Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 364
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'onere della prova

    La Corte ha ritenuto che dal verbale di conciliazione non emergesse il carattere indennitario della somma, ma piuttosto una finalità di incentivazione all'esodo della contribuente. Pertanto, il corrispettivo rientra tra i redditi da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi degli artt. 49 e 51 del Tuir.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della prova

    La Corte ha ritenuto che dal verbale di conciliazione non emergesse il carattere indennitario della somma, ma piuttosto una finalità di incentivazione all'esodo della contribuente. Pertanto, il corrispettivo rientra tra i redditi da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi degli artt. 49 e 51 del Tuir.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 364
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 364
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo