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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/11/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 224/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, con sede legale in Olgiate NA (VA), via Goito 9/11, C.F. e Parte_1 P.Iva , in persona dell'Amministratore Unico ing. , rappresentata e P.IVA_1 CP_1 difesa, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Barbara Schiavo presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, via Goffredo Mameli 34
Visto il ricorso con cui ha chiesto in proprio l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalla ricorrente.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato in data 10.11.2025, la società in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale;
• la domanda risulta ritualmente depositata dall'Amministratore Unico, ; CP_1
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Olgiate NA (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali (i.e. produzione e commercio di prodotti ed attrezzature inerenti le arti grafiche e la stampa, come da visura camerale prodotta). TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i..
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che la società ha un indebitamento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, dei quali 620.000,00 euro scaduti verso l'AR e verso istituti previdenziali (doc. 9, 48 e 49).
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto nell'esercizio 2024 la società ha avuto un attivo patrimoniale di € 1.578.686 ed ha prodotto ricavi lordi per € 2.498.971 (doc. 32). Le soglie di legge risultano peraltro superate ampiamente anche nelle due annualità precedenti (docc. 10 e 21).
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa ricorrente, la quale ha esposto di avere riscontrato sin dal 2023 un peggioramento dell'andamento aziendale, imputabile ad una forte riduzione del fatturato, ad un disequilibrio tra i costi e le dimensioni del business ed all'appartenenza al cd. “gruppo Eptanova” (a sua volta in crisi) che ha determinato rilevanti ripercussioni negative di natura commerciale, industriale e finanziaria. La ricorrente ha dedotto che le iniziative tempestivamente assunte per procedere alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (nell'ambito delle quali sono stati effettuati ingenti finanziamenti da parte della compagine sociale) non si sono rivelate sufficienti a consentire il risanamento dell'impresa e che anche la successiva composizione negoziata della crisi intrapresa ai sensi dell'art. 17 CCII non ha sortito esito positivo. La società ha quindi depositato la relazione finale predisposta dall'esperto nominato, il quale ha dato atto della “insussistenza di ogni concreta prospettiva di risanamento sia in forma di continuità diretta, sia in forma di continuità indiretta”, evidenziando che “la situazione economica della società si è rapidamente deteriorata con Parte_1 l'inizio di Settembre allorché Banca Intesa, con la quale non era in essere alcuno scaduto, e benché si fosse ancora nel periodo di estensione delle misure protettive (estese il 26/6 su istanza del 29/5 u.s.) ha ritenuto di non consentire la concessione degli anticipi delle fatture, perché da noi richieste, nei limiti degli affidamenti concessi, solo nei suoi confronti e non anche con altri Istituti di credito, circostanza non attuabile poiché non era possibile di fatto “azzerare gli scaduti” con le altre Banche in quanto formatisi prima dell'avvio della CNC. Questa situazione, comunque quantomeno irregolare, ha determinato l'insufficienza della liquidità necessaria per alimentare il circolante, ed ha provocato il progressivo rallentamento dell'attività” (doc. 7).
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
.
[...] P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini NOMINA Curatore il Dott. con studio in Busto Arsizio, L.go Giardino n. 7. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 10 marzo 2026 alle ore 11:00 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 224/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, con sede legale in Olgiate NA (VA), via Goito 9/11, C.F. e Parte_1 P.Iva , in persona dell'Amministratore Unico ing. , rappresentata e P.IVA_1 CP_1 difesa, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Barbara Schiavo presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, via Goffredo Mameli 34
Visto il ricorso con cui ha chiesto in proprio l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalla ricorrente.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato in data 10.11.2025, la società in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale;
• la domanda risulta ritualmente depositata dall'Amministratore Unico, ; CP_1
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Olgiate NA (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali (i.e. produzione e commercio di prodotti ed attrezzature inerenti le arti grafiche e la stampa, come da visura camerale prodotta). TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i..
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che la società ha un indebitamento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, dei quali 620.000,00 euro scaduti verso l'AR e verso istituti previdenziali (doc. 9, 48 e 49).
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto nell'esercizio 2024 la società ha avuto un attivo patrimoniale di € 1.578.686 ed ha prodotto ricavi lordi per € 2.498.971 (doc. 32). Le soglie di legge risultano peraltro superate ampiamente anche nelle due annualità precedenti (docc. 10 e 21).
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa ricorrente, la quale ha esposto di avere riscontrato sin dal 2023 un peggioramento dell'andamento aziendale, imputabile ad una forte riduzione del fatturato, ad un disequilibrio tra i costi e le dimensioni del business ed all'appartenenza al cd. “gruppo Eptanova” (a sua volta in crisi) che ha determinato rilevanti ripercussioni negative di natura commerciale, industriale e finanziaria. La ricorrente ha dedotto che le iniziative tempestivamente assunte per procedere alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (nell'ambito delle quali sono stati effettuati ingenti finanziamenti da parte della compagine sociale) non si sono rivelate sufficienti a consentire il risanamento dell'impresa e che anche la successiva composizione negoziata della crisi intrapresa ai sensi dell'art. 17 CCII non ha sortito esito positivo. La società ha quindi depositato la relazione finale predisposta dall'esperto nominato, il quale ha dato atto della “insussistenza di ogni concreta prospettiva di risanamento sia in forma di continuità diretta, sia in forma di continuità indiretta”, evidenziando che “la situazione economica della società si è rapidamente deteriorata con Parte_1 l'inizio di Settembre allorché Banca Intesa, con la quale non era in essere alcuno scaduto, e benché si fosse ancora nel periodo di estensione delle misure protettive (estese il 26/6 su istanza del 29/5 u.s.) ha ritenuto di non consentire la concessione degli anticipi delle fatture, perché da noi richieste, nei limiti degli affidamenti concessi, solo nei suoi confronti e non anche con altri Istituti di credito, circostanza non attuabile poiché non era possibile di fatto “azzerare gli scaduti” con le altre Banche in quanto formatisi prima dell'avvio della CNC. Questa situazione, comunque quantomeno irregolare, ha determinato l'insufficienza della liquidità necessaria per alimentare il circolante, ed ha provocato il progressivo rallentamento dell'attività” (doc. 7).
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
.
[...] P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini NOMINA Curatore il Dott. con studio in Busto Arsizio, L.go Giardino n. 7. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 10 marzo 2026 alle ore 11:00 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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