CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO IA NT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305LG00249-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305LG00213-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305LG00195-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00337-2025 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, con unico ricorso, impugnano gli avvisi di accertamento per l'anno 2019 notificati in data19/6/2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Venezia.
L'Ufficio con gli avvisi impugnati ha contestato l'omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente - rispettivamente per euro 3000, 7500, 8000, 11000- percepiti dai ricorrenti, quali lavoratori di società subappaltatrici nei cantieri navali presso gli stabilimenti di Porto Marghera di Società_1 , facendo riferimento alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n._ istruito presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia.
I ricorrenti eccepiscono, in particolare, con l'unico ricorso la insussistenza del presupposto impositivo, la carenza di motivazione e di prova, la manifesta illogicità e contraddittorietà al sistema della cd “paga globale”, chiedendo il rigetto con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate controdeducendo ai motivi di ricorso dei ricorrenti, in particolare, chiedendone il rigetto perché infondati con conferma della legittimità e fondatezza degli atti impositivi impugnati.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio sulle opposte tesi delle parti considera quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate espone che la Guardia di Finanza ha eseguito indagini di polizia giudiziaria riguardanti, tra gli altri, gli amministratori di diverse società che, negli anni 2017-2018-2019, eseguivano lavori di cantieristica navale presso gli stabilimenti di Porto Marghera di Società_1; le indagini hanno riguardato il sistematico ricorso a condotte di sfruttamento della manodopera, consistente nel pagamento delle retribuzioni con il sistema della c.d. “paga globale”, ovvero di una paga oraria forfetizzata sulla base delle ore lavorate, con esclusione del diritto dei lavoratori di usufruire di ferie, permessi retribuiti, lavoro straordinario, etc.
Era emerso, in particolare, dal punto di vista fiscale, un illecito in capo alle società che retribuivano gli operai con paga globale, e un illecito, che rileva nel caso di specie, in capo ai dipendenti che avevano lavorato più ore di quelle indicate nei ruolini paga ovvero percepito una paga globale relativamente alta. In tali casi, veniva accertato che, al fine di abbattere l'imponibile previdenziale e fiscale, i relativi compensi venivano corrisposti: o in parte in busta paga mediante l'inserimento nella stessa di voci di retribuzione fittizia non imponibili, o in parte mediante erogazioni in contanti, in entrambi i casi, senza alcuna tassazione Irpef in capo al percipiente, per cui l'Agenzia procedeva ad emettere e notificare gli avvisi di accertamento impugnati, recuperando a tassazione le maggiori imposte non dichiarate, oltre a interessi e sanzioni.
Con unico ricorso i quattro ricorrenti deducono i seguenti vizi degli atti impugnati:
1) Illegittimità per violazione delle norme in materia di autotutela obbligatoria e/o facoltativa,
2) Illegittimità per insussistenza del relativo presupposto impositivo,
3) Illegittimità per carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria.
4) Illegittimità per manifesta illogicità e contrarietà al sistema della c.d. “paga globale”,
5) Illegittimità per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia Entrate.
Su quanto sopra il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto e di potersi pronunciare facendo riferimento al principio della "ragione più liquida" (o motivazione liquida) (ex multis, Cass. n. 9309/2020 e
Cass. n. 20555/2020), che consente di decidere la controversia basandosi sulla questione giuridica di più facile e rapida soluzione, anche se logicamente successiva ad altre formulate da parte ricorrente, che assorbe ogni altra questione in quanto appare sufficiente a definire il giudizio.
Infatti, nel caso di specie, la questione relativa alla mancata prova da parte dell'Ufficio appare di più facile scrutinio e costituisce una ragione assorbente per decidere la controversia, anche senza dover affrontare tutte le altre questioni poste dai ricorrenti che possono essere ritenute assorbite.
In particolare, va rilevato che, a fronte delle specifiche plurime contestazioni dei ricorrenti, incombeva sull'Agenzia l'onere di allegare e provare, in modo specifico, i fatti costitutivi della pretesa creditoria. Invece, prima gli avvisi di accertamento impugnati appaiono del tutto generici, ma lo stesso dicasi anche per il successivo atto di controdeduzioni dell'Agenzia depositato in sede di costituzione, che non contiene né richiama alcuna specifica allegazione e indicazione delle fonti di prova in merito.
Si afferma solo che i lavoratori ricorrenti – genericamente e collettivamente indicati – avrebbero percepito o compensi in nero o voci indicate in busta paga come non imponibili (es. trasferte e bonus) ma che sarebbero imponibili. Ebbene, non c'è alcuna allegazione specifica, in relazione ad ogni singolo lavoratore, sugli asseriti compensi in nero/voci imponibili e sugli elementi di fatto, specificamente riferibili a uno specifico lavoratore, da cui desumere la percezione di compensi in nero (ed eventualmente il loro ammontare) o della fittizia indicazione di voci non imponibili da considerare, viceversa, retribuzione imponibile.
Si legge solo negli avvisi impugnati che il lavoratore “risulta aver percepito compensi da lavoro dipendente non assoggettati a tassazione per l'importo complessivo di euro….”, rinviando ad un allegato contenente una tabella di difficile lettura e comprensione, che dovrebbe invece far ritenere percepito un maggior compenso non tassato (per esempio, c'è una colonna “voci fittizie” ma non si comprende quali siano, con specifico riferimento alla singola posizione;
c'è, poi, una colonna “importi corrisposti fuori busta”, ma non si comprende da dove si ricavi che c'è stato un compenso c.d. fuori busta).
Aggiungasi che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è stato solo richiamato ma non anche allegato all'avviso di accertamento, così limitando l'esercizio del diritto di difesa (CGT primo grado Ancona sent. 52/2025).
Considerato che l'Agenzia non ha sopperito alla mancanza di allegazione e prova, e pertanto non ha assolto al proprio onere di specifica allegazione e prova dei presupposti costitutivi del proprio credito, il ricorso formulato unitamente dai ricorrenti deve essere accolto e gli avvisi di accertamento impugnati devono essere annullati.
Va richiamato a tal fine che sono intervenute numerose decisioni in materia, tutte di accoglimento dei ricorsi
(cfr. CGT di Ancona, Genova, Venezia), costituendo dunque un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito che riconosce la validità delle ragioni dei ricorrenti, in mancanza di prove idonee da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'accoglimento del ricorso comporta la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate che è condannata al ristoro delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, anche con riguardo alla fase cautelare, prendendo atto la Corte che il legale dei ricorrenti si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore antistatario in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA TA GR NO RE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO IA NT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305LG00249-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305LG00213-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305LG00195-2025 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6305DU00337-2025 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, con unico ricorso, impugnano gli avvisi di accertamento per l'anno 2019 notificati in data19/6/2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Venezia.
L'Ufficio con gli avvisi impugnati ha contestato l'omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente - rispettivamente per euro 3000, 7500, 8000, 11000- percepiti dai ricorrenti, quali lavoratori di società subappaltatrici nei cantieri navali presso gli stabilimenti di Porto Marghera di Società_1 , facendo riferimento alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n._ istruito presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia.
I ricorrenti eccepiscono, in particolare, con l'unico ricorso la insussistenza del presupposto impositivo, la carenza di motivazione e di prova, la manifesta illogicità e contraddittorietà al sistema della cd “paga globale”, chiedendo il rigetto con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate controdeducendo ai motivi di ricorso dei ricorrenti, in particolare, chiedendone il rigetto perché infondati con conferma della legittimità e fondatezza degli atti impositivi impugnati.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio sulle opposte tesi delle parti considera quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate espone che la Guardia di Finanza ha eseguito indagini di polizia giudiziaria riguardanti, tra gli altri, gli amministratori di diverse società che, negli anni 2017-2018-2019, eseguivano lavori di cantieristica navale presso gli stabilimenti di Porto Marghera di Società_1; le indagini hanno riguardato il sistematico ricorso a condotte di sfruttamento della manodopera, consistente nel pagamento delle retribuzioni con il sistema della c.d. “paga globale”, ovvero di una paga oraria forfetizzata sulla base delle ore lavorate, con esclusione del diritto dei lavoratori di usufruire di ferie, permessi retribuiti, lavoro straordinario, etc.
Era emerso, in particolare, dal punto di vista fiscale, un illecito in capo alle società che retribuivano gli operai con paga globale, e un illecito, che rileva nel caso di specie, in capo ai dipendenti che avevano lavorato più ore di quelle indicate nei ruolini paga ovvero percepito una paga globale relativamente alta. In tali casi, veniva accertato che, al fine di abbattere l'imponibile previdenziale e fiscale, i relativi compensi venivano corrisposti: o in parte in busta paga mediante l'inserimento nella stessa di voci di retribuzione fittizia non imponibili, o in parte mediante erogazioni in contanti, in entrambi i casi, senza alcuna tassazione Irpef in capo al percipiente, per cui l'Agenzia procedeva ad emettere e notificare gli avvisi di accertamento impugnati, recuperando a tassazione le maggiori imposte non dichiarate, oltre a interessi e sanzioni.
Con unico ricorso i quattro ricorrenti deducono i seguenti vizi degli atti impugnati:
1) Illegittimità per violazione delle norme in materia di autotutela obbligatoria e/o facoltativa,
2) Illegittimità per insussistenza del relativo presupposto impositivo,
3) Illegittimità per carenza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria.
4) Illegittimità per manifesta illogicità e contrarietà al sistema della c.d. “paga globale”,
5) Illegittimità per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia Entrate.
Su quanto sopra il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto e di potersi pronunciare facendo riferimento al principio della "ragione più liquida" (o motivazione liquida) (ex multis, Cass. n. 9309/2020 e
Cass. n. 20555/2020), che consente di decidere la controversia basandosi sulla questione giuridica di più facile e rapida soluzione, anche se logicamente successiva ad altre formulate da parte ricorrente, che assorbe ogni altra questione in quanto appare sufficiente a definire il giudizio.
Infatti, nel caso di specie, la questione relativa alla mancata prova da parte dell'Ufficio appare di più facile scrutinio e costituisce una ragione assorbente per decidere la controversia, anche senza dover affrontare tutte le altre questioni poste dai ricorrenti che possono essere ritenute assorbite.
In particolare, va rilevato che, a fronte delle specifiche plurime contestazioni dei ricorrenti, incombeva sull'Agenzia l'onere di allegare e provare, in modo specifico, i fatti costitutivi della pretesa creditoria. Invece, prima gli avvisi di accertamento impugnati appaiono del tutto generici, ma lo stesso dicasi anche per il successivo atto di controdeduzioni dell'Agenzia depositato in sede di costituzione, che non contiene né richiama alcuna specifica allegazione e indicazione delle fonti di prova in merito.
Si afferma solo che i lavoratori ricorrenti – genericamente e collettivamente indicati – avrebbero percepito o compensi in nero o voci indicate in busta paga come non imponibili (es. trasferte e bonus) ma che sarebbero imponibili. Ebbene, non c'è alcuna allegazione specifica, in relazione ad ogni singolo lavoratore, sugli asseriti compensi in nero/voci imponibili e sugli elementi di fatto, specificamente riferibili a uno specifico lavoratore, da cui desumere la percezione di compensi in nero (ed eventualmente il loro ammontare) o della fittizia indicazione di voci non imponibili da considerare, viceversa, retribuzione imponibile.
Si legge solo negli avvisi impugnati che il lavoratore “risulta aver percepito compensi da lavoro dipendente non assoggettati a tassazione per l'importo complessivo di euro….”, rinviando ad un allegato contenente una tabella di difficile lettura e comprensione, che dovrebbe invece far ritenere percepito un maggior compenso non tassato (per esempio, c'è una colonna “voci fittizie” ma non si comprende quali siano, con specifico riferimento alla singola posizione;
c'è, poi, una colonna “importi corrisposti fuori busta”, ma non si comprende da dove si ricavi che c'è stato un compenso c.d. fuori busta).
Aggiungasi che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è stato solo richiamato ma non anche allegato all'avviso di accertamento, così limitando l'esercizio del diritto di difesa (CGT primo grado Ancona sent. 52/2025).
Considerato che l'Agenzia non ha sopperito alla mancanza di allegazione e prova, e pertanto non ha assolto al proprio onere di specifica allegazione e prova dei presupposti costitutivi del proprio credito, il ricorso formulato unitamente dai ricorrenti deve essere accolto e gli avvisi di accertamento impugnati devono essere annullati.
Va richiamato a tal fine che sono intervenute numerose decisioni in materia, tutte di accoglimento dei ricorsi
(cfr. CGT di Ancona, Genova, Venezia), costituendo dunque un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito che riconosce la validità delle ragioni dei ricorrenti, in mancanza di prove idonee da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'accoglimento del ricorso comporta la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate che è condannata al ristoro delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, anche con riguardo alla fase cautelare, prendendo atto la Corte che il legale dei ricorrenti si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore antistatario in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA TA GR NO RE