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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4739/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ.IPOTECA n. 06820241460001105004 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170020992444000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170060672009000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180013299610000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (ricorrente) con ricorso, notificato nei termini di legge alla Agenzia della Riscossione, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 06820241460001105004 notificatagli in data 21 luglio 2025, inerente presunti omessi pagamenti di atti di varia natura, per un totale di € 108.723,54.
Ritiene il ricorrente di impugnare unitamente all'atto suddetto i seguenti atti propedeutici:
1) Cartella n. 06820170020992444000 emessa dall'AdE e asseritamente notificata il 20 marzo 2017, per euro 8.518,86, in materia di addizionali all'IRPEF e IVA, annualità 2013; 2) Cartella n.
06820170060672009000, emessa dal Comune di Vimodrone e asseritamente notificata il 1° dicembre 2017, per 323,90, in materia di TARI e TASI annualità 2014 e 2015; 3) Cartella n. 06820180013299610000, emessa dall'AdE e asseritamente notificata il 20 marzo 2017, per euro 22.649,60, in materia di IRPEF, addizionali e IVA, annualità 2014, per complessivi € 31.718,73.
Parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio eccepisce quanto segue.
In via preliminare eccepisce la nullità della procedura cautelare impugnata per violazione dell'art. 76, comma
2 bis D.P.R. 602/1973 asserendo di non avere ricevuto la comunicazione preventiva contenente l'avviso che, “in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato non sarebbero state mai notificate, ovvero, al più, devono essere state notificate illegittimamente, senza pertanto che le rispettive notifiche siano entrate nella sfera di conoscibilità neanche legale del ricorrente, che invero non le ha mai ricevute.
Intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo in quanto, l'omessa notifica degli atti sottesi a quello impugnato, trattandosi di ruoli relativi alle annualità dal 2013 al 2014, implica la decorrenza del termine prescrizionale relativamente alle partite di ruolo indicate nell'atto impugnato.
Prescrizione degli interessi e delle sanzioni e delle partite di ruolo Comunali con prescrizione quinquennale.
Conclude: “In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti a questo sottesi, in parte qua, stante la palese sussistenza dei requisiti di legge del fumus bonis iuris e del periculum in mora.
In via principale: - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 in parte qua e per l'effetto ordinare l'immediata riduzione, per quanto di competenza, dell'ipoteca già iscritta a cura e spese dell'Agente della riscossione, per quanto esposto supra al par. 1; - in ogni caso, accertata la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento sottese all'ipoteca e delle notifiche delle stesse, dichiarare l'inesistenza del credito in queste contenuto e per l'effetto ordinare l'immediata riduzione, per quanto di competenza, dell'ipoteca a cura e spese dell'Agente della riscossione per quanto esposto supra l par. 2; Sempre in via principale: accertata la prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo, dichiarare la non debenza delle somme richieste e annullare le cartelle di pagamento sottese all'ipoteca ed i ruoli in essi contenuti, in parte qua e, per l'effetto, ordinare l'immediata riduzione dell'ipoteca a cura e spese dell'Agente della riscossione, per quanto esposto supra al par. 3; In via subordinata: annullare la pretesa quanto meno per ciò che riguarda le sanzioni e gli interessi e per i tributi locali, per i quali è senz'altro maturato il termine di prescrizione quinquennale e per l'effetto ordinare l'immediata riduzione, per quanto di competenza, dell'ipoteca a cura e spese dell'Agente della riscossione, per quanto esposto supra al par.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si costituisce ritualmente e tempestivamente l'Agenzia della Riscossione contestando ogni assunto di parte ricorrente, eccependo quanto segue.
Inammissibilità della opposizione per violazione dello art. 14 comma 6 bis D. LGS 546/92, vale a dire difetto del contraddittorio. Pur muovendo censure alla pretesa creditoria ed al conseguente ruolo formato dalla DP
II Milano e dal Comune di Vimodrone, non ha esteso la notifica del ricorso a detti Enti Impositori.
Eccepisce inoltre la mancata opposizione della comunicazione preventiva 06876202400001614000 notificata al ricorrente in data 13 luglio 2024 e non opposta.
Eccepisce la mancata opposizione delle cartelle n. 06820170020992444000 notificata a mezzo pec il
20.3.2017 , la n. 06820170060672009000 notificata a mezzo pec in data 1.12.2017 e la n.
06820180013299610000 notificata a mezzo pec in data11.4.201.
Inoltre mette in evidenza che parte ricorrente ha presentato in data 5.4.2019 prot. W-2019040500835804, istanza di rateizzazione delle cartelle n. 06820170020992444000 e n. 06820170060672009000.
Parte resistente precisa, inoltre, che l'insieme degli atti interruttivi hanno impedito il maturarsi della eccepita prescrizione e decadenza, precisando, in particolare, che la prescrizione della cartella n.
06820170060672009000 dell'1.12.2017, intimante la TASI dovuta al Comune di Vimodrone, è stata interrotta dalla notifica dell'AVI 06820229039066790000 del 2.3.2023, al netto dei termini della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e del termine di sospensione della riscossione conseguente alla istanza di rateazione del 2019.
Conclude chiedendo: ”Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Milano, CONTRARIIS
REJECTIS, così giudicare: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis, D. Lgs. 546/92 ; in via principale, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
In via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'iscrizione ipotecaria in assenza dei necessari presupposti in fatto e in diritto.
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Discussa l'istanza di sospensiva in data 15 dicembre 2025, l'istanza è stata respinta e la causa rinviata alla udienza del 12 febbraio 2026 per la discussione di merito.
Discussa la causa, é stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di assorbire la eccezione riguardante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori sul presupposto che gli atti propedeutici a quello oggi impugnato sono stati regolarmente notificati e non impugnati e pertanto in questa sede si può discutere solo di vizi propri dell'atto opposto che certamente non possono essere addebitati all'Ente Impositore ma solo all'Ente Riscossore.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 77, l'agente della riscossione , il 13.7.2024 ha notificato a Ricorrente_1 la comunicazione preventiva n. 06876202400001614000.
Il contribuente non ha pagato nel termine assegnato né ha opposto la comunicazione preventiva del
Concessionario.
Di qui la legittima iscrizione dell'ipoteca, oggi, contestata e l'insussistenza del motivo di opposizione avanzato dal contribuente ( omessa impugnazione degli atti precedenti).
La Corte evince, dagli atti e documenti di causa, che l'atto oggi impugnato, non è il primo atto notificato al contribuente ma, solo, l'ultimo di una serie di atti regolarmente notificati.
Il contribuente ha ricevuto già il 13.7.2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202400001614000 che non è stata opposta come non sono state opposte le cartelle propedeutiche, anzi per due di esse risulta essere stata presentata istanza di rateizzazione.
La Cartella 06820170020992444000 è stata notificata a mezzo pec il 20.3.2017; la Cartella
06820170060672009000 è stata notificata a mezzo pec l'1.12.2017; la Cartella 06820180013299610000 è stata notificata a mezzo pec l'11.4.2018.
A seguire la istanza di rateazione presentata in data 5.4.2019 prot. W-2019040500835804 per le cartelle
06820170020992444000 e 06820170060672009000, e l'istanza di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione, in quanto sottende il riconoscimento del debito da parte del contribuente ( Cassazione n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023; n. 3414/2024;
n. 27504, del 23 ottobre 2024).La Corte, in modo estremamente netto, precisa che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944
c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Trattandosi evidentemente di atti (esecutivi) notificati in una fase avanzatissima della riscossione coattiva, qualsiasi doglianza relativa alla questione di merito ( cioè alla pretesa tributaria intesa in senso sostanziale)
è da considerare preclusa (Corte di Cassazione- SEZIONI UNITE, Sentenza N°7822 del 14/04/2020).
La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
Ad abundatiam occorre rilevare che a prescindere da ciò, tutti gli atti notificati tra la notifica delle cartelle alla notifica dell'atto impugnato sono stati dirimenti i fini della interruzione della prescrizione.
Assodato tutto ciò, non si ravvisano vizi propri dell'atto impugnato e pertanto il ricorso introduttivo del giudizio non può che essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00= oltre spese e compensi di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Milano, lì 09 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4739/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ.IPOTECA n. 06820241460001105004 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170020992444000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170060672009000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180013299610000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 (ricorrente) con ricorso, notificato nei termini di legge alla Agenzia della Riscossione, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 06820241460001105004 notificatagli in data 21 luglio 2025, inerente presunti omessi pagamenti di atti di varia natura, per un totale di € 108.723,54.
Ritiene il ricorrente di impugnare unitamente all'atto suddetto i seguenti atti propedeutici:
1) Cartella n. 06820170020992444000 emessa dall'AdE e asseritamente notificata il 20 marzo 2017, per euro 8.518,86, in materia di addizionali all'IRPEF e IVA, annualità 2013; 2) Cartella n.
06820170060672009000, emessa dal Comune di Vimodrone e asseritamente notificata il 1° dicembre 2017, per 323,90, in materia di TARI e TASI annualità 2014 e 2015; 3) Cartella n. 06820180013299610000, emessa dall'AdE e asseritamente notificata il 20 marzo 2017, per euro 22.649,60, in materia di IRPEF, addizionali e IVA, annualità 2014, per complessivi € 31.718,73.
Parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio eccepisce quanto segue.
In via preliminare eccepisce la nullità della procedura cautelare impugnata per violazione dell'art. 76, comma
2 bis D.P.R. 602/1973 asserendo di non avere ricevuto la comunicazione preventiva contenente l'avviso che, “in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato non sarebbero state mai notificate, ovvero, al più, devono essere state notificate illegittimamente, senza pertanto che le rispettive notifiche siano entrate nella sfera di conoscibilità neanche legale del ricorrente, che invero non le ha mai ricevute.
Intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo in quanto, l'omessa notifica degli atti sottesi a quello impugnato, trattandosi di ruoli relativi alle annualità dal 2013 al 2014, implica la decorrenza del termine prescrizionale relativamente alle partite di ruolo indicate nell'atto impugnato.
Prescrizione degli interessi e delle sanzioni e delle partite di ruolo Comunali con prescrizione quinquennale.
Conclude: “In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti a questo sottesi, in parte qua, stante la palese sussistenza dei requisiti di legge del fumus bonis iuris e del periculum in mora.
In via principale: - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 in parte qua e per l'effetto ordinare l'immediata riduzione, per quanto di competenza, dell'ipoteca già iscritta a cura e spese dell'Agente della riscossione, per quanto esposto supra al par. 1; - in ogni caso, accertata la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento sottese all'ipoteca e delle notifiche delle stesse, dichiarare l'inesistenza del credito in queste contenuto e per l'effetto ordinare l'immediata riduzione, per quanto di competenza, dell'ipoteca a cura e spese dell'Agente della riscossione per quanto esposto supra l par. 2; Sempre in via principale: accertata la prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo, dichiarare la non debenza delle somme richieste e annullare le cartelle di pagamento sottese all'ipoteca ed i ruoli in essi contenuti, in parte qua e, per l'effetto, ordinare l'immediata riduzione dell'ipoteca a cura e spese dell'Agente della riscossione, per quanto esposto supra al par. 3; In via subordinata: annullare la pretesa quanto meno per ciò che riguarda le sanzioni e gli interessi e per i tributi locali, per i quali è senz'altro maturato il termine di prescrizione quinquennale e per l'effetto ordinare l'immediata riduzione, per quanto di competenza, dell'ipoteca a cura e spese dell'Agente della riscossione, per quanto esposto supra al par.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si costituisce ritualmente e tempestivamente l'Agenzia della Riscossione contestando ogni assunto di parte ricorrente, eccependo quanto segue.
Inammissibilità della opposizione per violazione dello art. 14 comma 6 bis D. LGS 546/92, vale a dire difetto del contraddittorio. Pur muovendo censure alla pretesa creditoria ed al conseguente ruolo formato dalla DP
II Milano e dal Comune di Vimodrone, non ha esteso la notifica del ricorso a detti Enti Impositori.
Eccepisce inoltre la mancata opposizione della comunicazione preventiva 06876202400001614000 notificata al ricorrente in data 13 luglio 2024 e non opposta.
Eccepisce la mancata opposizione delle cartelle n. 06820170020992444000 notificata a mezzo pec il
20.3.2017 , la n. 06820170060672009000 notificata a mezzo pec in data 1.12.2017 e la n.
06820180013299610000 notificata a mezzo pec in data11.4.201.
Inoltre mette in evidenza che parte ricorrente ha presentato in data 5.4.2019 prot. W-2019040500835804, istanza di rateizzazione delle cartelle n. 06820170020992444000 e n. 06820170060672009000.
Parte resistente precisa, inoltre, che l'insieme degli atti interruttivi hanno impedito il maturarsi della eccepita prescrizione e decadenza, precisando, in particolare, che la prescrizione della cartella n.
06820170060672009000 dell'1.12.2017, intimante la TASI dovuta al Comune di Vimodrone, è stata interrotta dalla notifica dell'AVI 06820229039066790000 del 2.3.2023, al netto dei termini della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e del termine di sospensione della riscossione conseguente alla istanza di rateazione del 2019.
Conclude chiedendo: ”Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Milano, CONTRARIIS
REJECTIS, così giudicare: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis, D. Lgs. 546/92 ; in via principale, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
In via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'iscrizione ipotecaria in assenza dei necessari presupposti in fatto e in diritto.
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Discussa l'istanza di sospensiva in data 15 dicembre 2025, l'istanza è stata respinta e la causa rinviata alla udienza del 12 febbraio 2026 per la discussione di merito.
Discussa la causa, é stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di assorbire la eccezione riguardante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori sul presupposto che gli atti propedeutici a quello oggi impugnato sono stati regolarmente notificati e non impugnati e pertanto in questa sede si può discutere solo di vizi propri dell'atto opposto che certamente non possono essere addebitati all'Ente Impositore ma solo all'Ente Riscossore.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 77, l'agente della riscossione , il 13.7.2024 ha notificato a Ricorrente_1 la comunicazione preventiva n. 06876202400001614000.
Il contribuente non ha pagato nel termine assegnato né ha opposto la comunicazione preventiva del
Concessionario.
Di qui la legittima iscrizione dell'ipoteca, oggi, contestata e l'insussistenza del motivo di opposizione avanzato dal contribuente ( omessa impugnazione degli atti precedenti).
La Corte evince, dagli atti e documenti di causa, che l'atto oggi impugnato, non è il primo atto notificato al contribuente ma, solo, l'ultimo di una serie di atti regolarmente notificati.
Il contribuente ha ricevuto già il 13.7.2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202400001614000 che non è stata opposta come non sono state opposte le cartelle propedeutiche, anzi per due di esse risulta essere stata presentata istanza di rateizzazione.
La Cartella 06820170020992444000 è stata notificata a mezzo pec il 20.3.2017; la Cartella
06820170060672009000 è stata notificata a mezzo pec l'1.12.2017; la Cartella 06820180013299610000 è stata notificata a mezzo pec l'11.4.2018.
A seguire la istanza di rateazione presentata in data 5.4.2019 prot. W-2019040500835804 per le cartelle
06820170020992444000 e 06820170060672009000, e l'istanza di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione, in quanto sottende il riconoscimento del debito da parte del contribuente ( Cassazione n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023; n. 3414/2024;
n. 27504, del 23 ottobre 2024).La Corte, in modo estremamente netto, precisa che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944
c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Trattandosi evidentemente di atti (esecutivi) notificati in una fase avanzatissima della riscossione coattiva, qualsiasi doglianza relativa alla questione di merito ( cioè alla pretesa tributaria intesa in senso sostanziale)
è da considerare preclusa (Corte di Cassazione- SEZIONI UNITE, Sentenza N°7822 del 14/04/2020).
La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
Ad abundatiam occorre rilevare che a prescindere da ciò, tutti gli atti notificati tra la notifica delle cartelle alla notifica dell'atto impugnato sono stati dirimenti i fini della interruzione della prescrizione.
Assodato tutto ciò, non si ravvisano vizi propri dell'atto impugnato e pertanto il ricorso introduttivo del giudizio non può che essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00= oltre spese e compensi di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Milano, lì 09 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli