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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1878/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1878/2025 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. PALOMBI LORENZO e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA LEONARDI e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/08/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti - premettendo di aver contratto matrimonio in data 05/01/2003 a Terni, che dall'unione nascevano due figli,
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, che i rapporti tra i coniugi avevano subito un deterioramento tale da non consentire la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 01/10/2025 le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“I) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
II) Il Sig. verserà a titolo di mantenimento del coniuge € 300,00 mensili a decorrere dal CP_1 mese di giugno 2025 e fino alla data di pronuncia del divorzio;
III) La casa coniugale, già di proprietà del Sig. da prima del matrimonio, viene Controparte_1
a questi assegnata e la Sig.ra ha già trasferito altrove la propria residenza;
Pt_1
IV) I coniugi hanno attualmente un conto corrente in comune acceso presso l'Istituto di credito
B.N.L. S.p.a. e gli stessi hanno già provveduto a dividere al 50% l'importo in esso contenuto, e pari ad € 54.716,00; la somma di € 27.358,00, trasferita dalla Sig.ra su proprio esclusivo conto Pt_1 corrente a titolo di liquidazione dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970 ha valore di una tantum in sede divorzile e la ricorrente, a partire dalla data della pronuncia di divorzio, rinuncerà ad ogni ulteriore futura pretesa economica dal Sig.
l'attribuzione che precede pertanto, costituisce contributo vita naturale durante della CP_1
Sig.ra ed è stata effettuata a tracimazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_1 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, di
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Parte_1 comunque al vincolo matrimoniale;
V) I coniugi provvederanno ad estinguere il suindicato conto corrente cointestato così da non avere più comuni rapporti economici con istituti di credito o con altri soggetti giuridici.
Ciascuno dei predetti coniugi conserverà la piena titolarità e responsabilità dei rispettivi rapporti economici, sottoscritti a titolo esclusivo e personale, rinunciando ad ogni reciproca pretesa;
VI) Le parti espressamente e concordemente dichiarano di aver risolto ogni ulteriore controversia in merito agli aspetti economici della presente separazione e rilasciano vicendevolmente ogni più ampia quietanza dichiarando espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto espressamente previsto, pattuito ed accettato nel presente atto. Le parti dichiarano altresì che non esistono ulteriori beni in comune.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue. Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Terni in data 05/01/2003, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (atto n. 1, parte II, serie A, Uff. 5, anno 2003);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.10.2025
Il Presidente est.
LI FA