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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11694/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente – dopo aver premesso: “1) Il Sig. riceveva comunicazione dell'8.09.2023 Pt_1 con la quale l'Istituto comunicava di aver corrisposto la somma non spettante di €14.166,96 sulla prestazione INVCIV n. 044- 410007130944. 2) Tali somme sarebbero state indebitamente versate per ragioni del tutto imprecisate. 3) Conseguentemente non versava un credito spettante al ricorrente e pari ad €8.695,75 e, a seguito della compensazione operata, richiedeva di versare la differenza pari ad €5.243,95” - ha chiesto: “Dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in CP_ narrativa, l'indebito di complessivi €14.166,96 e, per l'effetto, condannare l al pagamento del credito riconosciuto e compensato, pari ad €8.695,75, oltre interessi o rivalutazione”, deducendo CP_ che “Il Sig. non ha mai taciuto alcuna circostanza all' e, conseguentemente, in Pt_1 mancanza di dolo da parte dello stesso, le somme risultano irripetibili. Da quanto si apprende, il
Sig. , già titolare di indennità di accompagnamento, riceveva verbale di revisione negativo, Pt_1 CP_ che confermava solo l'inabilità totale. Ciononostante, l' non ha mai emesso un provvedimento formale di revoca della prestazione, e continuava ad erogarla sino al provvedimento impugnato in data odierna. Il resistente, pertanto, ha omesso di revocare o sospendere tempestivamente l'indennità di accompagnamento, il cui pagamento, pertanto, è da addebitarsi esclusivamente all'inerzia dell' , che non ha provveduto a nei termini di legge”. CP_2
1 L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “Come da documenti allegati, risulta che CP_1 la visita sanitaria è stata effettuata il 15/06/2021 e il verbale della stessa è stato notificato il
18/06/2021. Del resto, non è contestato da controparte che lo stesso “riceveva verbale di visita di revisione negativo, che confermava solo l'inabilità totale”. In presenza di tali condizioni, le CP_ suindicate somme indebite sono pienamente ripetibili da parte dell' ”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti allegati alla memoria dell' CP_1 risulta che il verbale della visita di revisione del 15.06.2021 è stato notificato al ricorrente a mezzo pec in data 18.06.2021, all'indirizzo di posta elettronica presso il Email_1 quale risultano inviate le comunicazioni relative alle pensioni di cui è titolare;
tale circostanza non è contestata, ma è anzi espressamente ammessa dal ricorrente, il quale ha allegato al ricorso tale verbale della visita di revisione, con la relativa lettera di comunicazione.
A partire dal 18.06.2021, pertanto, il ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione seguenti i principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con la sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione anche dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza 15/01/2025, n. 25 innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre D.S. a non
2 proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica …”.
Nello stesso senso, si vedano i principi di diritto enunciati dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza emessa il 16.04.2025, allegata alle note scritte dell : “L'appellante deduce che sulla CP_1 base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata. Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. …
Indubbio quindi che a decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita (avvenuto il
3.6.2022) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla CP_ spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2022, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie. Ne consegue il rigetto del ricorso. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 23/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11694/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente – dopo aver premesso: “1) Il Sig. riceveva comunicazione dell'8.09.2023 Pt_1 con la quale l'Istituto comunicava di aver corrisposto la somma non spettante di €14.166,96 sulla prestazione INVCIV n. 044- 410007130944. 2) Tali somme sarebbero state indebitamente versate per ragioni del tutto imprecisate. 3) Conseguentemente non versava un credito spettante al ricorrente e pari ad €8.695,75 e, a seguito della compensazione operata, richiedeva di versare la differenza pari ad €5.243,95” - ha chiesto: “Dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in CP_ narrativa, l'indebito di complessivi €14.166,96 e, per l'effetto, condannare l al pagamento del credito riconosciuto e compensato, pari ad €8.695,75, oltre interessi o rivalutazione”, deducendo CP_ che “Il Sig. non ha mai taciuto alcuna circostanza all' e, conseguentemente, in Pt_1 mancanza di dolo da parte dello stesso, le somme risultano irripetibili. Da quanto si apprende, il
Sig. , già titolare di indennità di accompagnamento, riceveva verbale di revisione negativo, Pt_1 CP_ che confermava solo l'inabilità totale. Ciononostante, l' non ha mai emesso un provvedimento formale di revoca della prestazione, e continuava ad erogarla sino al provvedimento impugnato in data odierna. Il resistente, pertanto, ha omesso di revocare o sospendere tempestivamente l'indennità di accompagnamento, il cui pagamento, pertanto, è da addebitarsi esclusivamente all'inerzia dell' , che non ha provveduto a nei termini di legge”. CP_2
1 L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “Come da documenti allegati, risulta che CP_1 la visita sanitaria è stata effettuata il 15/06/2021 e il verbale della stessa è stato notificato il
18/06/2021. Del resto, non è contestato da controparte che lo stesso “riceveva verbale di visita di revisione negativo, che confermava solo l'inabilità totale”. In presenza di tali condizioni, le CP_ suindicate somme indebite sono pienamente ripetibili da parte dell' ”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti allegati alla memoria dell' CP_1 risulta che il verbale della visita di revisione del 15.06.2021 è stato notificato al ricorrente a mezzo pec in data 18.06.2021, all'indirizzo di posta elettronica presso il Email_1 quale risultano inviate le comunicazioni relative alle pensioni di cui è titolare;
tale circostanza non è contestata, ma è anzi espressamente ammessa dal ricorrente, il quale ha allegato al ricorso tale verbale della visita di revisione, con la relativa lettera di comunicazione.
A partire dal 18.06.2021, pertanto, il ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione seguenti i principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con la sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione anche dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza 15/01/2025, n. 25 innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre D.S. a non
2 proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica …”.
Nello stesso senso, si vedano i principi di diritto enunciati dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza emessa il 16.04.2025, allegata alle note scritte dell : “L'appellante deduce che sulla CP_1 base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata. Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. …
Indubbio quindi che a decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita (avvenuto il
3.6.2022) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla CP_ spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2022, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie. Ne consegue il rigetto del ricorso. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 23/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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