Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di AM ER, Sezione Unica Civile, composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in Camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 1332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
- CF - nato a [...], ora AM ER (CZ), il Parte_1 C.F._1
16.06.1963, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via XX Settembre N. 62, presso lo studio dell'avv.
Francesco PITARO – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
– CF - nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in AM ER, via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'avv. Maria ZAFFINA – CF
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
- parte resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 01.10.2000, tra il medesimo e la IG.ra , registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AM ER – atto n. 118, CP_1
P. II, S. A, anno 2000 - precisando che dalla relativa unione coniugale erano nati i figli, nata il Per_1
03.10.2001 e , nato il [...]. Per_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che, i coniugi avevano stabilito la propria abitazione familiare in un immobile sito in AM ER alla Via dei Glicini N. 58 di proprietà unica ed esclusiva di;
Parte_1
che, la IG.ra aveva proposto, dinnanzi il Tribunale di AM ER, ricorso per la separazione CP_1 giudiziale dei coniugi (RG 811/2014), nel cui giudizio si costituiva il IG. chiedendo l'addebito Pt_1 della separazione a carico della moglie e l'assegnazione della casa familiare a sé stesso;
che, con provvedimento presidenziale dell'1.08.2014, il Tribunale di AM ER accertava la colpa della
, assegnava la casa coniugale a quest'ultima collocando i figli minori presso di lei e poneva o CP_1
l'obbligo per il di versare la somma complessiva di euro 2.100,00 alla per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei soli figli;
che, con provvedimento n. 186/2018, il Tribunale di AM ER pronunciava separazione non definitiva e tale provvedimento non è mai stato impugnato ed è, pertanto, ad oggi, definitivo ed inoppugnabile;
che, a definizione del giudizio, il Tribunale di AM ER emetteva la sentenza n. 84/2023 con cui confermava la sentenza parziale n. 186/2018 di separazione personale dei coniugi, accogliendo la domanda di addebito della separazione avanzata dal rigettando la richiesta di mantenimento formulata dalla Pt_1
e confermando l'assegnazione della casa coniugale alla per il solo fatto di essere CP_1 CP_1 genitore collocatario del figlio (all'epoca ancora minore) e “nulla dovendosi invece pronunciare in Per_2 merito a in virtù del raggiungimento della maggiore età di quest'ultima nelle more del Parte_2 giudizio”; che, inoltre, il Tribunale, con la sentenza de qua, disponeva l'obbligo del di corrispondere Pt_1 direttamente alla figlia maggiorenne l'assegno di mantenimento di euro 1500,00 mensili, nonché di Per_1 corrispondere alla l'importo di euro 1500,00 mensili per il mantenimento del figlio (all'epoca CP_1 ancora minorenne e convivente con la madre) ; Per_2 che, il Tribunale disponeva anche l'obbligo per la di corrispondere direttamente alla figlia CP_1 maggiorenne l'assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento di quest'ultima; Per_1 che, con ricorso del 20/9/2023, il figlio , sul presupposto di essere divenuto maggiorenne e di vivere Per_2 permanentemente nella città di Milano, chiedeva al Tribunale di AM ER (RG. N. 1039/2023) la modifica delle condizioni di separazione e, più precisamente, il versamento diretto in suo favore da parte del padre dell'assegno di mantenimento essendovi, peraltro, in merito a ciò, anche atto di assenso da parte della madre;
CP_1 che, inoltre, con ricorso 23/11/2023, sul presupposto che il figlio fosse divenuto Parte_1 Per_2 maggiorenne e vivesse permanentemente nella città di Milano, chiedeva al Tribunale di AM ER (RG.N.
1324/2023) la modifica delle condizioni di separazione e, pertanto, la revoca dell'assegnazione alla della casa di proprietà esclusiva del e la restituzione a quest'ultimo della propria CP_1 Pt_1 casa;
che, i due giudizi venivano riuniti;
che, avverso la sentenza n. 84/2023 del Tribunale di AM ER di separazione proponeva appello, dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro, la IG. chiedendo la riforma della stessa, nella parte in cui era CP_1 stata accertata la colpa e chiedendo in suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento;
che, nel detto giudizio di appello, si costituiva il IG. non solo al fine di opporsi alla richiesta di Pt_1 3
riforma della sentenza avanzata dalla IG.ra ma anche al fine di ottenere la restituzione della CP_1 propria casa sul presupposto che nella stessa vivesse solamente la donna, vivendo entrambi i figli maggiorenni permanentemente a Milano;
che, con sentenza n. 807/2024 la Corte d'Appello di Catanzaro respingeva l'appello della IG.ra e CP_1 confermando l'addebito e negando alla il diritto al pagamento dell'assegno di mantenimento;
CP_1 che, la Corte d'Appello rigettava anche l'appello incidentale proposto dal diretto ad ottenere la Pt_1 restituzione della propria casa sul presupposto che il non avrebbe dimostrato che il figlio Pt_1 Per_2 vivesse a Milano;
che, il IG. proponeva ricorso in Cassazione (RG.N. 17764) avverso la sentenza della Corte Pt_1
d'Appello n. 807/2024 con riferimento alla parte in cui negava il suo diritto a rientrare nell'uso e possesso e disponibilità della casa di sua proprietà esclusiva;
che, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
che, la crisi coniugale è, pertanto, irreversibile;
che, la separazione tra i coniugi si protrae ininterrottamente da oltre 10 anni;
che, manifestava la propria disponibilità a continuare a versare direttamente ai propri figli e , Per_1 Per_2 ormai maggiorenni e che vivono permanentemente a Milano, l'assegno mensile di mantenimento dell'importo cadauno di euro 1500,00 fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
che, lo stesso , nel ricorso del 20.09.2023, di cui sopra, dichiarava di vivere continuamente e Persona_3 permanentemente nella città di Milano;
che, il IG. infatti, aveva acquistato, in data 05.10.2022, un appartamento a Milano in cui vive e Pt_1 risiede il figlio , nonché aveva locato un appartamento nella stessa città in cui vive e risiede la figlia Per_2
Per_1 che, la IG.ra è avvocato, è generatrice di reddito e che nulla le è dovuto in punto di assegno CP_1 divorzile anche per via dell'addebito della separazione.
Per tutto quanto sopra esposto, concludeva:
1) Si chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1 stato civile di procedere alla annotazione della sentenza.
2) Si chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare anche con sentenza parziale e non definitiva lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della sentenza. CP_1
3) Si chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto di di tornare nel Parte_1 possesso e nella fruizione e disponibilità della propria casa sita in AM ER alla Via dei Glicini
n. 58 ordinando a di restituire il detto immobile al legittimo ed unico ed esclusivo CP_1 proprietario.
4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e spese generali come per legge.
4
Si costituiva la IG.ra , la quale manifestava la propria adesione ad una pronuncia parziale, CP_1 sullo status, ma si opponeva alla richiesta di attribuzione dell'immobile in precedenza adibito a casa coniugale al ricorrente chiedendo una pronuncia di inammissibilità; in particolare, evidenziava che il SI. aveva Pt_1 compulsato la medesima domanda di riassegnazione dell'immobile in 4 distinti giudizi:
- Ricorso di modifica delle condizioni di separazione iscritto al n. 1324/2023 (riunito al 1039/2023) Tribunale di AM ER in attesa di decisione;
- Giudizio di appello n. 1206/2023 definito dalla CA di Catanzaro con sentenza 807/2024 che ha respinto la domanda;
- Ricorso per Cassazione, resistito da controricorso e ricorso incidentale, n. 17764/2024 in attesa di fissazione udienza e
- Giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio rg 1332/2024,
e che la IG.ra , a sua volta, aveva interposto impugnazione avverso la declaratoria di addebito e CP_1
l'esclusione del suo diritto al mantenimento, conseguentemente la sentenza che aveva pronunciato la separazione tra i coniugi non è passata in giudicato per via delle contrapposte impugnazioni che ancora la riguardano e che dovranno essere definitivamente risolte dal Giudice di Legittimità.
In ogni caso, sosteneva che non può ricavarsi per presunzioni o da mere allegazioni la prova della perdita del collegamento stabile fra il figlio studente universitario e la casa familiare;
infatti, quest'ultimo risulta iscritto al primo anno della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Bocconi, ma non ha raggiunto alcuna indipendenza economica propria né stabilità lavorativa che escludano con certezza un suo possibile rientro definitivo nella Città di AM ER, ove, peraltro, fa ritorno molto spesso.
Infine, in via riconvenzionale, chiedeva la revocatoria della declaratoria di addebito e alla conseguente esclusione del suo diritto al mantenimento da parte del coniuge economicamente più agiato.
All'udienza dell'11 marzo 2025, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - che tentava vanamente la conciliazione;
a questo punto, il Presidente - sempre nella sua qualità sopra menzionata - sentite le parti e preso atto sia degli scritti difensivi, che delle relative dichiarazioni rese dai coniugi personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, si riservava di decidere e, con ordinanza successivamente resa, tratteneva la causa in decisine – con riserva di riferire al Collegio – sul solo status, con ogni più ampia riserva per il prosieguo del giudizio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione non definitiva n. 186/2018 emessa nell'ambito della procedura di separazione personale dei coniugi iscritta al n. 811/2014 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno 5
processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. Ciò posto, la causa deve essere rimessa in istruzione per la delibazione relative alle altre domande avanzate dalle parti.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM ER, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AM ER (CZ) in data
01.10.2000 tra il IG. – CF - nato a [...], ora Parte_1 C.F._1
AM ER (CZ), il 16.06.1963 e la IG.ra – CF CP_1 C.F._3
- nata a [...] il [...] - (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di AM ER (CZ) atto Numero 118, Parte II, Serie A, Anno 2000);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) RIMETTE la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4) RIMETTE alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Il Presidente estensore dott. Giovanni Garofalo