Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2025, proposto da
La Gala Costruzioni S.r.l., Saturno Appalti S.r.l., Lacerenza Isolanti S.r.l., Società Cooperativa Gnosis Progetti, Antonio Maroscia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6106B919E, rappresentate e difese dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Mancusi S.p.A., Ecoclima S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione del Comune di Potenza RCG n. 1443/2025 del 27/06/2025 (n. DetSet 36/2025 del 26/06/2025), pubblicata in data 31 luglio 2025, recante «Intervento denominato "Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca". Aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, in favore dell'operatore economico primo classificato. Impegno spesa e accertamento entrata»;
b) di tutti gli atti e provvedimenti, compresi quelli anche solo richiamati e/o confermati anche solo
per implicitum, dalla Determinazione del Comune di Potenza RCG n. 1443/2025 del 27/06/2025, ivi compresa la nota prot. n. 057732 del 12 giugno 2025, resa dall'Ufficio Gare della U.D. "Servizi Istituzionali" del Comune di Potenza, ivi compresi ancòra:
(i) la Determinazione RCG n. 581/2025 del 31 marzo 2025 (n. DetSet 13/2025 del 31 marzo 2025) e le note del 2 e del 3 aprile 2025, con cui il Comune di Potenza ha comunicato l'aggiudicazione della procedura e la stipula del contratto di appalto con quest'ultimo;
(ii) nei limiti dell'interesse dei Ricorrenti, tutti i Verbali della procedura, in uno con i relativi allegati, ivi compresi il Verbale n. 2 del 31 marzo 2025 del Seggio di gara ed i relativi allegati e il Verbale n. 2 del 31 marzo 2025 della Commissione giudicatrice e ai relativi allegati;
(iii) tutte le determinazioni, comunicazioni e richieste formulate dal Seggio di gara (ivi compresa la comunicazione del 31 marzo 2025, prot. n. 32658, contenente richiesta di chiarimenti al RTI Mancusi S.p.A.) e/o dalla Commissione giudicatrice al RTI Mancusi S.p.a./Ecoclima S.r.l.;
(iv) la graduatoria della procedura e la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara e/o dalla Commissione giudicatrice;
(v) ove occorra, e nei limiti dell'interesse dei Ricorrenti, il Chiarimento n. 1 reso dal Comune di Potenza;
(vi) gli atti e le determinazioni afferenti alla fase di verifica dei requisiti, laddove espletata e conclusa dalla Stazione appaltante;
c) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi dei Ricorrenti.
Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato, a seguito del provvedimento di aggiudicazione efficace, dal Comune di Potenza e dal RTI Mancusi S.p.a./Ecoclima S.r.l., con accertamento del diritto della costituenda ATI La Gala Costruzioni all'aggiudicazione dell'appalto e con conseguente subentro della costituenda ATI La Gala Costruzioni S.r.l. in luogo del RTI aggiudicatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mancusi S.p.A. e di Ecoclima S.r.l.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale, R.G. n. 141/2025, le società ricorrenti (raggruppate in A.T.I.) hanno impugnato la Determinazione, RCG n. 581/2025 del 31/3/2025, con cui il Comune di Potenza ha disposto l'aggiudicazione, in favore dell’A.T.I. costituito dalle società odierne controinteressate, della procedura di gara per l’affidamento della progettazione (primo e secondo stralcio) ed esecuzione dei lavori (primo stralcio) dell’intervento di “Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca”;
- tale ricorso è stato respinto con sentenza di questo Tribunale, n. 392 del 2/7/2025, successivamente riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 10162 del 22/12/2025, recante l’annullamento dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione e la reiezione della connessa domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato (e di subentro delle ricorrenti nel rapporto contrattuale), stante la ritenuta applicabilità alla fattispecie (appalto P.N.R.R.) dell’art. 125 cod. proc. amm.;
- per quanto rileva ai fini di causa, va rilevato che, pendente il gravame di prime cure (trattenuto in decisione nell’udienza pubblica del 25/6/2025), il Comune di Potenza ha adottato la Determinazione, RCG n. 1443/2025 del 27/6/2025, pubblicata in data 31/7/2025, con la quale, all’esito della verifica dei requisiti in capo all’A.T.I. aggiudicataria, è stata dichiarata l’efficacia del richiamato provvedimento di aggiudicazione;
- tale nuovo provvedimento è stato impugnato dalle società ricorrenti con il gravame in esame, depositato in data 8/10/2025. L’impugnazione è stata affidata alla contestazione di vizi propri dell’aggiudicazione, come enucleati nell’atto di appello; è stata, altresì, riproposta la domanda volta alla declaratoria di inefficacia del contratto;
Considerato che:
- si sono costituite in giudizio le società controinteressate, le quali, con memoria in data 26/1/2026, hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto dell’esito della fase di appello del giudizio incardinato avverso il presupposto provvedimento di aggiudicazione (conclusivamente annullato);
- all’udienza pubblica dell’11/2/2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto quanto segue.
In via preliminare, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente qualificato l’attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, condotta successivamente all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, alla stregua della manifestazione di un potere autoritativo, il cui positivo esito si sostanzia in una condizione integrativa dell'efficacia di quest'ultima (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/5/2024, n. 4732).
Tale provvedimento è impugnabile per vizi propri o anche soltanto per vizi derivati dall’illegittimità dell’aggiudicazione; in ogni caso, considerato lo stretto nesso di presupposizione ravvisabile tra le due determinazioni (non potendo il secondo provvedimento sussistere in assenza del primo), è opinione del Collegio che l’annullamento dell’aggiudicazione spieghi efficacia caducante (non meramente invalidante) nei confronti del provvedimento integrativo dell’efficacia di quest’ultima ( simul stabunt, simul cadent ).
Nel caso in esame, stante il sopraggiunto annullamento in sede giudiziaria della ridetta aggiudicazione (per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 10162 del 22/12/2025) e considerato che, per quanto dianzi esposto, la portata caducatoria di tale pronuncia è idonea a travolgere il pedissequo provvedimento oggetto dell’odierno scrutinio, deve ritenersi inverata, con riguardo alla relativa domanda di annullamento, un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente aliunde conseguito il bene della vita atteso e con pienezza di soddisfazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5/9/2025, n. 7213).
Va, invece, dichiarata l’improcedibilità della domanda diretta alla declaratoria di inefficacia del contratto, non residuando in capo alla parte ricorrente alcun interesse all’ulteriore coltivazione di tale domanda, poiché già irretrattabilmente respinta con la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato.
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, nella misura fissata nel dispositivo, tenuto conto, al riguardo, del complessivo esito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, in parte l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Potenza al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, da quantificarsi nella somma forfetariamente determinata di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE SA, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
OL NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NO | TE SA |
IL SEGRETARIO