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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 875 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat o a CALTAGIRONE (CT) il 26/09/1980 e residente in[...]Parte_1
CHINNICI 4 95040 SAN MICHELE DI GANZARIA [CT] ITALIA , CF C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PANTANO MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]CP_1
4 95040 SAN MICHELE DI GANZARIA ITALIA CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv CAGNES LIVIO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 26.6.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 e adivano Parte_1 CP_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di separazione consensuale e contestuale dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7/07/2016 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MIRABELLA IMBACCARI al n. ANNO 2016 anno 2016 n. 4 parte II serie B
Con sentenza del 19.9.2024 questo tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di divorzio .
All'udienza presidenziale del 26.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza di questo
Tribunale del 19.9.2024.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 27/07/2016 annotato nel registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del comune MIRABELLA IMBACCARI al n. ANNO 2016 anno 2016 n. 4 parte II serie B alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 875 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat o a CALTAGIRONE (CT) il 26/09/1980 e residente in[...]Parte_1
CHINNICI 4 95040 SAN MICHELE DI GANZARIA [CT] ITALIA , CF C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PANTANO MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]CP_1
4 95040 SAN MICHELE DI GANZARIA ITALIA CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv CAGNES LIVIO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 26.6.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 e adivano Parte_1 CP_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di separazione consensuale e contestuale dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7/07/2016 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MIRABELLA IMBACCARI al n. ANNO 2016 anno 2016 n. 4 parte II serie B
Con sentenza del 19.9.2024 questo tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di divorzio .
All'udienza presidenziale del 26.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza di questo
Tribunale del 19.9.2024.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 27/07/2016 annotato nel registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del comune MIRABELLA IMBACCARI al n. ANNO 2016 anno 2016 n. 4 parte II serie B alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo