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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG 8398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8398/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11-7-2025 e vertente
TRA in persona del . c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 CP_2 C.F._1 studio dell'Avv. Francesco De Cristofaro e Avv. Gaetano Del Noce, sito in San Marcellino, alla Via
Napoli, 43, dai quali è rappresentata e difesa giusto mandato in calce all'atto di opposizione;
Parte Opponente
E in p.iva: – cf: , rappresentata e difesa, giusta CP_3 CP_4 P.IVA_1 P.IVA_1
procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Giuseppe Laudante e con lui elettivamente domiciliata in Aversa (CE) via Salvo D'Acquisto n. 5 come da procura in atti;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9-7-2025, che espressamente si richiama, con cui parte opponente nell'allegare copia dei bonifici eseguiti, concludeva evidenziando che la società opponente “…in ottemperanza alla proposta conciliativa e transattiva adottata dal
Giudice adito ai sensi dell'art. 185 bis cpc, ha provveduto a corrispondere le somme così come disposte dall'adito Giudice in favore dell'opposta e del suo procuratore costituito, CP_3
avv. Laudante Giuseppe, il tutto documentato dagli allegati bonifici. Tanto premesso si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.”
Parte opposta: non rassegnate e quindi come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In Fatto: Mediante decreto ingiuntivo n.2514/2024, notificato in data 12-9-2024, era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di €.21.960,00 (oltre interessi moratori) per il mancato CP_1
1 RG 8398/2024
pagamento della fattura FPR 40/23 DEL 27.09.2023 emessa per la vendita di un ponte mobile rovers modello Giotto numero di serie AA0465 – anno 2001.
Mediante atto di opposizione notificato in data 18-10-2024, la conveniva la creditrice in CP_1 opposizione per l'udienza del 13-3-2025, richiedendo, anche in via riconvenzionale, quanto segue:
“…respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2514/24, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, per insussistenza del credito di cui all'ingiunzione e/o comunque, relativa carenza probatoria per tutti i motivi esposti in atti;
3) Voglia in subordine, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società opposta, conseguentemente dichiarare non dovuta l'avversa pretesa creditoria;
4) in via subordinata, compensare la somma di
€ 16.000,00 invocata dalla società opposta con la somma di € 15.040,49 spettante alla società opponente a titolo di spese per il ripristino della conformità del macchinario. 5) in estremo subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto per errata indicazione degli importi ingiunti, con condanna risarcitoria a carico dell'opposta per grave responsabilità, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con quantificazione delle relative somme da eseguirsi in via giusta ed equa…”, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
In particolare, deduceva la nullità del Decreto ingiuntivo per errore negli importi ingiunti a fronte dell'acconto versato dall'opponente nonché l'assenza di prova del credito e l'insistenza della pretesa creditoria per vendita di aliud pro alio con inutilizzabilità del bene acquistato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta richiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi ivi indicate e specificati.
In Diritto: L'opposizione a decreto ingiuntivo che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - svolgentesi secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
2 RG 8398/2024
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti, come riportato, nel verbale di udienza del 24-6-2025 hanno dichiarato come fosse stata raggiunta un'intesa stragiudiziale con la quale le reciproche pretese erano state integralmente soddisfatte;
tale accordo è stato confermato nella nota scritta del 9-7-2025 inviata da parte opponente come sopra riportata, cui erano allegati copia dei bonifici effettuati dalla in adesione alla proposta CP_1
conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 7-4-2025 con richiesta di cessata materia del contendere.
Va, pertanto, disposta la revoca del D.I. opposto con cessazione della materia del contendere.
Le parti costituite hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione di tale evento, come confermato all'udienza di verifica a trattazione scritta dell'11-7-2025 e nel precedente verbale del 24-6-2025.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione,
l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Tanto detto, va tuttavia aggiunto che, venuta meno la materia del contendere, laddove persista tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali e alla esistenza del diritto posto alla base della domanda monitoria, il giudice del merito è chiamato a delibare sul fondamento della domanda facendo leva sul principio della soccombenza virtuale (Cfr., Cassazione civile, sez. II, 27 marzo 1999,
n. 2937; Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 1996, n. 4884; Cassazione civile sez. lav., 11 gennaio
1990, n. 46, Cass. 7847/94), da valutarsi tenendo anche conto della circostanza di aver dato causa al giudizio .
3 RG 8398/2024
Orbene, nel caso di specie, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in via stragiudiziale in via complessiva e quindi, per la regolamentazione delle spese di lite si fa espresso riferimento a quanto indicato nella proposta conciliativa sopra citata, espressamente accettata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione sopra indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
2514/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 12-9-2024;
2. spese di giudizio come da ordinanza conciliativa emessa in data 7-4-2025 che espressamente si richiama.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 17 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8398/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11-7-2025 e vertente
TRA in persona del . c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 CP_2 C.F._1 studio dell'Avv. Francesco De Cristofaro e Avv. Gaetano Del Noce, sito in San Marcellino, alla Via
Napoli, 43, dai quali è rappresentata e difesa giusto mandato in calce all'atto di opposizione;
Parte Opponente
E in p.iva: – cf: , rappresentata e difesa, giusta CP_3 CP_4 P.IVA_1 P.IVA_1
procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Giuseppe Laudante e con lui elettivamente domiciliata in Aversa (CE) via Salvo D'Acquisto n. 5 come da procura in atti;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9-7-2025, che espressamente si richiama, con cui parte opponente nell'allegare copia dei bonifici eseguiti, concludeva evidenziando che la società opponente “…in ottemperanza alla proposta conciliativa e transattiva adottata dal
Giudice adito ai sensi dell'art. 185 bis cpc, ha provveduto a corrispondere le somme così come disposte dall'adito Giudice in favore dell'opposta e del suo procuratore costituito, CP_3
avv. Laudante Giuseppe, il tutto documentato dagli allegati bonifici. Tanto premesso si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.”
Parte opposta: non rassegnate e quindi come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In Fatto: Mediante decreto ingiuntivo n.2514/2024, notificato in data 12-9-2024, era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di €.21.960,00 (oltre interessi moratori) per il mancato CP_1
1 RG 8398/2024
pagamento della fattura FPR 40/23 DEL 27.09.2023 emessa per la vendita di un ponte mobile rovers modello Giotto numero di serie AA0465 – anno 2001.
Mediante atto di opposizione notificato in data 18-10-2024, la conveniva la creditrice in CP_1 opposizione per l'udienza del 13-3-2025, richiedendo, anche in via riconvenzionale, quanto segue:
“…respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2514/24, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, per insussistenza del credito di cui all'ingiunzione e/o comunque, relativa carenza probatoria per tutti i motivi esposti in atti;
3) Voglia in subordine, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società opposta, conseguentemente dichiarare non dovuta l'avversa pretesa creditoria;
4) in via subordinata, compensare la somma di
€ 16.000,00 invocata dalla società opposta con la somma di € 15.040,49 spettante alla società opponente a titolo di spese per il ripristino della conformità del macchinario. 5) in estremo subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto per errata indicazione degli importi ingiunti, con condanna risarcitoria a carico dell'opposta per grave responsabilità, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con quantificazione delle relative somme da eseguirsi in via giusta ed equa…”, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
In particolare, deduceva la nullità del Decreto ingiuntivo per errore negli importi ingiunti a fronte dell'acconto versato dall'opponente nonché l'assenza di prova del credito e l'insistenza della pretesa creditoria per vendita di aliud pro alio con inutilizzabilità del bene acquistato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta richiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi ivi indicate e specificati.
In Diritto: L'opposizione a decreto ingiuntivo che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - svolgentesi secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
2 RG 8398/2024
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti, come riportato, nel verbale di udienza del 24-6-2025 hanno dichiarato come fosse stata raggiunta un'intesa stragiudiziale con la quale le reciproche pretese erano state integralmente soddisfatte;
tale accordo è stato confermato nella nota scritta del 9-7-2025 inviata da parte opponente come sopra riportata, cui erano allegati copia dei bonifici effettuati dalla in adesione alla proposta CP_1
conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 7-4-2025 con richiesta di cessata materia del contendere.
Va, pertanto, disposta la revoca del D.I. opposto con cessazione della materia del contendere.
Le parti costituite hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione di tale evento, come confermato all'udienza di verifica a trattazione scritta dell'11-7-2025 e nel precedente verbale del 24-6-2025.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione,
l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Tanto detto, va tuttavia aggiunto che, venuta meno la materia del contendere, laddove persista tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali e alla esistenza del diritto posto alla base della domanda monitoria, il giudice del merito è chiamato a delibare sul fondamento della domanda facendo leva sul principio della soccombenza virtuale (Cfr., Cassazione civile, sez. II, 27 marzo 1999,
n. 2937; Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 1996, n. 4884; Cassazione civile sez. lav., 11 gennaio
1990, n. 46, Cass. 7847/94), da valutarsi tenendo anche conto della circostanza di aver dato causa al giudizio .
3 RG 8398/2024
Orbene, nel caso di specie, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in via stragiudiziale in via complessiva e quindi, per la regolamentazione delle spese di lite si fa espresso riferimento a quanto indicato nella proposta conciliativa sopra citata, espressamente accettata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione sopra indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
2514/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 12-9-2024;
2. spese di giudizio come da ordinanza conciliativa emessa in data 7-4-2025 che espressamente si richiama.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 17 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
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