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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Lanzino n. 33, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Erminia Acri che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RR e AR CA - resistente
Oggetto: contributi figurativi, ricostituzione pensione, pagamento ratei.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
ricostituzione della pensione cat. VO n. 10056274 sulla base del trattamento di integrazione salariale
agricola, di cui lo stesso ha usufruito ex legge n. 457/1972, per i periodi di cui in premessa (1.01.2008-
31.11.2015), con accredito della corrispondente contribuzione figurativa;
di conseguenza,
condannare l in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
riliquidare la prestazione e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate rispetto al trattamento
economico erogato, nei limiti della decadenza mobile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
nonché al pagamento delle spese,
1 diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.
93 disp. att. c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate …; - gradatamente, accertare e dichiarare,
l'intervenuta prescrizione di ogni diritto fatto valere …. - Con favore di spese e salvo ogni altro diritto
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come operaio agricolo a tempo indeterminato;
che era titolare di pensione con decorrenza 1.12.2015; che in data
CP_
1.3.2022 aveva presentato all' domanda di ricostituzione della pensione con richiesta
CP_ di riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli;
che l' aveva respinto la domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il termine di decadenza non riguardava la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico ma solo i singoli ratei;
che nell'estratto contributivo non risultava il computo dell'integrazione salariale operai agricoli per la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione, né l'accredito della contribuzione figurativa per diverse annualità, in particolare per il periodo
1.1.2008/31.12.2015, con l'eccezione del computo parziale per l'anno 2012; che i contributivi figurativi per i periodi di fruizione della dovevano essere accreditati d'ufficio ed Pt_2
utilizzati ai fini della determinazione della misura della pensione. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era inammissibile per difetto di giurisdizione, atteso che aveva ad oggetto un facere della Pubblica Amministrazione, sicché sussisteva la giurisdizione del
Giudice Amministrativo;
che vi era difetto di interesse ad agire, non sussistendo prova dell'esistenza di base retributiva suscettibile di incidere sul trattamento pensionistico;
che,
2 in merito, non poteva essere azionato in giudizio il diritto all'integrità della posizione contributiva in assenza di una attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo;
che andava integrato il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che il trattamento di integrazione salariale era oggetto di anticipazione da parte del datore di lavoro;
che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda ex art. 47 DPR 639/1970, trattandosi di prestazione pensionistica liquidata con decorrenza dall'1.12.2015; che la domanda era infondata anche nel merito, non risultando importi residui a credito per la parte ricorrente;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Poste le premesse per cui la giurisdizione è del Giudice Ordinario in ragione dell'oggetto della domanda e che non sussiste alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, occorre affermare, con valenza preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito contributivo.
In merito, va evidenziato che la domanda presuppone l'accredito della contribuzione figurativa come pronuncia da porre a base delle successive statuizioni, come evincibile con chiarezza dalle stesse conclusioni formulate, nella parte in cui si chiede l'accredito indicato
CP_ e la conseguenziale condanna dell'
Su tale premessa, deve trovare applicazione, anche per la contribuzione figurativa, il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 3 della legge 335/1995 [cfr. Cass.
3 Sez. Lav. 672/2018: “… occorre considerare che proprio per la varietà dei tipi di contributi
(obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, ecc.) e per la diversità
funzionale di cui sono contraddistinti, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante
figure di contributi regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile
rispetto all'altra; anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla
diversa legislazione vigente nel tempo (le quali pure giustificano concezioni differenti sulla natura
in generale dei contributi in generale). Tutte differenze che tuttavia non possono incidere sulla
appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali … Decisivo appare
piuttosto rilevare ai fini di causa che, mentre non esiste una soluzione unica quanto alla definizione
della natura e della funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi, pur nella
loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3) …” (cfr. Cass. Sez. Lav. 30699/2017)].
La soluzione opposta, sostenuta dalla Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bari nella sentenza n. 293/2023 richiamata da parte ricorrente, avrebbe la conseguenza di lasciare il
CP_ diritto all'accredito contributivo figurativo da parte dell' privo di termine prescrizionale, sicché non può condividersi, dovendosi affermare in senso contrario che,
come da principi della Suprema Corte richiamati, il termine prescrizionale non può che essere quello fissato, per tutti i contributi previdenziali, dall'art. 3 comma 9 della legge n.
335/1995.
La domanda deve dunque rigettarsi per l'avvenuta prescrizione del diritto all'accredito dei contributi figurativi. Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e della sussistenza del contrasto giurisprudenziale indicato.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Lanzino n. 33, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Erminia Acri che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RR e AR CA - resistente
Oggetto: contributi figurativi, ricostituzione pensione, pagamento ratei.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
ricostituzione della pensione cat. VO n. 10056274 sulla base del trattamento di integrazione salariale
agricola, di cui lo stesso ha usufruito ex legge n. 457/1972, per i periodi di cui in premessa (1.01.2008-
31.11.2015), con accredito della corrispondente contribuzione figurativa;
di conseguenza,
condannare l in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
riliquidare la prestazione e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate rispetto al trattamento
economico erogato, nei limiti della decadenza mobile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
nonché al pagamento delle spese,
1 diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.
93 disp. att. c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate …; - gradatamente, accertare e dichiarare,
l'intervenuta prescrizione di ogni diritto fatto valere …. - Con favore di spese e salvo ogni altro diritto
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come operaio agricolo a tempo indeterminato;
che era titolare di pensione con decorrenza 1.12.2015; che in data
CP_
1.3.2022 aveva presentato all' domanda di ricostituzione della pensione con richiesta
CP_ di riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli;
che l' aveva respinto la domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il termine di decadenza non riguardava la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico ma solo i singoli ratei;
che nell'estratto contributivo non risultava il computo dell'integrazione salariale operai agricoli per la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione, né l'accredito della contribuzione figurativa per diverse annualità, in particolare per il periodo
1.1.2008/31.12.2015, con l'eccezione del computo parziale per l'anno 2012; che i contributivi figurativi per i periodi di fruizione della dovevano essere accreditati d'ufficio ed Pt_2
utilizzati ai fini della determinazione della misura della pensione. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era inammissibile per difetto di giurisdizione, atteso che aveva ad oggetto un facere della Pubblica Amministrazione, sicché sussisteva la giurisdizione del
Giudice Amministrativo;
che vi era difetto di interesse ad agire, non sussistendo prova dell'esistenza di base retributiva suscettibile di incidere sul trattamento pensionistico;
che,
2 in merito, non poteva essere azionato in giudizio il diritto all'integrità della posizione contributiva in assenza di una attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo;
che andava integrato il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che il trattamento di integrazione salariale era oggetto di anticipazione da parte del datore di lavoro;
che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda ex art. 47 DPR 639/1970, trattandosi di prestazione pensionistica liquidata con decorrenza dall'1.12.2015; che la domanda era infondata anche nel merito, non risultando importi residui a credito per la parte ricorrente;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Poste le premesse per cui la giurisdizione è del Giudice Ordinario in ragione dell'oggetto della domanda e che non sussiste alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, occorre affermare, con valenza preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito contributivo.
In merito, va evidenziato che la domanda presuppone l'accredito della contribuzione figurativa come pronuncia da porre a base delle successive statuizioni, come evincibile con chiarezza dalle stesse conclusioni formulate, nella parte in cui si chiede l'accredito indicato
CP_ e la conseguenziale condanna dell'
Su tale premessa, deve trovare applicazione, anche per la contribuzione figurativa, il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 3 della legge 335/1995 [cfr. Cass.
3 Sez. Lav. 672/2018: “… occorre considerare che proprio per la varietà dei tipi di contributi
(obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, ecc.) e per la diversità
funzionale di cui sono contraddistinti, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante
figure di contributi regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile
rispetto all'altra; anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla
diversa legislazione vigente nel tempo (le quali pure giustificano concezioni differenti sulla natura
in generale dei contributi in generale). Tutte differenze che tuttavia non possono incidere sulla
appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali … Decisivo appare
piuttosto rilevare ai fini di causa che, mentre non esiste una soluzione unica quanto alla definizione
della natura e della funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi, pur nella
loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3) …” (cfr. Cass. Sez. Lav. 30699/2017)].
La soluzione opposta, sostenuta dalla Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bari nella sentenza n. 293/2023 richiamata da parte ricorrente, avrebbe la conseguenza di lasciare il
CP_ diritto all'accredito contributivo figurativo da parte dell' privo di termine prescrizionale, sicché non può condividersi, dovendosi affermare in senso contrario che,
come da principi della Suprema Corte richiamati, il termine prescrizionale non può che essere quello fissato, per tutti i contributi previdenziali, dall'art. 3 comma 9 della legge n.
335/1995.
La domanda deve dunque rigettarsi per l'avvenuta prescrizione del diritto all'accredito dei contributi figurativi. Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e della sussistenza del contrasto giurisprudenziale indicato.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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