Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2025, proposto da
LE FE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Leonardo Deramo e Vito Nicassio, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adelfia (BA), non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del silenzio-inadempimento, ovvero l’inerzia serbati dal Comune di Adelfia (BA), sull’istanza del 8.10.2024, notificata il successivo 9.10.2024, con la quale il ricorrente ha invitato l’ente territoriale a provvedere al completamento della strada di via Caduti del lavoro entro n. 30 giorni dalla relativa comunicazione;
- nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di riscontrare l’istanza e indi di procedere al completamento della predetta strada, con ogni conseguente statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RE IE e uditi per le parti i difensori avvocati Antonio Deramo e Vito Nicassio, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Agiva il ricorrente, con l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento (o rifiuto) delle amministrazioni a provvedere sull’istanza, come in epigrafe.
2.- L’intimata Amministrazione non si costituiva, né depositava i documenti del procedimento.
3.- Alla fissata camera di consiglio, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va ricordato che l’azione avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento), ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., richiede due requisiti fondamentali: i) la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; ii) l’inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza.
In tale dimensione, il ricorso avverso il silenzio si connota allora come processo declaratorio diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione a provvedere, a fronte di un’istanza del privato; si configura una fattispecie di silenzio-inadempimento censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero, in particolari fattispecie concrete, anche da principi informatori dell’azione amministrativa, quando ragioni di giustizia impongano l’adozione di un provvedimento ( ex multis : T.A.R. Puglia, sez. III, 4 ottobre 2025, n. 1122; Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9074).
Presupposto, per l'azione giudiziale avverso il silenzio, è dunque l'esistenza di un obbligo specifico , in capo all'amministrazione, di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (così ex multis : Cons. St., sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8000; sez. V, 22 agosto 2023, n. 7912; sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206; Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10619; sez. III, 2 luglio 2020, n. 4273; sez. V, 31 luglio 2019, n. 5417; sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5125).
Nella fattispecie concreta, lamenta il ricorrente di essere proprietario di una villetta, sita in Adelfia (BA), alla via Pozzoloizzi (in catasto, Fg. 16, p.lla 3243). Tale villetta è stata realizzata, in forza del permesso di costruire n. 47 del 17.12.2007, previo versamento degli oneri di urbanizzazione (senza alcuno scomputo). V’è stata altresì cessione volontaria gratuita di terreni per urbanizzazione primaria, ossia per la costruzione di un’apposita strada.
Su viciniori fondi è stata realizzata la strada, come prevista dal piano, assumendo il nome di via Caduti del lavoro (in particolare sono stati realizzati il tratto nord e il tratto sud), lasciando però incompiuta la porzione di strada prospiciente la villetta del deducente; ossia non è stato realizzato il tratto di strada, che insiste su parte della particella 2916 e sulle particelle 2913 e 2910. È stato dedotto che ciò crea una certa difficoltà di accesso all’immobile, con conseguente compromissione del diritto di godimento della proprietà.
Invero, l’art. 12 d.P.R. n. 380/2001, riconnette il rilascio del permesso di costruire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero alla previsione della loro realizzazione, da parte del Comune, nel triennio decorrente dal rilascio del titolo (ovvero anche all’impegno dell’interessato a procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente all’intervento edilizio), istituendo, in tal modo un specifico nesso di collegamento tra il permesso di costruire e l’opera di urbanizzazione primaria.
Di talché, con missiva del 21 ottobre 2022, l’odierno ricorrente invitava formalmente il Comune di Adelfia a intraprendere tutte le iniziative necessarie, onde completare la strada in questione. Seguiva la nota PEC del 14 dicembre 2022, con la quale, in effetti, il Responsabile del competente settore del Comune assicurava di aver acquisito il 29 novembre 2022 un preventivo da impresa specializzata, per la realizzazione del prolungamento di via Caduti del lavoro.
Sta di fatto che, trascorsi ulteriori due anni, il Comune di Adelfia non ha ancora provveduto. Indi, con successivo atto di diffida dell’8 ottobre 2024, il ricorrente ha rinnovato l’invito al Comune di Adelfia a completare la realizzazione di via Caduti del lavoro, senza ottener mai alcun riscontro.
In ultima analisi, v’è silenzio e inerzia da parte dell’intimato Comune a provvedere. Deve, pertanto, provvedersi al completamento delle attività amministrative e delle opere necessarie alla realizzazione del tratto di strada, come sopra descritto.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto, con le statuizioni previste dall’art. 117, comma 2, c.p.a.; va ordinato al Comune di Adelfia (BA) di provvedere entro il termine non superiore a n. 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.
Ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., fin da ora, è nominato, nel caso di perdurante inerzia del Comune, commissario ad acta , il Prefetto di Bari o suo funzionario delegato, il quale si insedierà, su impulso della parte interessata, una volta decorso inutilmente il termine fissato al Comune, e, indi, provvederà entro il successivo termine di n. 60 giorni, con oneri a carico del Comune di Adelfia.
6.- Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Comune di provvedere, nei modi e termini innanzi determinati.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin da ora commissario ad acta il Prefetto di Bari, o suo funzionario delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, con oneri a carico del Comune di Adelfia.
Condanna il Comune di Adelfia al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente
RE IE, Primo Referendario, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | IN BL |
IL SEGRETARIO