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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Barbara Cao Presidente rel.
dr. Lorenzo Azzi Giudice
dr. Nicoletta Sommazzi Giudice
ha pronunciato la seguente tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ) difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, C.F._1
dall'avv. Venni Laura (C.F. – PEC C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Como, via G. B. Grassi n. 7
e
, nata in [...] il 14 marzo Controparte_1
1974, residente in [...], (C.F. ), difesa C.F._3
e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Silvia Colombo (C.F.
, pec ed elettivamente C.F._4 Email_2
pagina 1 di 7 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8 residente in [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Como, in data 26.09.1998,
(anno 1998, atto n. 216, parte II, serie A, ufficio 1);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 05.03.2024
omologato con sentenza del n. 330/2024 del 07.03.2024 emessa all'esito del procedimento
R.G.n. 1101/2023- Tribunale di Como
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 33/B, codice fiscale , cittadina italiana, maggiorenne non C.F._5
economicamente autosufficiente;
nato a [...] il [...], residente in [...]; Parte_3
codice fiscale , cittadino italiano, maggiorenne non economicamente C.F._6
autosufficiente;
a Couvet (Svizzera), il 14.07.2007, residente in [...]
33/B, codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._7
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.12.2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 2 di 7 2) La figlia minore di anni 16, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_4
collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per il periodo in cui si trova presso ciascuno dei medesimi. I genitori Pt_4
concordano che ogni decisione di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita della minore dovranno essere prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri di Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo Pt_4 Pt_4
con la madre, tenuto conto degli impegni scolastici e non scolastici della minore.
3) La casa familiare sita in Como, alla via Crispi 33 B - di proprietà del sig. Pt_1
limitatamente al solo 5° piano - viene assegnata alla signora sino a quando i figli convivranno con lei, con la precisazione che segue. Attualmente la casa familiare si sviluppa su due piani, di cui solo il piano quinto, di mq.140 circa, è di proprietà del marito, essendo il piano quarto di proprietà della madre di quest'ultimo, sig.ra . La sig.ra si impegna a Parte_5 Parte_6
liberare il predetto piano quarto, nel caso in cui quest'ultima o suoi futuri aventi causa, dovessero domandare a semplice richiesta il rilascio, previa concessione di un congruo termine.
Il sig. si impegna a sostenere il costo degli eventuali lavori che si rendessero necessari Pt_1
per adeguare il quinto piano alla coabitazione con i figli non ancora economicamente indipendenti.
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1 Parte_6
la somma di €. 1.000,00 per ciascuno figlio che rimanga stabilmente in casa con la madre, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le parti concordano che per la durata del periodo di studio che la figlia trascorrerà Pt_4
all'estero, il sig. corrisponderà direttamente alla sig.ra il minor importo di Pt_1 Parte_6
pagina 3 di 7 €. 500,00 per il contributo al mantenimento ordinario della stessa, provvedendo a farsi carico direttamente del restante importo di €. 500,00.
5) Il sig. terrà a proprio carico il 75%, la signora il restante 25%, delle spese extra Pt_1
assegno relative ai figli, secondo il “Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale di Como in data 24 maggio 2018 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus
organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto non viene previsto alcun contributo al mantenimento a tale titolo.
7) Il sig. ai soli fini di perequazione abitativa, si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1
l'importo di € 400,00 mensili, quando la stessa lascerà la casa coniugale, al più CP_1
tardi per cessata coabitazione con i figli, divenuti economicamente indipendenti. La
corresponsione di detto importo cesserà in caso di convivenza della signora con il compagno.
8) Il sig. si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Volkswagen Sharan, targa Pt_1
FC033XZ, alla sig.ra entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. CP_1
9) Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3
anni; documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
10) Spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_2
in data 26.09.1998, in Como
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno1998, atto n. 216, parte II, Serie A, ufficio 1)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
pagina 6 di 7 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 19.12.2024
Il Presidente est. Dott.ssa Barbara Cao
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Barbara Cao Presidente rel.
dr. Lorenzo Azzi Giudice
dr. Nicoletta Sommazzi Giudice
ha pronunciato la seguente tra
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ) difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, C.F._1
dall'avv. Venni Laura (C.F. – PEC C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Como, via G. B. Grassi n. 7
e
, nata in [...] il 14 marzo Controparte_1
1974, residente in [...], (C.F. ), difesa C.F._3
e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Silvia Colombo (C.F.
, pec ed elettivamente C.F._4 Email_2
pagina 1 di 7 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8 residente in [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Como, in data 26.09.1998,
(anno 1998, atto n. 216, parte II, serie A, ufficio 1);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 05.03.2024
omologato con sentenza del n. 330/2024 del 07.03.2024 emessa all'esito del procedimento
R.G.n. 1101/2023- Tribunale di Como
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 33/B, codice fiscale , cittadina italiana, maggiorenne non C.F._5
economicamente autosufficiente;
nato a [...] il [...], residente in [...]; Parte_3
codice fiscale , cittadino italiano, maggiorenne non economicamente C.F._6
autosufficiente;
a Couvet (Svizzera), il 14.07.2007, residente in [...]
33/B, codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._7
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.12.2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 2 di 7 2) La figlia minore di anni 16, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_4
collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per il periodo in cui si trova presso ciascuno dei medesimi. I genitori Pt_4
concordano che ogni decisione di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita della minore dovranno essere prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri di Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo Pt_4 Pt_4
con la madre, tenuto conto degli impegni scolastici e non scolastici della minore.
3) La casa familiare sita in Como, alla via Crispi 33 B - di proprietà del sig. Pt_1
limitatamente al solo 5° piano - viene assegnata alla signora sino a quando i figli convivranno con lei, con la precisazione che segue. Attualmente la casa familiare si sviluppa su due piani, di cui solo il piano quinto, di mq.140 circa, è di proprietà del marito, essendo il piano quarto di proprietà della madre di quest'ultimo, sig.ra . La sig.ra si impegna a Parte_5 Parte_6
liberare il predetto piano quarto, nel caso in cui quest'ultima o suoi futuri aventi causa, dovessero domandare a semplice richiesta il rilascio, previa concessione di un congruo termine.
Il sig. si impegna a sostenere il costo degli eventuali lavori che si rendessero necessari Pt_1
per adeguare il quinto piano alla coabitazione con i figli non ancora economicamente indipendenti.
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1 Parte_6
la somma di €. 1.000,00 per ciascuno figlio che rimanga stabilmente in casa con la madre, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le parti concordano che per la durata del periodo di studio che la figlia trascorrerà Pt_4
all'estero, il sig. corrisponderà direttamente alla sig.ra il minor importo di Pt_1 Parte_6
pagina 3 di 7 €. 500,00 per il contributo al mantenimento ordinario della stessa, provvedendo a farsi carico direttamente del restante importo di €. 500,00.
5) Il sig. terrà a proprio carico il 75%, la signora il restante 25%, delle spese extra Pt_1
assegno relative ai figli, secondo il “Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale di Como in data 24 maggio 2018 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus
organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto non viene previsto alcun contributo al mantenimento a tale titolo.
7) Il sig. ai soli fini di perequazione abitativa, si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1
l'importo di € 400,00 mensili, quando la stessa lascerà la casa coniugale, al più CP_1
tardi per cessata coabitazione con i figli, divenuti economicamente indipendenti. La
corresponsione di detto importo cesserà in caso di convivenza della signora con il compagno.
8) Il sig. si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Volkswagen Sharan, targa Pt_1
FC033XZ, alla sig.ra entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. CP_1
9) Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3
anni; documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
10) Spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_2
in data 26.09.1998, in Como
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno1998, atto n. 216, parte II, Serie A, ufficio 1)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
pagina 6 di 7 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 19.12.2024
Il Presidente est. Dott.ssa Barbara Cao
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