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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5569/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENESIO Parte_1 C.F._1 PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 4 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. GENESIO PAOLA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENESIO PAOLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 4 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. GENESIO PAOLA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 12/04/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Genova, il 25.05.2003 – atto n. 232, Parte II, Serie C, anno 2003, Volume 1, Ufficio 1. rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]), maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati consensualmente in data 13.04.2018 e che il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui alla separazione con decreto emesso in data 08.05.2018;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (14.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (13.04.2018) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 01.07.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Genova, il 25.05.2003 – atto n. 232, Parte II, Serie C, anno 2003, Volume 1, Ufficio 1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di 300 Pt_1 Per_1 euro (trecento/00), annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, sino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autonomia economica, attraverso il versamento entro il giorno 5 di ogni mese su di un conto corrente intestato a;
Per_1
- la sig.ra convivente con la figlia , contribuirà al mantenimento della figlia in via CP_1 Per_1 diretta;
- il sig. provvederà al pagamento del 100% delle spese mediche straordinarie, documentate, Pt_1 sostenute nell'interesse della figlia;
Per_1
- ogni altro rapporto patrimoniale tra le parti è già stato definito in sede di separazione e le stesse non hanno nulla altro a pretendere reciprocamente, essendo economicamente autosufficienti.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5569/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENESIO Parte_1 C.F._1 PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 4 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. GENESIO PAOLA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENESIO PAOLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 4 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. GENESIO PAOLA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 12/04/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Genova, il 25.05.2003 – atto n. 232, Parte II, Serie C, anno 2003, Volume 1, Ufficio 1. rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]), maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati consensualmente in data 13.04.2018 e che il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui alla separazione con decreto emesso in data 08.05.2018;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (14.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (13.04.2018) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 01.07.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Genova, il 25.05.2003 – atto n. 232, Parte II, Serie C, anno 2003, Volume 1, Ufficio 1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di 300 Pt_1 Per_1 euro (trecento/00), annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, sino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autonomia economica, attraverso il versamento entro il giorno 5 di ogni mese su di un conto corrente intestato a;
Per_1
- la sig.ra convivente con la figlia , contribuirà al mantenimento della figlia in via CP_1 Per_1 diretta;
- il sig. provvederà al pagamento del 100% delle spese mediche straordinarie, documentate, Pt_1 sostenute nell'interesse della figlia;
Per_1
- ogni altro rapporto patrimoniale tra le parti è già stato definito in sede di separazione e le stesse non hanno nulla altro a pretendere reciprocamente, essendo economicamente autosufficienti.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla