Art. 40. (Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato)
Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 18, 28 e 31.
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.
I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti previsti dalla presente legge, anche per quelli gia' attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di piu' regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.
Per le iniziative interessanti il territorio di piu' Province della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.
Fermo restando il disposto della legge 2 giugno 1930, n. 755 , i progetti delle opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e compresi quelli riguardanti gli elettrodotti e gli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, sono sottoposti al parere dell'Ufficio del genio civile competente per territorio quando la spesa preventivata supera i 50 milioni di lire. All'accertamento di avvenuta esecuzione dei progetti anzidetti partecipa un funzionario dell'Ufficio del genio civile.
I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.
Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.
Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell' articolo 35, commi settimo , ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, numero 454 .
Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalita' di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.
Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.
Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.
Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 18, 28 e 31.
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.
I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti previsti dalla presente legge, anche per quelli gia' attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di piu' regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.
Per le iniziative interessanti il territorio di piu' Province della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.
Fermo restando il disposto della legge 2 giugno 1930, n. 755 , i progetti delle opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e compresi quelli riguardanti gli elettrodotti e gli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, sono sottoposti al parere dell'Ufficio del genio civile competente per territorio quando la spesa preventivata supera i 50 milioni di lire. All'accertamento di avvenuta esecuzione dei progetti anzidetti partecipa un funzionario dell'Ufficio del genio civile.
I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.
Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.
Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell' articolo 35, commi settimo , ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, numero 454 .
Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalita' di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.
Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.
Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.