Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1574/2024 R.G. LAVORO
TRA
,nata a [...] il [...], ed ivi residente alla Parte 1
via Prolungamento Iannizzi I trav., rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Tiziana Desantis del foro di Palmi, presso il cui studio sito in
OV alla via Nazionale n. 46 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del CP 2 legale Controparte_1 و
rappresentante pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria via Plebiscito n. 15,
Reggio Calabria;
Resistente
(Contumace)
Oggetto: Riconoscimento retribuzione professionale docenti.
All'udienza del 15/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 Parte 1 conveniva in
CP_3 per sentir giudizio innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi il accertare il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7
C.C.N.L. di settore e sentir condannare il Ministero suo datore di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
La ricorrente deduceva:
- di essere docente precaria a tempo determinato per scuola primaria,;
- di aver prestato servizio, in forza di contratti di supplenza breve, presso: Il'Istituto
Comprensivo "Luigi Chitti” OV (Cod. scuola RCIC847002), località San
Pietro (RCEE847014), dal 06/10/2020 al 12/06/2021 contratto prot. 3430 del
06/10/2020 per 24 ore settimanali di non aver percepito durante l'anno scolastico 2020/2021 la retribuzione
-
professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del Contr CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal sino a oggi, esclusivamente ai docenti و
di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
- di aver svolto per l'anno scolastico 2020/2021 diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilitø non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti.;
- che l'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 prevedeva la retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, < corrisposta per dodici mensilità con le modalito stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995";
che L'art. 6 del D. Lgs. n. 368/01 e la clausola 4 ("Principio di non discriminazione") dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il
18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70/CEE, esprimevano il principio della parito di trattamento e il divieto di discriminazione;
- che la somma dovuta dal MIM, quindi, ammonta ad un totale 1.514,09.
Il ministero resistente non si costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace.
All'odierna udienza, rilevata la natura documentale della causa, ritenuta superfluo lo svolgimento di ogni ulteriore attività istruttoria, il giudice provvedeva a definire il giudizio con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.
La causa concerne la pretesa ad un trattamento retributivo qualificato come
-
retribuzione professionale docenti- maturato, a dire della parte ricorrente, nello svolgimento di vari contratti a tempo determinato (supplenze).
Il periodo di causa è l'anno scolastico 2020/2021.
La parte ricorrente lamenta la condizione di discriminazione rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Orbene in tema la giurisprudenza di legittimità di recente ha statuito "2. l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive>> ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Per 1 ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «< non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999"
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»", cosi Cass 20015/18.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla interpretazione offerta dalla Suprema Corte, pienamente giustificata dal richiamo alle inderogabili disposizioni dell'ordinamento eurounitario.
Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'emolumento della retribuzione professionale docenti maturato nei periodi di lavoro a tempo determinato, poiché non può applicarsi alcuna differenziazione tra le varie tipologie di supplenze.
In ordine al quantum debeatur, l'analitico conteggio delle somme, non < stato contestato specificamente dalla parte convenuta o e pertanto vanno ritenuti non contestati e provati i relativi conteggi.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la serialità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio giustifica la compensazione delle stesse nella misura della metà.
La restante parte segue il principio della soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per l'attività svolta (fase di studio e fase introduttiva con parametro base;
senza istruttoria;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapponibilità con il ricorso introduttivo ed in assenza di sviluppi istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti di Controparte_4 in persona del Ministro p.t., respinta ogni contraria istanza od eccezione:
1. Accoglie la domanda per quanto in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle seguenti somme: 1.514,09 euro.
2. Sulle predette somme viene riconosciuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
3. Compensa le spese di lite nella misura della metà;
4. Condanna parte resistente al pagamento della restante parte a favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in 400,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente.
Così deciso in Palmi,
19/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti