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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE BE, Presidente
LL RA, AT
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201762/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201762/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201762/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFK030201762/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, relativo al periodo d'imposta 2019, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione IVA, nonché – in origine – imposte dirette, irrogando le correlate sanzioni.
L'atto impositivo trae origine dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Avellino del
19 settembre 2024, nel quale sono state ritenute soggettivamente inesistenti alcune operazioni intercorse tra la ricorrente e taluni fornitori, qualificati come meri soggetti interposti, con conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione IVA.
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio ha parzialmente ridotto la pretesa iniziale, mantenendo tuttavia il recupero dell'IVA per euro 146.996,53, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento, contestando, in particolare, l'assenza di prova in ordine alla propria consapevolezza – o conoscibilità – della frode e allegando una relazione tecnica a sostegno della buona fede e della diligenza adottata nell'intrattenere i rapporti commerciali oggetto di contestazione
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo alle avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo giurisprudenza costante e consolidata, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato al cessionario solo ove l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma altresì che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico medio, di partecipare a una frode IVA.
Tale principio è stato affermato in modo costante dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ex multis: SOCIETA 2, CODICE 1; SOCIETA 3, CODICE 2 SOCIETA 4, CODICE 3; SOCIETA 5 CODICE 4 Società_1, CODICE 5/18) ed è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 35091/2023; Cass.
n. 33492/2024). Ne discende che l'onere della prova grava primariamente sull'Ufficio; il contribuente non è tenuto a verifiche di natura investigativa, ma esclusivamente all'adozione di cautele ragionevoli, valutate ex ante e con riferimento al periodo d'imposta.
Nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio si fonda essenzialmente su risultanze istruttorie acquisite a distanza di anni rispetto al periodo d'imposta (2019); informazioni tratte da banche dati aggiornate in epoca successiva;
elementi indiziari di carattere generico, relativi alla struttura dei fornitori in epoca non coincidente con i fatti oggetto di causa.
Tali elementi già di per sè non risultano idonei a dimostrare, in modo grave, preciso e concordante la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente.
A ciò aggiungasi che la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica, redatta da revisore legale, che il Collegio ritiene meritevole di specifica considerazione.
Pur non avendo valore vincolante, la relazione adotta un metodo analitico strutturato, fondato sull'esame incrociato di contabilità, registri IVA, fatture, flussi finanziari e documentazione commerciale;
ricostruisce il ciclo operativo completo delle operazioni contestate (ordine, esecuzione, fatturazione, registrazione e pagamento); valuta la posizione della contribuente alla luce degli standard di diligenza richiesti dalla giurisprudenza unionale.
In particolare, dalla relazione emerge che, nel periodo d'imposta 2019 i fornitori risultavano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e titolari di partita IVA;
i rapporti commerciali erano non occasionali, coerenti con l'attività esercitata e con il volume d'affari della società; le operazioni erano assistite da documentazione completa e tracciabile;
i pagamenti risultavano regolarmente effettuati;
non erano presenti indici di anomalia economica o commerciale (prezzi incongrui, operazioni isolate, concentrazioni sospette, assenza di contatti).
La relazione evidenzia, inoltre, l'assenza di “red flags” percepibili ex ante, secondo i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE, e dimostra che la contribuente ha adottato verifiche coerenti con il livello di diligenza esigibile da un operatore economico medio nel settore di riferimento.
Tali elementi, lungi dal costituire mere affermazioni difensive, risultano ancorati a dati documentali e sono idonei a integrare una prova contraria credibile e coerente della buona fede del contribuente.
A fronte di tale quadro, l'Amministrazione finanziaria non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare che la contribuente fosse a conoscenza – o potesse ragionevolmente esserlo – della partecipazione a un meccanismo fraudolento.
In particolare non sono stati individuati segnali concreti di anomalia percepibili nel 2019; nè stata dimostrata l'inefficacia o l'inadeguatezza delle verifiche svolte dalla società. La pretesa si fonda su presunzioni non sufficientemente contestualizzate e prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Ne consegue che il presupposto indefettibile per il disconoscimento del diritto alla detrazione IVA non risulta provato.
In applicazione dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che l'Amministrazione non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante;
mentre la ricorrente ha dimostrato, anche mediante la relazione tecnica prodotta, di aver operato in buona fede e con diligenza.
L'avviso di accertamento impugnato risulta, pertanto, illegittimo.
Il ricorso va conseguentemente accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le ragioni della decisione e la complessità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE BE, Presidente
LL RA, AT
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201762/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201762/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201762/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFK030201762/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, relativo al periodo d'imposta 2019, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione IVA, nonché – in origine – imposte dirette, irrogando le correlate sanzioni.
L'atto impositivo trae origine dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Avellino del
19 settembre 2024, nel quale sono state ritenute soggettivamente inesistenti alcune operazioni intercorse tra la ricorrente e taluni fornitori, qualificati come meri soggetti interposti, con conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione IVA.
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio ha parzialmente ridotto la pretesa iniziale, mantenendo tuttavia il recupero dell'IVA per euro 146.996,53, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento, contestando, in particolare, l'assenza di prova in ordine alla propria consapevolezza – o conoscibilità – della frode e allegando una relazione tecnica a sostegno della buona fede e della diligenza adottata nell'intrattenere i rapporti commerciali oggetto di contestazione
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo alle avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo giurisprudenza costante e consolidata, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato al cessionario solo ove l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma altresì che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico medio, di partecipare a una frode IVA.
Tale principio è stato affermato in modo costante dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ex multis: SOCIETA 2, CODICE 1; SOCIETA 3, CODICE 2 SOCIETA 4, CODICE 3; SOCIETA 5 CODICE 4 Società_1, CODICE 5/18) ed è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 35091/2023; Cass.
n. 33492/2024). Ne discende che l'onere della prova grava primariamente sull'Ufficio; il contribuente non è tenuto a verifiche di natura investigativa, ma esclusivamente all'adozione di cautele ragionevoli, valutate ex ante e con riferimento al periodo d'imposta.
Nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio si fonda essenzialmente su risultanze istruttorie acquisite a distanza di anni rispetto al periodo d'imposta (2019); informazioni tratte da banche dati aggiornate in epoca successiva;
elementi indiziari di carattere generico, relativi alla struttura dei fornitori in epoca non coincidente con i fatti oggetto di causa.
Tali elementi già di per sè non risultano idonei a dimostrare, in modo grave, preciso e concordante la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente.
A ciò aggiungasi che la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica, redatta da revisore legale, che il Collegio ritiene meritevole di specifica considerazione.
Pur non avendo valore vincolante, la relazione adotta un metodo analitico strutturato, fondato sull'esame incrociato di contabilità, registri IVA, fatture, flussi finanziari e documentazione commerciale;
ricostruisce il ciclo operativo completo delle operazioni contestate (ordine, esecuzione, fatturazione, registrazione e pagamento); valuta la posizione della contribuente alla luce degli standard di diligenza richiesti dalla giurisprudenza unionale.
In particolare, dalla relazione emerge che, nel periodo d'imposta 2019 i fornitori risultavano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e titolari di partita IVA;
i rapporti commerciali erano non occasionali, coerenti con l'attività esercitata e con il volume d'affari della società; le operazioni erano assistite da documentazione completa e tracciabile;
i pagamenti risultavano regolarmente effettuati;
non erano presenti indici di anomalia economica o commerciale (prezzi incongrui, operazioni isolate, concentrazioni sospette, assenza di contatti).
La relazione evidenzia, inoltre, l'assenza di “red flags” percepibili ex ante, secondo i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE, e dimostra che la contribuente ha adottato verifiche coerenti con il livello di diligenza esigibile da un operatore economico medio nel settore di riferimento.
Tali elementi, lungi dal costituire mere affermazioni difensive, risultano ancorati a dati documentali e sono idonei a integrare una prova contraria credibile e coerente della buona fede del contribuente.
A fronte di tale quadro, l'Amministrazione finanziaria non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare che la contribuente fosse a conoscenza – o potesse ragionevolmente esserlo – della partecipazione a un meccanismo fraudolento.
In particolare non sono stati individuati segnali concreti di anomalia percepibili nel 2019; nè stata dimostrata l'inefficacia o l'inadeguatezza delle verifiche svolte dalla società. La pretesa si fonda su presunzioni non sufficientemente contestualizzate e prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Ne consegue che il presupposto indefettibile per il disconoscimento del diritto alla detrazione IVA non risulta provato.
In applicazione dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che l'Amministrazione non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante;
mentre la ricorrente ha dimostrato, anche mediante la relazione tecnica prodotta, di aver operato in buona fede e con diligenza.
L'avviso di accertamento impugnato risulta, pertanto, illegittimo.
Il ricorso va conseguentemente accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
Le ragioni della decisione e la complessità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese.