CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2024, n. 20822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20822 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 28/11/2023 EL TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentite le conclusioni EL PG FRANCESCA COSTANTINI, che si riporta alla memoria in atti, concludendo per l'inammissibilità EL ricorso;
letta la memoria di replica EL 15.2.24 ELl'avv. ANDREA AMBIVERI, difensore ELl'imputato; sentito l'avv. ANDREA AMBIVERI, che ha chiesto l'accoglimento EL ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20822 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 21/02/2024 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice EL riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi ELl'art. 309 cod. proc. pen. da AT OM avverso l'ordinanza EL G.I.P. EL Tribunale di Napoli EL 9 maggio 2023 di applicazione ELla misura cautelare ELla custodia in carcere (sostituita dal G.I.P. con gli arresti domiciliari in data 30 agosto 2023) in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 quater, comma 2, 13 bis, comma 3, d. Igs. n. 74 EL 2000, 61, n. 2, cod. pen., perché, in concorso con PI IO NI e LL SA e previo accordo tra loro, AT OM quale amministratore di fatto e di diritto ELla ET s.r.I., PI GioNI quale consulente e organiz- zatore, ED SA quale commercialista incaricata ELla gestione ELla società, compensavano indebitamente debiti erariali ELla ET s.r.l.", per l'importo com- plessivo pari a euro 1.628.407, con l'utilizzo dei crediti IVA inesistenti, acquistati mediante sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 9 novembre 2022, in esecuzione EL quale la HO (USA) LLC (associata) cedeva alla ET (associante) quota parte EL proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000, credito introdotto nel cassetto fiscale mediante esposizione nella liquida- zione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, presentata in data 18 novembre 2022 dalla LL, consulente fiscale EL AT, su indicazione EL PI;
in Napoli, Prato e altri luoghi, il 18 novembre 2022 (capo 30). La difesa impugnava l'ordinanza custodiale EL G.I.P. contestando il profilo indi- ziario con riguardo al reato sopra riportato e a quelli ascrittigli nell'ambito di un'altra ordinanza custodiale n. 87 EL 2023 tra i quali il reato associativo contestato al capo 1), non costituenti oggetto ELl'ordinanza impugnata nella presente sede. Il provvedimento EL Tribunale EL riesame di rigetto EL ricorso era annullato con sentenza ELla Corte di cassazione n. 45535 EL 2023, che evidenziava la neces- sità di inserire le condotte di cui al capo 30) nel più ampio contesto associativo, anche per poter apprezzare la consapevolezza EL AT in ordine al carattere fittizio EL credito, acquistato grazie a ET HE e successivamente posto in compen- sazione. L'ordinanza n. 87 EL 2023 riguardava numerosi reati di cui ai capi dal n. 1) al n. 29), contestati alle persone fisiche e alle società ivi specificate: l'associazione per ELinquere composta dai commercialisti e consulenti PI GioNI, PI Giu- PE e ME ZI, dagli imprenditori e faccendieri RR LI, ET Mi- chele, AT OM e RA RC, dai sottufficiali ELla Guardia di Finanza Di UC AR, De IS EN e TR GiuPE e dal funzionario ELl'Agenzia ELle Entrate RI Antonio, finalizzata alla commissione di reati tributari, contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, a frodi fiscali basate su un articolato 3 ricorso a fatture per operazioni inesistenti, ad altri meccanismi transnazionali riguar- danti le entrate fiscali di vari Stati europei, al riciclaggio e al reimpiego dei proventi di tali reati;
le corruzioni dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio citati, funzionali a eludere il fisco e a neutralizzare le indagini e gli accertamenti inerenti detti primi reati;
le rivelazioni di segreto d'ufficio; gli accessi abusivi alle banche dati informatiche parimenti legati a tali scopi (capi dal n. 2 al n. 26); i reati propri degli appartenenti alla G.d.F. di collusione per frodare la finanza (capi dal n. 27 al n. 29). E' risultato - nei termini ELla gravità indiziaria - che diverse società operanti in Italia e all'estero si sarebbero avvalse ELla collaborazione di consulenti e commer- cialisti, per trarre importanti vantaggi economici dalla violazione ELla legislazione fiscale tramite l'interposizione fittizia in maniera fiduciaria di numerosi prestanome, il tutto finalizzato alla commissione di un'imponente frode carosello, con evasione di un'imposta IVA per centinaia di milioni di euro. Gli autori di tali reati, coinvolti in ragione ELle rispettive differenti attività pro- fessionali, sarebbero stati gli imprenditori, titolari ELle società autrici ELle frodi in parola per l'evasione ELl'IVA e ELle imposte in materia di metalli, e pubblici ufficiali, appartenenti alla G.d.F. e all'Agenzia ELle Entrate, i quali, in violazione dei doveri dei loro uffici, si sarebbero posti a disposizione dei membri ELl'associazione. Il loro con- tributo sarebbe consistito nel mettere al riparo gli imprenditori dagli accertamenti investigativi sul loro conto e dalle verifiche di carattere amministrativo e fiscale. In particolare, l'intercettazione ELle conversazioni nello studio dei commercialisti Pizzi- cato e ME, sede legale ELla Mastertrade s.r.I., si sarebbe rivelata particolar- mente significativa, in quanto avrebbe dimostrato che i predetti si riunivano di volta in volta all'interno di tali uffici, convinti di poter parlare liberamente, per discutere di frodi e di numerosi altri reati già commessi o da programmare. Gli indagati adoperavano il telefono in misura ridotta e, da un certo momento in poi, alcuni tra loro bonificavano i cellulari e le auto, per scongiurare il rischio di essere intercettati;
si premunivano di lasciare i propri telefoni cellulari all'esterno dei locali ove tenevano le loro riunioni. Gli elementi indiziari erano costituiti da acquisizioni documentali, consulenze tec- niche d'ufficio, controlli, pedinamenti e riprese degli indagati, acquisizione dei tabulati telefonici e accertamenti bancari effettuati sui conti correnti on line ELle società coin- volte e dei predetti o dei soggetti comunque coinvolti. In detto contesto si aggiungeva la nuova imputazione di cui al capo n. 30), og- getto EL presente procedimento. Nell'ordinanza impugnata è evidenziato che l'operazione in questione consisteva in una compensazione indebita di alcuni debiti erariali ELla ET, ELl'importo com- plessivo di C 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesistenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione EL 9 novembre 2022. 4 In forza di tale contratto, la HO LLC, società statunitense, associata, cedeva alla ET, associante, una quota di euro 2.000.000 EL proprio credito IVA. Tale credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione pe- riodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo il 18 novembre 2022 dalla commercialista LL SA, consulente fiscale di AT Ro- mano, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di PI GioNI d'in- tesa e nell'interesse EL AT. La maggior parte dei dati relativi ai reati addebitati ai vari membri EL sodalizio proveniva dalle intercettazioni tra presenti, eseguite attraverso la microspia installata nello studio di PI GioNI e EL ME, sito in Napoli„ via San Tommaso d'Aquino 36, sede ELla Getsure s.r.I., società gestita di fatto dai due, sebbene privi di cariche societarie. Gli indagati si riunivano presso tali uffici, dove operano come professionisti il PI e il ME;
ivi, aveva la sua sede legale la Mastertrade s.p.a. (già Mastertrade s.r.I.), dalla quale partiva l'indagine, il cui rappresentante legale era il RR, autore insieme al ET ELla frode carosello in esame. Il Pe- trellese, ex appartenente alla G.d.F., risultava amministratore occulto di numerose società cartiere ed estere e coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria, allo stato non ancora definitiva. I due commercialisti suddetti acquisivano informazioni circa le verifiche, le inda- gini penali riguardanti le società e le imprese che si rivolgevano a loro, tramite la collaborazione e i servigi assicurati loro dagli appartenenti alla G.d.F. De IS Ge- SO e Di UC e al dirigente ELl'Agenzia ELle Entrate, RI, ritenuti implicati nelle attività criminose. Il ET e il RR avrebbero spostato la sede ELla società presso lo studio EL PI e EL ME, per ottenere dal RI vantaggi indebiti legati alla rateizzazione EL debito fiscale e per neutralizzare il rischio di eventuali verifiche o indagini, che potevano essere svolte presso la sua sede legale e dunque proprio presso detto studio. In tale quadro indiziario comparivano gli imprenditori AT e RA, che risulte- rebbero coinvolti nelle corruzioni dei militari e dediti a frodi carosello e a riciclaggi mediante il commercio di vergella e filo di rame. I tre appartenenti alla G.d.F. avrebbero fornito informazioni coperte da segreto sulle indagini in corso ed a bloccare le indagini in corso nei confronti degli imprenditori presentati sotto la tutela EL PI. 2. Il AT, a mezzo EL proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza EL Tribunale EL riesame per violazione di legge e vizio di motivazione in re- lazione agli artt. 48 cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen.. 5 Si deduce che il Tribunale EL riesame non si è attenuto ai principi di diritto e alle raccomandazioni enunciate da detta decisione, sottraendosi al doveroso confronto tra il compendio indiziario desunto relativamente al capo 1) all'ordinanza cautelare n. 8772 EL 18 marzo 2023 e le censure difensive di cui alla memoria EL 30 maggio 2023 corredate dalla specifica indicazione ELle fonti di prova dimostrative ELl'estra- neità EL AT rispetto al reato associativo e ELl'inganno da lui subito relativamente ai fatti di cui al capo 30) dagli effettivi associati. L'ordinanza impugnata ha riproposto il percorso motivazionale di cui all'ordinanza n. 87 EL 2023 in relazione anche al reato associativo, coniugandolo con quanto de- voluto con l'ordinanza EL 9 maggio 2023. I passaggi ELl'ordinanza impugnata sull'esistenza di un gruppo di imprese operanti in Italia e sulle attività ELittuose fa- centi capo al AT e allo RA (pagg. 4 e 6) erano stati ricopiati dalle pagg. 27 e 28 ELl'ordinanza custodiale n. 87 EL 2023. Nella memoria EL 30 maggio 2023 si individuavano i seguenti elementi dimo- strativi dall'estraneità EL AT rispetto al reato associativo e ELl'inganno dai lui su- bito ad opera di alcuni associati circa l'acquisto EL credito HO e la sua utilizza- bilità per compensare il debito IVA: A) Il sodalizio composto dallo studio PI - ME, dal Petrallese e dal RR ben esisteva prima ELl'apparizione EL AT sulla scena partenopea (vedi intercetta- zioni ambientali n. 111 e 112 MT 24/2022 EL 12 aprile 2022, n. 305 RIT 24/2022 EL 20 aprile 2022 e n. 1152 EL RIT 24/2022 EL 16 maggio 2022). B) Il RR e il ET intendevano utilizzare la MT, costituita dal RR nel marzo 2023, per il commercio dei metalli con lo RA, allorquando nessuno sapeva ELl'e- sistenza EL AT (v. intercettazioni 948 RIT-56/2021 EL 19 maggio 2022). C) Lo RA, già in passato collaboratore EL PI, intendeva dedicarsi con costui al commercio dei metalli, utilizzando la MT (pag. 36 ELl'interrogatorio EL Piz- zicato EL 24 marzo 2023; pagg. da 10 a 48 ELl'interrogatorio EL PI EL 10 maggio 2023). Il PI dichiarava circa il commercio dei metalli: <<eravamo una società composta da stara al 33° o, ferri 33%, e io mezzaro 33%>> (inter- rogatorio EL 24 marzo 2023). D) Il AT appariva solo a fine maggio 2022 (v. intercettazioni ambientali); lo RA, infatti, affermava che, avendo appreso dal AT, da lui conosciuto da molti anni, di un suo problema fiscale in Napoli, gli riferiva di conoscere un importante commercialista di Napoli, il PI, che poteva contattare altri avvocati, per cui organizzava un incontro tra i due e tale avv. Stravino il 25 maggio 2022 presso lo studio PI (interrogatorio di garanzia - pagg. 6 e ss.). E) Sempre il 25 maggio, in un incontro tra PI GioNI, ME, RA e RR, presente il AT, il PI rappresentava la possibilità di un ipotetico coinvol- gimento nella frode carosello con società estere da lui ideata (ambientali 1637 e 1638 6 RIT 24/22) e la illustrava al ET in aprile (v. n. 111 e 112 BIT 24/22), per cui si progettava un possibile coinvolgimento EL AT con la sua società ET. Il AT non accettava tale progetto. F) Il AT non era a conoscenza dei rapporti corruttivi EL PI con pubblici ufficiali relativamente al procedimento n. 21165 EL 2021 R.G.N.R. iscritto in Napoli a proprio carico per presunto utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesi- stenti;
il AT, peraltro, già sapeva ELl'esistenza di tale procedimento sin dal gennaio 2022 a seguito di perquisizione e sequestro presso la ET. G) Il PI, il ME, il RR e il ET decidevano fin dall'aprile - maggio 2022 di utilizzare la MT per il commercio dei metalli, utilizzando in compensazione ELl'IV dovuta il credito HO, che loro sapevano essere inesistente, tant'è che sia per la società MT che Mastertrade provvedevano all'acquisto di detto credito in data 13 giugno 2022. H) Lo RA era un broker (come riferito dal RR) e non era socio EL AT, ma agiva per conto ELla MT per l'acquisto di rame dalla società svizzera Cunext;
lo RA, approfittando ELla pregressa conoscenza con il AT, gli proponeva di acquistare la vergella (da lui comprata dalla società spagnola) e lo strumentalizzava, per avviare il commercio di rame con la MT. 1)11 AT illustrava il rapporto commerciale, legittimo, tra il Cavicore, a lui riferi- bile, la MT e finanziatore ER, locatore ELlo stabilimento di Cavicore nonché mo- dalità di fornitura e tempi di pagamento (interrogatorio EL 10 maggio 2023). J) Il PI, d'intesa con gli associati, affermava di voler liquidare il rapporto con il AT (ambientale A2.383 RIT 24/22 EL 22 luglio 2023). Il AT si lamentava con lo RA, pregandolo di dire al PI «di non dimenticarsi di lui», perché non sapeva più niente ELla sua vicenda (intercettazione 538 RIT 84/22 EL 13 set- tembre 2023). Lo RA, parlando EL AT affermava: «quale era la nostra inten- zione era quella di tirarlo dentro» (ambientale A2.1711 MT 24/22 EL 12 ottobre 2022). Il PI proponeva al AT l'acquisto EL credito IV HO per compen- sare VIVA a debito;
riferendosi al AT, parlando con ET diceva: «noi stiamo andando a fare una forzatura e io lo sto prendendo per il culo perché gli sto dicendo che lui metterà nel cassetto fiscale questa IV ma non lo potrà neanche fare», emergenza processuale dimostrativa ELl'inesistenza EL più vago indizio circa la co- noscenza da parte EL AT ELla dubbia provenienza EL credito HO (ambientale A2.1859 RIT 24/22 EL 19 ottobre 2022). Né risultava che fosse stato edotto degli acquisti effettuati ancora nel mese di giugno dalla MT e dalla Mastertrade EL credito IV HO. Il PI induceva il AT (titolare di licenza di terza media) ad acqui- stare il credito HO, vincendone ogni perplessità, trasmettendogli una certifica- zione ELl'Agenzia ELle Entrate e l'attestazione a firma notaio Becchetti di Roma sull'esistenza di tale credito. 7 Il Giudice EL rinvio non ha svolto una disamina critica di tali elementi, sebbene già presenti all'atto ELl'emissione ELl'ordinanza genetica e solo in parte acquisiti successivamente all'esecuzione ELle ordinanze EL 18 marzo e EL 9 maggio 2023. Le intercettazioni ambientali avevano disvelato l'induzione in errore EL AT ef- fettuata dal commercialista di fiducia PI GioNI, in quanto dimostrative ELl'estraneità EL AT rispetto al reato associativo e ELl'attribuibilità al PI ELla responsabilità per il reato di cui al capo 30) ex art. 48 cod. pen.. 2.1. Con memoria EL 15 febbraio 2024, il ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento EL ricorso. Si contesta l'assunto ELla "riconoscibile irrisorietà" EL prezzo di vendita EL cre- dito poiché il congruo prezzo di vendita di un credito posto sul mercato a causa ELla sua imminente scadenza, da una società estera che apparentemente detiene un cre- dito oltre cento volte maggiore era un dato non conoscibile dal AT, piccolo impren- ditore con licenza di terza media, aduso alla compravendita e lavorazione di metalli grezzi e semilavorati, che in precedenza non aveva mai effettuato siffatti complessi acquisti di credito. Peraltro, PI GioNI smentiva tale ipotesi, in quanto spiegava le ragioni ELla possibilità di praticare notevoli ribassi nelle vendite dei crediti di imposta (inter- rogatorio PI EL 10 maggio 2023, pag. 9). Il AT aveva addirittura preteso ed ottenuto dal PI l'asseverazione notarile EL notaio E. Becchetti sull'esistenza e sulla certezza EL credito da compensare (tra- smettendola poi alla propria commercialista di fiducia LL); pretesa incomprensi- bile, se fosse stato consapevole ELla non esistenza o ELla non compensabilità EL credito. Il Tribunale EL riesame ha analizzato diffusamente altri atti notarili (in partico- lare, i contratti di associazione in partecipazione stipulati dal notaio V. Tacchini in Milano), ma non ha affrontato il tema cruciale di tale ingannevole asseverazione for- nita dal PI al AT. Era manifestamente illogico trarre conclusioni sulla sussistenza EL dolo, nono- stante la presenza di atti e fatti dal significato inequivocabilmente opposto o trala- sciando temi cruciali quali l'avvenuta pretesa di un'asseverazione notarile sull'esi- stenza EL credito da parte EL AT). Gli argomenti relativi alle "restituzione in contanti di pagamenti in forma trac- ciata", alle "contraddittorietà" emerse nell'interrogatorio EL AT e alle stringenti keu "ammissioni" EL PI e EL ME confortavano in realtà la tesi difensiva. L'im- postazione accusatoria, secondo cui tali sporadiche dazioni di denaro contante erano legate a restituzioni di pregressi versamenti tracciabili, era stata smentita;
le dazioni, infatti, iniziavano ben prima ELla corresponsione dei bonifici, con i quali il AT aveva 8 iniziato a pagare l'acquisto di credito IVA;
bonifici - questi ultimi - iniziati il 16 no- vembre 2022 e proseguiti sino all'8 marzo 2023. La stessa impostazione accusatoria teorizzava che dovessero avvenire restitu- zioni solo laddove iniziassero ad essere corrisposte eccedenze rispetto al 30% EL credito acquisito da HO (eccedenze che il AT non aveva modo di pagare, in quanto arrestato allorché era riuscito a pagare solamente euro 600.000 su 2.000.000 di credito acquistato). Non poteva trattarsi di restituzioni di previ pagamenti traccia- bili per acquisto EL credito, non essendovi pagamenti a monte (nemmeno il contratto di associazione in partecipazione inizialmente sottostante). Nel corso dei loro interrogatori investigativi, per lo più confessori, il PI ed il ME affermavano che il AT non aveva ricevuto nulla in restituzione ELla somma di euro 600.000 pagata sino alla data ELl'arresto su conto corrente inglese per l'acquisto EL credito IVA (circostanza emersa ancor più chiaramente in occasione EL successivo interrogatorio di garanzia EL PI EL 10 maggio 2023). Il tema EL denaro ricevuto in restituzione dal AT, pertanto, era smentito dal PI: al riguardo, le dichiarazioni relative al AT risultavano di significato opposto a quello inteso. Il AT, convinto dal PI all'acquisto di tale credito d'imposta a mezzo di false rassicurazioni sulla sua compensabilità e da ingannevoli attestazioni notarili a lui consegnate (a firma EL notaio Becchetti), dal 16 novembre 2022 all'8 marzo 2023 riusciva a versare solo il 30% degli euro 2.000.000 di credito acquistato pari ad euro 600.000 (era poi arrestato il 21 marzo 2023). Come dichiarato dal PI e come dimostrato dalla cronologia dei fatti, tale denaro non gli era pervenuto di ritorno neanche in parte. Una parte andava ovvia- mente in pagamento alla HO (cedente credito) ed altre quote erano ripartite tra i veri sodali, come dichiarato dal PI e dal ME. Il AT non si era contraddetto: non aveva mai negato di aver ricevuto in due o tre occasioni sporadiche somme in contanti, chiarendo che erano riferibili alla vicenda degli acquisti di rame dalla società MT contestata al capo 7). La genuinità ELle di- chiarazioni EL AT derivava anche dall'inconciliabilità cronologica tra pagamenti ef- fettuati per l'acquisto EL credito e somme in contanti ottenute dallo studio PI (ove il trio RR\ET\PI gestiva in via esclusiva il danaro contante). Il PI collegava tale vicenda agli acquisti di rame e non all'acquisto di credito di imposta dalla società HO. L'assunto di contraddittorietà ELle spiegazioni fornite dal AT era viziato da illogicità. Non è stata esaminata la tesi difensiva ELla strutturale e totale inidoneità ad attuare una compensazione ai sensi di legge ELla procedura di inserimento di un credito di imposta in liquidazione periodica acquisito attraverso un'associazione in partecipazione. Tale modalità, infatti, non aveva comportato una compensazione (de- bita o indebita) in senso tecnico, risultando essa totalmente inidonea a configurare 9 la fattispecie di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. n. 74 EL 2000 e risolvendosi perciò la velleitaria detrazione di imposta attuata per tale via in un semplice ordinario omesso versamento di imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la ricon- ducibilità EL fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta ELineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: opera- zione, questa, che è, invece, propria EL giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motiva- zione EL provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base ELla decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione ELle regole ELla logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconcilia- bilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incom- patibile" con "altri atti EL processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ri- corrente nei motivi posti a sostegno EL ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 2, n. 36119 EL 04/07/2017, Agati, non massimata sul punto;
Sez. 1, n. 41738 EL 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 EL 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). La valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto ri- servati al giudice EL merito, il quale, nel porre a fondamento ELla propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni EL proprio convincimento (Sez. 2, n. 10255 EL 29/11/2019, Fa- sciani, Rv. 278745; Sez. 5, n. 51604 EL 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 EL 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alla Corte di cassazione, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione ELle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità ELle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 EL 11/01/2018, RR, Rv. 10 273217; Sez. 6, n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 EL 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Ne consegue che non sono deducibili censure attinenti a vizi ELla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando man- cante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione EL processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti ELl'attendibilità, ELla credibilità, ELlo spessore ELla valenza pro- batoria EL singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 EL 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 EL 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel giudizio di legittimità, pertanto, il sindacato sulla correttezza ELla valuta- zione ELla prova è molto ristretto, perché non può consistere nella rivalutazione ELla gravità, ELla precisione e ELla concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al con- trollo logico e giuridico ELla struttura ELla motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole ELla logica nell'interpre- tazione dei risultati probatori. Eccede dai limiti di cognizione ELla Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo EL giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica ELl'esposizione ELle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, ELl'assenza di manifesta illogicità ELl'esposizione e, quindi, ELla coe- renza ELle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e ELla non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti EL processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 EL 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). La cognizione ELla Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la com- patibilità ELla motivazione ELla decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giu- dice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 EL 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504). Ebbene, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, il ricorso finisce per conte- stare il giudizio di gravità indiziaria, cui sono approdati i giudici ELla cautela che hanno ritenuto l'ipotesi accusatoria riscontrata nella ricostruzione ELla concreta vi- cenda fattuale. 11 Il motivo di ricorso si risolve in sostanza nella pretesa ELla rivalutazione EL fatto, operazione notoriamente non consentita innanzi a questa Corte. Infatti, la let- tura EL motivo consente di rilevarne la natura di doglianza indistinta sul materiale indiziario, senza giungere ad enucleare, da tanta critica, un profilo di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, che sono, in relazione alla mo- tivazione, le uniche 'tre vie di accesso' al giudizio di legittimità. Non è consentito procedere, pertanto, ad una rinnovata valutazione dei fatti ma- gari finalizzata, nella prospettiva EL ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice EL merito, perché un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice EL fatto Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite - di rilievo nel procedimento in esame in cui i gravi indizi sono costituiti anche da capta- zioni di conversazioni - secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione dei contenuti dei dialoghi costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione EL giudice di merito, la quale, se risulta logica in re- lazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 EL 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); l'apprezzamento ELl'inter- pretazione e ELla valutazione EL contenuto ELle conversazioni non può essere sin- dacato in sede di legittimità se non nei limiti ELla manifesta illogicità ed irragionevo- lezza ELla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 EL 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2. Tanto premesso in linea generale, deve innanzitutto rilevarsi che il denunziato presunto difetto di originalità linguistica o espositiva riguarda solo alcune parti EL contenuto EL provvedimento cautelare nel più ampio ambito di un apparato argo- mentativo adeguatamente articolato, comprendente la dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione ELle ragioni alla base EL convincimento espresso in sede deciso- ria;
ne consegue che deve escludersi l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte EL giudice (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 13604 EL 28/10/2020, dep. 2021, Tor- casio, Rv. 281127). La tesi difensiva, peraltro, si incentra su plurimi rilievi fattuali diretti ad avvalo- rare la tesi secondo la quale i coindagati EL AT, ben prima di entrare in contatto con lui, commettevano plurimi affari illeciti ai quali il AT era estraneo. Il Tribunale EL riesame ha fornito una chiave di lettura diversa, non manifesta- mente illogica, indicativa EL coinvolgimento EL AT in operazioni illecite integranti gli estremi ELla gravità indiziaria relativamente al reato contestato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 EL 2000. 12 3. Il Tribunale EL riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte EL G.I.P. degli ele- menti raccolti a carico degli indagati, rilevando che tale Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica EL copia e incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel corso EL presente procedimento, aveva individuato agevolmente le parti oggetto ELla sua stessa elaborazione ed aveva indicato gli elementi considerati rilevanti ai fini ELla configurabilità ELla gravità indiziaria a carico EL AT. Il Tribunale EL riesame ha ridisegnato nuovamente il quadro indiziario compro- vante la sussistenza EL contesto associativo posto a fondamento EL primo titolo cautelare e nell'ambito EL quale si sarebbe concretizzata anche l'illecita compensa- zione EL debito oggetto EL presente procedimento ed ha illustrato esaurientemente gli elementi di responsabilità a carico ELl'indagato, con particolare riferimento al pro- filo soggettivo, proprio alla luce ELle censure introdotte dalla difesa con la memoria in questione, ELla quale ha dato atto nell'ordinanza. Risultano invero espressamente indicati i plurimi elementi, anche di natura logica (prezzo irrisorio EL credito a fronte ELl'esperienza imprenditoriale EL AT), idonei a consentire di ritenere compiuta- mente comprovata la consapevolezza ELl'indagato in ordine alla natura fittizia ELl'operazione fiscale ed il suo coinvolgimento nell'attività illecita. I Giudici ELla cautela hanno illustrato in dettaglio l'operazione illecita de quo, consistente nell'esecuzione di una compensazione indebita di debiti erariali ELla Me- tek s.r.I., ELl'importo complessivo di euro 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesi- stenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in parte- cipazione, risalente al 9 novembre 2022. In attuazione di tale contratto, la società americana HO LLC, avente sede nello stato americano EL Delaware USA, asso- ciata e cedeva alla ET, associante, una parte EL proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000. Secondo il Giudice a quo, il credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo dalla commercialista LL SA, consulente fiscale EL AT, il 18 novembre 2022, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di PI GioNI, d'intesa e nell'interesse EL AT. Il Tribunale EL riesame ha poi indicato, con articolata motivazione, ulteriori plu- rimi elementi indiziar -i, consistenti nelle contraddittorietà emergenti dall'interrogato- rio di garanzia EL AT, nella simulazione di pagamenti in forma tracciata con resti- tuzione in contanti e nelle ammissioni di PI GioNI e GiuPE e EL ME. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi ELla volontà di portare in compensazione EL debito EL contribuente un credito inesistente. I contatti tra il AT e lo studio PI - ME risultavano finalizzati a fermare i controlli di P.G. e le indagini a suo carico e a ricevere notizie sulle indagini. Il AT e i coindagati, pertanto, inten- devano cancellare il debito erariale ELle società facenti capo al gruppo, tra le quali 13 la ET EL AT, e, eventualmente, anche quello di società disposte a loro volta a comprare il credito fittizio al 25% EL suo valore cartolare. Nell'ordinanza impugnata è stata esaurientemente illustrata la tecnica adoperata per inventare il credito da portare a compensazione e, cioè, il credito fittizio ELla società HO (USA) LLC, avente sede nel Delaware, chiarendosi che il meccanismo fraudolento aveva consentito alla ET, alle altre società coinvolte e al AT di com- pensare il credito IVA ELla società statunitense come se fosse un proprio credito, aggirando il normale meccanismo di cui all'art. 38 bis d.P.R. n. 633 EL 1972 ed inserendolo nel moELlo F24 inoltrato dalla LL all'Agenzia ELle Entrate (credito IVA acquistato dagli appartenenti al sodalizio di cui al capo 1) per un importo pari al 25% EL proprio valore e poi ceduto alla ET al 30%). Ciò consentiva di ottenere la detrazione EL credito di imposta EL debito vantato dalla ET. I giudici ELla cautela hanno spiegato le ragioni ELl'ipotizzata natura illecita ELl'accordo tra il PI, il ET e il AT, collegate ai rapporti connessi agli affari illeciti ELle frodi carosello descritti nella ordinanza custodiale n. 87 EL 2023 ai capi 7) e 8). Il AT era coinvolto negli accordi riguardanti lo strano pagamento ELl'acquisto di un credito al 30% EL suo valore effettivo e le retrocessioni in danaro EL pagamento fittizio e simulato ELl'acquisto EL credito ELla HO al 70% EL suo valore. Il Tribunale EL riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha sot- tolineato il vantaggio conseguito dalla società EL AT tramite l'avvenuta indebita compensazione, escludendo che i partecipi all'operazione potessero averlo truffato. Il pagamento da parte EL AT EL 30% EL valore EL credito inesistente ELla Phoe- nix, poi portato in indebita compensazione, costituiva una mera contropartita EL PI e EL ET per il notevole risparmio di spesa ottenuto dal AT, con- sentendogli di non dover pagare i suoi ingenti debiti erariali e di proseguire la sua attività, tenendo in vita la ET. 4. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che ha natura di dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di versare, mediante la creazione artificiosa di un credito, meno EL dovuto, portando in compensazione nel moELlo F24 di voci di credito inesistenti o non spettanti. Il Tribunale EL riesame ha illustrato i plurimi elementi indicativi ELla coscienza e ELla volontà di realizzare gli elementi oggettivi ELla fattispecie EL reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. n. 74 EL 2000: A) Il prezzo irrisorio EL credito, che avrebbe dovuto costituire un chiaro campa- nello d'allarme sulla liceità ELl'operazione (importo limitato al 25% EL valore nomi- nale EL credito di entità tale da non giustificarne la svendita da parte ELla società 14 americana che ne era titolare). Il AT, acquirente di quel credito, quale esperto im- prenditore EL settore dei metalli, avrebbe dovuto dubitare ELla provenienza e la legittimità di quel credito acquistato mediante l'operazione di associazione in parte- cipazione, di per sé di natura sospetta. B) L'indicazione negli atti ufficiali un importo differente rispetto a quello effetti- vamente pagato, per cui la costituzione ELl'associazione in partecipazione che aveva consentito l'ingresso di questo credito nel patrimonio ELla ET doveva inevitabil- mente mascherare una operazione illecita. C) La contraddittorietà EL AT emersa in occasione ELl'interrogatorio di garan- zia;
le ammissioni di PI GioNI e GiuPE e EL ME, e le non credibili spiegazioni EL RR, che comunque collegava i pagamenti in denaro all'acquisto EL credito IVA di cui trattasi. D) La trasferta compiuta dal PI presso la sede ELl'impresa EL AT risul- tante dal tenore ELle intercettazioni. E) L'inserimento ELla condotta contestata al capo 30) nell'ambito di plurime con- dotte ELittuose concernenti diversi reati fiscali, commessi in esecuzione EL piano ELittuoso ELl'associazione per ELinquere di cui al capo 1) ELla prima ordinanza. F) Il compimento da parte EL AT, imprenditore nel settore merceologico ELla vergella, di altre frodi all'Erario dal maggio 2022, come emerso dalle indagini svolte in parallelo dalla Procura. Il AT aveva contattato lo studio PI - ME, in quanto intendeva essere seguito nelle pratiche relative ad un procedimento penale pendente a suo carico a Napoli: per tale ragione, lo RA aveva presentato il AT ai due commercialisti, al fine di introdurre l'imprenditore lombardo nel sistema di so- cietà affiliate allo studio PI - ME;
il AT, pertanto, era consapevole dei metodi illeciti praticati dai commercialisti, ai quali aveva deciso di rivolgersi. G) Le strategie concordate tra il ET, il RR, PI GioNI, il ME, lo RA e il AT inerenti all'acquisto di filo di rame e alla spartizione dei relativi proventi tramite ulteriori frodi carosello. L'esplicito compiacimento EL PI emerso nel corso ELle conversazioni intercettate ELla strumentalità ELle operazioni poste in essere per frodare il fisco e lucrare dalle operazioni inesistenti messe in piedi con quel che era stato definito un "teatro". Tale conversazione dimostrava la consa- pevolezza dei due commercialisti e dei loro affiliati - compreso il AT - di realizzare il reato scopo di riciclaggio e di partecipare attivamente a un'associazione per ELin- quere, ELla quale tentavano di nasconderne i contorni. H) La stabile partecipazione EL AT al sodalizio e l'organizzazione, insieme allo RA, ELla filiera funzionale alla commissione di frodi in materia di metalli;
allo scopo, i due gestivano assieme la Cavicore metalworking s.r.l. e, in modo occulto, la MT s.r.l.. Ulteriori conversazioni intercettate confermavano il ruolo svolto dai due 15 nell'ambito ELl'associazione e la rilevante operatività degli associati perpetrata at- traverso la MT s.p.a. (merce riconducibile al AT). In sostanza, nell'ordinanza impugnata si è logicamente evidenziato il ruolo attivo e consapevole EL AT nel contesto associativo e criminale descritto, per cui non poteva sostenersi che fosse stato vittima di una truffa non meglio specificata ad opera EL PI e degli altri con riguardo alla compensazione indebita di cui al capo 30). L'imprenditore lombardo risultava inserito in tale giro di affari illeciti, ricopriva una posizione importante ruolo nell'ambito EL sodalizio di cui al capo 1) e godeva dei vantaggi ottenuti dal gruppo organizzato, come evincibile dalle numerose conversa- zioni contenenti riferimenti alla necessità di consegnare denaro contante al AT o di retrocedergli determinate percentuali ELl'affare di volta in volta concluso. Alla luce di quanto sin qui detto pertanto, è stato correttamente configurato un grave quadro indiziario in capo al AT in relazione al reato ex art. 10 quater d. Igs. n. 74 EL 2000 di cui al capo 30). Quanto alla partecipazione EL AT al sodalizio di cui al capo 1), il quadro indi- ziario a suo carico è stato desunto dai seguenti elementi: a) la consapevolezza ELl'ac- quisto EL credito inesistente ELla HO e l'accordo, per acquistarne una parte al 30% EL valore effettivo, pagando però in via tracciata il 70% EL suo valore, in ragione ELla necessità di garantire l'apparente liceità ELl'operazione cristallizzata anche con atto pubblico notarile;
b) il conseguimento ELla retrocessione in denaro ELla parte da lui versata in eccedenza rispetto al 30% per l'acquisto EL credito ine- sistente ELla HO;
c) l'Indebito vantaggio conseguito da tale operazione, por- tando in compensazione indebita il credito inesistente ELla HO;
d) la sua pre- senza alla riunione, nella quale si organizzavano le operazioni oggettivamente inesi- stenti relative all'acquisto di rame e il ruolo ricoperto di intermediario che acquistava la materia prima dalla società di diritto estero, rendendosi disponibile a simulare il passaggio ELla merce nella sua azienda prima ELl'arrivo ELla stessa alla Mastertrade e alla MT;
E) la ricezione dei "favori" ELlo studio PI - AT in ordine al procedimento penale iscritto a suo carico a Napoli nel 2021. Egli, pertanto, era consapevole ELl'intero programma criminoso e partecipava al sodalizio di cui al capo 1), di cui le frodi sull'acquisto dei metalli e il capo 30) oggetto ELl'ordinanza impugnata costituivano alcuni reati fine. 4.1. Le censure difensive - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica ELle argomentazioni EL provvedimento gravato - si pongono in diretto con- fronto col materiale documentale, EL quale il ricorrente prospetta una lettura alter- nativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni ELlo scrutinio di legittimità. 16 Il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, e si è sottratto ad uno specifico confronto con le considerazioni attinenti al significato ELle conversazioni captate e alla valutazione degli ulteriori elementi di indagine, sostanzialmente riproponendo le medesime argo- mentazioni alle quali l'ordinanza impugnata ha fornito una risposta completa ed esau- riente e limitandosi a censurare singoli passaggi argomentativi. La difesa non ha assolto l'onere EL necessario confronto con la motivazione ELl'ordinanza impugnata che, come nella specie, impone al ricorrente di prendere in esame l'intero contenuto EL provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso specificamente riferibile all'analisi ELla doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; di modo che non è consentito, cioè, "parcellizzare" il provvedimento, senza considerare argomentazioni spese in al- tra parte EL provvedimento e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 EL 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 EL 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In sostanza, le condotte EL ricorrente sono state legittimamente ritenute espres- sive di un'organica e sistematica interazione con gli altri associati e EL consegui- mento in suo favore di molteplici vantaggi. Con riferimento al reato oggetto di con- testazione con l'ordinanza impugnata, la condotta criminosa era diretta a realizzare il profitto, consistente nel mancato versamento di un debito di non predeterminata natura per un ammontare corrispondente al credito inesistente o non spettante (Sez. 3, n. 35719 EL 23/09/2020, Oliva, Rv. 280429). Nel contesto appena descritto, l'attività prospettata e realizzata dai sodali per eludere le indagini - costituente un semplice segmento di un molto più ampio com- portamento illecito - era finalizzata a conseguire vantaggi patrimoniali e a salvaguar- dare le rispettive posizioni, nell'interesse EL gruppo e dei singoli sodali, tra i quali il AT. Il Tribunale dei riesame ha ritenuto il compendio indiziario indicativo di una piena consapevolezza EL AT EL contesto illecito in cui si era inserito e ELl'intento di trarre vantaggi grazie alla pianificazione e alla realizzazione di un complesso progetto criminoso, coinvolgente un numero elevato di società e di persone, diretto a com- mettere reati per finalità di indebito profitto, nonché ad avvalersi EL contributo fidu- ciario di altri soggetti, parimenti intranei ad ambienti dediti a condotte di frode e di evasione fiscale. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. 17
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.
sentite le conclusioni EL PG FRANCESCA COSTANTINI, che si riporta alla memoria in atti, concludendo per l'inammissibilità EL ricorso;
letta la memoria di replica EL 15.2.24 ELl'avv. ANDREA AMBIVERI, difensore ELl'imputato; sentito l'avv. ANDREA AMBIVERI, che ha chiesto l'accoglimento EL ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20822 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 21/02/2024 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice EL riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi ELl'art. 309 cod. proc. pen. da AT OM avverso l'ordinanza EL G.I.P. EL Tribunale di Napoli EL 9 maggio 2023 di applicazione ELla misura cautelare ELla custodia in carcere (sostituita dal G.I.P. con gli arresti domiciliari in data 30 agosto 2023) in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 quater, comma 2, 13 bis, comma 3, d. Igs. n. 74 EL 2000, 61, n. 2, cod. pen., perché, in concorso con PI IO NI e LL SA e previo accordo tra loro, AT OM quale amministratore di fatto e di diritto ELla ET s.r.I., PI GioNI quale consulente e organiz- zatore, ED SA quale commercialista incaricata ELla gestione ELla società, compensavano indebitamente debiti erariali ELla ET s.r.l.", per l'importo com- plessivo pari a euro 1.628.407, con l'utilizzo dei crediti IVA inesistenti, acquistati mediante sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 9 novembre 2022, in esecuzione EL quale la HO (USA) LLC (associata) cedeva alla ET (associante) quota parte EL proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000, credito introdotto nel cassetto fiscale mediante esposizione nella liquida- zione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, presentata in data 18 novembre 2022 dalla LL, consulente fiscale EL AT, su indicazione EL PI;
in Napoli, Prato e altri luoghi, il 18 novembre 2022 (capo 30). La difesa impugnava l'ordinanza custodiale EL G.I.P. contestando il profilo indi- ziario con riguardo al reato sopra riportato e a quelli ascrittigli nell'ambito di un'altra ordinanza custodiale n. 87 EL 2023 tra i quali il reato associativo contestato al capo 1), non costituenti oggetto ELl'ordinanza impugnata nella presente sede. Il provvedimento EL Tribunale EL riesame di rigetto EL ricorso era annullato con sentenza ELla Corte di cassazione n. 45535 EL 2023, che evidenziava la neces- sità di inserire le condotte di cui al capo 30) nel più ampio contesto associativo, anche per poter apprezzare la consapevolezza EL AT in ordine al carattere fittizio EL credito, acquistato grazie a ET HE e successivamente posto in compen- sazione. L'ordinanza n. 87 EL 2023 riguardava numerosi reati di cui ai capi dal n. 1) al n. 29), contestati alle persone fisiche e alle società ivi specificate: l'associazione per ELinquere composta dai commercialisti e consulenti PI GioNI, PI Giu- PE e ME ZI, dagli imprenditori e faccendieri RR LI, ET Mi- chele, AT OM e RA RC, dai sottufficiali ELla Guardia di Finanza Di UC AR, De IS EN e TR GiuPE e dal funzionario ELl'Agenzia ELle Entrate RI Antonio, finalizzata alla commissione di reati tributari, contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, a frodi fiscali basate su un articolato 3 ricorso a fatture per operazioni inesistenti, ad altri meccanismi transnazionali riguar- danti le entrate fiscali di vari Stati europei, al riciclaggio e al reimpiego dei proventi di tali reati;
le corruzioni dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio citati, funzionali a eludere il fisco e a neutralizzare le indagini e gli accertamenti inerenti detti primi reati;
le rivelazioni di segreto d'ufficio; gli accessi abusivi alle banche dati informatiche parimenti legati a tali scopi (capi dal n. 2 al n. 26); i reati propri degli appartenenti alla G.d.F. di collusione per frodare la finanza (capi dal n. 27 al n. 29). E' risultato - nei termini ELla gravità indiziaria - che diverse società operanti in Italia e all'estero si sarebbero avvalse ELla collaborazione di consulenti e commer- cialisti, per trarre importanti vantaggi economici dalla violazione ELla legislazione fiscale tramite l'interposizione fittizia in maniera fiduciaria di numerosi prestanome, il tutto finalizzato alla commissione di un'imponente frode carosello, con evasione di un'imposta IVA per centinaia di milioni di euro. Gli autori di tali reati, coinvolti in ragione ELle rispettive differenti attività pro- fessionali, sarebbero stati gli imprenditori, titolari ELle società autrici ELle frodi in parola per l'evasione ELl'IVA e ELle imposte in materia di metalli, e pubblici ufficiali, appartenenti alla G.d.F. e all'Agenzia ELle Entrate, i quali, in violazione dei doveri dei loro uffici, si sarebbero posti a disposizione dei membri ELl'associazione. Il loro con- tributo sarebbe consistito nel mettere al riparo gli imprenditori dagli accertamenti investigativi sul loro conto e dalle verifiche di carattere amministrativo e fiscale. In particolare, l'intercettazione ELle conversazioni nello studio dei commercialisti Pizzi- cato e ME, sede legale ELla Mastertrade s.r.I., si sarebbe rivelata particolar- mente significativa, in quanto avrebbe dimostrato che i predetti si riunivano di volta in volta all'interno di tali uffici, convinti di poter parlare liberamente, per discutere di frodi e di numerosi altri reati già commessi o da programmare. Gli indagati adoperavano il telefono in misura ridotta e, da un certo momento in poi, alcuni tra loro bonificavano i cellulari e le auto, per scongiurare il rischio di essere intercettati;
si premunivano di lasciare i propri telefoni cellulari all'esterno dei locali ove tenevano le loro riunioni. Gli elementi indiziari erano costituiti da acquisizioni documentali, consulenze tec- niche d'ufficio, controlli, pedinamenti e riprese degli indagati, acquisizione dei tabulati telefonici e accertamenti bancari effettuati sui conti correnti on line ELle società coin- volte e dei predetti o dei soggetti comunque coinvolti. In detto contesto si aggiungeva la nuova imputazione di cui al capo n. 30), og- getto EL presente procedimento. Nell'ordinanza impugnata è evidenziato che l'operazione in questione consisteva in una compensazione indebita di alcuni debiti erariali ELla ET, ELl'importo com- plessivo di C 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesistenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione EL 9 novembre 2022. 4 In forza di tale contratto, la HO LLC, società statunitense, associata, cedeva alla ET, associante, una quota di euro 2.000.000 EL proprio credito IVA. Tale credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione pe- riodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo il 18 novembre 2022 dalla commercialista LL SA, consulente fiscale di AT Ro- mano, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di PI GioNI d'in- tesa e nell'interesse EL AT. La maggior parte dei dati relativi ai reati addebitati ai vari membri EL sodalizio proveniva dalle intercettazioni tra presenti, eseguite attraverso la microspia installata nello studio di PI GioNI e EL ME, sito in Napoli„ via San Tommaso d'Aquino 36, sede ELla Getsure s.r.I., società gestita di fatto dai due, sebbene privi di cariche societarie. Gli indagati si riunivano presso tali uffici, dove operano come professionisti il PI e il ME;
ivi, aveva la sua sede legale la Mastertrade s.p.a. (già Mastertrade s.r.I.), dalla quale partiva l'indagine, il cui rappresentante legale era il RR, autore insieme al ET ELla frode carosello in esame. Il Pe- trellese, ex appartenente alla G.d.F., risultava amministratore occulto di numerose società cartiere ed estere e coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria, allo stato non ancora definitiva. I due commercialisti suddetti acquisivano informazioni circa le verifiche, le inda- gini penali riguardanti le società e le imprese che si rivolgevano a loro, tramite la collaborazione e i servigi assicurati loro dagli appartenenti alla G.d.F. De IS Ge- SO e Di UC e al dirigente ELl'Agenzia ELle Entrate, RI, ritenuti implicati nelle attività criminose. Il ET e il RR avrebbero spostato la sede ELla società presso lo studio EL PI e EL ME, per ottenere dal RI vantaggi indebiti legati alla rateizzazione EL debito fiscale e per neutralizzare il rischio di eventuali verifiche o indagini, che potevano essere svolte presso la sua sede legale e dunque proprio presso detto studio. In tale quadro indiziario comparivano gli imprenditori AT e RA, che risulte- rebbero coinvolti nelle corruzioni dei militari e dediti a frodi carosello e a riciclaggi mediante il commercio di vergella e filo di rame. I tre appartenenti alla G.d.F. avrebbero fornito informazioni coperte da segreto sulle indagini in corso ed a bloccare le indagini in corso nei confronti degli imprenditori presentati sotto la tutela EL PI. 2. Il AT, a mezzo EL proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza EL Tribunale EL riesame per violazione di legge e vizio di motivazione in re- lazione agli artt. 48 cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen.. 5 Si deduce che il Tribunale EL riesame non si è attenuto ai principi di diritto e alle raccomandazioni enunciate da detta decisione, sottraendosi al doveroso confronto tra il compendio indiziario desunto relativamente al capo 1) all'ordinanza cautelare n. 8772 EL 18 marzo 2023 e le censure difensive di cui alla memoria EL 30 maggio 2023 corredate dalla specifica indicazione ELle fonti di prova dimostrative ELl'estra- neità EL AT rispetto al reato associativo e ELl'inganno da lui subito relativamente ai fatti di cui al capo 30) dagli effettivi associati. L'ordinanza impugnata ha riproposto il percorso motivazionale di cui all'ordinanza n. 87 EL 2023 in relazione anche al reato associativo, coniugandolo con quanto de- voluto con l'ordinanza EL 9 maggio 2023. I passaggi ELl'ordinanza impugnata sull'esistenza di un gruppo di imprese operanti in Italia e sulle attività ELittuose fa- centi capo al AT e allo RA (pagg. 4 e 6) erano stati ricopiati dalle pagg. 27 e 28 ELl'ordinanza custodiale n. 87 EL 2023. Nella memoria EL 30 maggio 2023 si individuavano i seguenti elementi dimo- strativi dall'estraneità EL AT rispetto al reato associativo e ELl'inganno dai lui su- bito ad opera di alcuni associati circa l'acquisto EL credito HO e la sua utilizza- bilità per compensare il debito IVA: A) Il sodalizio composto dallo studio PI - ME, dal Petrallese e dal RR ben esisteva prima ELl'apparizione EL AT sulla scena partenopea (vedi intercetta- zioni ambientali n. 111 e 112 MT 24/2022 EL 12 aprile 2022, n. 305 RIT 24/2022 EL 20 aprile 2022 e n. 1152 EL RIT 24/2022 EL 16 maggio 2022). B) Il RR e il ET intendevano utilizzare la MT, costituita dal RR nel marzo 2023, per il commercio dei metalli con lo RA, allorquando nessuno sapeva ELl'e- sistenza EL AT (v. intercettazioni 948 RIT-56/2021 EL 19 maggio 2022). C) Lo RA, già in passato collaboratore EL PI, intendeva dedicarsi con costui al commercio dei metalli, utilizzando la MT (pag. 36 ELl'interrogatorio EL Piz- zicato EL 24 marzo 2023; pagg. da 10 a 48 ELl'interrogatorio EL PI EL 10 maggio 2023). Il PI dichiarava circa il commercio dei metalli: <<eravamo una società composta da stara al 33° o, ferri 33%, e io mezzaro 33%>> (inter- rogatorio EL 24 marzo 2023). D) Il AT appariva solo a fine maggio 2022 (v. intercettazioni ambientali); lo RA, infatti, affermava che, avendo appreso dal AT, da lui conosciuto da molti anni, di un suo problema fiscale in Napoli, gli riferiva di conoscere un importante commercialista di Napoli, il PI, che poteva contattare altri avvocati, per cui organizzava un incontro tra i due e tale avv. Stravino il 25 maggio 2022 presso lo studio PI (interrogatorio di garanzia - pagg. 6 e ss.). E) Sempre il 25 maggio, in un incontro tra PI GioNI, ME, RA e RR, presente il AT, il PI rappresentava la possibilità di un ipotetico coinvol- gimento nella frode carosello con società estere da lui ideata (ambientali 1637 e 1638 6 RIT 24/22) e la illustrava al ET in aprile (v. n. 111 e 112 BIT 24/22), per cui si progettava un possibile coinvolgimento EL AT con la sua società ET. Il AT non accettava tale progetto. F) Il AT non era a conoscenza dei rapporti corruttivi EL PI con pubblici ufficiali relativamente al procedimento n. 21165 EL 2021 R.G.N.R. iscritto in Napoli a proprio carico per presunto utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesi- stenti;
il AT, peraltro, già sapeva ELl'esistenza di tale procedimento sin dal gennaio 2022 a seguito di perquisizione e sequestro presso la ET. G) Il PI, il ME, il RR e il ET decidevano fin dall'aprile - maggio 2022 di utilizzare la MT per il commercio dei metalli, utilizzando in compensazione ELl'IV dovuta il credito HO, che loro sapevano essere inesistente, tant'è che sia per la società MT che Mastertrade provvedevano all'acquisto di detto credito in data 13 giugno 2022. H) Lo RA era un broker (come riferito dal RR) e non era socio EL AT, ma agiva per conto ELla MT per l'acquisto di rame dalla società svizzera Cunext;
lo RA, approfittando ELla pregressa conoscenza con il AT, gli proponeva di acquistare la vergella (da lui comprata dalla società spagnola) e lo strumentalizzava, per avviare il commercio di rame con la MT. 1)11 AT illustrava il rapporto commerciale, legittimo, tra il Cavicore, a lui riferi- bile, la MT e finanziatore ER, locatore ELlo stabilimento di Cavicore nonché mo- dalità di fornitura e tempi di pagamento (interrogatorio EL 10 maggio 2023). J) Il PI, d'intesa con gli associati, affermava di voler liquidare il rapporto con il AT (ambientale A2.383 RIT 24/22 EL 22 luglio 2023). Il AT si lamentava con lo RA, pregandolo di dire al PI «di non dimenticarsi di lui», perché non sapeva più niente ELla sua vicenda (intercettazione 538 RIT 84/22 EL 13 set- tembre 2023). Lo RA, parlando EL AT affermava: «quale era la nostra inten- zione era quella di tirarlo dentro» (ambientale A2.1711 MT 24/22 EL 12 ottobre 2022). Il PI proponeva al AT l'acquisto EL credito IV HO per compen- sare VIVA a debito;
riferendosi al AT, parlando con ET diceva: «noi stiamo andando a fare una forzatura e io lo sto prendendo per il culo perché gli sto dicendo che lui metterà nel cassetto fiscale questa IV ma non lo potrà neanche fare», emergenza processuale dimostrativa ELl'inesistenza EL più vago indizio circa la co- noscenza da parte EL AT ELla dubbia provenienza EL credito HO (ambientale A2.1859 RIT 24/22 EL 19 ottobre 2022). Né risultava che fosse stato edotto degli acquisti effettuati ancora nel mese di giugno dalla MT e dalla Mastertrade EL credito IV HO. Il PI induceva il AT (titolare di licenza di terza media) ad acqui- stare il credito HO, vincendone ogni perplessità, trasmettendogli una certifica- zione ELl'Agenzia ELle Entrate e l'attestazione a firma notaio Becchetti di Roma sull'esistenza di tale credito. 7 Il Giudice EL rinvio non ha svolto una disamina critica di tali elementi, sebbene già presenti all'atto ELl'emissione ELl'ordinanza genetica e solo in parte acquisiti successivamente all'esecuzione ELle ordinanze EL 18 marzo e EL 9 maggio 2023. Le intercettazioni ambientali avevano disvelato l'induzione in errore EL AT ef- fettuata dal commercialista di fiducia PI GioNI, in quanto dimostrative ELl'estraneità EL AT rispetto al reato associativo e ELl'attribuibilità al PI ELla responsabilità per il reato di cui al capo 30) ex art. 48 cod. pen.. 2.1. Con memoria EL 15 febbraio 2024, il ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento EL ricorso. Si contesta l'assunto ELla "riconoscibile irrisorietà" EL prezzo di vendita EL cre- dito poiché il congruo prezzo di vendita di un credito posto sul mercato a causa ELla sua imminente scadenza, da una società estera che apparentemente detiene un cre- dito oltre cento volte maggiore era un dato non conoscibile dal AT, piccolo impren- ditore con licenza di terza media, aduso alla compravendita e lavorazione di metalli grezzi e semilavorati, che in precedenza non aveva mai effettuato siffatti complessi acquisti di credito. Peraltro, PI GioNI smentiva tale ipotesi, in quanto spiegava le ragioni ELla possibilità di praticare notevoli ribassi nelle vendite dei crediti di imposta (inter- rogatorio PI EL 10 maggio 2023, pag. 9). Il AT aveva addirittura preteso ed ottenuto dal PI l'asseverazione notarile EL notaio E. Becchetti sull'esistenza e sulla certezza EL credito da compensare (tra- smettendola poi alla propria commercialista di fiducia LL); pretesa incomprensi- bile, se fosse stato consapevole ELla non esistenza o ELla non compensabilità EL credito. Il Tribunale EL riesame ha analizzato diffusamente altri atti notarili (in partico- lare, i contratti di associazione in partecipazione stipulati dal notaio V. Tacchini in Milano), ma non ha affrontato il tema cruciale di tale ingannevole asseverazione for- nita dal PI al AT. Era manifestamente illogico trarre conclusioni sulla sussistenza EL dolo, nono- stante la presenza di atti e fatti dal significato inequivocabilmente opposto o trala- sciando temi cruciali quali l'avvenuta pretesa di un'asseverazione notarile sull'esi- stenza EL credito da parte EL AT). Gli argomenti relativi alle "restituzione in contanti di pagamenti in forma trac- ciata", alle "contraddittorietà" emerse nell'interrogatorio EL AT e alle stringenti keu "ammissioni" EL PI e EL ME confortavano in realtà la tesi difensiva. L'im- postazione accusatoria, secondo cui tali sporadiche dazioni di denaro contante erano legate a restituzioni di pregressi versamenti tracciabili, era stata smentita;
le dazioni, infatti, iniziavano ben prima ELla corresponsione dei bonifici, con i quali il AT aveva 8 iniziato a pagare l'acquisto di credito IVA;
bonifici - questi ultimi - iniziati il 16 no- vembre 2022 e proseguiti sino all'8 marzo 2023. La stessa impostazione accusatoria teorizzava che dovessero avvenire restitu- zioni solo laddove iniziassero ad essere corrisposte eccedenze rispetto al 30% EL credito acquisito da HO (eccedenze che il AT non aveva modo di pagare, in quanto arrestato allorché era riuscito a pagare solamente euro 600.000 su 2.000.000 di credito acquistato). Non poteva trattarsi di restituzioni di previ pagamenti traccia- bili per acquisto EL credito, non essendovi pagamenti a monte (nemmeno il contratto di associazione in partecipazione inizialmente sottostante). Nel corso dei loro interrogatori investigativi, per lo più confessori, il PI ed il ME affermavano che il AT non aveva ricevuto nulla in restituzione ELla somma di euro 600.000 pagata sino alla data ELl'arresto su conto corrente inglese per l'acquisto EL credito IVA (circostanza emersa ancor più chiaramente in occasione EL successivo interrogatorio di garanzia EL PI EL 10 maggio 2023). Il tema EL denaro ricevuto in restituzione dal AT, pertanto, era smentito dal PI: al riguardo, le dichiarazioni relative al AT risultavano di significato opposto a quello inteso. Il AT, convinto dal PI all'acquisto di tale credito d'imposta a mezzo di false rassicurazioni sulla sua compensabilità e da ingannevoli attestazioni notarili a lui consegnate (a firma EL notaio Becchetti), dal 16 novembre 2022 all'8 marzo 2023 riusciva a versare solo il 30% degli euro 2.000.000 di credito acquistato pari ad euro 600.000 (era poi arrestato il 21 marzo 2023). Come dichiarato dal PI e come dimostrato dalla cronologia dei fatti, tale denaro non gli era pervenuto di ritorno neanche in parte. Una parte andava ovvia- mente in pagamento alla HO (cedente credito) ed altre quote erano ripartite tra i veri sodali, come dichiarato dal PI e dal ME. Il AT non si era contraddetto: non aveva mai negato di aver ricevuto in due o tre occasioni sporadiche somme in contanti, chiarendo che erano riferibili alla vicenda degli acquisti di rame dalla società MT contestata al capo 7). La genuinità ELle di- chiarazioni EL AT derivava anche dall'inconciliabilità cronologica tra pagamenti ef- fettuati per l'acquisto EL credito e somme in contanti ottenute dallo studio PI (ove il trio RR\ET\PI gestiva in via esclusiva il danaro contante). Il PI collegava tale vicenda agli acquisti di rame e non all'acquisto di credito di imposta dalla società HO. L'assunto di contraddittorietà ELle spiegazioni fornite dal AT era viziato da illogicità. Non è stata esaminata la tesi difensiva ELla strutturale e totale inidoneità ad attuare una compensazione ai sensi di legge ELla procedura di inserimento di un credito di imposta in liquidazione periodica acquisito attraverso un'associazione in partecipazione. Tale modalità, infatti, non aveva comportato una compensazione (de- bita o indebita) in senso tecnico, risultando essa totalmente inidonea a configurare 9 la fattispecie di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. n. 74 EL 2000 e risolvendosi perciò la velleitaria detrazione di imposta attuata per tale via in un semplice ordinario omesso versamento di imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la ricon- ducibilità EL fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta ELineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: opera- zione, questa, che è, invece, propria EL giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motiva- zione EL provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base ELla decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione ELle regole ELla logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconcilia- bilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incom- patibile" con "altri atti EL processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ri- corrente nei motivi posti a sostegno EL ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 2, n. 36119 EL 04/07/2017, Agati, non massimata sul punto;
Sez. 1, n. 41738 EL 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 EL 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). La valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto ri- servati al giudice EL merito, il quale, nel porre a fondamento ELla propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni EL proprio convincimento (Sez. 2, n. 10255 EL 29/11/2019, Fa- sciani, Rv. 278745; Sez. 5, n. 51604 EL 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 EL 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alla Corte di cassazione, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione ELle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità ELle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 EL 11/01/2018, RR, Rv. 10 273217; Sez. 6, n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 EL 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Ne consegue che non sono deducibili censure attinenti a vizi ELla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando man- cante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione EL processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti ELl'attendibilità, ELla credibilità, ELlo spessore ELla valenza pro- batoria EL singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 EL 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 EL 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel giudizio di legittimità, pertanto, il sindacato sulla correttezza ELla valuta- zione ELla prova è molto ristretto, perché non può consistere nella rivalutazione ELla gravità, ELla precisione e ELla concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al con- trollo logico e giuridico ELla struttura ELla motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole ELla logica nell'interpre- tazione dei risultati probatori. Eccede dai limiti di cognizione ELla Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo EL giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica ELl'esposizione ELle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, ELl'assenza di manifesta illogicità ELl'esposizione e, quindi, ELla coe- renza ELle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e ELla non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti EL processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 EL 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). La cognizione ELla Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la com- patibilità ELla motivazione ELla decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giu- dice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 EL 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504). Ebbene, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, il ricorso finisce per conte- stare il giudizio di gravità indiziaria, cui sono approdati i giudici ELla cautela che hanno ritenuto l'ipotesi accusatoria riscontrata nella ricostruzione ELla concreta vi- cenda fattuale. 11 Il motivo di ricorso si risolve in sostanza nella pretesa ELla rivalutazione EL fatto, operazione notoriamente non consentita innanzi a questa Corte. Infatti, la let- tura EL motivo consente di rilevarne la natura di doglianza indistinta sul materiale indiziario, senza giungere ad enucleare, da tanta critica, un profilo di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, che sono, in relazione alla mo- tivazione, le uniche 'tre vie di accesso' al giudizio di legittimità. Non è consentito procedere, pertanto, ad una rinnovata valutazione dei fatti ma- gari finalizzata, nella prospettiva EL ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice EL merito, perché un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice EL fatto Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite - di rilievo nel procedimento in esame in cui i gravi indizi sono costituiti anche da capta- zioni di conversazioni - secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione dei contenuti dei dialoghi costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione EL giudice di merito, la quale, se risulta logica in re- lazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 EL 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); l'apprezzamento ELl'inter- pretazione e ELla valutazione EL contenuto ELle conversazioni non può essere sin- dacato in sede di legittimità se non nei limiti ELla manifesta illogicità ed irragionevo- lezza ELla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 EL 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2. Tanto premesso in linea generale, deve innanzitutto rilevarsi che il denunziato presunto difetto di originalità linguistica o espositiva riguarda solo alcune parti EL contenuto EL provvedimento cautelare nel più ampio ambito di un apparato argo- mentativo adeguatamente articolato, comprendente la dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione ELle ragioni alla base EL convincimento espresso in sede deciso- ria;
ne consegue che deve escludersi l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte EL giudice (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 13604 EL 28/10/2020, dep. 2021, Tor- casio, Rv. 281127). La tesi difensiva, peraltro, si incentra su plurimi rilievi fattuali diretti ad avvalo- rare la tesi secondo la quale i coindagati EL AT, ben prima di entrare in contatto con lui, commettevano plurimi affari illeciti ai quali il AT era estraneo. Il Tribunale EL riesame ha fornito una chiave di lettura diversa, non manifesta- mente illogica, indicativa EL coinvolgimento EL AT in operazioni illecite integranti gli estremi ELla gravità indiziaria relativamente al reato contestato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 EL 2000. 12 3. Il Tribunale EL riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte EL G.I.P. degli ele- menti raccolti a carico degli indagati, rilevando che tale Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica EL copia e incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel corso EL presente procedimento, aveva individuato agevolmente le parti oggetto ELla sua stessa elaborazione ed aveva indicato gli elementi considerati rilevanti ai fini ELla configurabilità ELla gravità indiziaria a carico EL AT. Il Tribunale EL riesame ha ridisegnato nuovamente il quadro indiziario compro- vante la sussistenza EL contesto associativo posto a fondamento EL primo titolo cautelare e nell'ambito EL quale si sarebbe concretizzata anche l'illecita compensa- zione EL debito oggetto EL presente procedimento ed ha illustrato esaurientemente gli elementi di responsabilità a carico ELl'indagato, con particolare riferimento al pro- filo soggettivo, proprio alla luce ELle censure introdotte dalla difesa con la memoria in questione, ELla quale ha dato atto nell'ordinanza. Risultano invero espressamente indicati i plurimi elementi, anche di natura logica (prezzo irrisorio EL credito a fronte ELl'esperienza imprenditoriale EL AT), idonei a consentire di ritenere compiuta- mente comprovata la consapevolezza ELl'indagato in ordine alla natura fittizia ELl'operazione fiscale ed il suo coinvolgimento nell'attività illecita. I Giudici ELla cautela hanno illustrato in dettaglio l'operazione illecita de quo, consistente nell'esecuzione di una compensazione indebita di debiti erariali ELla Me- tek s.r.I., ELl'importo complessivo di euro 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesi- stenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in parte- cipazione, risalente al 9 novembre 2022. In attuazione di tale contratto, la società americana HO LLC, avente sede nello stato americano EL Delaware USA, asso- ciata e cedeva alla ET, associante, una parte EL proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000. Secondo il Giudice a quo, il credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo dalla commercialista LL SA, consulente fiscale EL AT, il 18 novembre 2022, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di PI GioNI, d'intesa e nell'interesse EL AT. Il Tribunale EL riesame ha poi indicato, con articolata motivazione, ulteriori plu- rimi elementi indiziar -i, consistenti nelle contraddittorietà emergenti dall'interrogato- rio di garanzia EL AT, nella simulazione di pagamenti in forma tracciata con resti- tuzione in contanti e nelle ammissioni di PI GioNI e GiuPE e EL ME. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi ELla volontà di portare in compensazione EL debito EL contribuente un credito inesistente. I contatti tra il AT e lo studio PI - ME risultavano finalizzati a fermare i controlli di P.G. e le indagini a suo carico e a ricevere notizie sulle indagini. Il AT e i coindagati, pertanto, inten- devano cancellare il debito erariale ELle società facenti capo al gruppo, tra le quali 13 la ET EL AT, e, eventualmente, anche quello di società disposte a loro volta a comprare il credito fittizio al 25% EL suo valore cartolare. Nell'ordinanza impugnata è stata esaurientemente illustrata la tecnica adoperata per inventare il credito da portare a compensazione e, cioè, il credito fittizio ELla società HO (USA) LLC, avente sede nel Delaware, chiarendosi che il meccanismo fraudolento aveva consentito alla ET, alle altre società coinvolte e al AT di com- pensare il credito IVA ELla società statunitense come se fosse un proprio credito, aggirando il normale meccanismo di cui all'art. 38 bis d.P.R. n. 633 EL 1972 ed inserendolo nel moELlo F24 inoltrato dalla LL all'Agenzia ELle Entrate (credito IVA acquistato dagli appartenenti al sodalizio di cui al capo 1) per un importo pari al 25% EL proprio valore e poi ceduto alla ET al 30%). Ciò consentiva di ottenere la detrazione EL credito di imposta EL debito vantato dalla ET. I giudici ELla cautela hanno spiegato le ragioni ELl'ipotizzata natura illecita ELl'accordo tra il PI, il ET e il AT, collegate ai rapporti connessi agli affari illeciti ELle frodi carosello descritti nella ordinanza custodiale n. 87 EL 2023 ai capi 7) e 8). Il AT era coinvolto negli accordi riguardanti lo strano pagamento ELl'acquisto di un credito al 30% EL suo valore effettivo e le retrocessioni in danaro EL pagamento fittizio e simulato ELl'acquisto EL credito ELla HO al 70% EL suo valore. Il Tribunale EL riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha sot- tolineato il vantaggio conseguito dalla società EL AT tramite l'avvenuta indebita compensazione, escludendo che i partecipi all'operazione potessero averlo truffato. Il pagamento da parte EL AT EL 30% EL valore EL credito inesistente ELla Phoe- nix, poi portato in indebita compensazione, costituiva una mera contropartita EL PI e EL ET per il notevole risparmio di spesa ottenuto dal AT, con- sentendogli di non dover pagare i suoi ingenti debiti erariali e di proseguire la sua attività, tenendo in vita la ET. 4. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che ha natura di dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di versare, mediante la creazione artificiosa di un credito, meno EL dovuto, portando in compensazione nel moELlo F24 di voci di credito inesistenti o non spettanti. Il Tribunale EL riesame ha illustrato i plurimi elementi indicativi ELla coscienza e ELla volontà di realizzare gli elementi oggettivi ELla fattispecie EL reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. n. 74 EL 2000: A) Il prezzo irrisorio EL credito, che avrebbe dovuto costituire un chiaro campa- nello d'allarme sulla liceità ELl'operazione (importo limitato al 25% EL valore nomi- nale EL credito di entità tale da non giustificarne la svendita da parte ELla società 14 americana che ne era titolare). Il AT, acquirente di quel credito, quale esperto im- prenditore EL settore dei metalli, avrebbe dovuto dubitare ELla provenienza e la legittimità di quel credito acquistato mediante l'operazione di associazione in parte- cipazione, di per sé di natura sospetta. B) L'indicazione negli atti ufficiali un importo differente rispetto a quello effetti- vamente pagato, per cui la costituzione ELl'associazione in partecipazione che aveva consentito l'ingresso di questo credito nel patrimonio ELla ET doveva inevitabil- mente mascherare una operazione illecita. C) La contraddittorietà EL AT emersa in occasione ELl'interrogatorio di garan- zia;
le ammissioni di PI GioNI e GiuPE e EL ME, e le non credibili spiegazioni EL RR, che comunque collegava i pagamenti in denaro all'acquisto EL credito IVA di cui trattasi. D) La trasferta compiuta dal PI presso la sede ELl'impresa EL AT risul- tante dal tenore ELle intercettazioni. E) L'inserimento ELla condotta contestata al capo 30) nell'ambito di plurime con- dotte ELittuose concernenti diversi reati fiscali, commessi in esecuzione EL piano ELittuoso ELl'associazione per ELinquere di cui al capo 1) ELla prima ordinanza. F) Il compimento da parte EL AT, imprenditore nel settore merceologico ELla vergella, di altre frodi all'Erario dal maggio 2022, come emerso dalle indagini svolte in parallelo dalla Procura. Il AT aveva contattato lo studio PI - ME, in quanto intendeva essere seguito nelle pratiche relative ad un procedimento penale pendente a suo carico a Napoli: per tale ragione, lo RA aveva presentato il AT ai due commercialisti, al fine di introdurre l'imprenditore lombardo nel sistema di so- cietà affiliate allo studio PI - ME;
il AT, pertanto, era consapevole dei metodi illeciti praticati dai commercialisti, ai quali aveva deciso di rivolgersi. G) Le strategie concordate tra il ET, il RR, PI GioNI, il ME, lo RA e il AT inerenti all'acquisto di filo di rame e alla spartizione dei relativi proventi tramite ulteriori frodi carosello. L'esplicito compiacimento EL PI emerso nel corso ELle conversazioni intercettate ELla strumentalità ELle operazioni poste in essere per frodare il fisco e lucrare dalle operazioni inesistenti messe in piedi con quel che era stato definito un "teatro". Tale conversazione dimostrava la consa- pevolezza dei due commercialisti e dei loro affiliati - compreso il AT - di realizzare il reato scopo di riciclaggio e di partecipare attivamente a un'associazione per ELin- quere, ELla quale tentavano di nasconderne i contorni. H) La stabile partecipazione EL AT al sodalizio e l'organizzazione, insieme allo RA, ELla filiera funzionale alla commissione di frodi in materia di metalli;
allo scopo, i due gestivano assieme la Cavicore metalworking s.r.l. e, in modo occulto, la MT s.r.l.. Ulteriori conversazioni intercettate confermavano il ruolo svolto dai due 15 nell'ambito ELl'associazione e la rilevante operatività degli associati perpetrata at- traverso la MT s.p.a. (merce riconducibile al AT). In sostanza, nell'ordinanza impugnata si è logicamente evidenziato il ruolo attivo e consapevole EL AT nel contesto associativo e criminale descritto, per cui non poteva sostenersi che fosse stato vittima di una truffa non meglio specificata ad opera EL PI e degli altri con riguardo alla compensazione indebita di cui al capo 30). L'imprenditore lombardo risultava inserito in tale giro di affari illeciti, ricopriva una posizione importante ruolo nell'ambito EL sodalizio di cui al capo 1) e godeva dei vantaggi ottenuti dal gruppo organizzato, come evincibile dalle numerose conversa- zioni contenenti riferimenti alla necessità di consegnare denaro contante al AT o di retrocedergli determinate percentuali ELl'affare di volta in volta concluso. Alla luce di quanto sin qui detto pertanto, è stato correttamente configurato un grave quadro indiziario in capo al AT in relazione al reato ex art. 10 quater d. Igs. n. 74 EL 2000 di cui al capo 30). Quanto alla partecipazione EL AT al sodalizio di cui al capo 1), il quadro indi- ziario a suo carico è stato desunto dai seguenti elementi: a) la consapevolezza ELl'ac- quisto EL credito inesistente ELla HO e l'accordo, per acquistarne una parte al 30% EL valore effettivo, pagando però in via tracciata il 70% EL suo valore, in ragione ELla necessità di garantire l'apparente liceità ELl'operazione cristallizzata anche con atto pubblico notarile;
b) il conseguimento ELla retrocessione in denaro ELla parte da lui versata in eccedenza rispetto al 30% per l'acquisto EL credito ine- sistente ELla HO;
c) l'Indebito vantaggio conseguito da tale operazione, por- tando in compensazione indebita il credito inesistente ELla HO;
d) la sua pre- senza alla riunione, nella quale si organizzavano le operazioni oggettivamente inesi- stenti relative all'acquisto di rame e il ruolo ricoperto di intermediario che acquistava la materia prima dalla società di diritto estero, rendendosi disponibile a simulare il passaggio ELla merce nella sua azienda prima ELl'arrivo ELla stessa alla Mastertrade e alla MT;
E) la ricezione dei "favori" ELlo studio PI - AT in ordine al procedimento penale iscritto a suo carico a Napoli nel 2021. Egli, pertanto, era consapevole ELl'intero programma criminoso e partecipava al sodalizio di cui al capo 1), di cui le frodi sull'acquisto dei metalli e il capo 30) oggetto ELl'ordinanza impugnata costituivano alcuni reati fine. 4.1. Le censure difensive - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica ELle argomentazioni EL provvedimento gravato - si pongono in diretto con- fronto col materiale documentale, EL quale il ricorrente prospetta una lettura alter- nativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni ELlo scrutinio di legittimità. 16 Il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, e si è sottratto ad uno specifico confronto con le considerazioni attinenti al significato ELle conversazioni captate e alla valutazione degli ulteriori elementi di indagine, sostanzialmente riproponendo le medesime argo- mentazioni alle quali l'ordinanza impugnata ha fornito una risposta completa ed esau- riente e limitandosi a censurare singoli passaggi argomentativi. La difesa non ha assolto l'onere EL necessario confronto con la motivazione ELl'ordinanza impugnata che, come nella specie, impone al ricorrente di prendere in esame l'intero contenuto EL provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso specificamente riferibile all'analisi ELla doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; di modo che non è consentito, cioè, "parcellizzare" il provvedimento, senza considerare argomentazioni spese in al- tra parte EL provvedimento e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 EL 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 EL 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In sostanza, le condotte EL ricorrente sono state legittimamente ritenute espres- sive di un'organica e sistematica interazione con gli altri associati e EL consegui- mento in suo favore di molteplici vantaggi. Con riferimento al reato oggetto di con- testazione con l'ordinanza impugnata, la condotta criminosa era diretta a realizzare il profitto, consistente nel mancato versamento di un debito di non predeterminata natura per un ammontare corrispondente al credito inesistente o non spettante (Sez. 3, n. 35719 EL 23/09/2020, Oliva, Rv. 280429). Nel contesto appena descritto, l'attività prospettata e realizzata dai sodali per eludere le indagini - costituente un semplice segmento di un molto più ampio com- portamento illecito - era finalizzata a conseguire vantaggi patrimoniali e a salvaguar- dare le rispettive posizioni, nell'interesse EL gruppo e dei singoli sodali, tra i quali il AT. Il Tribunale dei riesame ha ritenuto il compendio indiziario indicativo di una piena consapevolezza EL AT EL contesto illecito in cui si era inserito e ELl'intento di trarre vantaggi grazie alla pianificazione e alla realizzazione di un complesso progetto criminoso, coinvolgente un numero elevato di società e di persone, diretto a com- mettere reati per finalità di indebito profitto, nonché ad avvalersi EL contributo fidu- ciario di altri soggetti, parimenti intranei ad ambienti dediti a condotte di frode e di evasione fiscale. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. 17
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.