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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/10/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 872 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
RI LO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
TO in NA (RI), Strada Provinciale per Casaprota n. 5, giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
in data 09 marzo 2019, trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di CP_1
TO in NA (RI) (Atto n. 1, parte I, anno 2019 - Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
pagina 1 di 3 A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
la casa coniugale è stata fissata presso il Comune di TO in NA- Frazione Ornaro Basso (RI), in Via
Aldo Moro n. 16, mediante locazione del predetto appartamento regolarmente registrato;
la ricorrente si è sempre fatta carico dei canoni di locazione cui era, in solido, obbligata con il coniuge;
il resistente con provvedimento del 02.11.2022, emesso dal Tribunale CP_1 di Roma, veniva condannato alla pena della reclusione di anni 4 e due mesi e veniva, pertanto, ristretto presso la Casa Circondariale di Rieti;
la ricorrente è rimasta presso l'immobile condotto in locazione, in quanto non ha reperito altre soluzioni abitative;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice e la convivenza è divenuta improseguibile, per cui ha chiesto la pronuncia di separazione e contestuale divorzio.
Alla udienza del 14.11.2024 è comparsa la sola ricorrente che ha dichiarato di essere di fatto separata dal marito dal 2020 e di non avere da allora più ripreso alcun rapporto di convivenza con il predetto.
Con sentenza n. 24/2025 pubbl. il 29/01/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Alla udienza del 18.09.2025, fissata per la domanda di scioglimento del matrimonio, è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato che dalla separazione non vi era stata riconciliazione con mio marito ed ha confermato la volontà di divorziare.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione del resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio 2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Non ci sono domande di contenuto economico su cui il Collegio deve provvedere.
Nulla occorre disporre in merito alla assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
Data la natura necessaria della pronuncia, le spese di lite devono ritenersi compensate. pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 872/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
TO in NA (RI) in data 09 marzo 2019, trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di TO in NA (Atto n. 1, parte I, anno 2019 - Ufficio 1);
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare;
-dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 16.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 872 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
RI LO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
TO in NA (RI), Strada Provinciale per Casaprota n. 5, giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
in data 09 marzo 2019, trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di CP_1
TO in NA (RI) (Atto n. 1, parte I, anno 2019 - Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
pagina 1 di 3 A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
la casa coniugale è stata fissata presso il Comune di TO in NA- Frazione Ornaro Basso (RI), in Via
Aldo Moro n. 16, mediante locazione del predetto appartamento regolarmente registrato;
la ricorrente si è sempre fatta carico dei canoni di locazione cui era, in solido, obbligata con il coniuge;
il resistente con provvedimento del 02.11.2022, emesso dal Tribunale CP_1 di Roma, veniva condannato alla pena della reclusione di anni 4 e due mesi e veniva, pertanto, ristretto presso la Casa Circondariale di Rieti;
la ricorrente è rimasta presso l'immobile condotto in locazione, in quanto non ha reperito altre soluzioni abitative;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice e la convivenza è divenuta improseguibile, per cui ha chiesto la pronuncia di separazione e contestuale divorzio.
Alla udienza del 14.11.2024 è comparsa la sola ricorrente che ha dichiarato di essere di fatto separata dal marito dal 2020 e di non avere da allora più ripreso alcun rapporto di convivenza con il predetto.
Con sentenza n. 24/2025 pubbl. il 29/01/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Alla udienza del 18.09.2025, fissata per la domanda di scioglimento del matrimonio, è comparsa la sola ricorrente, la quale ha dichiarato che dalla separazione non vi era stata riconciliazione con mio marito ed ha confermato la volontà di divorziare.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione del resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio 2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Non ci sono domande di contenuto economico su cui il Collegio deve provvedere.
Nulla occorre disporre in merito alla assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
Data la natura necessaria della pronuncia, le spese di lite devono ritenersi compensate. pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 872/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero: CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
TO in NA (RI) in data 09 marzo 2019, trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di TO in NA (Atto n. 1, parte I, anno 2019 - Ufficio 1);
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare;
-dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 16.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3