Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'Amministrazione deve provare non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito elementi sufficienti a tal fine, mentre la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica che dimostra la sua buona fede e diligenza.

  • Accolto
    Legittimità dell'accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'Amministrazione deve provare non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito elementi sufficienti a tal fine, mentre la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica che dimostra la sua buona fede e diligenza.

  • Accolto
    Legittimità dell'accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'Amministrazione deve provare non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito elementi sufficienti a tal fine, mentre la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica che dimostra la sua buona fede e diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 57
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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