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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1206/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Della Bonzana
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. Matteo Della Bonzana
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 15.6.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi convengono congiuntamente che il Signor potrà continuare ad utilizzare la CP_1
casa coniugale sita in Incisa Scapaccino (AT), Regione Valdelcerro 14 di proprietà dei suoi
1 genitori e di contro la Signora si impegna a trasferire la sua residenza altrove. 3) La figlia Pt_1
maggiorenne ad oggi studentessa e non economicamente indipendente potrà Persona_1 liberamente scegliere modi, tempi e permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore che si farà carico del suo mantenimento ordinario nei rispettivi periodi di permanenza sino all'effettiva indipendenza economica della figlia. 4) I coniugi convengono congiuntamente che le spese straordinarie relative alla figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di Alessandria, Per_1
saranno a carico del Signor nella misura del 100% sino alla completa CP_1
indipendenza economica della figlia. 5) Il Signor si impegna a trasferire in favore CP_1
della Signora il veicolo targato FC 079 VE entro il 30.09.2025. 6) Le parti Parte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Incisa Scapaccino, il 25.3.2006;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi convengono congiuntamente che il
Signor potrà continuare ad utilizzare la casa coniugale sita in Incisa CP_1
Scapaccino (AT), Regione Valdelcerro 14 di proprietà dei suoi genitori e di contro la Signora
si impegna a trasferire la sua residenza altrove. 3) La figlia maggiorenne Pt_1 Per_1
ad oggi studentessa e non economicamente indipendente potrà liberamente scegliere
[...] modi, tempi e permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore che si farà carico del suo mantenimento ordinario nei rispettivi periodi di permanenza sino all'effettiva indipendenza economica della figlia. 4) I coniugi convengono congiuntamente che le spese straordinarie relative alla figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di Alessandria, saranno Per_1
a carico del Signor nella misura del 100% sino alla completa indipendenza CP_1
economica della figlia. 5) Il Signor si impegna a trasferire in favore della CP_1
Signora il veicolo targato FC 079 VE entro il 30.09.2025. 6) Le parti Parte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1206/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Della Bonzana
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. Matteo Della Bonzana
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 15.6.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi convengono congiuntamente che il Signor potrà continuare ad utilizzare la CP_1
casa coniugale sita in Incisa Scapaccino (AT), Regione Valdelcerro 14 di proprietà dei suoi
1 genitori e di contro la Signora si impegna a trasferire la sua residenza altrove. 3) La figlia Pt_1
maggiorenne ad oggi studentessa e non economicamente indipendente potrà Persona_1 liberamente scegliere modi, tempi e permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore che si farà carico del suo mantenimento ordinario nei rispettivi periodi di permanenza sino all'effettiva indipendenza economica della figlia. 4) I coniugi convengono congiuntamente che le spese straordinarie relative alla figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di Alessandria, Per_1
saranno a carico del Signor nella misura del 100% sino alla completa CP_1
indipendenza economica della figlia. 5) Il Signor si impegna a trasferire in favore CP_1
della Signora il veicolo targato FC 079 VE entro il 30.09.2025. 6) Le parti Parte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Incisa Scapaccino, il 25.3.2006;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi convengono congiuntamente che il
Signor potrà continuare ad utilizzare la casa coniugale sita in Incisa CP_1
Scapaccino (AT), Regione Valdelcerro 14 di proprietà dei suoi genitori e di contro la Signora
si impegna a trasferire la sua residenza altrove. 3) La figlia maggiorenne Pt_1 Per_1
ad oggi studentessa e non economicamente indipendente potrà liberamente scegliere
[...] modi, tempi e permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore che si farà carico del suo mantenimento ordinario nei rispettivi periodi di permanenza sino all'effettiva indipendenza economica della figlia. 4) I coniugi convengono congiuntamente che le spese straordinarie relative alla figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di Alessandria, saranno Per_1
a carico del Signor nella misura del 100% sino alla completa indipendenza CP_1
economica della figlia. 5) Il Signor si impegna a trasferire in favore della CP_1
Signora il veicolo targato FC 079 VE entro il 30.09.2025. 6) Le parti Parte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto in ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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