbale di conciliazione ove le parti stabilivano che la lavoratrice rinunciava agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione dell'importo di € 92.365,24, (come da piano di rientro in atti) complessivamente liquidatogli dall'azienda per i periodi non lavorati al lordo della contribuzione previdenziale;
che Controparte_1 dichiarava di aver già versato in favore della lavoratrice la contribuzione previdenziale per i
[...] periodi considerati nella sentenza e chiedeva la restituzione oltre che dell'importo delle retribuzioni anche degli importi relativi alla contribuzione versata;
che la somma in tal modo restituita dalla ricorrente, sul presupposto che avesse medio tempore versato gli oneri Controparte_1 previdenziali al competente Istituto previdenziale Ipost, successivamente confluito in , è CP_2 risultata essere però maggiore rispetto a quanto effettivamente ricevuto dall'azienda, con conseguente indebito guadagno di . CP_1
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che , in violazione dell'accordo di CP_1 conciliazione sottoscritto in data 26/1/2011, non aveva versato in favore del lavoratore i contributi previdenziali e, conseguentemente, la restituzione della somma pari ad € 28.388,24, ottenuta dalla differenza tra la somma restituita dalla lavoratrice all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale pari ad € 92.365,24 e la somma versata dalla società resistente alla lavoratrice in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, sopra richiamata, pari ad € 63.977,00
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. 2. Nel costituirsi in giudizio, eccepiva che, in esecuzione della sentenza della Controparte_1
Corte di Appello di Catanzaro, la società, pur con riserva di gravame, aveva provveduto alla riammissione in servizio della ricorrente a far data dal 29 aprile 2009 e alla corresponsione in suo favore della complessiva somma lorda di € 92.365,24 a titolo di retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado alla data di effettiva riammissione in servizio.
Precisava, inoltre, che aveva provveduto ad effettuare i dovuti versamenti fiscali e contributivi CP_1 sugli importi erogati alla ricorrente per il periodo non lavorato, come da CUD 2010 in atti (doc.5 all, alla comparsa di costituzione).
I contributi venivano versati all'IPOST, Ente disciplinato dalla legge n. 259 del 1958, cui faceva capo la gestione previdenziale dei lavoratori dell'odierna poi soppresso a far Controparte_1 data dal 31 dicembre 2010, ai sensi del D.L. 78 del 2010, conv. con mod. nella legge n. 122 del 2010.
La società affermava, quindi, di aver regolarmente corrisposto i contributi alla lavoratrice e che la mancata visualizzazione dei contributi era dipesa non già dal mancato versamento della contribuzione da parte di ma dalle difficoltà di allineamento dei dati contributivi registrati CP_1 presso il fondo di quiescenza di IPOST cui in precedenza faceva capo la gestione previdenziale dei lavoratori di Controparte_1
Aggiungeva poi che, in data 27 luglio 2010, aveva sottoscritto un verbale di accordo con le CP_1
Organizzazioni Sindacali che aveva consentito alle risorse che operavano in azienda in forza di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato, una occasione di consolidamento della propria posizione, alle condizioni ivi specificamente riportate.
Nello specifico, gli interessati che aderivano alle previsioni dell'accordo si impegnavano a restituire il trattamento economico lordo liquidato dalla Società a qualsiasi titolo pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio.
La società precisava al riguardo che, con tale accordo, aveva concesso alla Controparte_1 dipendente l'assunzione a tempo indeterminato rinunciando ad ogni gravame avverso la predetta sentenza sfavorevole, a fronte della rinuncia, da parte della dipendente, a porre in esecuzione la predetta pronuncia con riferimento a qualsiasi pretesa antecedente alla riammissione in servizio.
Con riguardo alla posizione specifica della sig.ra aveva richiesto all' , con pec Parte_2 CP_2 del 20 e del 23 maggio 2022, di aggiornare la posizione della lavoratrice, in considerazione dei periodi effettivi di lavoro prestato dalla stessa in favore di e di quanto corrisposto da a CP_1 CP_1 titolo retributivo in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro per il periodo “non lavorato” senza ottenere riscontro alcuno. Ciò premesso, eccepiva a che per quanto concerne inoltre gli oneri contributivi relativi ai periodi
“non lavorati” , gli stessi sono stati regolarmente versati dalla società resistente, per come risultava inequivocabilmente dal CUD 2010 – relativo ai redditi percepiti nel 2009.
In ogni caso, il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti natura novativa la lavoratrice aveva espressamente rinunciato a qualsiasi azione giudiziale e stragiudiziale connessa o comunque derivante al precedente rapporto instaurato con . CP_1
In ogni caso il verbale di transazione non era stato impugnato ex art. 2113 cc..
Infine, del tutto destituita di fondamento era la pretesa restitutoria della somma pari alla differenza tra quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di riammissione e quanto restituito a seguito CP_1 del verbale di conciliazione, in quanto, a dire di “il piano di rientro concordato tra le parti si CP_1 basa su di un meccanismo che determina la restituzione non dell'importo lordo, bensì del
(corrispondente) importo netto. Difatti, il meccanismo posto alla base del piano di rientro fa sì che la rata “lorda” (comprensiva altresì, pro quota, del valore delle ritenute contributive e fiscali a loro tempo effettuate) venga decurtata direttamente dalla retribuzione mensile lorda e non da quella netta.
Per effetto di tale meccanismo, la ricorrente beneficiava nel tempo di un abbattimento dell'imponibile mensile, tale da far sì che il valore della trattenuta mensile non possa ritenersi equivalente al suo valore “nominale” lordo (pari, nel caso di specie, ad € 309,07) bensì al suo valore netto”
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
3. A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale ex art. 102 c.p.c. CP_ il 18.3.2024, si costituiva con comparsa l' che eccepiva di aver provveduto ad aggiornare l'estratto conto previdenziale della lavoratrice inserendo i periodi lavorati dell'anno 2000 e aggiornato la data di riammissione in servizio al 29/04/2009 come stabilita nel punto 7 del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti. I periodi erano stati, pertanto, oggetto di completa CP_3 regolarizzazione. CP_
Con riferimento, invece, ai periodi NON lavorati, l' contestava che vi fosse evidenza di pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro non essendo chiaro a che titolo fossero stati versati gli importi e, in ogni caso, tenuto conto del loro ammontare, gli stessi dovevano essere riferiti alla sola quota a carico del lavoratore e non anche a quella a carico del datore. CP_
L' affermava, in ogni caso, che parte ricorrente con il verbale di conciliazione aveva accettato che la decorrenza giuridica ed economica del nuovo contratto stipulato fosse diversa rispetto a quella originaria e, pertanto, per i periodi pregressi, l' non avrebbe potuto riconoscere contributi CP_2 previdenziali, non sorretti da una valida giustificazione sul piano giuridico.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
4. Con reiterate ordinanze del 7.7.2022 - 27.10.22 – 24.1.2023 – 15.5.2023 – 26.9.2023 e del
18.3.2024 il Tribunale, al fine di chiarire la vicenda in ordine all'effettivo versamento dei contributi per i periodi non lavorati, ordinava all' Filiale Metropolitana Roma Eur – Largo Josemaria CP_2
Escriva de Balaguer n. 11, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di “fornire ogni informazione e documentazione utile al fine di accertare l'assolvimento dell'onere contributivo da parte di in Controparte_1 favore di relativamente alle retribuzioni liquidate per il periodo cd “non Parte_1 lavorato” (dal 13.9.2004 al 27.6.2007) e oggetto di condanna da parte della Corte di Appello di
Catanzaro, e in particolare in relazione ai contributi versati , specificando l'entità degli stessi;
CP_ nonché ordina all' di esibire eventuale prova dell'aggiornamento dell'estratto contributivo relativo alla ricorrente”, senza tuttavia ottenere esito alcuno.
Rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per discussione, a seguito dell'udienza del
16.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5.La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si rileva che la vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dalla dipendente (la quale assume che non doveva essere restituita alla datrice di lavoro in quanto da quest'ultima giammai versata) appare poco chiara ove si consideri che ha CP_1
CP_ affermato di aver versato all'Ipost (cui è subentrato l' nel 2010) anche la contribuzione per i CP_ periodi non lavorati mentre l' afferma che in relazione a tale contribuzione - a differenza di quella relativa ai periodi lavorati che risulta invece regolarmente versata - non vi sarebbe prova del versamento e, comunque, tali contributi non sarebbero visualizzabili dall' verosimilmente per CP_2
CP_ problemi di allineamento tra i sistemi informatici di Ipost e
In ogni caso e a prescindere da tale evenienza, appare assorbente, ai fini della decisione, la circostanza che, con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalla ricorrente in data
26.1.2011, le parti hanno espressamente previsto l'assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale e “con anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio avvenuta in data 29.4.2009.
Il verbale di accordo in esame contiene l'espressa rinuncia della lavoratrice “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” (punto 2 del verbale di conciliazione in atti).
La predetta rinuncia, unitamente alla previsione della clausola prevista al punto 13 dell'accordo, con la quale la lavoratrice si è obbligata a restituire a “gli importi complessivamente Controparte_1 liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a € 92.365, 24 e secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società”, non può che essere letta come conferma della volontà della ricorrente di non avvalersi della sentenza di riammissione.
Ed è proprio dalle previsioni sopra riportate che si ricava l'infondatezza della domanda attorea.
Infatti, appare sufficiente rilevare che le parti hanno esplicitamente e pattiziamente individuato nel verbale di conciliazione la data del 29.4.2009 come quella di decorrenza dell'assunzione e, quindi, del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed hanno espressamente dichiarato, nel penultimo capoverso del verbale, che l'accordo aveva carattere novativo (ex art. 1965 c.c.)
Ciò posto, deve rilevarsi che l'unica fonte del diritto di al versamento dei Parte_1 contributi previdenziali per i periodi non lavorati era proprio la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro e tale diritto è venuto meno con la espressa rinuncia della lavoratrice ad avvalersi degli effetti giuridici ed economici della predetta pronuncia.
Ed infatti, il versamento dei contributi presuppone la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, nel caso di specie, l'esistenza e la ricostituzione di un rapporto di lavoro successivamente allo spirare del termine del contratto di lavoro a tempo determinato era unicamente effetto della pronuncia giudiziale, ai cui effetti giuridici ed economici, come già detto, la ricorrente ha espressamente rinunciato.
La lavoratrice, inoltre, non ha mai contestato la piena efficacia e la validità dell'accordo sottoscritto dalla stessa in sede sindacale il 26.1.2011 né mai dedotto alcun vizio del consenso che potesse determinare l'annullabilità dell'accordo, (con conseguente decadenza dalla impugnativa anche ex art. 2113 cc).
Al riguardo, deve essere condivisa la prospettazione fornita dalla convenuta Controparte_1 che ha affermato che avendo il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti natura “novativa” ex art. 1965 c.c.(v. pag. 3 del verbale), le obbligazioni ivi assunte sono sganciate da quelle derivanti dal precedente rapporto di lavoro.
Conseguentemente, con riferimento alle retribuzioni corrisposte in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro, è venuto meno ogni obbligo contributivo a carico della società datrice di lavoro, essendo venuto meno il precedente rapporto di lavoro avendo la ricorrente “rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” a fronte della assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio (con esclusione, quindi, della rilevanza dei periodi non lavorati).
Venendo meno l'obbligo contributivo per effetto dell'accordo sindacale, non vi è alcun obbligo di restituzione da parte di e deve, pertanto, essere rigettata la domanda formulata in ricorso, di CP_1 condanna al pagamento, da parte della società, della somma pari alla differenza tra la somma restituita dalla lavoratrice all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale e la somma versata dalla società resistente alla lavoratrice in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, sopra richiamata.
Tale prospettazione è stata condivisa da numerose sentenze di merito prodotte dalla società convenuta (sentenza n. 3395 resa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro del 18 ottobre
2023; sentenza n. 497 resa dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro del 10 febbraio 2023; sentenza n.
343 resa dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi – Sezione
Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza n. 33 resa dal Tribunale di Chieti– Sezione Lavoro del 2 febbraio
2023; sentenza n. 101 resa dal Tribunale di La Spezia – Sezione Lavoro del 19 maggio 2023; sentenza n. 9632 resa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 28 ottobre 2023).
Da ultimo anche la Corte di Appello di Bari con la sentenza 1246/2024 resa nella causa N. 904/2023
RG, depositata il 23.9.2024, ha ritenuto fondata l'impugnazione proposta da CP_1 affermando in caso analogo che “ con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione. Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo transattivo generale e novativo
(v. punto 14 terzo capoverso)(…)
Ed ancora “È noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo generale novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che queste ultime (v. punti 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall' ”, così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, Pt_3 non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093). E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove
l'importo che la lavoratrice si è impegnata a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco Controparte_1 temporale in cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
6. Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità e complessità della questione esaminata e della recente giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 2.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 459/2022 R.G., promossa da
, nata ad [...], il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pulice ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Lamezia Terme (CZ), Via dei Mille
n. 35, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Cesare ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli, Piazza Giulio
Rodinò n.14, come da procura in atti.
RESISTENTE
, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n.21, Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli, come da procura in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 14.4.2022, premetteva: Parte_1
- di prestare attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con vincolo di subordinazione e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di “addetto senior” presso il CS di Lamezia Terme;
- di essere in servizio dal 29/04/2009, in forza della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro,
Sezione lavoro, n. 882/2009 del 7/08/2009 che, in accoglimento della domanda giudiziale proposta, condannava a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo Controparte_1 indeterminato, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 1°/03/2000; che, in ottemperanza alla suddetta sentenza, provvedeva al pagamento delle Controparte_1 retribuzioni dovute, versando a favore della ricorrente la somma di € 63.977,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (per come emergeva dalla copia allegata della busta paga del maggio 2009, ricevuta dopo la stabilizzazione del rapporto di lavoro); che, successivamente, ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro, essendo ancora pendenti i termini di impugnazione della sentenza, aderiva all'accordo sindacale del 27/07/2010 e sottoscriveva con la società resistente, in data 26/1/2011, un verbale di conciliazione ove le parti stabilivano che la lavoratrice rinunciava agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione dell'importo di € 92.365,24, (come da piano di rientro in atti) complessivamente liquidatogli dall'azienda per i periodi non lavorati al lordo della contribuzione previdenziale;
che Controparte_1 dichiarava di aver già versato in favore della lavoratrice la contribuzione previdenziale per i
[...] periodi considerati nella sentenza e chiedeva la restituzione oltre che dell'importo delle retribuzioni anche degli importi relativi alla contribuzione versata;
che la somma in tal modo restituita dalla ricorrente, sul presupposto che avesse medio tempore versato gli oneri Controparte_1 previdenziali al competente Istituto previdenziale Ipost, successivamente confluito in , è CP_2 risultata essere però maggiore rispetto a quanto effettivamente ricevuto dall'azienda, con conseguente indebito guadagno di . CP_1
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che , in violazione dell'accordo di CP_1 conciliazione sottoscritto in data 26/1/2011, non aveva versato in favore del lavoratore i contributi previdenziali e, conseguentemente, la restituzione della somma pari ad € 28.388,24, ottenuta dalla differenza tra la somma restituita dalla lavoratrice all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale pari ad € 92.365,24 e la somma versata dalla società resistente alla lavoratrice in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, sopra richiamata, pari ad € 63.977,00
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. 2. Nel costituirsi in giudizio, eccepiva che, in esecuzione della sentenza della Controparte_1
Corte di Appello di Catanzaro, la società, pur con riserva di gravame, aveva provveduto alla riammissione in servizio della ricorrente a far data dal 29 aprile 2009 e alla corresponsione in suo favore della complessiva somma lorda di € 92.365,24 a titolo di retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado alla data di effettiva riammissione in servizio.
Precisava, inoltre, che aveva provveduto ad effettuare i dovuti versamenti fiscali e contributivi CP_1 sugli importi erogati alla ricorrente per il periodo non lavorato, come da CUD 2010 in atti (doc.5 all, alla comparsa di costituzione).
I contributi venivano versati all'IPOST, Ente disciplinato dalla legge n. 259 del 1958, cui faceva capo la gestione previdenziale dei lavoratori dell'odierna poi soppresso a far Controparte_1 data dal 31 dicembre 2010, ai sensi del D.L. 78 del 2010, conv. con mod. nella legge n. 122 del 2010.
La società affermava, quindi, di aver regolarmente corrisposto i contributi alla lavoratrice e che la mancata visualizzazione dei contributi era dipesa non già dal mancato versamento della contribuzione da parte di ma dalle difficoltà di allineamento dei dati contributivi registrati CP_1 presso il fondo di quiescenza di IPOST cui in precedenza faceva capo la gestione previdenziale dei lavoratori di Controparte_1
Aggiungeva poi che, in data 27 luglio 2010, aveva sottoscritto un verbale di accordo con le CP_1
Organizzazioni Sindacali che aveva consentito alle risorse che operavano in azienda in forza di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato, una occasione di consolidamento della propria posizione, alle condizioni ivi specificamente riportate.
Nello specifico, gli interessati che aderivano alle previsioni dell'accordo si impegnavano a restituire il trattamento economico lordo liquidato dalla Società a qualsiasi titolo pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio.
La società precisava al riguardo che, con tale accordo, aveva concesso alla Controparte_1 dipendente l'assunzione a tempo indeterminato rinunciando ad ogni gravame avverso la predetta sentenza sfavorevole, a fronte della rinuncia, da parte della dipendente, a porre in esecuzione la predetta pronuncia con riferimento a qualsiasi pretesa antecedente alla riammissione in servizio.
Con riguardo alla posizione specifica della sig.ra aveva richiesto all' , con pec Parte_2 CP_2 del 20 e del 23 maggio 2022, di aggiornare la posizione della lavoratrice, in considerazione dei periodi effettivi di lavoro prestato dalla stessa in favore di e di quanto corrisposto da a CP_1 CP_1 titolo retributivo in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro per il periodo “non lavorato” senza ottenere riscontro alcuno. Ciò premesso, eccepiva a che per quanto concerne inoltre gli oneri contributivi relativi ai periodi
“non lavorati” , gli stessi sono stati regolarmente versati dalla società resistente, per come risultava inequivocabilmente dal CUD 2010 – relativo ai redditi percepiti nel 2009.
In ogni caso, il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti natura novativa la lavoratrice aveva espressamente rinunciato a qualsiasi azione giudiziale e stragiudiziale connessa o comunque derivante al precedente rapporto instaurato con . CP_1
In ogni caso il verbale di transazione non era stato impugnato ex art. 2113 cc..
Infine, del tutto destituita di fondamento era la pretesa restitutoria della somma pari alla differenza tra quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di riammissione e quanto restituito a seguito CP_1 del verbale di conciliazione, in quanto, a dire di “il piano di rientro concordato tra le parti si CP_1 basa su di un meccanismo che determina la restituzione non dell'importo lordo, bensì del
(corrispondente) importo netto. Difatti, il meccanismo posto alla base del piano di rientro fa sì che la rata “lorda” (comprensiva altresì, pro quota, del valore delle ritenute contributive e fiscali a loro tempo effettuate) venga decurtata direttamente dalla retribuzione mensile lorda e non da quella netta.
Per effetto di tale meccanismo, la ricorrente beneficiava nel tempo di un abbattimento dell'imponibile mensile, tale da far sì che il valore della trattenuta mensile non possa ritenersi equivalente al suo valore “nominale” lordo (pari, nel caso di specie, ad € 309,07) bensì al suo valore netto”
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
3. A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale ex art. 102 c.p.c. CP_ il 18.3.2024, si costituiva con comparsa l' che eccepiva di aver provveduto ad aggiornare l'estratto conto previdenziale della lavoratrice inserendo i periodi lavorati dell'anno 2000 e aggiornato la data di riammissione in servizio al 29/04/2009 come stabilita nel punto 7 del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti. I periodi erano stati, pertanto, oggetto di completa CP_3 regolarizzazione. CP_
Con riferimento, invece, ai periodi NON lavorati, l' contestava che vi fosse evidenza di pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro non essendo chiaro a che titolo fossero stati versati gli importi e, in ogni caso, tenuto conto del loro ammontare, gli stessi dovevano essere riferiti alla sola quota a carico del lavoratore e non anche a quella a carico del datore. CP_
L' affermava, in ogni caso, che parte ricorrente con il verbale di conciliazione aveva accettato che la decorrenza giuridica ed economica del nuovo contratto stipulato fosse diversa rispetto a quella originaria e, pertanto, per i periodi pregressi, l' non avrebbe potuto riconoscere contributi CP_2 previdenziali, non sorretti da una valida giustificazione sul piano giuridico.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
4. Con reiterate ordinanze del 7.7.2022 - 27.10.22 – 24.1.2023 – 15.5.2023 – 26.9.2023 e del
18.3.2024 il Tribunale, al fine di chiarire la vicenda in ordine all'effettivo versamento dei contributi per i periodi non lavorati, ordinava all' Filiale Metropolitana Roma Eur – Largo Josemaria CP_2
Escriva de Balaguer n. 11, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di “fornire ogni informazione e documentazione utile al fine di accertare l'assolvimento dell'onere contributivo da parte di in Controparte_1 favore di relativamente alle retribuzioni liquidate per il periodo cd “non Parte_1 lavorato” (dal 13.9.2004 al 27.6.2007) e oggetto di condanna da parte della Corte di Appello di
Catanzaro, e in particolare in relazione ai contributi versati , specificando l'entità degli stessi;
CP_ nonché ordina all' di esibire eventuale prova dell'aggiornamento dell'estratto contributivo relativo alla ricorrente”, senza tuttavia ottenere esito alcuno.
Rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per discussione, a seguito dell'udienza del
16.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5.La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si rileva che la vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dalla dipendente (la quale assume che non doveva essere restituita alla datrice di lavoro in quanto da quest'ultima giammai versata) appare poco chiara ove si consideri che ha CP_1
CP_ affermato di aver versato all'Ipost (cui è subentrato l' nel 2010) anche la contribuzione per i CP_ periodi non lavorati mentre l' afferma che in relazione a tale contribuzione - a differenza di quella relativa ai periodi lavorati che risulta invece regolarmente versata - non vi sarebbe prova del versamento e, comunque, tali contributi non sarebbero visualizzabili dall' verosimilmente per CP_2
CP_ problemi di allineamento tra i sistemi informatici di Ipost e
In ogni caso e a prescindere da tale evenienza, appare assorbente, ai fini della decisione, la circostanza che, con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalla ricorrente in data
26.1.2011, le parti hanno espressamente previsto l'assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale e “con anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio avvenuta in data 29.4.2009.
Il verbale di accordo in esame contiene l'espressa rinuncia della lavoratrice “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” (punto 2 del verbale di conciliazione in atti).
La predetta rinuncia, unitamente alla previsione della clausola prevista al punto 13 dell'accordo, con la quale la lavoratrice si è obbligata a restituire a “gli importi complessivamente Controparte_1 liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a € 92.365, 24 e secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società”, non può che essere letta come conferma della volontà della ricorrente di non avvalersi della sentenza di riammissione.
Ed è proprio dalle previsioni sopra riportate che si ricava l'infondatezza della domanda attorea.
Infatti, appare sufficiente rilevare che le parti hanno esplicitamente e pattiziamente individuato nel verbale di conciliazione la data del 29.4.2009 come quella di decorrenza dell'assunzione e, quindi, del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed hanno espressamente dichiarato, nel penultimo capoverso del verbale, che l'accordo aveva carattere novativo (ex art. 1965 c.c.)
Ciò posto, deve rilevarsi che l'unica fonte del diritto di al versamento dei Parte_1 contributi previdenziali per i periodi non lavorati era proprio la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro e tale diritto è venuto meno con la espressa rinuncia della lavoratrice ad avvalersi degli effetti giuridici ed economici della predetta pronuncia.
Ed infatti, il versamento dei contributi presuppone la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro e, nel caso di specie, l'esistenza e la ricostituzione di un rapporto di lavoro successivamente allo spirare del termine del contratto di lavoro a tempo determinato era unicamente effetto della pronuncia giudiziale, ai cui effetti giuridici ed economici, come già detto, la ricorrente ha espressamente rinunciato.
La lavoratrice, inoltre, non ha mai contestato la piena efficacia e la validità dell'accordo sottoscritto dalla stessa in sede sindacale il 26.1.2011 né mai dedotto alcun vizio del consenso che potesse determinare l'annullabilità dell'accordo, (con conseguente decadenza dalla impugnativa anche ex art. 2113 cc).
Al riguardo, deve essere condivisa la prospettazione fornita dalla convenuta Controparte_1 che ha affermato che avendo il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti natura “novativa” ex art. 1965 c.c.(v. pag. 3 del verbale), le obbligazioni ivi assunte sono sganciate da quelle derivanti dal precedente rapporto di lavoro.
Conseguentemente, con riferimento alle retribuzioni corrisposte in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro, è venuto meno ogni obbligo contributivo a carico della società datrice di lavoro, essendo venuto meno il precedente rapporto di lavoro avendo la ricorrente “rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” a fronte della assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio (con esclusione, quindi, della rilevanza dei periodi non lavorati).
Venendo meno l'obbligo contributivo per effetto dell'accordo sindacale, non vi è alcun obbligo di restituzione da parte di e deve, pertanto, essere rigettata la domanda formulata in ricorso, di CP_1 condanna al pagamento, da parte della società, della somma pari alla differenza tra la somma restituita dalla lavoratrice all'azienda al lordo della contribuzione previdenziale e la somma versata dalla società resistente alla lavoratrice in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, sopra richiamata.
Tale prospettazione è stata condivisa da numerose sentenze di merito prodotte dalla società convenuta (sentenza n. 3395 resa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro del 18 ottobre
2023; sentenza n. 497 resa dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro del 10 febbraio 2023; sentenza n.
343 resa dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza resa dal Tribunale di Brindisi – Sezione
Lavoro del 2 marzo 2023; sentenza n. 33 resa dal Tribunale di Chieti– Sezione Lavoro del 2 febbraio
2023; sentenza n. 101 resa dal Tribunale di La Spezia – Sezione Lavoro del 19 maggio 2023; sentenza n. 9632 resa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 28 ottobre 2023).
Da ultimo anche la Corte di Appello di Bari con la sentenza 1246/2024 resa nella causa N. 904/2023
RG, depositata il 23.9.2024, ha ritenuto fondata l'impugnazione proposta da CP_1 affermando in caso analogo che “ con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione. Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo transattivo generale e novativo
(v. punto 14 terzo capoverso)(…)
Ed ancora “È noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo generale novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che queste ultime (v. punti 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall' ”, così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, Pt_3 non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093). E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove
l'importo che la lavoratrice si è impegnata a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco Controparte_1 temporale in cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
6. Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità e complessità della questione esaminata e della recente giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 2.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara