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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL SA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1111/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18.11.2025 vertente
TRA
, con l'Avv. Giovanni Lucantoni Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Simonetta Zannini Quiriti CP_1
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°2265/2023 del Tribunale di
Roma pubblicata il 6.3.2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 6.3.2023 ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n° 2265/2023 del 6.3.2023 emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n.
6785/2022 R.G., con la quale il giudice di primo grado, pur avendo annullato l'avviso di addebito notificato dall' per la riscossione di CP_1 contributi omessi sulla gestione commercianti, ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
L'appellante censura la regolamentazione delle spese di lite, rassegando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, sez. lav., ogni contraria domanda ed eccezione respinta, in parziale riforma della gravata sentenza n. 2265/2023, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il
06.03.2023, notificata il 12.05.2023, emessa all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 6785/2022, condannare l' alla refusione delle CP_1 spese processuali di primo grado nella misura di € 2.620,00, ovvero in via gradata in quella non inferiore di € 1.310,00 in ogni caso oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con vittoria e distrazione delle spese altresì del presente grado nell'ipotesi in cui l' , costituendosi, chiedesse il rigetto del CP_1 gravame”. si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
La possibilità di compensare le spese di lite è prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”,
2 formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte costituzionale i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SS.UU. n. 2572 del 22/02/2012 e Cass.
n. 2883 del 10/02/2014).
La Suprema Corte ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite,
"non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n.
21400 del 26/7/2021).
Ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di lite disposta con l'impugnata sentenza è condivisilmente motivata sul presupposto che “la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale del ricorrente è stata presentata solo dopo la notifica dell'avviso di addebito opposto e che il ricorso è stato depositato il
28.2.2022, dopo solo sei giorni dalla richiesta all' di annullamento CP_1
3 (22.2.2022)”. Invero, in base al principio della causalità, con la propria omissione il ricorrente ha ingenerato nell' il legittimo affidamento CP_1 nella operatività dell'attività commerciale sulla base dell'iscrizione nel registro delle imprese, avendo preceduto alla dovuta cancellazione solo successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, sia pure con effetto retroattivo (31.12.2018) anteriore all'annualità di riferimento della contribuzione omessa (2019) che ha comportato l'annullamento del titolo impositivo.
Correttamente il giudice di primo grado ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte con la Sentenza n. 8651/2010 (idem n.
9006/2001) che ha affermato il seguente principio di diritto:
"... in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta
l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625)”.
A fronte di risultanze ufficiali, non può porsi a carico dell'Istituto previdenziale l'onere di controllare l'effettiva permanenza dell'attività professionale da parte dell'iscritto.
In considerazione del carattere di pubblicità dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese che si riflette anche nei rapporti con i terzi,
l' con l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito ha quindi agito CP_1 in forza dei principi del legittimo affidamento e di apparenza del diritto sul presupposto che l'impresa non fosse stata ancora cancellata. A nulla rileva la cessazione della partita iva dell'appellante che ha una funzione completamente differente e rileva semmai ai fini tributari e fiscali.
4 Dunque, se per un verso è stato corretto l'annullamento dell'avviso di addebito, è altrettanto evidente che il giudizio, come si evince dagli stessi documenti depositati (doc. 2 e doc. 6 allegati al ricorso introduttivo di primo grado), è stato originato dal comportamento del ricorrente che, sino alla notifica dell'avviso di addebito non ha provveduto a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale.
L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. Non rileva nel giudizio in esame la dichiarazione reddituale del ricorrente ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c., riferendosi la disposizione alle sole ipotesi di controversie volte ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado di giudizio liquidate in €
962,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 18.11.2025
Il Presidente Estensore
EL SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL SA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1111/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18.11.2025 vertente
TRA
, con l'Avv. Giovanni Lucantoni Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Simonetta Zannini Quiriti CP_1
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°2265/2023 del Tribunale di
Roma pubblicata il 6.3.2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 6.3.2023 ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n° 2265/2023 del 6.3.2023 emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n.
6785/2022 R.G., con la quale il giudice di primo grado, pur avendo annullato l'avviso di addebito notificato dall' per la riscossione di CP_1 contributi omessi sulla gestione commercianti, ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
L'appellante censura la regolamentazione delle spese di lite, rassegando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, sez. lav., ogni contraria domanda ed eccezione respinta, in parziale riforma della gravata sentenza n. 2265/2023, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il
06.03.2023, notificata il 12.05.2023, emessa all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 6785/2022, condannare l' alla refusione delle CP_1 spese processuali di primo grado nella misura di € 2.620,00, ovvero in via gradata in quella non inferiore di € 1.310,00 in ogni caso oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Con vittoria e distrazione delle spese altresì del presente grado nell'ipotesi in cui l' , costituendosi, chiedesse il rigetto del CP_1 gravame”. si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
La possibilità di compensare le spese di lite è prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”,
2 formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della
Corte costituzionale i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso Cass. SS.UU. n. 2572 del 22/02/2012 e Cass.
n. 2883 del 10/02/2014).
La Suprema Corte ha affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite,
"non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n.
21400 del 26/7/2021).
Ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di lite disposta con l'impugnata sentenza è condivisilmente motivata sul presupposto che “la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale del ricorrente è stata presentata solo dopo la notifica dell'avviso di addebito opposto e che il ricorso è stato depositato il
28.2.2022, dopo solo sei giorni dalla richiesta all' di annullamento CP_1
3 (22.2.2022)”. Invero, in base al principio della causalità, con la propria omissione il ricorrente ha ingenerato nell' il legittimo affidamento CP_1 nella operatività dell'attività commerciale sulla base dell'iscrizione nel registro delle imprese, avendo preceduto alla dovuta cancellazione solo successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, sia pure con effetto retroattivo (31.12.2018) anteriore all'annualità di riferimento della contribuzione omessa (2019) che ha comportato l'annullamento del titolo impositivo.
Correttamente il giudice di primo grado ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte con la Sentenza n. 8651/2010 (idem n.
9006/2001) che ha affermato il seguente principio di diritto:
"... in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta
l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625)”.
A fronte di risultanze ufficiali, non può porsi a carico dell'Istituto previdenziale l'onere di controllare l'effettiva permanenza dell'attività professionale da parte dell'iscritto.
In considerazione del carattere di pubblicità dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese che si riflette anche nei rapporti con i terzi,
l' con l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito ha quindi agito CP_1 in forza dei principi del legittimo affidamento e di apparenza del diritto sul presupposto che l'impresa non fosse stata ancora cancellata. A nulla rileva la cessazione della partita iva dell'appellante che ha una funzione completamente differente e rileva semmai ai fini tributari e fiscali.
4 Dunque, se per un verso è stato corretto l'annullamento dell'avviso di addebito, è altrettanto evidente che il giudizio, come si evince dagli stessi documenti depositati (doc. 2 e doc. 6 allegati al ricorso introduttivo di primo grado), è stato originato dal comportamento del ricorrente che, sino alla notifica dell'avviso di addebito non ha provveduto a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale.
L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. Non rileva nel giudizio in esame la dichiarazione reddituale del ricorrente ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c., riferendosi la disposizione alle sole ipotesi di controversie volte ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado di giudizio liquidate in €
962,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 18.11.2025
Il Presidente Estensore
EL SA
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