Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 479
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva del concessionario

    La Corte ha ritenuto che il contratto di concessione consentisse alla concessionaria di continuare la gestione delle attività residuali relative alle annualità non ancora prescritte, e che il contratto fosse vigente e non annullato.

  • Rigettato
    Difetto di valida sottoscrizione degli avvisi

    La Corte ha ritenuto che l'art. 87 della legge n. 589 del 1995 consenta la sostituzione della firma olografa con l'indicazione a stampa del nominativo, norma applicabile anche ai concessionari privati.

  • Rigettato
    Mancata esenzione Imu per beni merce

    La Corte ha rilevato che fino all'anno di imposta 2020 gli immobili erano soggetti solo alla Tasi, per la quale non erano previste esenzioni. Per quanto riguarda l'Imu, la società non ha presentato la dichiarazione necessaria per consentire all'Ufficio di accertare le condizioni per l'esenzione.

  • Rigettato
    Richiesta di applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni

    Il Collegio ha confermato l'orientamento secondo cui, in caso di omesso versamento dell'imposta, è applicabile il cumulo materiale delle sanzioni, con trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ogni mancato pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 479
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 479
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo