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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso preavviso di fermo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Concetta Di Pietro;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Mario Greco;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 18 gennaio 2024, ha promosso Parte_1
opposizione avverso Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 292
802023 00007329 000 e ai sottostanti avvisi di addebito, identificati dai nn. 592 2016
0000 328323 000, 592 2016 000 1155013000 e 592 2021 0000 833359000, portanti contributi IVS, rispettivamente, per gli anni dal 2014/2015 e 2016/2017, deducendone l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita l' , eccependo la tardività Controparte_2 dell'opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Costituitasi in giudizio, l' ha affermato l'infondatezza dell'assunta CP_1
prescrizione quinquennale.
L'udienza del 12 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso fondato, trovando accoglimento l'eccezione d'intervenuta prescrizione.
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalle asserite date di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali (e somme aggiuntive) portati dagli avvisi di addebito nn. 592 2016 0000 328323 000 e 592 2016 000 1155013000.
E infatti, tra le date di asserita notifica degli atti impugnati, rispettivamente 23 luglio 2016 e 11 novembre 2016 e di notifica della comunicazione di preavviso di fermo, segnatamente avvenuta il 23 dicembre 2023, è ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
L' infatti, ha documentato che, in data 9 giugno 2022, ha provveduto a CP_3
notificare la intimazione di pagamento n. 29220229000120477000 recante anche gli avvisi di addebito n. 592 2016 0000 328323 000 e n. 592 2016 000 1155013000.
Tuttavia, la predetta notifica è stata eseguita a mani di tale ma dalla Persona_1
relata non è dato apprendere se si tratti di un prossimo congiunto dell'opponente, dunque, è rimasto non correttamente identificata quanto ai rapporti di parentela e convivenza dai quali soltanto potrebbe discendere la presunzione di conoscenza
2 dell'atto notificato (cfr. Cass., ord. n. 24880 del 15.09.2021; conformi Cass. n.
28591/2017 e n. 27587/2018; ma anche C. Appello Caltanissetta n. 63/2025).
Parimenti, deve ritenersi maturata la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 592 2021 0000 833359000.
Invero, l' ha provato l'avvenuta notifica, mediante racc. a/r, in data 17 CP_1
gennaio 2022. Ora, si osserva che il messo postale ha provveduto alla notifica certificando la consegna della raccomandata senza l'apposizione della firma del consegnatario, in accordo con quest'ultimo, al fine di evitare contatti che potessero agevolare la diffusione del Covid-19. Tuttavia, giova sottolineare come tale modalità di consegna, prevista in via del tutto eccezionale dall'art. 108 d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), fosse possibile solo sino al 31 luglio
2020, pertanto alla data in questione la norma non era più in vigore e al descritta modalità di consegna non più realizzabile. Ne discende la nullità della notifica e il conseguente maturare della prescrizione, in assenza di altri atti interruttivi.
In materia, giova infatti rammentare che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono
e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. SSUU n. 23397/2016).
Da quanto precede, discende la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito impugnati.
In proposito, appare evidente come non abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL
183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dagli avvisi di addebito impugnati, che per l'effetto annulla;
annulla in parte qua la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo;
condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Gela, 30 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso preavviso di fermo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Concetta Di Pietro;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Mario Greco;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 18 gennaio 2024, ha promosso Parte_1
opposizione avverso Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 292
802023 00007329 000 e ai sottostanti avvisi di addebito, identificati dai nn. 592 2016
0000 328323 000, 592 2016 000 1155013000 e 592 2021 0000 833359000, portanti contributi IVS, rispettivamente, per gli anni dal 2014/2015 e 2016/2017, deducendone l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita l' , eccependo la tardività Controparte_2 dell'opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Costituitasi in giudizio, l' ha affermato l'infondatezza dell'assunta CP_1
prescrizione quinquennale.
L'udienza del 12 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso fondato, trovando accoglimento l'eccezione d'intervenuta prescrizione.
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalle asserite date di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali (e somme aggiuntive) portati dagli avvisi di addebito nn. 592 2016 0000 328323 000 e 592 2016 000 1155013000.
E infatti, tra le date di asserita notifica degli atti impugnati, rispettivamente 23 luglio 2016 e 11 novembre 2016 e di notifica della comunicazione di preavviso di fermo, segnatamente avvenuta il 23 dicembre 2023, è ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
L' infatti, ha documentato che, in data 9 giugno 2022, ha provveduto a CP_3
notificare la intimazione di pagamento n. 29220229000120477000 recante anche gli avvisi di addebito n. 592 2016 0000 328323 000 e n. 592 2016 000 1155013000.
Tuttavia, la predetta notifica è stata eseguita a mani di tale ma dalla Persona_1
relata non è dato apprendere se si tratti di un prossimo congiunto dell'opponente, dunque, è rimasto non correttamente identificata quanto ai rapporti di parentela e convivenza dai quali soltanto potrebbe discendere la presunzione di conoscenza
2 dell'atto notificato (cfr. Cass., ord. n. 24880 del 15.09.2021; conformi Cass. n.
28591/2017 e n. 27587/2018; ma anche C. Appello Caltanissetta n. 63/2025).
Parimenti, deve ritenersi maturata la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 592 2021 0000 833359000.
Invero, l' ha provato l'avvenuta notifica, mediante racc. a/r, in data 17 CP_1
gennaio 2022. Ora, si osserva che il messo postale ha provveduto alla notifica certificando la consegna della raccomandata senza l'apposizione della firma del consegnatario, in accordo con quest'ultimo, al fine di evitare contatti che potessero agevolare la diffusione del Covid-19. Tuttavia, giova sottolineare come tale modalità di consegna, prevista in via del tutto eccezionale dall'art. 108 d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), fosse possibile solo sino al 31 luglio
2020, pertanto alla data in questione la norma non era più in vigore e al descritta modalità di consegna non più realizzabile. Ne discende la nullità della notifica e il conseguente maturare della prescrizione, in assenza di altri atti interruttivi.
In materia, giova infatti rammentare che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono
e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. SSUU n. 23397/2016).
Da quanto precede, discende la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito impugnati.
In proposito, appare evidente come non abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL
183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dagli avvisi di addebito impugnati, che per l'effetto annulla;
annulla in parte qua la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo;
condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Gela, 30 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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