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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3707/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 rappresentata e difesa da avv. Difensore_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta e Ag.entrate - RI – Caserta impugna l'avviso di intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del diritto alla riscossione;
- nullità per difetto di legittimazione passiva.
Chiede:
- decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta.
Non si costituisce in giudizio Ag.entrate - RI – Caserta.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva:
- che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art.22 del D.Lgs. 546/92 in quanto il mancato riscontro agli atti delle ricevute di consegna e ricezione del ricorso alla controparte può far legittimamente presumere che il ricorso stesso non sia stato consegnato né ricevuto dal destinatario. Nel processo tributario, ai fini della prova della notifica, il mancato deposito del file EML contenente la ricevuta di consegna della PEC con il ricorso introduttivo determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Il formato
EML, infatti, ha la funzione di verificare l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato
PDF prodotta dalla parte, dell'atto nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Spese nulle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Spese nulle.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3707/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005303119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 rappresentata e difesa da avv. Difensore_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta e Ag.entrate - RI – Caserta impugna l'avviso di intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione del diritto alla riscossione;
- nullità per difetto di legittimazione passiva.
Chiede:
- decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta.
Non si costituisce in giudizio Ag.entrate - RI – Caserta.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva:
- che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art.22 del D.Lgs. 546/92 in quanto il mancato riscontro agli atti delle ricevute di consegna e ricezione del ricorso alla controparte può far legittimamente presumere che il ricorso stesso non sia stato consegnato né ricevuto dal destinatario. Nel processo tributario, ai fini della prova della notifica, il mancato deposito del file EML contenente la ricevuta di consegna della PEC con il ricorso introduttivo determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Il formato
EML, infatti, ha la funzione di verificare l'avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato
PDF prodotta dalla parte, dell'atto nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta.
Spese nulle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso. Spese nulle.