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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14174/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice relatore dott.ssa Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14174 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SAMMARCO GIOVANNI, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO MARCONI 8 40122 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 27 gennaio 2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto depositato il 2/11/2023, il ricorrente, cittadino del GAMBIA, nato il 1°/1/1998, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del
14/7/2022, notificato il 27/10/2023 con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari
Pagina 1 avanzata dal ricorrente il 19/9/2018 e non è stata riscontrata la sussistenza delle cause di inespellibilità di cui all'art. 19 TUI.
2.Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U.I. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2023), con condanna di controparte alle spese di lite.
3.Con decreto del 4/11/2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato inaudita altera parte, confermandolo in udienza il 18/4/2024.
4.Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 di respingere l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
5.All'udienza del 18 aprile 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: da dieci anni
D: per quale ragione ha lasciato il suo Paese?
R: perché avevo perso i genitori. Ero orfano e non sapevo come fare a vivere. Cercavo di avere una vita migliore
D: dove abita e con chi vive?
R: ora abito a Monzuno in un bungalow prefabbricato con una coppia di persone originarie del Marocco. Prima abitavo a Surbo e lavoravo in un negozio gestito da un cinese, che però non mi pagava
D: dove lavora ora?
R: sto cercando lavoro come magazziniere, porto curriculum e mi reco alle agenzie del lavoro. Sono stato all'agenzia Lavoro più. Ho lavorato fino al mese scorso.
D: ha fatto corsi in Italia?
Pagina 2 R: avevo iniziato un corso di formazione professionale per elettricista ma non l'ho portato a termine
D: cosa fa durante la giornata?
R: vado in giro a cercare lavoro
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, alcuni, anche italiani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no, mai
D: ha una fidanzata?
R: no, sono solo
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale (estratto conto previdenziale;
certificati penali), rinviando all'udienza del 5/6/ 2024.
Dopo alcuni differimenti allo scopo di consentire che il difensore del ricorrente di produrre la decisione del Tribunale di Firenze sull'istanza avanzata dallo stesso ai sensi dell'art. 668 c.p.p. al fine di cancellare una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti presente sul casellario giudiziale del ricorrente, ma all'evidenza iscritta per errore essendo stata adottata nei confronti di altro soggetto, omonimo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8/4/2025, essendosi riservato il giudice di riferire al collegio.
***
6.Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
6.1 Deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs
n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali
Pagina 3 motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio
2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede, all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n.
286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata
Pagina 4 presentata in data anteriore, e precisamente nel 2018, e decisa dalla
Questura nella vigenza della normativa introdotta dalla riforma del 2020.
6.2 L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro,
Pagina 5 valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi
«l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di
Pagina 6 ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
7.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I. né i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”
Nel parere della Commissione Territoriale del 25/06/2020 agli atti si legge in particolare che: non emerge in capo al ricorrente una condizione di vulnerabilità o una situazione di integrazione tale da integrare le fattispecie previste dal giudizio di bilanciamento di cui alla succitata sentenza n.
4455/2018; nel caso di specie il riconoscimento della protezione umanitaria era unicamente legata alla circostanza che il ricorrente fosse all'epoca minorenne, inoltre non sono state riscontrate ulteriori situazioni meritevoli di tutela.
Pagina 7 Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 26, si è allontanato dal paese di provenienza circa dieci anni fa per ragioni essenzialmente lavorative. L'istante ha quindi vissuto inizialmente a Surbo (LE), quindi a
Monzuno (BO).
Ora vive a Monzuno (BO) con una coppia di nazionalità marocchina ed è attualmente in cerca di un'occupazione.
Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. Né può omettersi che la perdita del lavoro o comunque la sua fragilità hanno caratterizzato in modo specifico gli ultimi anni, con una drammatica crisi che ha investito in pieno alcuni settori d'elezione per la manodopera straniera o precaria, sicché la mancanza di lavoro in termini generali non è tanto significativa di carenza di inserimento o di progettualità, quanto delle oggettive difficoltà incontrante dall'intero sistema economico. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato.
A sostegno di tale assunto si deve rilevare che il ricorrente ha lavorato con continuità dall'anno 2020 con contratti a tempo determinato più volte prorogati dallo stesso datore di lavoro. Da quanto emerge dall'estratto conto
Pagina 8 previdenziale in atti, il ricorrente ha lavorato fino a febbraio 2024, richiedendo successivamente la NASpI, la relativa domanda è stata poi accolta (cfr. estratto conto previdenziale;
richiesta NASpI). In secondo luogo, oltre alle cause endemiche di difficoltà di reperire un'occupazione, si deve rilevare che il ricorrente si è trasferito da poco in Emilia-Romagna, e pertanto al momento può avere avuto giustificate difficoltà di inserimento nel mercato nel lavoro (cfr. verbale di udienza).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia conseguito negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2020
€ 1.614,00; nel 2021 € 7.519,00; nel 2022 € 3.925,00; nel 2023 €
9.837,00; nel 2024, fino a febbraio € 1.575,00 (cfr. estratto conto previdenziale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. la verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedente. È vero che il processo di radicamento del medesimo non è ancora giunto a compimento, ma di contro occorre tenere presente che i legami con il paese di origine, dato il tempo trascorso, si sono quasi del tutto recisi.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in
Pagina 9 primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; Per_1
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato Per_2 art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
A seguito della valutazione effettuata, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sebbene dal certificato AFIS risulti un arresto per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, tale circostanza, considerata isolata e non seguita da alcun procedimento penale, non costituisce fattore ostativo al rilascio del permesso.
Inoltre, all'esito delle produzioni documentali effettuate dalla difesa, emerge chiaramente che il precedente per spaccio di sostanza stupefacente è stato inserito nel certificato del casellario giudiziale del ricorrente per errore e il
Tribunale di Firenze, appositamente adito, ha provveduto alla rettifica, ordinando l'espunzione della relativa annotazione perché relativa a soggetto diverso.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in data anteriore alla riforma del 2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina
Pagina 10 previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9.Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda, al momento della sua presentazione in Questura.
E' all'evidenza che dette condizioni sono maturate in epoca successiva alla proposizione della domanda e anche nel corso del presente giudizio, pertanto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e
1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data
17/4/2025.
Il giudice est.
Cristina Reggiani Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice relatore dott.ssa Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14174 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SAMMARCO GIOVANNI, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO MARCONI 8 40122 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 27 gennaio 2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto depositato il 2/11/2023, il ricorrente, cittadino del GAMBIA, nato il 1°/1/1998, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del
14/7/2022, notificato il 27/10/2023 con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari
Pagina 1 avanzata dal ricorrente il 19/9/2018 e non è stata riscontrata la sussistenza delle cause di inespellibilità di cui all'art. 19 TUI.
2.Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U.I. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2023), con condanna di controparte alle spese di lite.
3.Con decreto del 4/11/2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato inaudita altera parte, confermandolo in udienza il 18/4/2024.
4.Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 di respingere l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
5.All'udienza del 18 aprile 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: da dieci anni
D: per quale ragione ha lasciato il suo Paese?
R: perché avevo perso i genitori. Ero orfano e non sapevo come fare a vivere. Cercavo di avere una vita migliore
D: dove abita e con chi vive?
R: ora abito a Monzuno in un bungalow prefabbricato con una coppia di persone originarie del Marocco. Prima abitavo a Surbo e lavoravo in un negozio gestito da un cinese, che però non mi pagava
D: dove lavora ora?
R: sto cercando lavoro come magazziniere, porto curriculum e mi reco alle agenzie del lavoro. Sono stato all'agenzia Lavoro più. Ho lavorato fino al mese scorso.
D: ha fatto corsi in Italia?
Pagina 2 R: avevo iniziato un corso di formazione professionale per elettricista ma non l'ho portato a termine
D: cosa fa durante la giornata?
R: vado in giro a cercare lavoro
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, alcuni, anche italiani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no, mai
D: ha una fidanzata?
R: no, sono solo
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale (estratto conto previdenziale;
certificati penali), rinviando all'udienza del 5/6/ 2024.
Dopo alcuni differimenti allo scopo di consentire che il difensore del ricorrente di produrre la decisione del Tribunale di Firenze sull'istanza avanzata dallo stesso ai sensi dell'art. 668 c.p.p. al fine di cancellare una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti presente sul casellario giudiziale del ricorrente, ma all'evidenza iscritta per errore essendo stata adottata nei confronti di altro soggetto, omonimo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8/4/2025, essendosi riservato il giudice di riferire al collegio.
***
6.Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
6.1 Deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs
n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali
Pagina 3 motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio
2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede, all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n.
286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata
Pagina 4 presentata in data anteriore, e precisamente nel 2018, e decisa dalla
Questura nella vigenza della normativa introdotta dalla riforma del 2020.
6.2 L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro,
Pagina 5 valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi
«l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di
Pagina 6 ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
7.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I. né i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”
Nel parere della Commissione Territoriale del 25/06/2020 agli atti si legge in particolare che: non emerge in capo al ricorrente una condizione di vulnerabilità o una situazione di integrazione tale da integrare le fattispecie previste dal giudizio di bilanciamento di cui alla succitata sentenza n.
4455/2018; nel caso di specie il riconoscimento della protezione umanitaria era unicamente legata alla circostanza che il ricorrente fosse all'epoca minorenne, inoltre non sono state riscontrate ulteriori situazioni meritevoli di tutela.
Pagina 7 Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 26, si è allontanato dal paese di provenienza circa dieci anni fa per ragioni essenzialmente lavorative. L'istante ha quindi vissuto inizialmente a Surbo (LE), quindi a
Monzuno (BO).
Ora vive a Monzuno (BO) con una coppia di nazionalità marocchina ed è attualmente in cerca di un'occupazione.
Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. Né può omettersi che la perdita del lavoro o comunque la sua fragilità hanno caratterizzato in modo specifico gli ultimi anni, con una drammatica crisi che ha investito in pieno alcuni settori d'elezione per la manodopera straniera o precaria, sicché la mancanza di lavoro in termini generali non è tanto significativa di carenza di inserimento o di progettualità, quanto delle oggettive difficoltà incontrante dall'intero sistema economico. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato.
A sostegno di tale assunto si deve rilevare che il ricorrente ha lavorato con continuità dall'anno 2020 con contratti a tempo determinato più volte prorogati dallo stesso datore di lavoro. Da quanto emerge dall'estratto conto
Pagina 8 previdenziale in atti, il ricorrente ha lavorato fino a febbraio 2024, richiedendo successivamente la NASpI, la relativa domanda è stata poi accolta (cfr. estratto conto previdenziale;
richiesta NASpI). In secondo luogo, oltre alle cause endemiche di difficoltà di reperire un'occupazione, si deve rilevare che il ricorrente si è trasferito da poco in Emilia-Romagna, e pertanto al momento può avere avuto giustificate difficoltà di inserimento nel mercato nel lavoro (cfr. verbale di udienza).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia conseguito negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2020
€ 1.614,00; nel 2021 € 7.519,00; nel 2022 € 3.925,00; nel 2023 €
9.837,00; nel 2024, fino a febbraio € 1.575,00 (cfr. estratto conto previdenziale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. la verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedente. È vero che il processo di radicamento del medesimo non è ancora giunto a compimento, ma di contro occorre tenere presente che i legami con il paese di origine, dato il tempo trascorso, si sono quasi del tutto recisi.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in
Pagina 9 primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; Per_1
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato Per_2 art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
A seguito della valutazione effettuata, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sebbene dal certificato AFIS risulti un arresto per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, tale circostanza, considerata isolata e non seguita da alcun procedimento penale, non costituisce fattore ostativo al rilascio del permesso.
Inoltre, all'esito delle produzioni documentali effettuate dalla difesa, emerge chiaramente che il precedente per spaccio di sostanza stupefacente è stato inserito nel certificato del casellario giudiziale del ricorrente per errore e il
Tribunale di Firenze, appositamente adito, ha provveduto alla rettifica, ordinando l'espunzione della relativa annotazione perché relativa a soggetto diverso.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in data anteriore alla riforma del 2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina
Pagina 10 previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9.Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda, al momento della sua presentazione in Questura.
E' all'evidenza che dette condizioni sono maturate in epoca successiva alla proposizione della domanda e anche nel corso del presente giudizio, pertanto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e
1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data
17/4/2025.
Il giudice est.
Cristina Reggiani Il Presidente
Luca Minniti
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