Legge 16 luglio 1997, n. 230

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    Giurisprudenza123

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    • 1Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2154
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 13.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10659/2024 R.G. PROMOSSO DA , nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Magro; Ricorrente CONTRO [...] Controparte_1 , c.f. , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario [...] P.IVA_1 delegato dott. Resistente CP_2 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE …
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      • Direttiva 1999/70/CE·
      • graduatorie lavoratori forestali·
      • principio di non discriminazione·
      • prescrizione quinquennale·
      • lavoratori a tempo determinato·
      • indennità professionale·
      • art. 11 CIRL 2001·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • art. 45-ter L.R. 16/1996·
      • contrattazione collettiva

    • 2Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2159
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 20.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10282/2024 R.G. PROMOSSO DA , nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Parte_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Magro; Ricorrente C.F._1 CONTRO [...] Controparte_1 , c.f. ; Resistente contumace [...] P.IVA_1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.11.2024, il …
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      • Direttiva 1999/70/CE·
      • prescrizione crediti·
      • graduatorie lavoratori forestali·
      • principio di non discriminazione·
      • lavoratori a tempo determinato·
      • indennità professionale·
      • art. 11 CIRL 2001·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • contrattazione collettiva·
      • art. 127 ter c.p.c.

    • 3Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4058
      Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3662/2025 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Magro come da procura in atti; Parte_1 -ricorrente- contro Controparte_1 , in persona dell'Assessore pro tempore; [...] -convenuto contumace- Avente ad oggetto: indennità professionale di cui all'art. 11 CIRL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico – …
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      • art. 11 CIRL·
      • Direttiva 1999/70/CE·
      • principio di non discriminazione·
      • art. 4 CIRL·
      • discriminazione lavoratori a tempo determinato·
      • indennità professionale·
      • art. 46 CCNL·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • art. 45-ter L.R. 16/1996·
      • contrattazione collettiva·
      • art. 118 disp. att. c.p.c.

    • 4Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4187
      Provvedimento: N.R.G. 12692/2023 Tribunale Ordinario di Catania SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 12692/2023 R.G. promosso da , (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1 l'01.10.1961 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Catania, via Cosenza n. 6, presso lo studio dell'avv. Rosario Di Mauro che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE contro …
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      • principio di non discriminazione·
      • art. 91 c.p.c.·
      • indennità professionale·
      • art. 11 CCIR 2001·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • patrocinio a spese dello Stato·
      • art. 4 CIRL 2018·
      • contratto a tempo indeterminato·
      • art. 127 ter c.p.c.·
      • contratto a tempo determinato

    • 5Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1665
      Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 15.4.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6758/2024 promossa da C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 , C.F. , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 , C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...] C.F. , C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9 C.F. , C.F. [...] C.F._9 Parte_10 , C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11 C.F. , C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13 , C.F. , C.F._13 …
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      • scatti biennali di anzianità·
      • principio di non discriminazione·
      • lavoratori a tempo determinato·
      • indennità professionale·
      • lavoratori a tempo indeterminato·
      • Direttiva UE 1999/70/CE·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • onere di allegazione e prova·
      • art. 45 d.lgs. n. 165/2001·
      • contrattazione collettiva
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    Versioni del testo

    • Art. 1. Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale
      degli spedizionieri doganali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , e' soppresso.
      2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998.
      3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 :
      a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
      b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.
      Avvertenza:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
      Note all' art. 1:
      - La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali".
      - Il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".
    • Art. 2. Trattamento per i soggetti gia' iscritti
      all'assicurazione generale obbligatoria 1. Per gli spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni. ((1)) 2. Per le modalita' di attribuzione e di calcolo dell'indennita' di buonuscita si applica quanto previsto all' articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 .
      --------------- AGGIORNAMENTO (1)
      Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota di pensione di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'".
    • Art. 3. Disposizioni generali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidita' e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS.
      2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonche' per l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 2 e dell'indennita' di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono altresi' le attivita' e le passivita' quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo dal 1 gennaio 1998, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo.
      3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale.
      4. Il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il direttore generale, e' trasferito alle dipendenze dell'INPS.