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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
LO NA, LA
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3057/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Immobiliare Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 418/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1906 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2222 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1845 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3739/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - Dichiarare la nullità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati, o disporne il loro annullamento per tutti i motivi sviluppati;
- In via meramente subordinata, annullare gli avvisi di accertamenti imu per l'esenzione beni merce e confermare l'applicazione del cumulo giuridico pluriennale per il resto.
Con rifusione di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria adita, 1. In via principale, rigettare l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente gli avvisi di accertamento in oggetto;
2. Condannare il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio in ragione di quanto sopra motivato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Frosinone la Società Ricorrente_1 Srl impugnava gli avvisi di accertamento di cui in oggetto, notificati in data 5 gennaio 2022, relativi al pagamento di Imu e Tasi per gli anni d'imposta dal 2016 al 2017, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative.
A sostegno del ricorso, la società contribuente eccepiva: la giuridica inesistenza degli atti impugnati per carenza di legittimazione attiva della Tre Esse Italia srl;
la illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di valida sottoscrizione;
nel merito, il diritto all'esenzione Imu per i beni merce destinati alla vendita. Sulle sanzioni di omesso versamento chiedeva, in via subordinata, l'applicazione del cumulo giuridico pluriennale.
Si costituiva la Tre Esse Italia srl per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.
Con sentenza n.418/2023, depositata in data 23 novembre 2023, la Corte adita rigettava integralmente il ricorso e condannava la società ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente. I motivi di appello sono i seguenti:
1-difetto di legittimazione della Società_2 Italia ad emettere gli avvisi per scadenza del contratto di concessione nel mese di agosto del 2020, mentre gli atti sono stati notificati il 5 febbraio del 2022. In ogni caso il rinnovo del precedente contratto avvenuto nel 2017 si poneva in contrasto con la necessità di applicare i principi dell'evidenza pubblica, previsti anche in sede comunitaria. Ciò in quanto il contratto rinnovato prevedeva un contenuto diverso da quello originario;
2-invalida sottoscrizione dell'atto non contenente una firma autografa del rappresentante della concessionaria;
3-mancata esenzione dall'Imu degli immobili in questione trattandosi di beni merce;
4-l'Ufficio avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico per le sanzioni anche alla luce della sentenza della
Suprema Corte n. 11432 del 2022, relativamente a tutti gli avvisi di accertamento Imu e Tasi emessi nei suoi confronti.
Si è costituita la Società_2 Italia chiedendo il rigetto del gravame sulla base di quanto deciso dal primo giudice.
Depositate memorie, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In primo luogo, non è fondato il motivo di appello relativo al presunto difetto di legittimazione della concessionaria ad emettere gli atti in questione. Come correttamente sostenuto dal primo Giudice, l'art. 7 del contratto di concessione del servizio di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie
(che testualmente dispone: “Il concessionario, alla scadenza contrattuale, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.”) consentiva alla concessionaria di continuare la gestione delle annualità non ancora prescritte e di quelle di durata della concessione. Il contratto poi era vigente, né risulta sia stato annullato per presunti vizi.
Non è fondato, inoltre, il motivo relativo alla presunta irregolare firma degli atti in questione, dal momento che l'art. 87 della legge n. 589 del 1995 consente di sostituire la firma olografa del funzionario responsabile con l'indicazione a stampa del suo nominativo. Tale norma è applicabile per analogia anche ai concessionari privati della riscossione, svolgendo questi ultimi parimenti una funzione pubblica.
Nel merito, occorre premettere che fino all'anno di imposta 2020 gli immobili erano soggetti solo alla Tasi, per la quale non erano previste esenzioni. Relativamente all'Imu, la società non risulta aver ritualmente e tempestivamente presentato l'apposita dichiarazione in modo da consentire all'Ufficio di accertare le condizioni per l'esenzione.
Quanto al motivo sul cumulo giuridico, il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento espresso nella gravata sentenza (pure ribadito dalla S.C., ord. n. 5744/2021), secondo cui, in caso di omesso versamento dell'imposta, alla fattispecie è applicabile la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997, che dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ogni mancato pagamento.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese a carico di parte soccombente pari ad € 1.500,00.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
LO NA, LA
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3057/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Immobiliare Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 418/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1906 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2222 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1845 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3739/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - Dichiarare la nullità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati, o disporne il loro annullamento per tutti i motivi sviluppati;
- In via meramente subordinata, annullare gli avvisi di accertamenti imu per l'esenzione beni merce e confermare l'applicazione del cumulo giuridico pluriennale per il resto.
Con rifusione di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria adita, 1. In via principale, rigettare l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente gli avvisi di accertamento in oggetto;
2. Condannare il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio in ragione di quanto sopra motivato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Frosinone la Società Ricorrente_1 Srl impugnava gli avvisi di accertamento di cui in oggetto, notificati in data 5 gennaio 2022, relativi al pagamento di Imu e Tasi per gli anni d'imposta dal 2016 al 2017, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative.
A sostegno del ricorso, la società contribuente eccepiva: la giuridica inesistenza degli atti impugnati per carenza di legittimazione attiva della Tre Esse Italia srl;
la illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di valida sottoscrizione;
nel merito, il diritto all'esenzione Imu per i beni merce destinati alla vendita. Sulle sanzioni di omesso versamento chiedeva, in via subordinata, l'applicazione del cumulo giuridico pluriennale.
Si costituiva la Tre Esse Italia srl per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.
Con sentenza n.418/2023, depositata in data 23 novembre 2023, la Corte adita rigettava integralmente il ricorso e condannava la società ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente. I motivi di appello sono i seguenti:
1-difetto di legittimazione della Società_2 Italia ad emettere gli avvisi per scadenza del contratto di concessione nel mese di agosto del 2020, mentre gli atti sono stati notificati il 5 febbraio del 2022. In ogni caso il rinnovo del precedente contratto avvenuto nel 2017 si poneva in contrasto con la necessità di applicare i principi dell'evidenza pubblica, previsti anche in sede comunitaria. Ciò in quanto il contratto rinnovato prevedeva un contenuto diverso da quello originario;
2-invalida sottoscrizione dell'atto non contenente una firma autografa del rappresentante della concessionaria;
3-mancata esenzione dall'Imu degli immobili in questione trattandosi di beni merce;
4-l'Ufficio avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico per le sanzioni anche alla luce della sentenza della
Suprema Corte n. 11432 del 2022, relativamente a tutti gli avvisi di accertamento Imu e Tasi emessi nei suoi confronti.
Si è costituita la Società_2 Italia chiedendo il rigetto del gravame sulla base di quanto deciso dal primo giudice.
Depositate memorie, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In primo luogo, non è fondato il motivo di appello relativo al presunto difetto di legittimazione della concessionaria ad emettere gli atti in questione. Come correttamente sostenuto dal primo Giudice, l'art. 7 del contratto di concessione del servizio di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie
(che testualmente dispone: “Il concessionario, alla scadenza contrattuale, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.”) consentiva alla concessionaria di continuare la gestione delle annualità non ancora prescritte e di quelle di durata della concessione. Il contratto poi era vigente, né risulta sia stato annullato per presunti vizi.
Non è fondato, inoltre, il motivo relativo alla presunta irregolare firma degli atti in questione, dal momento che l'art. 87 della legge n. 589 del 1995 consente di sostituire la firma olografa del funzionario responsabile con l'indicazione a stampa del suo nominativo. Tale norma è applicabile per analogia anche ai concessionari privati della riscossione, svolgendo questi ultimi parimenti una funzione pubblica.
Nel merito, occorre premettere che fino all'anno di imposta 2020 gli immobili erano soggetti solo alla Tasi, per la quale non erano previste esenzioni. Relativamente all'Imu, la società non risulta aver ritualmente e tempestivamente presentato l'apposita dichiarazione in modo da consentire all'Ufficio di accertare le condizioni per l'esenzione.
Quanto al motivo sul cumulo giuridico, il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento espresso nella gravata sentenza (pure ribadito dalla S.C., ord. n. 5744/2021), secondo cui, in caso di omesso versamento dell'imposta, alla fattispecie è applicabile la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997, che dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ogni mancato pagamento.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Spese a carico di parte soccombente pari ad € 1.500,00.