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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/11/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente OR DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1448/2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 20.07.1977 (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Neri) e (c.f. ) nata a [...] il [...] (con Parte_2 C.F._2 l'avv. Dall'Ara) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 233/2024 del 06.12.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. L'udienza prevista per la nuova comparizione personale dei coniugi, a seguito di apposita istanza, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nelle note di trattazione scritta depositate le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare e di non aver nel frattempo ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, insistendo altresì per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore viene affidata in via condivisa ai genitori, con residenza Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna;
2) la figlia , a settimane alterne, trascorrerà dal venerdì sera all'uscita dalla palestra (ore Per_1 20,30), il week-end con il padre, per rientrare poi all'abitazione materna la domenica sera, prima o dopo aver cenato a seconda delle proprie esigenze, sociali e/o di studio;
durante la settimana successiva, in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, frequenterà il padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita dalla palestra, o comunque, dall'uscita dal lavoro del padre, a cena avvenuta, quando rientrerà dalla madre;
3) i genitori si alterneranno nel prendere ed accompagnare la figlia nei diversi impegni della settimana;
4) il padre potrà incontrare la figlia in altri momenti preavvisando telefonicamente la madre con congruo anticipo: tale opportunità dovrà tener conto delle esigenze e degli impegni precedentemente assunti dalla madre e dalla minore;
5) per le caratteristiche dell'attuale domicilio e dell'occupazione dell qualora il padre su Pt_1 richiesta del Datore di Lavoro, durante il week-end di propria competenza, dovesse recarsi al lavoro il sabato mattina, prenderà il sabato all'uscita del lavoro (pranzo) per tenerla con sé. La Per_1 detta organizzazione è determinata dalla necessità di salvaguardare il posto di lavoro e dalla considerazione che il venerdì sera esce dalla palestra alle ore 20,30; Per_1
6) la figlia trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con entrambi i genitori, disgiuntamente e secondo il principio dell'alternanza, sin d'ora convenendosi che, ove restino la vigilia e il giorno di Natale con la madre, trascorrerà le giornate del 26 e del 31 dicembre e del primo giorno dell'anno con ii padre;
parimenti trascorrerà Pasqua con il genitore con cui non avrà trascorso il Natale e la Pasquetta con il genitore con cui non avrà trascorso la Pasqua;
7) durante il periodo estivo trascorrerà un periodo di sette giorni di vacanza con il padre Per_1 ed identico periodo, anche non consecutivo, con la madre, da determinarsi in ragione delle esigenze lavorative dei genitori;
8) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre un importo Pt_1 mensile pari ad € 300,00 (trecento/00); le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia saranno regolamentate come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 13/12/18;
9) l'assegno unico sarà percepito per intero ed in via esclusiva dalla sig.ra Pt_2
10) il contributo al mantenimento sarà corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra già noto al sig. entro il giorno 25 di ogni mese;
l'importo come Pt_2 Pt_1 determinato sarà annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici ISTAT, trascorso un anno dalla presentazione del ricorso;
11) in caso di ricorso a visite e/o cure specialistiche necessarie per la minore, dovrà essere informato l'altro genitore, che potrà presenziarvi. Il sig. ha in essere una polizza sanitaria che consente la fruizione di agevolazioni utilizzabili Pt_1 anche per la figlia . Per tale motivo, la signora si impegna a comunicare al sig. Per_1 Pt_2 le esigenze sanitarie di affinchè il sig. possa aprire la pratica presso la Pt_1 Per_1 Pt_1 compagnia assicuratrice e quindi ottenere le prestazioni a prezzi agevolati, fermo restando ii concorso dei genitori nella spesa al 50%. Nel caso in cui uno dei genitori, per improrogabili ragioni d'urgenza, dovesse anticipare esborsi a favore della figlia, accertatane la necessità, dette spese gli/le saranno rimborsate nel rispetto di quanto previsto e stabilito dal già richiamato Protocollo ed al disposto del punto 8;
12) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché la figlia mantenga con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo e cosi ricevere pariteticamente cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse delle stesse concordando fin da ora di rapportarsi e comunicare fra loro e non attraverso la figlia: le decisioni di maggior rilievo che le riguardano verranno assunte di comune accordo, rendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1 mentre le scelte di ordinaria quotidianità saranno invece assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita;
13) ciascun genitore si impegna ad astenersi dal criticare e denigrare l'altro genitore in presenza della figlia;
14) spese della presente fase compensate;
15) in conseguenza del sinistro mortale in cui ha perso la vita , la figlia maggiore dei Persona_2 Sigg.ri e questi, in ottemperanza ai doveri inerenti l'esercizio della Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale, si obbligano a presentare richiesta risarcitoria congiunta nell'interesse e per conto della minore , a tutela di ogni suo buon diritto, rinunciando pertanto a richiedere Per_1 la nomina del Curatore Speciale del Minore”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 08.10.2006 a Parte_1 Parte_2 Follo (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2006, al numero 5, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 23.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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