TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1372/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. BANCHIO SERENA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. FILIPPONI FABRIZIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie (nata a [...] l'[...]) e (nata a [...]_2
Cagliari il 10.9.2019), nate dalla loro relazione more uxorio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
1 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno parzialmente modificato le condizioni originariamente concordate, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età della figlia
In particolare, hanno chiesto di disciplinare i rapporti con le figlie alle seguenti Per_1
condizioni:
1) La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, che Persona_2
assumeranno nei suoi riguardi le decisioni di ordinaria amministrazione disgiuntamente nei periodi di permanenza presso di sé; le decisioni di straordinaria amministrazione rispetto alla figlia minore dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
2) La figlia minore rimarrà collocata stabilmente e prioritariamente presso la Persona_2
residenza della madre, ove attualmente risiede, in Barge (CN) – Via Carlo Alberto n. 57
3) Il padre signor avrà la facoltà di tenere con la figlia minore , tenuto CP_1 Per_2 conto dell'età e capacità di autodeterminazione, ogni volta in cui egli o la figlia lo desiderano, salvo preavviso e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore, ed in ogni caso almeno:
-Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni: il 24 dicembre compresa la cena un anno;
il 25 dicembre l'anno successivo.
- Due settimane, di cui almeno 1 consecutiva, durante le vacanze scolastiche estive;
a tal fine i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto ovvero in caso di disaccordo la scelta competeranno al padre i giorni dal 1 al 15 di agosto negli anni pari, ed i giorni dal 16 al 31 agosto negli anni dispari.
Fatti salvi in ogni caso migliorativi accordi tra i genitori.
Il diritto di visita del padre sarà esercitato compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia minore.
4) Il padre signor verserà alla madre a titolo di mantenimento della figlia CP_1 [...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , minore, la Per_1 Persona_2
somma di Euro 200,00, (Euro 100,00 per figlia) rivalutata annualmente giusta gli in dici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025.
Le parti espressamente convengono e riconoscono che nell'eventualità in cui entrambe le figlie o una sola di esse trascorrano, durante le mensilità estive ovvero durante il corso dell'anno, più di 15 giorni consecutivi nello stesso mese, presso il padre ovvero presso i nonni paterni, non sarà dovuto l'assegno mensile per l'intero importo (€ 200,00) se il periodo di lontananza dalla madre vedrà coinvolte entrambe le figlie o per la metà (€ 100,00) se una sola delle figlie permarrà lontano dalla casa materna.
2 5) Il padre signor concorrerà nella misura del 50 % al pagamento delle spese CP_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche, mediche e ludicosportive, come da Protocollo del Tribunale di Torino che qui si intende espressamente richiamato.
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i genitori come da normativa vigente.
7) Le parti espressamente convengono che il Sig. corrisponderà alla signora CP_1
la somma complessiva di Euro 800,00 a titolo di rimborso per le spese straordinarie Parte_1 da questa sostenute nell'interesse delle figlie, fino al mese di marzo 2025, in n. 8 rate di Euro 100,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e a decorrere dal mese di aprile 2025.
Spese legali compensate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie nate dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento ed il separato accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione e il diritto di visita della figlia minore Persona_2
nonché in ordine al mantenimento della stessa e della figlia nonché sulle Persona_1
ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1372/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. BANCHIO SERENA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. FILIPPONI FABRIZIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie (nata a [...] l'[...]) e (nata a [...]_2
Cagliari il 10.9.2019), nate dalla loro relazione more uxorio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
1 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno parzialmente modificato le condizioni originariamente concordate, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età della figlia
In particolare, hanno chiesto di disciplinare i rapporti con le figlie alle seguenti Per_1
condizioni:
1) La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, che Persona_2
assumeranno nei suoi riguardi le decisioni di ordinaria amministrazione disgiuntamente nei periodi di permanenza presso di sé; le decisioni di straordinaria amministrazione rispetto alla figlia minore dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
2) La figlia minore rimarrà collocata stabilmente e prioritariamente presso la Persona_2
residenza della madre, ove attualmente risiede, in Barge (CN) – Via Carlo Alberto n. 57
3) Il padre signor avrà la facoltà di tenere con la figlia minore , tenuto CP_1 Per_2 conto dell'età e capacità di autodeterminazione, ogni volta in cui egli o la figlia lo desiderano, salvo preavviso e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore, ed in ogni caso almeno:
-Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni: il 24 dicembre compresa la cena un anno;
il 25 dicembre l'anno successivo.
- Due settimane, di cui almeno 1 consecutiva, durante le vacanze scolastiche estive;
a tal fine i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto ovvero in caso di disaccordo la scelta competeranno al padre i giorni dal 1 al 15 di agosto negli anni pari, ed i giorni dal 16 al 31 agosto negli anni dispari.
Fatti salvi in ogni caso migliorativi accordi tra i genitori.
Il diritto di visita del padre sarà esercitato compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia minore.
4) Il padre signor verserà alla madre a titolo di mantenimento della figlia CP_1 [...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , minore, la Per_1 Persona_2
somma di Euro 200,00, (Euro 100,00 per figlia) rivalutata annualmente giusta gli in dici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025.
Le parti espressamente convengono e riconoscono che nell'eventualità in cui entrambe le figlie o una sola di esse trascorrano, durante le mensilità estive ovvero durante il corso dell'anno, più di 15 giorni consecutivi nello stesso mese, presso il padre ovvero presso i nonni paterni, non sarà dovuto l'assegno mensile per l'intero importo (€ 200,00) se il periodo di lontananza dalla madre vedrà coinvolte entrambe le figlie o per la metà (€ 100,00) se una sola delle figlie permarrà lontano dalla casa materna.
2 5) Il padre signor concorrerà nella misura del 50 % al pagamento delle spese CP_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche, mediche e ludicosportive, come da Protocollo del Tribunale di Torino che qui si intende espressamente richiamato.
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i genitori come da normativa vigente.
7) Le parti espressamente convengono che il Sig. corrisponderà alla signora CP_1
la somma complessiva di Euro 800,00 a titolo di rimborso per le spese straordinarie Parte_1 da questa sostenute nell'interesse delle figlie, fino al mese di marzo 2025, in n. 8 rate di Euro 100,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e a decorrere dal mese di aprile 2025.
Spese legali compensate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie nate dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento ed il separato accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione e il diritto di visita della figlia minore Persona_2
nonché in ordine al mantenimento della stessa e della figlia nonché sulle Persona_1
ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3