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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1190/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9071/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259014097171000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259014097171000 I.C.I. 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 14/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 2.799,91.
La controversia innanzi a questa Corte è limitata alla porzione di natura tributaria della pretesa, pari ad
€ 275,70, relativa a:
1. Crediti per ICI anno 2007, portati dalla cartella di pagamento n. 09720140031108292, per un importo di
€ 70,76;
2. Crediti per IMU anno 2016, derivanti dall'avviso di accertamento n. 311797, per un importo di € 204,74.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito:
a) l'intervenuta estinzione del credito relativo all'ICI 2007, in quanto già oggetto della procedura esecutiva
R.G.E. 14248/2023 presso il Tribunale di Roma, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 10/01/2025 che ha disposto il pagamento a totale soddisfo del credito azionato da ER;
b) il conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Ricorrente_1 per tale partita debitoria, essendo divenuto debitore il terzo pignorato (INPS) a seguito della predetta ordinanza;
c) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 311797, atto presupposto della pretesa relativa all'IMU
2016, con conseguente illegittimità della riscossione.
Si è costituita in giudizio l'ER con controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione di pagamento, quale atto dell'esecuzione, non sarebbe impugnabile per vizi attinenti alla pretesa creditoria, ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, sostenendo che il pagamento effettuato dal terzo pignorato nella precedente procedura esecutiva non avrebbe soddisfatto integralmente il credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dall'ER è infondata e deve essere rigettata.
È pur vero che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, l'impugnazione di un atto della riscossione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito di una pretesa tributaria contenuta in un atto presupposto non tempestivamente impugnato;
tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non contesta il merito originario della pretesa, bensì deduce fatti estintivi o impeditivi della stessa, successivi alla formazione del titolo esecutivo, nonché vizi propri della procedura di riscossione.
In particolare, l'eccezione di avvenuta estinzione del debito per pagamento (nella forma dell'assegnazione giudiziale) e l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto costituiscono motivi di opposizione ammissibili dinanzi a questa Corte. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il contribuente possa far valere, impugnando l'atto della riscossione, l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto, così come ogni fatto estintivo del credito tributario (quale il pagamento o la prescrizione) maturato successivamente alla notifica della cartella o dell'atto impositivo. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato.
- Sulla pretesa relativa all'ICI 2007 (cartella n. 09720140031108292).
La doglianza della ricorrente circa l'avvenuta estinzione di tale debito è fondata e documentalmente provata.
Dagli atti di causa emerge in modo inconfutabile che la cartella di pagamento n. 09720140031108292 era inclusa tra i titoli posti a fondamento dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'ER alla Sig.ra Ricorrente_1 e all'INPS in data 02/10/2023 (doc. 3 del ricorso). Tale procedura esecutiva (R.G.E. 14248/2023) si è conclusa con l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma, dott. Nominativo_1, emessa in data 10/01/2025.
Con tale provvedimento, il Giudice, preso atto della precisazione del credito operata dalla stessa ER per l'importo residuo di € 2.538,41, ha assegnato al creditore procedente le somme accantonate e pignorate presso l'INPS "a totale soddisfo delle spese di esecuzione ed a soddisfo totale del credito azionato in via esecutiva".
L'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., trasferisce coattivamente il credito dal debitore esecutato al creditore procedente, estinguendo l'obbligazione del primo nei limiti della somma assegnata.
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione ha espressamente dichiarato il soddisfo
"totale" del credito per cui si procedeva, che includeva la cartella in esame. Ne consegue che la pretesa creditoria per l'ICI 2007 si è estinta per effetto della predetta assegnazione.
Risulta pertanto illegittima la riproposizione della medesima pretesa nella successiva intimazione di pagamento qui impugnata. L'argomentazione dell'ER circa il mancato integrale soddisfo del debito è smentita per tabulas dal tenore letterale dell'ordinanza di assegnazione, che fa stato tra le parti.
- Sulla pretesa relativa all'IMU 2016 (avviso di accertamento n. 311797).
Anche tale doglianza è fondata.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 311797, atto presupposto indispensabile per la legittima iscrizione a ruolo e la successiva riscossione coattiva del tributo. A fronte di tale specifica eccezione, gravava sull'Agente della Riscossione, quale parte che agisce per il recupero del credito, l'onere di provare la regolare notifica dell'atto presupposto, producendo in giudizio la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Nelle proprie controdeduzioni, l'ER si è limitata a generiche affermazioni sulla definitività della pretesa, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale dell'avvenuta e corretta notifica dell'avviso di accertamento in questione. La mancata prova della notifica dell'atto presupposto rende la pretesa creditoria inesigibile e l'intimazione di pagamento, per questa parte, illegittima e nulla.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle partite di natura tributaria oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Le stesse vanno distratte in favore del procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle pretese relative alla cartella di pagamento n. 09720140031108292 (ICI 2007) ed all'avviso di accertamento n. 311797 (IMU 2016).
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre all'importo versato per il c.u, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
RE IL
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9071/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259014097171000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259014097171000 I.C.I. 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 14/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 2.799,91.
La controversia innanzi a questa Corte è limitata alla porzione di natura tributaria della pretesa, pari ad
€ 275,70, relativa a:
1. Crediti per ICI anno 2007, portati dalla cartella di pagamento n. 09720140031108292, per un importo di
€ 70,76;
2. Crediti per IMU anno 2016, derivanti dall'avviso di accertamento n. 311797, per un importo di € 204,74.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito:
a) l'intervenuta estinzione del credito relativo all'ICI 2007, in quanto già oggetto della procedura esecutiva
R.G.E. 14248/2023 presso il Tribunale di Roma, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 10/01/2025 che ha disposto il pagamento a totale soddisfo del credito azionato da ER;
b) il conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Ricorrente_1 per tale partita debitoria, essendo divenuto debitore il terzo pignorato (INPS) a seguito della predetta ordinanza;
c) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 311797, atto presupposto della pretesa relativa all'IMU
2016, con conseguente illegittimità della riscossione.
Si è costituita in giudizio l'ER con controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione di pagamento, quale atto dell'esecuzione, non sarebbe impugnabile per vizi attinenti alla pretesa creditoria, ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, sostenendo che il pagamento effettuato dal terzo pignorato nella precedente procedura esecutiva non avrebbe soddisfatto integralmente il credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dall'ER è infondata e deve essere rigettata.
È pur vero che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, l'impugnazione di un atto della riscossione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito di una pretesa tributaria contenuta in un atto presupposto non tempestivamente impugnato;
tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non contesta il merito originario della pretesa, bensì deduce fatti estintivi o impeditivi della stessa, successivi alla formazione del titolo esecutivo, nonché vizi propri della procedura di riscossione.
In particolare, l'eccezione di avvenuta estinzione del debito per pagamento (nella forma dell'assegnazione giudiziale) e l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto costituiscono motivi di opposizione ammissibili dinanzi a questa Corte. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il contribuente possa far valere, impugnando l'atto della riscossione, l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto, così come ogni fatto estintivo del credito tributario (quale il pagamento o la prescrizione) maturato successivamente alla notifica della cartella o dell'atto impositivo. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato.
- Sulla pretesa relativa all'ICI 2007 (cartella n. 09720140031108292).
La doglianza della ricorrente circa l'avvenuta estinzione di tale debito è fondata e documentalmente provata.
Dagli atti di causa emerge in modo inconfutabile che la cartella di pagamento n. 09720140031108292 era inclusa tra i titoli posti a fondamento dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'ER alla Sig.ra Ricorrente_1 e all'INPS in data 02/10/2023 (doc. 3 del ricorso). Tale procedura esecutiva (R.G.E. 14248/2023) si è conclusa con l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma, dott. Nominativo_1, emessa in data 10/01/2025.
Con tale provvedimento, il Giudice, preso atto della precisazione del credito operata dalla stessa ER per l'importo residuo di € 2.538,41, ha assegnato al creditore procedente le somme accantonate e pignorate presso l'INPS "a totale soddisfo delle spese di esecuzione ed a soddisfo totale del credito azionato in via esecutiva".
L'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., trasferisce coattivamente il credito dal debitore esecutato al creditore procedente, estinguendo l'obbligazione del primo nei limiti della somma assegnata.
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione ha espressamente dichiarato il soddisfo
"totale" del credito per cui si procedeva, che includeva la cartella in esame. Ne consegue che la pretesa creditoria per l'ICI 2007 si è estinta per effetto della predetta assegnazione.
Risulta pertanto illegittima la riproposizione della medesima pretesa nella successiva intimazione di pagamento qui impugnata. L'argomentazione dell'ER circa il mancato integrale soddisfo del debito è smentita per tabulas dal tenore letterale dell'ordinanza di assegnazione, che fa stato tra le parti.
- Sulla pretesa relativa all'IMU 2016 (avviso di accertamento n. 311797).
Anche tale doglianza è fondata.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 311797, atto presupposto indispensabile per la legittima iscrizione a ruolo e la successiva riscossione coattiva del tributo. A fronte di tale specifica eccezione, gravava sull'Agente della Riscossione, quale parte che agisce per il recupero del credito, l'onere di provare la regolare notifica dell'atto presupposto, producendo in giudizio la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Nelle proprie controdeduzioni, l'ER si è limitata a generiche affermazioni sulla definitività della pretesa, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale dell'avvenuta e corretta notifica dell'avviso di accertamento in questione. La mancata prova della notifica dell'atto presupposto rende la pretesa creditoria inesigibile e l'intimazione di pagamento, per questa parte, illegittima e nulla.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle partite di natura tributaria oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Le stesse vanno distratte in favore del procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle pretese relative alla cartella di pagamento n. 09720140031108292 (ICI 2007) ed all'avviso di accertamento n. 311797 (IMU 2016).
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre all'importo versato per il c.u, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
RE IL