Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 agosto 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 gennaio 2014 |
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3664 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3664 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12273/2015 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA …
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Giurisprudenza • 124
- 1. Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4058Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3662/2025 R.G. promossa da Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magro come da procura in atti; -ricorrente- contro Controparte_1 [...] , in persona dell'Assessore pro tempore; -convenuto contumace- Avente ad oggetto: indennità professionale di cui all'art. 11 CIRL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico – …Leggi di più...
- art. 11 CIRL·
- Direttiva 1999/70/CE·
- principio di non discriminazione·
- art. 4 CIRL·
- discriminazione lavoratori a tempo determinato·
- indennità professionale·
- art. 46 CCNL·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 45-ter L.R. 16/1996·
- contrattazione collettiva·
- art. 118 disp. att. c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998.
3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 :
a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali".
- Il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'". - Art. 2. Trattamento per i soggetti gia' iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria 1. Per gli spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni. ((1)) 2. Per le modalita' di attribuzione e di calcolo dell'indennita' di buonuscita si applica quanto previsto all' articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota di pensione di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'". - Art. 3. Disposizioni generali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidita' e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS.
2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonche' per l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 2 e dell'indennita' di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono altresi' le attivita' e le passivita' quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo dal 1 gennaio 1998, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo.
3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale.
4. Il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il direttore generale, e' trasferito alle dipendenze dell'INPS.