Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, Codice Pratica P-FR/L/Q/2025/100315, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone in data 25/06/2025, mai notificato al ricorrente e conosciuto solo a seguito di comunicazione informale via e-mail in data 03/10/2025;
2. del presupposto preavviso di revoca del medesimo Nulla Osta, giammai comunicato al ricorrente;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota e-mail dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone del 03/10/2025, Dott.ssa Tomei, nella parte in cui comunica l’avvenuta archiviazione dell’istanza di “primo ingresso” per revoca del Nulla Osta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il mezzo di tutela all’esame, notificato e depositato il 23 ottobre 2025 il ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento, dettagliatamente descritto in epigrafe, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, Codice Pratica PFR/L/Q/2025/100315, rilasciato su istanza dell’impresa individuale ND RE, operante nel settore agricolo, al fine di consentire il proprio ingresso sul territorio nazionale per essere assunto alle dipendenze della stessa.
2. Premette, in fatto, che in data 27/02/2025 lo Sportello Unico comunicava all’Impresa -OMISSIS-il preavviso di rigetto dell’istanza per carenze di natura formale; la stessa integrava la documentazione ritenuta mancante e, pertanto, superate le criticità, in data 05/03/2025, veniva rilasciato il Nulla Osta al lavoro n. P-FR/L/Q/2025/100315; il giorno successivo al rilascio del titolo, in data 06/03/2025, lo stesso Sportello Unico emetteva un preavviso di avvio del procedimento di revoca del Nulla Osta appena concesso, in ragione della presunta « insufficiente capacità occupazionale e reddituale » del datore di lavoro, fondata su un parere ostativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro; in data 13/03/2025 il delegato della ditta datrice di lavoro, in risposta al preavviso, inviava via PEC allo Sportello Unico le dichiarazioni IVA dell’impresa, relative agli anni 2022 e 2023, da cui emergeva un rilevante volume d’affari della stessa (pari a € 196.851,00 per il 2022 e a € 303.438,00 per il 2023), ampiamente sufficiente a dimostrare la capacità economica richiesta; nel silenzio dell’amministrazione, in data 08/06/2025, il ricorrente faceva ingresso nel territorio nazionale; il 09/06/2025, pertanto, il delegato della datrice di lavoro chiedeva via PEC allo Sportello prefettizio la convocazione per il “primo ingresso”, al fine di perfezionare l'assunzione con la sottoscrizione del contratto di soggiorno; tuttavia solo con e-mail del 03/10/2025 l’Amministrazione comunicava che il 25/06/2025 era stata disposta la revoca del Nulla Osta, rappresentando che, a seguito del preavviso, erano stati prodotti dei documenti dalla stessa ritenuti non idonei a superare le criticità ivi rilevate.
3. Di tale provvedimento, nonché degli atti allo stesso presupposti, il ricorrente ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
I) - «violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione, difetto assoluto di notifica, eccesso di potere»;
II) - «violazione e falsa applicazione dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990, inefficacia dell'atto di revoca per mancata comunicazione, violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)»;
III- «violazione di legge per mancata applicazione della circolare INL n. 3/2022 e della nota INL n. 2066/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità sulla valutazione della capacità economica»;
IV) - «violazione e falsa applicazione di legge. eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione di circolare»;
V) - «violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, degli artt. 22 e 24 T.U.I.»;
VI) - «eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia»;
VII) - «violazione del principio del legittimo affidamento. eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento»;
VIII) - «violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998».
4. Nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l’amministrazione intimata, depositando documentazione e relazione difensiva.
5. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Il ricorso deve essere accolto in ragione della manifesta fondatezza dei motivi III) e IV), di per sé sufficiente a condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.
6.1. Occorre, in primo luogo, precisare che il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto rispetto alla piena conoscenza che del provvedimento impugnato il ricorrente allega di avere avuto (tramite e-mail del 3/10/2025 trasmessa al delegato della datrice di lavoro), mentre non può essere seguita la tesi, esposta dall’Amministrazione nel rapporto difensivo, secondo cui, poiché il sistema in uso agli Sportelli Unici per l’Immigrazione («portale dedicato») crea un alert ogni qualvolta venga nello stesso inserita una nuova comunicazione inerente la pratica, e la revoca impugnata sarebbe stata caricata su detto portale nella data della relativa emanazione (quindi il 25/06/2025), dalla data di quest’ultima decorrerebbe il termine per la relativa l’impugnazione.
Ed infatti, premesso che di tale caricamento sul portale l’Amministrazione, comunque, non ha fornito prova in giudizio, potrebbe valutarsi, al più, se lo stesso possa costituire fonte di legale conoscenza del provvedimento ivi caricato per il datore di lavoro (ciò che, in ogni caso, presupporrebbe una previsione normativa in tal senso); tale sistema tuttavia non potrebbe, in ogni caso, costituire fonte di conoscenza legale per il lavoratore extracomunitario, che pacificamente non ha accesso a detto portale e per il quale, dunque, il termine di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a. decorre, in difetto di prova della comunicazione o notificazione, dalla piena conoscenza che lo stesso alleghi di avere avuto del provvedimento.
6.2. Premesso quanto detto in punto di ricevibilità del ricorso, nel merito deve rilevarsi che è pacifico, e documentalmente provato, che, a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, l’impresa che avrebbe dovuto assumere il ricorrente abbia trasmesso all’Amministrazione procedente, via PEC, in data 13/03/2025, i «Modelli IVA» attestanti un volume d’affari certamente rilevante al fine dell’assunzione del ricorrente, e più precisamente, per l’anno 2022, pari a € 196.851,00 e, per il 2023, a € 303.438,00.
L’Amministrazione non risulta, tuttavia, avere tenuto in alcuna considerazione tali produzioni, avendo riprodotto nella motivazione del provvedimento di revoca del nulla osta la stessa motivazione già a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento (« insufficiente capacità reddituale ed occupazionale », affermando peraltro, in modo non chiaro ed anzi contraddittorio, sia « A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione » sia « B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l’interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione ».
Da ciò emerge la fondatezza del lamentato difetto di istruttoria e motivazione.
Rileva il Collegio, inoltre e per altro verso, che secondo consolidata affermazione della giurisprudenza « il requisito della capacità economica del datore di lavoro è da correlare non soltanto al reddito imponibile, quanto, altresì, ad una più articolata valutazione di elementi (fatturato, numero di dipendenti, tipologia dell’attività svolta, regolarità contributiva » (da ultimo, TAR Lazio, sez. I- ter , ord. n. 4851 dell’11 settembre 2025).
Ciò in applicazione della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5 maggio 2022, riguardante la semplificazione delle verifiche di cui all'art. 30- bis , comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 in relazione alle misure introdotte dal D.L. n. 73/2022, correttamente invocata da parte ricorrente a supporto delle proprie doglianze, secondo cui « (…) in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui (…) ».
7. Il ricorso deve pertanto essere accolto sotto i profili indicati, ai fini della valutazione della documentazione trasmessa dall’impresa che avrebbe dovuto assumere il ricorrente e della conclusione del procedimento con un provvedimento che dia espressamente atto della stessa, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.
8. Le spese sono regolate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo nonché distratte in favore degli avvocati Giuseppe Menale e Franco Verde, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, Codice Pratica P-FR/L/Q/2025/100315, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone in data 25/06/2025.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidando le stesse nella somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe Menale e Franco Verde, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
AN NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | NA AL |
IL SEGRETARIO