CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
MA LA IA, CE
SCARZELLA FABRIZIO, CE
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4669/2022 depositato il 13/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 2074835 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9126/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 6 e pubblicata il 31/07/2022
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistita, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso n. 7 cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo in relazione a varie epoche emesso e notificato ai fini del recupero dei maggiori tributi dall'Ader di Cosenza per conto dell'Ente creditore regione Lazio.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto una intimazione di pagamento dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Cosenza, contenente 7 cartelle e un avviso di addebito per €. 3.717,69, alcune per tassa automobilistica, altre per contravvenzioni al codice della strada e altre per mancato versamento dei contributi INPS.
Eccepisce la intervenuta prescrizione del credito per il decorso del triennio tra l'anno di imposta
(2008-2012-2013-2014) e la notifica della intimazione di pagamento (30.11.2021) aggiungendo che, comunque, nessuna delle cartelle indicate è stata notificata. Chiede, quindi, la nullità delle cartelle, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
3. Ha poi succintamente descritto i motivi di ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, le eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa nel corso del processo.
Ha precisato le norme applicabili in diritto a supporto della decisione.
4. Ha, altresì, condannato la resistente-creditore alle spese del giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e rimborso del cut da distrarsi a favore del difensore antistatario.
5. Affida al seguente motivi di appello la censura delle statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato alle spese del giudizio sul presupposto che vi sia stata violazione dell'art 15 D.lgs. 546/1992 con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in misura inferiore ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 37/2018 da ricondursi nella misura dei minimi di legge. Il tutto con la distrazione a favore del difensore dell'appellante.
7. Resta intimata la parte regione lazio appellata.
8. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è fondato e va accolto nella misura che segue.
8. Con il seguente motivo di appello si censura la statuizione, deducendone l'erroneità e domandandone la riforma, nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato alle spese del giudizio sul presupposto che vi sia stata violazione dell'art 15 D.lgs. 546/1992 per la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in misura inferiore ai parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 37/2018, da ricondursi nella misura dei minimi di legge. Il tutto con la distrazione a favore del difensore dell'appellante.
9. Vanno, preliminarmente, sul punto, riepilogate le misure da prendere a base dell'esame quanto al valore della causa e alle fasi del giudizio.
L'intimazione di pagamento ha per oggetto l'impugnativa avverso le seguenti cartelle e per i rispettivi tributi:
Cartella n. importo tributo
387000 365,60 Tassa auto
503000 288,57 Diritto camerale
642000 1.179,45 Tassa auto
486000 1.280,71 Tassa auto
887000 346,38 Tassa auto
565000 177,22 Contravv. C.d.s.
577000 79,76 Contributi Inps
In altri termini il valore dei tributi impugnabili avanti la corte ammontano ad € 3.460,71 da prendere quale base per il calcolo delle spese del giudizio dovendo necessariamente escludere per carenza di giurisdizione le spese inerenti le contravvenzioni al c.d.s. e ai contributi Inps. Ebbene, il detto calcolo seguendo le tariffe ex d.m. giustizia 55/2014 sono le seguenti avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie, la corte avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in complessive € 1.060,00 oltre accessori come per legge se dovuti e al cut, tutto da distrarsi a favore del legale avv Difensore_1 dichiaratori antistatario ex art. 93 c.p.c. in luogo della condanna ad € 500,00. Nei termini di cui sopra l'appello va, quindi, accolto.
A questo punto è necessario procedere anche alla liquidazione delle spese del grado, nella misura del valore di causa di € 500,00 (quella riguardante l'impugnativa alla liquidazione delle spese) che liquida c.s.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 0,01 a € 1.100,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata.
Condanna la regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio che liquida: quanto al primo grado nella misura in € 1.060,00 e quanto al secondo grado nella misura di 266,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CUT versato: dette somme saranno distratte a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2026.
Il Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
MA LA IA, CE
SCARZELLA FABRIZIO, CE
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4669/2022 depositato il 13/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 2074835 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9126/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 6 e pubblicata il 31/07/2022
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistita, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso n. 7 cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo in relazione a varie epoche emesso e notificato ai fini del recupero dei maggiori tributi dall'Ader di Cosenza per conto dell'Ente creditore regione Lazio.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto una intimazione di pagamento dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Cosenza, contenente 7 cartelle e un avviso di addebito per €. 3.717,69, alcune per tassa automobilistica, altre per contravvenzioni al codice della strada e altre per mancato versamento dei contributi INPS.
Eccepisce la intervenuta prescrizione del credito per il decorso del triennio tra l'anno di imposta
(2008-2012-2013-2014) e la notifica della intimazione di pagamento (30.11.2021) aggiungendo che, comunque, nessuna delle cartelle indicate è stata notificata. Chiede, quindi, la nullità delle cartelle, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
3. Ha poi succintamente descritto i motivi di ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, le eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa nel corso del processo.
Ha precisato le norme applicabili in diritto a supporto della decisione.
4. Ha, altresì, condannato la resistente-creditore alle spese del giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e rimborso del cut da distrarsi a favore del difensore antistatario.
5. Affida al seguente motivi di appello la censura delle statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato alle spese del giudizio sul presupposto che vi sia stata violazione dell'art 15 D.lgs. 546/1992 con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in misura inferiore ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 37/2018 da ricondursi nella misura dei minimi di legge. Il tutto con la distrazione a favore del difensore dell'appellante.
7. Resta intimata la parte regione lazio appellata.
8. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è fondato e va accolto nella misura che segue.
8. Con il seguente motivo di appello si censura la statuizione, deducendone l'erroneità e domandandone la riforma, nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato alle spese del giudizio sul presupposto che vi sia stata violazione dell'art 15 D.lgs. 546/1992 per la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in misura inferiore ai parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 37/2018, da ricondursi nella misura dei minimi di legge. Il tutto con la distrazione a favore del difensore dell'appellante.
9. Vanno, preliminarmente, sul punto, riepilogate le misure da prendere a base dell'esame quanto al valore della causa e alle fasi del giudizio.
L'intimazione di pagamento ha per oggetto l'impugnativa avverso le seguenti cartelle e per i rispettivi tributi:
Cartella n. importo tributo
387000 365,60 Tassa auto
503000 288,57 Diritto camerale
642000 1.179,45 Tassa auto
486000 1.280,71 Tassa auto
887000 346,38 Tassa auto
565000 177,22 Contravv. C.d.s.
577000 79,76 Contributi Inps
In altri termini il valore dei tributi impugnabili avanti la corte ammontano ad € 3.460,71 da prendere quale base per il calcolo delle spese del giudizio dovendo necessariamente escludere per carenza di giurisdizione le spese inerenti le contravvenzioni al c.d.s. e ai contributi Inps. Ebbene, il detto calcolo seguendo le tariffe ex d.m. giustizia 55/2014 sono le seguenti avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie, la corte avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in complessive € 1.060,00 oltre accessori come per legge se dovuti e al cut, tutto da distrarsi a favore del legale avv Difensore_1 dichiaratori antistatario ex art. 93 c.p.c. in luogo della condanna ad € 500,00. Nei termini di cui sopra l'appello va, quindi, accolto.
A questo punto è necessario procedere anche alla liquidazione delle spese del grado, nella misura del valore di causa di € 500,00 (quella riguardante l'impugnativa alla liquidazione delle spese) che liquida c.s.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m. 55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da
€ 0,01 a € 1.100,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata.
Condanna la regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio che liquida: quanto al primo grado nella misura in € 1.060,00 e quanto al secondo grado nella misura di 266,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CUT versato: dette somme saranno distratte a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2026.
Il Presidente estensore