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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/10/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3592/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. ANGELO RAFFA che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro in persona del Sindaco pro tempore (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara P.IVA_1
POLLICINO che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
, CP_2 appellata contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15 ottobre 2025 – celebrata per la discussione così come disposto all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2024 – le parti concludevano come da note d'udienza alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 74/2017 emessa dal Giudice di Pace di Rometta, depositata in data 30 gennaio
2018, con la quale il è stato condannato al pagamento di € 127,56 Controparte_1 della stessa di € 234,00 in favore di , con compensazione delle spese Pt_1 CP_2 di lite.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata, evidenziando plurimi profili di contraddittorietà e insufficienza motivazionale.
In particolare, la ha contestato la valutazione del Giudice circa l'illuminazione del Pt_1 luogo dell'incidente, ritenuta sufficiente sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e dal teste sebbene da tali deposizioni emergesse chiaramente la scarsa visibilità del Tes_1 tratto stradale interessato, non adeguatamente illuminato né dalle bancarelle presenti in occasione della festa patronale né dalla pubblica illuminazione.
La a censurato altresì la minimizzazione delle lesioni riportate, ritenute dal Giudice Pt_1 di lieve entità in ragione del fatto che l'accesso al pronto soccorso è avvenuto il mattino seguente.
L'appellante ha evidenziato come tale circostanza sia da ricondurre all'orario tardo dell'incidente (circa le ore 23:00) e non possa escludere la gravità delle lesioni, documentate da certificazione medica e da esami specialistici, tra cui un'ecografia eseguita in data 5 agosto 2016. Ha lamentato, inoltre, il mancato accoglimento della richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, che avrebbe potuto valutare la documentazione medica e accertare il nesso causale tra l'evento lesivo e le condizioni cliniche riscontrate.
Ha, infine, censurato la decisione di escludere il rimborso delle spese mediche sostenute presso strutture private, ritenendo ingiustificata la pretesa che l'attrice dovesse rivolgersi esclusivamente a strutture pubbliche, non potendosi negare a chi ha subito un danno il diritto di scegliere la struttura ritenuta più idonea.
Sulla base delle argomentazioni esposte, l'appellante ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con condanna del al pagamento della somma di Controparte_1
€ 5.000,00 oltre rivalutazione ed interessi ed oltre al rimborso delle spese di lite.
Nella resistenza del l'appello deve essere rigettato. Controparte_1
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che, ritualmente CP_2 citata, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, va evidenziato che il procedimento è stato assunto in decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025 celebrata per la discussione e tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., così come disposto dal Giudice all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2024 e successivo decreto dell'11 luglio 2025 (quest'ultimo contenente le sole modalità di celebrazione dell'udienza).
Ne discende che le richieste istruttorie avanzate dall'appellante anche unitamente al deposito delle note d'udienza da ultimo depositate in data 12 ottobre 2025 possono essere esaminate congiuntamente alla decisione.
Fatta tale premessa, si osserva nel merito che il motivo di appello relativo alla scarsa illuminazione del luogo è stato già valorizzato dal Giudice di Pace ai fini del riconoscimento della responsabilità del convenuto. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto che le condizioni di visibilità fossero tali da incidere sulla condotta del danneggiante, contribuendo alla dinamica del sinistro. Ne consegue che tale circostanza è stata già considerata in senso favorevole all'appellante, e non può quindi costituire motivo di censura.
In secondo luogo, quanto alla richiesta di disporre CTU medico-legale, si osserva che la documentazione sanitaria già versata in atti era sufficiente a delineare il quadro clinico delle lesioni riportate. La valutazione del danno biologico e delle conseguenze patite dalla parte attrice è stata effettuata sulla base di certificazioni mediche dettagliate e referti specialistici, che non necessitavano e non necessitano di ulteriore approfondimento peritale. La CTU, pertanto, non si configurava come mezzo istruttorio indispensabile ai fini della decisione.
L'appellante, per contro, non ha formulato alcuna contestazione specifica in merito ai criteri di quantificazione adottati, limitandosi a una generica doglianza sull'entità del risarcimento.
Tale circostanza conferma la correttezza del percorso argomentativo seguito dal primo giudice vieppiù considerando che una delle ulteriori fatture mediche per le quali chiede il rimborso l'appellante è successiva di quasi sei mesi rispetto alla verificazione del sinistro mentre rispetto alla fattura emessa il 5 agosto 2016 deve rilevarsi che, a prescindere dalla scelta di parte danneggiata di rivolgersi alla struttura privata, sarebbe stato comunque onere dell'appellante dimostrare la congruità della stessa rispetto alla verificazione del sinistro.
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese nei confronti di in ragione della contumacia della stessa. CP_2
Le spese tra l'appellante ed il seguono la soccombenza e si liquidano Controparte_1 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(parametri minimi per tutte le fasi in ragione della modesta complessità del procedimento e della natura documentale dello stesso).
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dal Controparte_1 liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), con l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina il 19/10/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza