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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
NI AR, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5486/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 6900/26/2024, depositata il 23/05/2024 di rigetto del ricorso presentato dalla stessa contribuente contro il diniego di rimborso
IRPEF-ALTRO 2020 (prot. n. 20/56352) emesso dall'Agenzia delle entrate.
2. L'appellante impugna la sentenza, ritenendo: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'onere della prova, in quanto, stante l'asserita natura indennitaria dell'importo a titolo definitivo percepito dalla contribuente per il danno emergente conseguente al demansionamento patito, si verserebbe nell'ipotesi di cui all'art. 17 Tuir;
b) erronea valutazione della prova, e cioè del verbale di conciliazione in sede sindacale datato 26 novembre 2011.
3. L'Agenzia delle entrate, costituitasi nel giudizio chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della contribuente non è fondato.
In effetti, dalla lettura del verbale di conciliazione citato sottoscritto dalle parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2113, co. 4, c.c. e 410 ss. c.p.c., non emerge il carattere indennitario della somma percepita per asserito demansionamento patito dalla contribuente, con conseguente asserita non assoggettabilità ad imposizione.
Come già evidenziato dal primo Giudice, si desume piuttosto che la ragione della concordata risoluzione del contratto è da imputare alla finalità di incentivazione dell'esodo della Signora Ricorrente_1 (così, letteralmente il punto 2.2. del “tutto ciò premesso” del verbale di conciliazione, anche a fini deflattivi di un contenzioso già in atto), non risultando, invece, che la causa dell'accordo transattivo fosse quella di indennizzare l'asserito demansionamento;
sicché, la natura del corrisposto emolumento, non potendo essere riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 17, co. 1, lettere a) e b), del Tuir, rientra tra i redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 49, co. 1, e dell'art. 51, che sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ossia la completa imponibilità di quanto il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro.
6. In ragione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
NI AR, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5486/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 6900/26/2024, depositata il 23/05/2024 di rigetto del ricorso presentato dalla stessa contribuente contro il diniego di rimborso
IRPEF-ALTRO 2020 (prot. n. 20/56352) emesso dall'Agenzia delle entrate.
2. L'appellante impugna la sentenza, ritenendo: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'onere della prova, in quanto, stante l'asserita natura indennitaria dell'importo a titolo definitivo percepito dalla contribuente per il danno emergente conseguente al demansionamento patito, si verserebbe nell'ipotesi di cui all'art. 17 Tuir;
b) erronea valutazione della prova, e cioè del verbale di conciliazione in sede sindacale datato 26 novembre 2011.
3. L'Agenzia delle entrate, costituitasi nel giudizio chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della contribuente non è fondato.
In effetti, dalla lettura del verbale di conciliazione citato sottoscritto dalle parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2113, co. 4, c.c. e 410 ss. c.p.c., non emerge il carattere indennitario della somma percepita per asserito demansionamento patito dalla contribuente, con conseguente asserita non assoggettabilità ad imposizione.
Come già evidenziato dal primo Giudice, si desume piuttosto che la ragione della concordata risoluzione del contratto è da imputare alla finalità di incentivazione dell'esodo della Signora Ricorrente_1 (così, letteralmente il punto 2.2. del “tutto ciò premesso” del verbale di conciliazione, anche a fini deflattivi di un contenzioso già in atto), non risultando, invece, che la causa dell'accordo transattivo fosse quella di indennizzare l'asserito demansionamento;
sicché, la natura del corrisposto emolumento, non potendo essere riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 17, co. 1, lettere a) e b), del Tuir, rientra tra i redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 49, co. 1, e dell'art. 51, che sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ossia la completa imponibilità di quanto il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro.
6. In ragione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese compensate.