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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/08/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere relatore
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del giorno 13.05.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2315/2024 R.G., tra:
in persona del suo procuratore architetto Parte_1 Parte_2
(c.f. ) con sede in Roma viale Angelico, 101 rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 come da procura in calce al presente atto dagli avvocati Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 con sede a Roma, in Borgo S. Spirito n. 3, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, Dott. così istituita in virtù della Legge Controparte_2
Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 art. 6 comma 1 lettera a) – succeduta a far data dal
1°gennaio 2016 in forza del Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre
2015, nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' e Controparte_3 dell' – giusta nomina e poteri conferiti con Decreto del Controparte_4
Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Città d'Europa n. 10 presso lo studio dell'Avv. Prof. Angelo Tuzza, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di C.F._1 costituzione in riassunzione.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
Oggetto: Giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in Parte_1 giudio la (quale incorporante la a sua volta Controparte_5 CP_6 incorporante l dinanzi a questa Corte di Appello in seguito alla Controparte_7 ordinanza con cui la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da quest'ultima avverso la sentenza della Corte n. 3016/2020, ha così espressamente statuito:
“L'affermazione della Corte romana appare erronea alla luce della giurisprudenza delle
Sezioni unite, secondo la quale in tema di attività negoziale della Pubblica Amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo (Principio questo pronunciato proprio in fattispecie relativa a richiesta declaratoria di nullità dei contratti stipulati da una pag. 2/7 casa di cura privata con l' , per omessa effettuazione della Parte_3 procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, in cui la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia sul diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo contrattuale). (Sez. U, n. 5446 del 5.4.2012; si vedano anche
Sez. U, n. 11366 del 31.5.2016; Sez. U, n. 8515 del 29.5.2012)”.
La odierna attrice, nonostante la detta pronuncia, pone a fondamento dell'accoglimento delle proprie domande accolte in sede di gravame dal precedente Collegio, la natura privatistica del Protocollo stipulato tra le parti in data 30.4.2009 tra la predetta Parte_1
e l' e sulla sua piena validità Controparte_8 alla stregua della pronuncia della stessa S.C. che, con propria ordinanza del 15.1.2024 n.
1398/2024, su ricorso della avverso altra pronuncia di questo Ufficio, ha stabilito CP_1 con forza di giudicato l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Sulla base di detti motivo ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesta On.le Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voler accogliere l'appello principale proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3386/2016 del 19 febbraio 2016, resa tra
[...] le parti nel giudizio r.g. n.21825/2011, e per l'effetto voglia accertare e dichiarare che l' quale incorporante la a sua volta Controparte_9 CP_10 quale incorporante l' deve corrispondere Controparte_7 alla l'importo di € 123.496,00 o quella somma maggiore o Parte_1 minore che parrà di giustizia, oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita (ex art. 5 D.Lgs.vo n. 231 del 2002), previo rigetto di qualsivoglia domanda, istanza, eccezione e deduzione eventualmente svolta dalla controparte nei confronti della Parte_1
[...]
E ciò con ogni conseguenza di legge”.
Nel costituirsi la ha, invece, eccepito l'ulteriore giudicato derivante da una CP_1 successiva pronuncia del C.d.S. che, sempre affrontando la problematica della natura e della relativa disciplina applicabile alla predetta convenzione e, quindi, della illegittimità del Cont comportamento della che aveva modificato unilateralmente la convenzione medesima, ha così affermato:
pag. 3/7 “In ogni caso, ritiene il Collegio che l'impostazione “privatistica” sostenuta dalla parte appellante non possa essere condivisa nella sua assolutezza.
Premesso che non appare dirimente la qualificazione data dalla giurisprudenza civile al rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura assistenziale, deve osservarsi che la convenzione del 30 aprile 2009 dà luogo ad una forma di integrazione tra
[...]
e ai fini della Controparte_11 Controparte_12 erogazione dei servizi assistenziali, come plasticamente si evince dal disposto dell'art. 3, laddove si prevede che “L individua la quale sede di Unità Operative CP_1 Parte_1
Complesse e Semplici facenti parte dell' con la conseguente denominazione di “ CP_1 [...]
” e che “A tal fine l si avvale Controparte_13 CP_1 della per erogare l'assistenza ospedaliera ai pazienti, che una volta accettati Parte_1 presso il P.S. dell' possano appropriatamente essere trattati in regime di ricovero ordinario, day CP_1 hospital, day surgery, ambulatoriale ed intramoenia…mediante le seguenti unità operative complesse e semplici
(rispettivamente denominate UOC ed UOS) previste dall'Atto aziendale:…”.
Trattasi, quindi, di una convenzione direttamente destinata a regolare, nei suoi aspetti organizzativi ed operativi, la gestione di un servizio pubblico, con la conseguente immanente esigenza di garantirne la coerenza con gli interessi pubblici, afferenti al delicato settore sanitario ed alle relative esigenze di complessivo equilibrio finanziario, che la caratterizzano sul piano teleologicofunzionale.
4.7.- Nel senso suindicato, del resto, milita il decisivo argomento relativo alle modalità di remunerazione della incentrate sul sistema (tipico della remunerazione delle Parte_1 prestazioni ospedaliere) dei DRG (cfr. art. 10 della convenzione), pur prevedendosi la decurtazione del costo relativo al personale N. 00495/2019 REG.RIC. medico afferente all'Azienda ospedaliera ed utilizzato presso la Casa di Cura: meccanismo che, sul piano della ricostruzione del rapporto tra le parti e dell'apporto dalle stesse dato alla erogazione della complessiva attività assistenziale (ed indipendentemente, si ripete, dalla qualificazione ed imputazione del rapporto con il singolo paziente), induce, da un lato, ad escludere che la convenzione avesse ad oggetto, come sostenuto dalla appellante, la mera disponibilità di Contr immobili ed attrezzature della da parte dell' , piuttosto che la vera e Parte_1 propria attività sanitaria, dall'altro lato, ad individuare il soggetto erogatore della prestazione pag. 4/7 assistenziale (anche) nella medesima nel quadro di un rapporto di Parte_1
“avvalimento” e di stretta integrazione organizzativa e funzionale con l' ”. Controparte_11
Ha, quindi, a sua volta così concluso:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, così statuire:
- rigettare il gravame della e in considerazione del giudicato della Sentenza del Parte_1
Consiglio di Stato n. 9200/2022, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto. accertare e dichiarare la nullità del Protocollo di Intesa del 2009 per le ragioni sopra espresse confermando per il resto la sentenza impugnata
- rigettare in ogni caso il gravame proposto dalla anche in considerazione delle Parte_1 ulteriori ipotesi di nullità prospettate confermando la sentenza gravata - in ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di condanna dell al pagamento di quanto CP_1 richiesto dall'appellante accertare e dichiarare la compensazione dell'importo richiesto da con la somma di Euro 1.479.041 oltre interessi disponendo la condanna al Parte_1 pagamento per la restante parte considerando che il credito vantato dall' è CP_1 superiore a quello ex adverso preteso o in ulteriore subordine condannare l'appellante a restituire l'importo di Euro 1.479.041,79 oltre interessi per i motivi illustrati. Col favore di liquidazione dei compensi del giudizio di appello, del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità”.
Alla udienza a trattazione scritta del 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Rileva la Corte che la sentenza del C.d.S. è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione per soli motivi di giurisdizione ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile in data
24.6.2024, con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia del C.d.S. come da certificazione della Cancelleria dell'1.8.2024, ovvero successivamente alla precedente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1398/24 del 15.1.2024.
Orbene, non v'è alcun dubbio che si verta in una chiara ipotesi di conflitto di giudicati tra una sentenza della Corte di Cassazione ed una del C.d.S.
A fronte di una tale situazione è principio consolidato che in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza non sia stata sottoposta a revocazione (Cass. Sez. III^ Ord. 25.1.2024 n. 2462).
pag. 5/7 Nel caso di specie, non risulta che la sentenza del C.d.S. e tanto meno la pronuncia di rigetto del ricorso avverso tale statuizione della Corte di Cassazione siano fatte oggetto di ricorso in revocazione per cui è alla sentenza del C.d.S. che occorre dare precedenza.
Ciò detto, ne consegue, come peraltro affermato da precedente sentenza di questa Corte pure in diversa composizione (Sent. N. 1946/25), sempre in sede di rinvio ed a cui non può che darsi seguito, che “in ragione del giudicato, sopra indicato, intervenuto in ordine al rapporto tra le parti del presente giudizio, titolo azionato dalla Parte_1 nell'introdurre il giudizio di primo grado, e segnatamente in ordine alla
[...] legittimità della diversa e minore determinazione del corrispettivo da parte dell'
[...] con propria deliberazione (impugnata e ritenuta legittima dal giudice CP_7 amministrativo, come si è detto), le domande proposte da quest'ultima nei confronti dell' devono essere rigettate”. Controparte_1
Resta ferma la statuizione del Tribunale di Roma in ordine alla condanna della Parte_1
al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.479.041,79 oltre
[...] interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione nel giudizio di primo grado al soddisfo.
Quanto al regime delle spese di tutti i gradi del giudizio, in considerazione della complessità delle questioni tratte e della evoluzione giurisprudenziale come evidenziato nella parte motivazionale, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio e ivi compreso il presente, nonché delle spese di ctu. espletate in primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio in riassunzione proposto dalla
[...]
, così provvede: Parte_1
rigetta le domande proposte dalla e, per l'effetto, a parziale Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 3386/2016, così provvede:
in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna la
[...] al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_14 nella sua qualità, della complessiva somma di € 1.479.041,79 oltre interessi come
[...] in motivazione.
pag. 6/7 Compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio ivi compreso quello in riassunzione e le spese di ctu. di primo grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere relatore
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del giorno 13.05.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2315/2024 R.G., tra:
in persona del suo procuratore architetto Parte_1 Parte_2
(c.f. ) con sede in Roma viale Angelico, 101 rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 come da procura in calce al presente atto dagli avvocati Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 con sede a Roma, in Borgo S. Spirito n. 3, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, Dott. così istituita in virtù della Legge Controparte_2
Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 art. 6 comma 1 lettera a) – succeduta a far data dal
1°gennaio 2016 in forza del Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre
2015, nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' e Controparte_3 dell' – giusta nomina e poteri conferiti con Decreto del Controparte_4
Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Città d'Europa n. 10 presso lo studio dell'Avv. Prof. Angelo Tuzza, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di C.F._1 costituzione in riassunzione.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
Oggetto: Giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in Parte_1 giudio la (quale incorporante la a sua volta Controparte_5 CP_6 incorporante l dinanzi a questa Corte di Appello in seguito alla Controparte_7 ordinanza con cui la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da quest'ultima avverso la sentenza della Corte n. 3016/2020, ha così espressamente statuito:
“L'affermazione della Corte romana appare erronea alla luce della giurisprudenza delle
Sezioni unite, secondo la quale in tema di attività negoziale della Pubblica Amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo (Principio questo pronunciato proprio in fattispecie relativa a richiesta declaratoria di nullità dei contratti stipulati da una pag. 2/7 casa di cura privata con l' , per omessa effettuazione della Parte_3 procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, in cui la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia sul diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo contrattuale). (Sez. U, n. 5446 del 5.4.2012; si vedano anche
Sez. U, n. 11366 del 31.5.2016; Sez. U, n. 8515 del 29.5.2012)”.
La odierna attrice, nonostante la detta pronuncia, pone a fondamento dell'accoglimento delle proprie domande accolte in sede di gravame dal precedente Collegio, la natura privatistica del Protocollo stipulato tra le parti in data 30.4.2009 tra la predetta Parte_1
e l' e sulla sua piena validità Controparte_8 alla stregua della pronuncia della stessa S.C. che, con propria ordinanza del 15.1.2024 n.
1398/2024, su ricorso della avverso altra pronuncia di questo Ufficio, ha stabilito CP_1 con forza di giudicato l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Sulla base di detti motivo ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesta On.le Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voler accogliere l'appello principale proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3386/2016 del 19 febbraio 2016, resa tra
[...] le parti nel giudizio r.g. n.21825/2011, e per l'effetto voglia accertare e dichiarare che l' quale incorporante la a sua volta Controparte_9 CP_10 quale incorporante l' deve corrispondere Controparte_7 alla l'importo di € 123.496,00 o quella somma maggiore o Parte_1 minore che parrà di giustizia, oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita (ex art. 5 D.Lgs.vo n. 231 del 2002), previo rigetto di qualsivoglia domanda, istanza, eccezione e deduzione eventualmente svolta dalla controparte nei confronti della Parte_1
[...]
E ciò con ogni conseguenza di legge”.
Nel costituirsi la ha, invece, eccepito l'ulteriore giudicato derivante da una CP_1 successiva pronuncia del C.d.S. che, sempre affrontando la problematica della natura e della relativa disciplina applicabile alla predetta convenzione e, quindi, della illegittimità del Cont comportamento della che aveva modificato unilateralmente la convenzione medesima, ha così affermato:
pag. 3/7 “In ogni caso, ritiene il Collegio che l'impostazione “privatistica” sostenuta dalla parte appellante non possa essere condivisa nella sua assolutezza.
Premesso che non appare dirimente la qualificazione data dalla giurisprudenza civile al rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura assistenziale, deve osservarsi che la convenzione del 30 aprile 2009 dà luogo ad una forma di integrazione tra
[...]
e ai fini della Controparte_11 Controparte_12 erogazione dei servizi assistenziali, come plasticamente si evince dal disposto dell'art. 3, laddove si prevede che “L individua la quale sede di Unità Operative CP_1 Parte_1
Complesse e Semplici facenti parte dell' con la conseguente denominazione di “ CP_1 [...]
” e che “A tal fine l si avvale Controparte_13 CP_1 della per erogare l'assistenza ospedaliera ai pazienti, che una volta accettati Parte_1 presso il P.S. dell' possano appropriatamente essere trattati in regime di ricovero ordinario, day CP_1 hospital, day surgery, ambulatoriale ed intramoenia…mediante le seguenti unità operative complesse e semplici
(rispettivamente denominate UOC ed UOS) previste dall'Atto aziendale:…”.
Trattasi, quindi, di una convenzione direttamente destinata a regolare, nei suoi aspetti organizzativi ed operativi, la gestione di un servizio pubblico, con la conseguente immanente esigenza di garantirne la coerenza con gli interessi pubblici, afferenti al delicato settore sanitario ed alle relative esigenze di complessivo equilibrio finanziario, che la caratterizzano sul piano teleologicofunzionale.
4.7.- Nel senso suindicato, del resto, milita il decisivo argomento relativo alle modalità di remunerazione della incentrate sul sistema (tipico della remunerazione delle Parte_1 prestazioni ospedaliere) dei DRG (cfr. art. 10 della convenzione), pur prevedendosi la decurtazione del costo relativo al personale N. 00495/2019 REG.RIC. medico afferente all'Azienda ospedaliera ed utilizzato presso la Casa di Cura: meccanismo che, sul piano della ricostruzione del rapporto tra le parti e dell'apporto dalle stesse dato alla erogazione della complessiva attività assistenziale (ed indipendentemente, si ripete, dalla qualificazione ed imputazione del rapporto con il singolo paziente), induce, da un lato, ad escludere che la convenzione avesse ad oggetto, come sostenuto dalla appellante, la mera disponibilità di Contr immobili ed attrezzature della da parte dell' , piuttosto che la vera e Parte_1 propria attività sanitaria, dall'altro lato, ad individuare il soggetto erogatore della prestazione pag. 4/7 assistenziale (anche) nella medesima nel quadro di un rapporto di Parte_1
“avvalimento” e di stretta integrazione organizzativa e funzionale con l' ”. Controparte_11
Ha, quindi, a sua volta così concluso:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, così statuire:
- rigettare il gravame della e in considerazione del giudicato della Sentenza del Parte_1
Consiglio di Stato n. 9200/2022, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto. accertare e dichiarare la nullità del Protocollo di Intesa del 2009 per le ragioni sopra espresse confermando per il resto la sentenza impugnata
- rigettare in ogni caso il gravame proposto dalla anche in considerazione delle Parte_1 ulteriori ipotesi di nullità prospettate confermando la sentenza gravata - in ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di condanna dell al pagamento di quanto CP_1 richiesto dall'appellante accertare e dichiarare la compensazione dell'importo richiesto da con la somma di Euro 1.479.041 oltre interessi disponendo la condanna al Parte_1 pagamento per la restante parte considerando che il credito vantato dall' è CP_1 superiore a quello ex adverso preteso o in ulteriore subordine condannare l'appellante a restituire l'importo di Euro 1.479.041,79 oltre interessi per i motivi illustrati. Col favore di liquidazione dei compensi del giudizio di appello, del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità”.
Alla udienza a trattazione scritta del 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Rileva la Corte che la sentenza del C.d.S. è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione per soli motivi di giurisdizione ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile in data
24.6.2024, con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia del C.d.S. come da certificazione della Cancelleria dell'1.8.2024, ovvero successivamente alla precedente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1398/24 del 15.1.2024.
Orbene, non v'è alcun dubbio che si verta in una chiara ipotesi di conflitto di giudicati tra una sentenza della Corte di Cassazione ed una del C.d.S.
A fronte di una tale situazione è principio consolidato che in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza non sia stata sottoposta a revocazione (Cass. Sez. III^ Ord. 25.1.2024 n. 2462).
pag. 5/7 Nel caso di specie, non risulta che la sentenza del C.d.S. e tanto meno la pronuncia di rigetto del ricorso avverso tale statuizione della Corte di Cassazione siano fatte oggetto di ricorso in revocazione per cui è alla sentenza del C.d.S. che occorre dare precedenza.
Ciò detto, ne consegue, come peraltro affermato da precedente sentenza di questa Corte pure in diversa composizione (Sent. N. 1946/25), sempre in sede di rinvio ed a cui non può che darsi seguito, che “in ragione del giudicato, sopra indicato, intervenuto in ordine al rapporto tra le parti del presente giudizio, titolo azionato dalla Parte_1 nell'introdurre il giudizio di primo grado, e segnatamente in ordine alla
[...] legittimità della diversa e minore determinazione del corrispettivo da parte dell'
[...] con propria deliberazione (impugnata e ritenuta legittima dal giudice CP_7 amministrativo, come si è detto), le domande proposte da quest'ultima nei confronti dell' devono essere rigettate”. Controparte_1
Resta ferma la statuizione del Tribunale di Roma in ordine alla condanna della Parte_1
al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.479.041,79 oltre
[...] interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione nel giudizio di primo grado al soddisfo.
Quanto al regime delle spese di tutti i gradi del giudizio, in considerazione della complessità delle questioni tratte e della evoluzione giurisprudenziale come evidenziato nella parte motivazionale, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio e ivi compreso il presente, nonché delle spese di ctu. espletate in primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio in riassunzione proposto dalla
[...]
, così provvede: Parte_1
rigetta le domande proposte dalla e, per l'effetto, a parziale Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 3386/2016, così provvede:
in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna la
[...] al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_14 nella sua qualità, della complessiva somma di € 1.479.041,79 oltre interessi come
[...] in motivazione.
pag. 6/7 Compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio ivi compreso quello in riassunzione e le spese di ctu. di primo grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7