Articolo 8 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 febbraio 2013
Art. 8. Impegno solenne 1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignita' della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealta', onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente