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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., tutti con il patrocinio dell'avv. Rosa Maria P.IVA_1
Mauri, elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del difensore,
- Attori opponenti
e
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_2
quale mandataria in nome e per conto della con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_2
Pucarelli, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 5 dicembre 2024 gli opponenti e l'opposta precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito “ ”), in persona del Direttore Generale Controparte_1 CP_1
p.t., quale mandataria in nome e per conto della otteneva il decreto ingiuntivo n. 13 Controparte_2
del 14 gennaio 2021, provvisoriamente esecutivo, nei confronti di in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t. , nonché, in qualità di fideiussori di detta società e fino agli Parte_3
pagina 1 di 7 importi garantiti, nei confronti di e avente ad Parte_1 Parte_3 Parte_2
oggetto il pagamento, in solido fra loro, della somma di 1.708.719,10 euro, (oltre interessi e spese della procedura).
A supporto dell'azione monitoria proposta, la ricorrente rappresentava che detto importo individuava l'esposizione debitoria maturata dalla - in relazione al c/c n. 458372 e al c/c n. Parte_4
471926, quali rapporti di conto corrente instaurati con la Controparte_3
(oggi - come accertata dal Tribunale di Campobasso, con ordinanza, ex art. 702ter Controparte_2
c.p.c., n. 60 del 27 gennaio 2020, segnatamente:
“- € 141.038,77 quale saldo debitore del conto corrente (assistito da apertura di credito) n. 458372 alla data del 31.10.2013, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- € 1.567.680,33 quale saldo debitore del c/c n. 471926 assistito da apertura di credito ipotecaria, alla data del 31.10.2013, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- E così per un totale di € 1.708.719,10 alla data del 31.10.2013, oltre interessi legali sino al saldo”.
2. Avverso il predetto provvedimento monitorio proponevano opposizione la in persona Parte_4
del legale rappresentante p.t., nonché i fideiussori e Parte_1 Parte_3 Pt_2
Segnatamente, gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate – con riferimento
[...]
sia alla fideiussione specifica concessa da in sede di apertura di credito sul c/c n. 471926, Parte_2
concessa, con atto notarile rogato in data 29 dicembre 2003, sia alle fideiussioni omnibus prestate dai predetti in data 30 novembre 2007 e 11 gennaio 2011 – per violazione della normativa antitrust, stante la conformità di dette garanzie allo schema ABI del 2003.
Al riguardo, parte opponente ha rammentato che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la
BA d'TA ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, con conseguente nullità dell'intera pattuizione di garanzia. Si tratta, segnatamente: della c.d. “clausola di reviviscenza” di cui al citato art. 2, in base al quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
della previsione di cui al citato art. 6, secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc, che si intende derogato;
della previsione di cui all'art. 8, che amplia la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti pagina 2 di 7 dall'eventuale invalidità del rapporto principale, prevedendo che qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
Gli opponenti hanno quindi rilevato come le clausole-tipo censurate dall'Autorità fossero esattamente sovrapponibili alle corrispondenti clausole contenute nelle condizioni di cui alle sopracitate fideiussioni, come predisposte dall'istituto di credito, con conseguente nullità di dette pattuizioni. In subordine, per l'ipotesi di ritenuta nullità parziale delle fideiussioni in discorso, senza travolgere la validità e l'efficacia dell'intero contratto, si chiedeva che i fideiussori venissero dichiarati comunque liberati dall'obbligazione, in quanto – stante l'operatività dell'art. 1957 c.c. - la banca opposta non aveva proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale, nei termini e secondo le modalità dettate dall'art. 1957, comma 1, c.c.
Al contempo, parte opponente contestava il quantum debeatur dovuto dalla deducendo, Parte_4 tra l'altro, profili di usurarietà dei rapporti in discorso e contestando i tassi effettivamente applicati, avversando, al riguardo, gli esiti della CTU tecnico-contabile disposta dall'adito Tribunale di
Campobasso. Inoltre, parte opponente rappresentava di aver proceduto all'impugnazione della sopracitata ordinanza. Sulla scorta delle svolte considerazioni, gli opponenti chiedevano anche sospendersi la concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio la , la quale avversava le argomentazioni attoree, anzitutto in punto CP_1 di nullità delle fideiussioni in discorso, deducendo, tra l'altro, l'estraneità delle fideiussioni specifiche rispetto ai dedotti profili di violazione della disciplina antitrust. Inoltre, in punto di quantum debeatur, parte opposta evidenziava l'indeterminatezza delle censure di controparte, richiamandosi agli esiti dell'espletata CTU dinanzi al Tribunale di Campobasso, sì da chiedere, conclusivamente, la conferma del provvedimento monitorio opposto.
4. Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 20 gennaio 2022 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Di seguito, con ordinanza del 19 dicembre
2022, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione - in considerazione delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, nonché alla luce della documentazione prodotta – fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa, con ordinanza dell'1 marzo 2024, veniva rimessa in istruttoria, “al fine di verificare gli esiti del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso (R.G. n. 81/2020) a seguito dell'impugnazione proposta dalla avverso l'ordinanza n. 60 del 27 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Campobasso nel Parte_4 procedimento R.G. n. 530/2014”.
pagina 3 di 7 Accertato il rigetto dell'appello proposto dalla e rilevata l'avvenuta proposizione di ricorso Parte_4
per Cassazione da parte della società soccombente, questo giudice, con ordinanza dell'1 novembre
2024, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 5 dicembre 2024, all'esito della quale assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
5. L'opposizione proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
5.1. Quanto alle contestazioni mosse relativamente alle fideiussioni in discorso, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità formulata dagli opponenti, nei termini già sopra richiamati, stante la coincidenza tra le condizioni contrattuali contemplate dalle prestate fideiussioni e le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI come sopra richiamati.
Sul punto, le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno concluso per la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della stessa legge n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c., ravvisando quindi la nullità delle pattuite fideiussioni limitatamente alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata
(Cass. 21/05/2007, n. 11673) (così Cass., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10237).
Ne deriva che, per affermare la nullità totale del contratto occorre dimostrare, da parte di chi intende farla valere, l'interdipendenza fra le clausole nulle e quelle lecite, vale a dire che il contratto perderebbe ogni utilità per le parti senza le clausole invalide. Sul punto è stato rilevato come si tratti di evenienza di ben difficile riscontro atteso che per il fideiussore l'eliminazione delle clausole viziate comporta un vantaggio e che per l'istituto bancario è pur sempre utile ottenere il rilascio di una garanzia personale
pagina 4 di 7 pur se a condizioni meno favorevoli (cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 10 maggio 2022, n. 686). In ogni caso, l'indagine circa l'effettiva volontà di concludere il contratto - anche ove privo delle clausole anticoncorrenziali e, quindi, a condizioni meno gravose per il garante - incombe sul medesimo garante eccipiente e non sulla banca e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto, né a livello di allegazione né, tantomeno, in punto di prova.
Quanto, altresì, alla configurabilità della parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante per violazione della disciplina antitrust, è opportuno richiamare l'orientamento maturato nella giurisprudenza di merito anche successivamente alla citata decisione delle Sezioni Unite del 2021, secondo cui nel ritenere (Trib. Milano 4218/22) che “nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette cause “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'TA e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla BA d'TA
(laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quella oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano, 28 gennaio 2022 n.718; Trib. Milano 13 gennaio 2022; Trib. Milano 3 giugno 2020; Trib. Milano, ordinanza 20 maggio 2021; Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 2021; Trib. Milano, ordinanza 22 settembre 2021) (così Corte d'appello di L'aquila, 3 giugno 2022, n. 824).
In senso conforme è stato ulteriormente precisato che il provvedimento n, 55/2005 della BA
d'TA non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza – come quelle oggetto di causa, stipulate nel 2007 e nel 2011 (cfr. supra), dunque anni dopo l'accertamento effettuato dall'Autorità garante - la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, evidenziando come in questi casi il fideiussore attore è “onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge 287/90” (così
Corte d'appello di L'Aquila, 16 maggio 2022, n. 717). Trattasi di onere che il fideiussore opponente ha mancato di assolvere, avendo fondato l'eccepita nullità della fideiussione in discorso sull'allegata coincidenza testuale tra le clausole di cui alla fideiussione in discorso e quelle contemplate dallo pagina 5 di 7 schema contrattuale ABI del 2003, come già sopra riportato, senza tuttavia provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate – integrante, appunto, elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L. n. 287/1990 e quindi invocare la nullità del contratto di fideiussione omnibus - a tal fine non reputandosi sufficiente la produzione del documento “fidejussioni omnibus altre banche”, recante un'unica fideiussione omnibus risalente all'anno 2013 e riferibile ad una sola
BA (la ). Né gli opponenti hanno provato l'incidenza negativa, Controparte_4 nel caso concreto e in danno del garante, delle clausole ritenute da BA d'TA a monte lesive della concorrenza, contenute nel contratto di garanzia (sul punto cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 17 aprile
2024, n. 524).
Detto onere non è stato assolto neppure con riferimento alla garanzia personale prestata da Pt_2
in sede di stipulazione del contratto di apertura di credito in conto corrente, trattandosi di
[...]
fideiussione specifica, per la quale non risulta utilmente invocabile, dal garante, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di BA d'TA sopracitato, posto che l'istruttoria condotta aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus, le quali, presentano una funzione specifica, in quanto volte a fungere da strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce
(così, Cass., sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; in senso conforme, Cass., sez. I, 25 novembre 2024, n.
30383. Cfr. anche: Cass., sez. I, 16 ottobre 2024 , n. 26847; Cass., sez. I, 15 luglio 2024, n.19401;
Cass., sez. III, 10 gennaio 2025, n. 660).
Le considerazioni che precedono implicano l'assorbimento delle censure relative alla liberazione dei fideiussori opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.
5.2. In ordine alle censure relative al quantum debeatur - posto che parte opposta, in sede di comparsa di costituzione, ha atteso alla produzione degli estratti conto, rispetto alla quale alcuna specifica contestazione è stata mossa dagli opponenti in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. – si reputano infondate le censure attoree concernenti l'usurarietà del rapporto contestato, attinenti a irrilevanti profili di usura sopravvenuta, che appaiono, peraltro, fondate su una inammissibile sommatoria di voci di spesa del tutto eterogenee (cfr. CTP in atti), a cui si accompagnano generiche contestazioni in punto di tassi applicati. D'altronde, i rapporti di dare-avere tra la e l'istituto Parte_4
di credito opposto - relativi ai c/c n. 458372 e n. 471926 - risultano essere stati oggetto di accertamento dinanzi al tribunale di Campobasso con l'emissione dell'ordinanza n. 60/20 del 27 gennaio 2020, rispetto alla quale la ha proposto gravame rigettato dalla Corte d'appello di Campobasso con Parte_4
pagina 6 di 7 la sentenza n. 370/23, a fronte della quale questo giudice, come da ordinanza dell'1 novembre 2024, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una valutazione positiva circa la controvertibilità effettiva della decisione impugnata. Da ultimo, la ha proposto ricorso per Cassazione avverso la Parte_4
decisione di secondo grado ed è nelle more intervenuta proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis c.p.c., come documentata dall'odierna parte opposta, prevista per le ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso. Le considerazioni che precedono giustificano altresì il mancato accoglimento della richiesta di disporre CTU.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività istruttoria svolta, in particolare per quanto concerne la fase istruttoria, con compensazione tra le parti in misura di un terzo e poste a carico della parte attrice opponente per i residui due terzi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate con riferimento al profilo della c.d. nullità antitrust delle fideiussioni specifiche, oggetto di dibattito giurisprudenziale con orientamenti diversificati, segnati, da ultimo, dalle recenti decisioni dei giudici di legittimità sopracitate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13/2021;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 13/2021, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t., nonché e a rifondere, in Parte_1 Parte_3 Parte_2
solido, alla convenuta opposta le spese di giudizio che si liquidano in 12.651,33 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 25 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., tutti con il patrocinio dell'avv. Rosa Maria P.IVA_1
Mauri, elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del difensore,
- Attori opponenti
e
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_2
quale mandataria in nome e per conto della con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_2
Pucarelli, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 5 dicembre 2024 gli opponenti e l'opposta precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito “ ”), in persona del Direttore Generale Controparte_1 CP_1
p.t., quale mandataria in nome e per conto della otteneva il decreto ingiuntivo n. 13 Controparte_2
del 14 gennaio 2021, provvisoriamente esecutivo, nei confronti di in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t. , nonché, in qualità di fideiussori di detta società e fino agli Parte_3
pagina 1 di 7 importi garantiti, nei confronti di e avente ad Parte_1 Parte_3 Parte_2
oggetto il pagamento, in solido fra loro, della somma di 1.708.719,10 euro, (oltre interessi e spese della procedura).
A supporto dell'azione monitoria proposta, la ricorrente rappresentava che detto importo individuava l'esposizione debitoria maturata dalla - in relazione al c/c n. 458372 e al c/c n. Parte_4
471926, quali rapporti di conto corrente instaurati con la Controparte_3
(oggi - come accertata dal Tribunale di Campobasso, con ordinanza, ex art. 702ter Controparte_2
c.p.c., n. 60 del 27 gennaio 2020, segnatamente:
“- € 141.038,77 quale saldo debitore del conto corrente (assistito da apertura di credito) n. 458372 alla data del 31.10.2013, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- € 1.567.680,33 quale saldo debitore del c/c n. 471926 assistito da apertura di credito ipotecaria, alla data del 31.10.2013, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- E così per un totale di € 1.708.719,10 alla data del 31.10.2013, oltre interessi legali sino al saldo”.
2. Avverso il predetto provvedimento monitorio proponevano opposizione la in persona Parte_4
del legale rappresentante p.t., nonché i fideiussori e Parte_1 Parte_3 Pt_2
Segnatamente, gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate – con riferimento
[...]
sia alla fideiussione specifica concessa da in sede di apertura di credito sul c/c n. 471926, Parte_2
concessa, con atto notarile rogato in data 29 dicembre 2003, sia alle fideiussioni omnibus prestate dai predetti in data 30 novembre 2007 e 11 gennaio 2011 – per violazione della normativa antitrust, stante la conformità di dette garanzie allo schema ABI del 2003.
Al riguardo, parte opponente ha rammentato che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la
BA d'TA ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, con conseguente nullità dell'intera pattuizione di garanzia. Si tratta, segnatamente: della c.d. “clausola di reviviscenza” di cui al citato art. 2, in base al quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
della previsione di cui al citato art. 6, secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc, che si intende derogato;
della previsione di cui all'art. 8, che amplia la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti pagina 2 di 7 dall'eventuale invalidità del rapporto principale, prevedendo che qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
Gli opponenti hanno quindi rilevato come le clausole-tipo censurate dall'Autorità fossero esattamente sovrapponibili alle corrispondenti clausole contenute nelle condizioni di cui alle sopracitate fideiussioni, come predisposte dall'istituto di credito, con conseguente nullità di dette pattuizioni. In subordine, per l'ipotesi di ritenuta nullità parziale delle fideiussioni in discorso, senza travolgere la validità e l'efficacia dell'intero contratto, si chiedeva che i fideiussori venissero dichiarati comunque liberati dall'obbligazione, in quanto – stante l'operatività dell'art. 1957 c.c. - la banca opposta non aveva proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale, nei termini e secondo le modalità dettate dall'art. 1957, comma 1, c.c.
Al contempo, parte opponente contestava il quantum debeatur dovuto dalla deducendo, Parte_4 tra l'altro, profili di usurarietà dei rapporti in discorso e contestando i tassi effettivamente applicati, avversando, al riguardo, gli esiti della CTU tecnico-contabile disposta dall'adito Tribunale di
Campobasso. Inoltre, parte opponente rappresentava di aver proceduto all'impugnazione della sopracitata ordinanza. Sulla scorta delle svolte considerazioni, gli opponenti chiedevano anche sospendersi la concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio la , la quale avversava le argomentazioni attoree, anzitutto in punto CP_1 di nullità delle fideiussioni in discorso, deducendo, tra l'altro, l'estraneità delle fideiussioni specifiche rispetto ai dedotti profili di violazione della disciplina antitrust. Inoltre, in punto di quantum debeatur, parte opposta evidenziava l'indeterminatezza delle censure di controparte, richiamandosi agli esiti dell'espletata CTU dinanzi al Tribunale di Campobasso, sì da chiedere, conclusivamente, la conferma del provvedimento monitorio opposto.
4. Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 20 gennaio 2022 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Di seguito, con ordinanza del 19 dicembre
2022, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione - in considerazione delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, nonché alla luce della documentazione prodotta – fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa, con ordinanza dell'1 marzo 2024, veniva rimessa in istruttoria, “al fine di verificare gli esiti del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso (R.G. n. 81/2020) a seguito dell'impugnazione proposta dalla avverso l'ordinanza n. 60 del 27 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Campobasso nel Parte_4 procedimento R.G. n. 530/2014”.
pagina 3 di 7 Accertato il rigetto dell'appello proposto dalla e rilevata l'avvenuta proposizione di ricorso Parte_4
per Cassazione da parte della società soccombente, questo giudice, con ordinanza dell'1 novembre
2024, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 5 dicembre 2024, all'esito della quale assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
5. L'opposizione proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
5.1. Quanto alle contestazioni mosse relativamente alle fideiussioni in discorso, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità formulata dagli opponenti, nei termini già sopra richiamati, stante la coincidenza tra le condizioni contrattuali contemplate dalle prestate fideiussioni e le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI come sopra richiamati.
Sul punto, le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, hanno concluso per la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della stessa legge n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c., ravvisando quindi la nullità delle pattuite fideiussioni limitatamente alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata
(Cass. 21/05/2007, n. 11673) (così Cass., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10237).
Ne deriva che, per affermare la nullità totale del contratto occorre dimostrare, da parte di chi intende farla valere, l'interdipendenza fra le clausole nulle e quelle lecite, vale a dire che il contratto perderebbe ogni utilità per le parti senza le clausole invalide. Sul punto è stato rilevato come si tratti di evenienza di ben difficile riscontro atteso che per il fideiussore l'eliminazione delle clausole viziate comporta un vantaggio e che per l'istituto bancario è pur sempre utile ottenere il rilascio di una garanzia personale
pagina 4 di 7 pur se a condizioni meno favorevoli (cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 10 maggio 2022, n. 686). In ogni caso, l'indagine circa l'effettiva volontà di concludere il contratto - anche ove privo delle clausole anticoncorrenziali e, quindi, a condizioni meno gravose per il garante - incombe sul medesimo garante eccipiente e non sulla banca e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto, né a livello di allegazione né, tantomeno, in punto di prova.
Quanto, altresì, alla configurabilità della parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante per violazione della disciplina antitrust, è opportuno richiamare l'orientamento maturato nella giurisprudenza di merito anche successivamente alla citata decisione delle Sezioni Unite del 2021, secondo cui nel ritenere (Trib. Milano 4218/22) che “nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette cause “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della BA d'TA e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla BA d'TA
(laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quella oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano, 28 gennaio 2022 n.718; Trib. Milano 13 gennaio 2022; Trib. Milano 3 giugno 2020; Trib. Milano, ordinanza 20 maggio 2021; Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 2021; Trib. Milano, ordinanza 22 settembre 2021) (così Corte d'appello di L'aquila, 3 giugno 2022, n. 824).
In senso conforme è stato ulteriormente precisato che il provvedimento n, 55/2005 della BA
d'TA non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza – come quelle oggetto di causa, stipulate nel 2007 e nel 2011 (cfr. supra), dunque anni dopo l'accertamento effettuato dall'Autorità garante - la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, evidenziando come in questi casi il fideiussore attore è “onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge 287/90” (così
Corte d'appello di L'Aquila, 16 maggio 2022, n. 717). Trattasi di onere che il fideiussore opponente ha mancato di assolvere, avendo fondato l'eccepita nullità della fideiussione in discorso sull'allegata coincidenza testuale tra le clausole di cui alla fideiussione in discorso e quelle contemplate dallo pagina 5 di 7 schema contrattuale ABI del 2003, come già sopra riportato, senza tuttavia provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate – integrante, appunto, elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L. n. 287/1990 e quindi invocare la nullità del contratto di fideiussione omnibus - a tal fine non reputandosi sufficiente la produzione del documento “fidejussioni omnibus altre banche”, recante un'unica fideiussione omnibus risalente all'anno 2013 e riferibile ad una sola
BA (la ). Né gli opponenti hanno provato l'incidenza negativa, Controparte_4 nel caso concreto e in danno del garante, delle clausole ritenute da BA d'TA a monte lesive della concorrenza, contenute nel contratto di garanzia (sul punto cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 17 aprile
2024, n. 524).
Detto onere non è stato assolto neppure con riferimento alla garanzia personale prestata da Pt_2
in sede di stipulazione del contratto di apertura di credito in conto corrente, trattandosi di
[...]
fideiussione specifica, per la quale non risulta utilmente invocabile, dal garante, il carattere di prova privilegiata del provvedimento di BA d'TA sopracitato, posto che l'istruttoria condotta aveva riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus, le quali, presentano una funzione specifica, in quanto volte a fungere da strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce
(così, Cass., sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; in senso conforme, Cass., sez. I, 25 novembre 2024, n.
30383. Cfr. anche: Cass., sez. I, 16 ottobre 2024 , n. 26847; Cass., sez. I, 15 luglio 2024, n.19401;
Cass., sez. III, 10 gennaio 2025, n. 660).
Le considerazioni che precedono implicano l'assorbimento delle censure relative alla liberazione dei fideiussori opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.
5.2. In ordine alle censure relative al quantum debeatur - posto che parte opposta, in sede di comparsa di costituzione, ha atteso alla produzione degli estratti conto, rispetto alla quale alcuna specifica contestazione è stata mossa dagli opponenti in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. – si reputano infondate le censure attoree concernenti l'usurarietà del rapporto contestato, attinenti a irrilevanti profili di usura sopravvenuta, che appaiono, peraltro, fondate su una inammissibile sommatoria di voci di spesa del tutto eterogenee (cfr. CTP in atti), a cui si accompagnano generiche contestazioni in punto di tassi applicati. D'altronde, i rapporti di dare-avere tra la e l'istituto Parte_4
di credito opposto - relativi ai c/c n. 458372 e n. 471926 - risultano essere stati oggetto di accertamento dinanzi al tribunale di Campobasso con l'emissione dell'ordinanza n. 60/20 del 27 gennaio 2020, rispetto alla quale la ha proposto gravame rigettato dalla Corte d'appello di Campobasso con Parte_4
pagina 6 di 7 la sentenza n. 370/23, a fronte della quale questo giudice, come da ordinanza dell'1 novembre 2024, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una valutazione positiva circa la controvertibilità effettiva della decisione impugnata. Da ultimo, la ha proposto ricorso per Cassazione avverso la Parte_4
decisione di secondo grado ed è nelle more intervenuta proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis c.p.c., come documentata dall'odierna parte opposta, prevista per le ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso. Le considerazioni che precedono giustificano altresì il mancato accoglimento della richiesta di disporre CTU.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività istruttoria svolta, in particolare per quanto concerne la fase istruttoria, con compensazione tra le parti in misura di un terzo e poste a carico della parte attrice opponente per i residui due terzi, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate con riferimento al profilo della c.d. nullità antitrust delle fideiussioni specifiche, oggetto di dibattito giurisprudenziale con orientamenti diversificati, segnati, da ultimo, dalle recenti decisioni dei giudici di legittimità sopracitate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13/2021;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 13/2021, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t., nonché e a rifondere, in Parte_1 Parte_3 Parte_2
solido, alla convenuta opposta le spese di giudizio che si liquidano in 12.651,33 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 25 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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