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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/10/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 576 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Cluverio n. 28, presso l'Avv. Maurizio Nicola
Rivilli, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente contro
CP_
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, presso rappresentato e difeso dal suo funzionario Graziella De Lisi;
resistente
OGGETTO: azione di adempimento – indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 30.9.2025, le parti concludevano come da rispettive note di udienza, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
ha chiamato in giudizio chiedendo l'accertamento del Parte_1 CP_1
suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e la conseguente condanna dell'ente al pagamento delle predette spettanze a decorrere dal marzo 2023.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente narra che con decreto di omologa reso all'esito del procedimento n. 2044/23 RG lav. era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario presupposto alla pretesa oggi azionata.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto richiesto.
All'udienza indicata in epigrafe entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese della controparte.
Tanto premesso, risulta documentalmente provato che il beneficio oggetto dell'odierna domanda sia stato riconosciuto e liquidato alla ricorrente in corso di giudizio, sicchè va accolta la richiesta congiunta di dichiarazione di cessata materia del contendere per soddisfacimento dell'interesse alla pronuncia del ricorrente.
Le spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale vanno poste in capo alla parte resistente, non essendo stata contestata la spettanza ed essendo intervenuta l'attribuzione del beneficio al ricorrente in data successiva alla proposizione del ricorso. Tuttavia tenuto conto della condotta processuale di parte resistente, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese in misura pari al 50%, ponendo la quota residua in capo alla resistente. Le predette vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
parametri di cui al DM 55/14.
Va da ultimo accolta l'istanza di distrazione del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistataria.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 1000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
Così deciso in data 01/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 576 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via Cluverio n. 28, presso l'Avv. Maurizio Nicola
Rivilli, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente contro
CP_
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, presso rappresentato e difeso dal suo funzionario Graziella De Lisi;
resistente
OGGETTO: azione di adempimento – indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 30.9.2025, le parti concludevano come da rispettive note di udienza, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
ha chiamato in giudizio chiedendo l'accertamento del Parte_1 CP_1
suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e la conseguente condanna dell'ente al pagamento delle predette spettanze a decorrere dal marzo 2023.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente narra che con decreto di omologa reso all'esito del procedimento n. 2044/23 RG lav. era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario presupposto alla pretesa oggi azionata.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto richiesto.
All'udienza indicata in epigrafe entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese della controparte.
Tanto premesso, risulta documentalmente provato che il beneficio oggetto dell'odierna domanda sia stato riconosciuto e liquidato alla ricorrente in corso di giudizio, sicchè va accolta la richiesta congiunta di dichiarazione di cessata materia del contendere per soddisfacimento dell'interesse alla pronuncia del ricorrente.
Le spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale vanno poste in capo alla parte resistente, non essendo stata contestata la spettanza ed essendo intervenuta l'attribuzione del beneficio al ricorrente in data successiva alla proposizione del ricorso. Tuttavia tenuto conto della condotta processuale di parte resistente, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese in misura pari al 50%, ponendo la quota residua in capo alla resistente. Le predette vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
parametri di cui al DM 55/14.
Va da ultimo accolta l'istanza di distrazione del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistataria.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 1000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
Così deciso in data 01/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro