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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4902/2020 R.G. promossa da:
cf nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. ADAMO CARLA
contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t. SI. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'AVV. LO RE CLAUDIO Controparte_2
Avente ad oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/10/2023 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato all'Amministratore di condominio la parte attrice chiedeva accertarsi “il diritto alla riqualificazione della quota condominiale riguardante i lavori straordinari in € 8.433,8 o in quell'altra somma che risulterà dovuta sulla base delle eccezioni tecnico pagina 1 di 7 contabili comunque in una somma inferiore sia a quella già risultante a consuntivo condominiale di €
12.039,00 che a quella risultante dalla contestata ctu dell'ing. di € 11.842,00 e per Parte_2
l'effetto ritenere e dichiarare che il quantum effettivamente e legittimamente dovuto è di € 8.433,80
con il conseguenziale diritto dell'attrice alla restituzione da parte del della somma di € CP_1
1.605,20, comunque di quell'importo effettivamente risultante a differenza tra il quantum che sarà
ritenuto effettivamente dovuto a seguito della rideterminazione e l'importo di € 12.039,00 richiesto e quantificato dal e l'importo di € 10.039,00 già corrisposto, con la condanna del CP_1
alla restituzione della somma risultante a differenza tra quanto pagato dall'odierna attrice e CP_1
quanto risulterà effettivamente dovuto con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.” Produceva
fascicolo relativo all'ATP n° 1097/2018 e le CTP del geom. , dell'ing. e dell'ing. Per_1 Parte_3
. Parte_2
Si costituiva il convenuto il quale chiedeva “in via preliminare: dichiararsi il difetto di CP_1
legittimazione passiva del in quanto dirette a far valere vizi e/o difetti e/o difformità delle CP_1
opere oggetto del giudizio, dichiarare tardiva, inammissibile e/o improcedibile, in ogni caso rigettare la domanda essendo diretta a rideterminare gli oneri condominiali dovuti dalla SI.ra in Parte_1
forza delle deliberazioni dell'Assemblea dei condomini mai impugnate e pienamente valide ed efficaci.
In via principale chiedeva: rigettare la domanda dichiarando che nulla è dovuto dal condominio alla sig.ra in via riconvenzionale chiedeva ritenere e dichiarare che la somma dovuta dalla sig.ra Pt_1
al condominio a titolo di oneri condominiali straordinari ammonta a complessivi € 11.842,00 Pt_1
ovvero quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa anche a mezzo di CTU o che sarà liquidata anche con valutazione equitativa dal Tribunale adito;
condannare conseguentemente la sig.ra al pagamento in favore del della complessiva somma di € 1.408,20 pari alla Pt_1 CP_1
differenza tra l'importo dovuto di € 11.842,00 e quello di € 10.433,30 versato dalla stessa ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà provata e/o accertata in corso di causa anche a mezzo di
CTU oppure sarà liquidata anche con valutazione equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria pagina 2 di 7 dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata e salvo gravame,
ritenere e dichiarare che la somma eventualmente dovuta dal non è quella abnorme e CP_1
spropositata richiesta dall'attrice ma quella di gran lunga inferiore che risulterà provata e accertata in corso di causa.”
In corso di causa veniva disposta l'acquisizione del fascicolo per ATP ex art. 696 bis cpc n° 1097/2018
R.G. del Tribunale di Siracusa, e successivamente la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso per ATP si fondava sul fatto che nonostante il computo metrico, redatto in data 26.3.2013 e approvato dall'assemblea condominiale il 16.4.2013, contestualmente all'importo dei lavori straordinari deliberati ed ammontante ad € 245.068,09 oltre un compenso del 2% in favore dell'amministratore del condominio, i lavori avevano inizio solo dopo tre anni nel mese di marzo 2016,
dopo che un gruppo di condomini con delibera dell'11.3.2016 deliberava una variante ai lavori di cui al detto computo metrico e che tale variante non teneva conto dell'aggravamento strutturale dell'edificio,
inoltre, comportava una riduzione dei lavori già approvati e l'utilizzo di materiali più economici.
L'amministratore di condominio, non proponeva alcuna modifica del computo metrico iniziale, ma continuava a percepire le rate dell'iniziale deliberato, e precisamente n. 15 rate dell'importo di €
803,15. A causa di ciò la ricorrente sospendeva i pagamenti tralasciando gli ultimi due pagamenti.
Un primo elemento da esaminare è la validità o meno dell'ATP proposta.
L'ATP è uno strumento tendente a costituire una prova “prima dell'instaurazione di un giudizio” ed “in vista del giudizio“, svolgendo così anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito. Il D.l. n. 35/2005 ha aggiunto, con decorrenza dal 1° marzo 2006, l'art. 696 bis c.p.c. che riguarda l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. In base a tale norma l'esperto può essere chiamato dal giudice ad esprimere il proprio parere tecnico, poiché l'ambito d'applicazione dell'istituto coincide con l'intera area dei crediti aventi ad oggetto il risarcimento di danni, sia per ciò che attiene l'illecito extracontrattuale che i danni da illecito contrattuale. L'art.
pagina 3 di 7 696 bis c.p.c. prevede la consulenza tecnica preventiva come mezzo per favorire la conciliazione fra le parti, il cui espletamento può essere richiesto anche laddove non ricorrano le condizioni previste dall'ultimo inciso del primo comma dell'art. 696 bis c.p.c.. che così dispone: “L'espletamento di una
consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti
derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice
procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al
deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.
In sede di ATP non risulta essere stato esperito alcun tentativo di conciliazione;
in nessun punto della relazione del CTU Ing. risulta che sia stato esperito il tentativo obbligatorio di Persona_2
conciliazione, che è un punto determinante dello strumento processuale volto ad evitare un conflitto giudiziario.
Quanto all'integrità del contraddittorio in merito ai vizi e difformità rilevati nel ricorso ex art. 696 bis cpc all'udienza del 25.6.2018 in fase di ATP il giudice, Dott. Todaro, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della TA Di MM FR, che veniva citata tramite pec all'indirizzo Email_1
Quanto alla fase di merito, non si rinviene nessuna notifica alla TA Di MM.
L'oggetto del giudizio di merito è la rideterminazione della quota della parte attrice nell'esecuzione dei lavori straordinari deliberati con delibera del 16.4.2013 in € 12.039,00 e che a seguito di vizi e di difformità nell'utilizzo dei materiali dei lavori deliberati venivano quantificati in € 8.433,38, pertanto chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.605,20 da parte del Controparte_1
La domanda è inammissibile non essendo più impugnabile la deliberazione del lavori ed anche quella della successiva variante per il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.
pagina 4 di 7 La domanda proposta va qualificata come azione di inadempimento contrattuale in quanto vengono dedotti dei vizi e difformità nell'esecuzione di un contratto di appalto condominiale, di cui non è stata prodotta alcuna copia, né è stata citata la ditta che si è occupata di effettuare i lavori straordinari.
L'azione non può essere qualificata come azione di restituzione di indebito in quanto non vi sono le condizioni richieste dall'art. 2033 c.c secondo cui: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha
diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della
domanda”. La SI.ra non ha mai eseguito alcun pagamento non dovuto, avendo pagato quanto Pt_1
dovuto in conseguenza di un deliberato assembleare, quindi anche le due rate non pagate sono dovute,
per cui non sussistono i presupposti per l'azione di restituzione di indebito. Il diritto di credito del non può essere contestato per la mancata impugnazione delle deliberazioni assembleari che CP_1
lo disponevano.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, secondo comma, c.c., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Civ., n. 3701 del
1988; Cass. Civ., n. 3291 del 1989; Cass. Civ., n. 3747 del 1994; Cass. Civ., n. 5254 del 2011).
La contestazione relativa all'esecuzione dei lavori deliberati poteva essere rivolta solo alla ditta che ha eseguito i lavori, che non è parte del giudizio.
In tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si pagina 5 di 7 era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete (sentenze 23 marzo 1999, n. 2745, 20 aprile 2004, n. 7499, 2 marzo 2005, n.
4361, e 29 marzo 2007, n. 7755). E' stata poi riconosciuta una responsabilità del committente anche quando sia configurabile in capo al medesimo una culpa in eligendo, per aver affidato il lavoro ad un'impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (sentenze 6 agosto 2004, n. 15185, e 27 maggio
2011, n. 11757, e 15 novembre 2013, n. 25758).
Nel caso in scrutinio nessuna colpa specifica è attribuita all'amministratore in qualità di committente dei lavori condominiali contestati, né vi è alcuna prova in atti di responsabilità contrattuale dell'amministratore del condominio, pertanto la domanda anche sotto questo profilo va rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, questa va accolta condannando la CP_1
parte attrice a pagare le due rate inevase dell'importo di € 802,50 a completamento della somma complessiva deliberata dall'assemblea condominiale nella riunione del 16.4.2013.
Quanto alle spese seguono la soccombenza anche quelle della fase di ATP e vengono poste a carico della parte ricorrente/attrice secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e succ, modificazioni scaglione fino ad € 26.000,00 fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- rigetta integralmente la domanda principale;
pagina 6 di 7 - in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna la parte attrice al pagamento delle due rate non pagate dell'importo di € 802,50 ciascuna;
rigetta tutte le altre domande;
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali cpa ed iva,
- Siracusa, 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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