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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3184/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006381019000 I.C.I.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000868726000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5952/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna,
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n.
10020259006381019000 relativa alle prodromiche cartelle n. 10020170012716792000 e n.
10020210000868726000. Eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e intervenuta decadenza/ prescrizione della pretesa tributaria.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, tenuto conto della mancata costituzione della controparte ed in mancanza del deposito in atti dei file in formato *.eml di accettazione e consegna delle PEC che attestino la tempestiva proposizione del ricorso nei termini fissati dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 e la notificazione dello stesso nei confronti di Agenzia delle Entrate -Riscossione. Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3184/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006381019000 I.C.I.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210000868726000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5952/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna,
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n.
10020259006381019000 relativa alle prodromiche cartelle n. 10020170012716792000 e n.
10020210000868726000. Eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e intervenuta decadenza/ prescrizione della pretesa tributaria.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, tenuto conto della mancata costituzione della controparte ed in mancanza del deposito in atti dei file in formato *.eml di accettazione e consegna delle PEC che attestino la tempestiva proposizione del ricorso nei termini fissati dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 e la notificazione dello stesso nei confronti di Agenzia delle Entrate -Riscossione. Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese