Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11300 /2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11300/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/10/2024 da
, con l'avv. Furian Carmela, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Tosato Nico Franco, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che il Tribunale voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e , in data Parte_1 CP_1
22.9.1990, trascritto al Comune di Padova, al n.703, parte II, serie A, anno 1990 alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti saranno liberi entrambi di scegliere la propria residenza ove credono, fermo restando l'obbligo del rispetto reciproco;
2) nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, il IG. cede la Pt_1
quota del 50% pro indiviso della casa coniugale sita in Veggiano (PD), via San Pio X n. 8A;
1
Ciò premesso, il IG. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], cede alla IG.ra , nata a
[...] CP_1
Padova il 5.6.1968, C.F. , residente in [...]
X n. 8A, che accetta, la sua quota indivisa di un mezzo del diritto di proprietà e comunque ogni suo diritto sulla porzione di fabbricato urbano sito in Veggiano (PD), via San Pio X n.
8A e precisamente della quota pari al 50% delle unità immobiliari così censite nel Catasto
Fabbricati del Comune di Veggiano (PD) - foglio 5 - particelle n.ri: 502 sub 4 e 502 sub 5
via San Pio X piani S1-T - cat. A/2 - cl.
1 - vani 6 - R.C. € 464,81 (appartamento al piano terra con ripostiglio al piano primo sottostrada, sul lato est del fabbricato, con ingresso dal lato nord, con cortile costituente pertinenza esclusiva, identificato dalla planimetria allegata alla dichiarazione di fabbricato urbano presentata all' in data 21 maggio 2001, n. Pt_2
146321 prot. e allegata in copia al presente atto);
502 sub 16 - Via San Pio X - piano S1 - cat- C/6 - cl.
2 - mq. 40 - R.C. € 70,24 (garage al piano primo sottostrada, sui lati sud e est del fabbricato, identificato dalla planimetria allegata in originale alla dichiarazione di fabbricato urbano di cui sopra e allegata in copia al presente atto;
Confini dell'appartamento: Via San Pio X (a nord), particella n. 503 (ad est) e vano scala e particella n. 502 sub 7 (ad ovest).
Confini del garage: particelle n.ri 502 sub 4 e 502 sub 5 (a nord e a est) e particella n. 502
sub 15 (ad ovest);
Con la comproprietà, per la quota proporzionale, delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 c.c.: tra le quali, l'area sottostante e l'area adiacente di pertinenza del fabbricato identificate nel C.T. al foglio 5 con la part. n. 502 di mq 826: particella identificata nell'estratto di mappa allegato al presente atto previo controllo delle parti con precisazione:
- che la rampa e l'area di manovra, identificate nel C.F. al foglio 5 con la particella 502 sub
2, costituiscono pertinenza esclusiva delle particelle dalla n. 502 sub 12 alla 502 sub 18; -
che sono esclusi dalla cessione l'ingresso, il vano scale, il disimpegno e il ripostiglio,
2 identificati nel C.F. al foglio 5 con la particella 502 sub 1, costituenti pertinenza esclusiva delle particelle dalla n. 502 sub 7 alla n. 502 sub 15 e dalla n. 502 sub 17 alla n. 502 sub 18;
A norma dell'art. 1123, co.3, c.c. le spese relative alle parti comuni costituenti pertinenze comuni solo di alcune delle unità immobiliari del fabbricato sono a carico, in misura proporzionale, dei soli proprietari di tali unità immobiliari.
Tali immobili sono pervenuti per atto a rogito del notaio del 27.9.2004 n. Persona_1
246 rep. n. 95 Racc., registrato a Padova il 1.10.2044 al n. 9707 e trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova in data 4.10.2004, n. 44206 Reg. Gen. e n. 25514 Reg. Part., atto ben noto alle parti ed al quale viene fatto pieno riferimento per quanto riguarda patti, clausole, condizioni e servitù ivi contenuti o richiamati.
Le parti dichiarano che le predette unità immobiliari sono a loro catastalmente cointestate per la quota di ½ ciascuno e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis Legge 27.2.1985
n. 52 e s.m.i., che i dati di identificazione catastale sopra riportati e le relative planimetrie depositate presso il catasto sono corrispondenti allo stato di fatto e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa.
La parte cedente, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia,
dichiara che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stato edificato in base alla Concessione Edilizia in data 3 febbraio 2000, n. 41/99 conc., n. 5982 prot. rif. ed alla concessione in variante in data 20 luglio 2001, n. 27/01 conc., n. 3338 prot. rif.; e che è
stato dichiarato abitabile dal Comune di Veggiano (PD), con autorizzazione in data 8 ottobre
2001, n. 5178 prot..
Dichiara, inoltre, che successivamente quanto venduto non ha subìto alcuna modifica comportante l'obbligo di richiedere provvedimenti autorizzativi: ne garantisce, pertanto, la perfetta conformità alle autorizzazioni sopra richiamate ed agli strumenti urbanistici vigenti nonché la libera commerciabilità ai sensi della L. 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche. Il
diritto di proprietà viene ceduto ed acquistato sull'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, che parte cessionaria dichiara di bene conoscere e gradire, con tutti
3 gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con tutte le servitù sia attive che passive, usi,
diritti, ragioni ed azioni inerenti, con tutti i vantaggi ed oneri come per legge, e, in particolare, con la proporzionale comproprietà, ai sensi dell'art. 1117 c.c. delle parti condominiali dell'edificio, come sopra individuate e con le indicate limitazioni;
si richiamano in particolare le servitù di condotte dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, del telefono e delle condotte di scarico con relativi pozzetti di ispezione a servizio dell'intero fabbricato,
costituite a carico dell'area scoperta condominiale e delle aree scoperte esclusive con l'atto di compravendita del 2.8.2001, n. 10421 Rep. Notaio (registrato a Padova il 7 agosto Per_2
2001 al n. 6293 e trascritto il 7 agosto 2001 ai n.ri 33422/22434).
La quota di cui sopra viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da trascrizioni ed iscrizioni sul bene stesso fatta eccezione per: - l'ipoteca volontaria a favore di
IC Banca Spa iscritta in data 4.10.2004 ai n.ri 44207/11070 a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto da entrambi i coniugi;
ipoteca che quindi, si lascia sussistere in quanto iscritta a garanzia del mutuo non ancora estinto e che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della IG.ra una volta completamente estinto il mutuo;
CP_1
- l'ipoteca giudiziale a favore della Banca dei Colli Euganei - Credito Cooperativo - OZ
NO - Società Cooperativa iscritta in data 23.08.2018 ai n.ri 33709/6209 in virtù di decreto ingiuntivo per un debito che le parti danno atto essere stato nel frattempo estinto e che verrà cancellata a cura e spese della IG.ra ; - il pignoramento immobiliare CP_1
trascritto in data 25.6.2020 ai n.ri 19488/12559 relativo ad un procedimento che le parti dichiarano nel frattempo estinto e che verrà cancellato a cura e spese della IG.ra
[...]
; CP_1
La Parte cedente, resa edotta della responsabilità di cui all'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, si obbliga a comunicare all'amministratore del condominio in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla data del trasferimento della proprietà la cessione, unitamente alle generalità della cessionaria, il suo codice fiscale, residenza o domicilio e i dati catastali delle unità immobiliari oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 1130 n. 6 Codice Civile.
4 Il cedente dichiara e garantisce: - la piena regolarità delle unità immobiliari in questione sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che le stesse mai hanno dato luogo per tale titolo a sanzioni, né tutt'ora sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori ed in specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie;
- con riferimento agli impianti, che corredano i beni oggetto del presente contratto, la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. Si allega, ai sensi del
D. Lgs. 192/2005 e ss., al presente atto copia dell'attestato di prestazione energetica codice
106827/2024 valido fino al 23/8/2034 e rilasciato da tecnico con il quale si Persona_3
attesta che il bene oggetto di cessione è in classe energetica D.
Le parti danno atto che il bene è rimasto in possesso di entrambi i coniugi fino alla separazione consensuale omologata in data 02/02/2023 e che successivamente e fino ad oggi vi hanno abitato, come da verbale di separazione, la IG.ra ed i tre figli. CP_1
Le parti chiedono che il verbale di udienza con atto di cessione e trasferimento della quota di pari al 50% dell'abitazione sita in Veggiano (PD), via San Pio X n. 8A Parte_1
e del garage in favore della IG.ra venga trascritto presso l'Ufficio del CP_1
Territorio competente, con esonero del direttore dell'Ufficio da ogni responsabilità al riguardo.
La IG.ra provvederà a propria cura e spese alle conseguenti volture catastali CP_1
e trascrizioni.
I IG.ri e precisano e specificano che il trasferimento della Parte_1 CP_1
quota relativa ai beni immobili di cui sopra, rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto non costituisce trasferimento a titolo oneroso nè costituisce alcun intento di liberalità reciproca;
le parti chiedono pertanto di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 e pertanto l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale.
In relazione ad ogni eventuale diritto alla detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16 bis del D.P.R. 22
5 dicembre 1986 n. 917, le Parti convengono che rimanga in ogni caso a favore della Parte
cessionaria.
La Parte cedente, consapevole di quanto previsto dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. 917/86, come da ultimo modificati dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio per l'anno
2024), in tema di plusvalenze dichiara che il presente atto non è a titolo oneroso, e che si tratta di cessione per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi pertanto tale cessione è esente dal pagamento di qualsivoglia tassazione, comprese le plusvalenze.
Le Parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che non trattandosi di atto
Notarile, il Tribunale adito, nella Sua composizione Collegiale, si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II.
dell'emanando provvedimento, le parti si impegnano a richiedere a spese compensate le necessarie correzioni e/o modifiche del provvedimento;
in tal caso in ogni caso il presente atto vale anche quale promessa di trasferimento e il trasferimento materiale potrà avvenire a rogito di notaio, dopo la sentenza, con spese a carico della IG.ra , comprese CP_1
tasse e spese notarili. Il IG. rinuncia, in ogni caso, all'ipoteca legale. Parte_1
3) Le parti convengono che la IG.ra si accolli in via esclusiva l'intero debito CP_1
residuo che in linea capitale ammonta a € 45.123,98 alla data di presentazione del ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio, debito che i coniugi hanno verso
IC Banca S.p.A. di originari € 130.000,00 di cui al contratto in data 27.9.2004 del
Notaio Dr.ssa Repertorio 247, 96 Raccolta, provvedendo la stessa a Persona_1
propria cura e spese a tutti gli adempimenti a ciò necessari con la Banca e dichiarando di manlevare il IG. da ogni obbligazione;
Parte_1
4) il IG. ha già lasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi effetti personali;
Pt_1
5) la IG.ra si accolla tutte le spese condominiali relative agli immobili oggetto CP_1
di cessione, ordinarie e straordinarie, sia pregresse che future, godendo pertanto, in via esclusiva, delle relative detrazioni fiscali nella misura del 100%;
6 6) i coniugi danno atto dell'esistenza di un conto corrente cointestato presso IC
(n.0000040167905), con un saldo passivo pari ad € 5.825,44 al 6.9.24: la IG.ra si CP_1
accolla il pagamento integrale di tale debito manlevando il IG. da ogni Parte_1
obbligazione: una volta rimborsato il saldo negativo da parte della IG.ra gli intestatari CP_1
si impegnano a prestare il consenso ed ad attivarsi per la chiusura di tale conto corrente;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni ulteriore questione, anche di natura economica, derivante dalla loro relazione e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento ovvero ad altro titolo”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 22/09/1990 in Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie
A n.703 anno 1990.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 27.1.2023 e la separazione è stata omologata il 7.2.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza del 6.11.2024 alla quale sono comparse personalmente.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative quanto al punto 7. Con riferimento, poi, ai punti da 2 a 6 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione
7 dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia. In
ogni caso, il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi,
hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate. Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice delegato e questo Collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c.
così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 22/09/1990 in Parte_1 CP_1
Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.703 anno 1990 del
Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione e dà atto in particolare che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate;
4. nulla per le spese.
8 Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
9