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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11096 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cudoni, Parte_1
come da mandato in atti;
Parte ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Scopetani, Parte_2
come da mandato in atti;
Parte resistente
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 1 ottobre
2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da ricorso, precisando che la condanna di controparte viene richiesta, all'esito della CTU espletata, per l'importo di euro 171.285,00, pari alla differenza tra quanto pagato dalla ricorrente e quanto il CTU afferma che la resistente avrebbe dovuto fatturare”;
Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni applicata da alle Pt_2
fatture sopra indicate e, per l'effetto, condannare la medesima a corrispondere alla società le somme indebitamente Parte_1
percepite, pari ad euro 169.990,00; - previo accertamento della violazione da parte di delle condizioni contrattuali pattuite, Pt_2
dichiarare la risoluzione del contratto;
IN VIA SUBORDINATA - dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
IN OGNI CASO - con il favore delle spese di lite”.
La ricorrente ha dedotto:
- di aver stipulato con in data 11.1.2017, un Parte_2
contratto di fornitura di energia elettrica con riferimento alla propria sede operativa di Porto Torres ec alla propria sede amministrativa di Sassari;
- che le parti hanno concordato un prezzo per la suddetta fornitura di euro “0,0679 €/KWh per la potenza disponibile (F1)
e di euro 0,0674 €/KWh – 0,0519 €/KWh per la tensione di alimentazione 15.000 V - Media Tensione (F2) - (F3)”;
- che, a partire dal mese di marzo 2022 e fino al mese di giugno
2023, la controparte le ha indebitamente applicato tariffe diverse, sensibilmente più elevate: in particolare, – contrariamente a quanto pattuito – detta variazione non è stata preceduta da alcuna comunicazione agli indirizzi di posta elettronica forniti da in sede di stipula del contratto;
Parte_1
- di aver provveduto comunque al saldo delle fatture emesse da in relazione al richiamato periodo – per Parte_2 l'importo complessivo di € 267.658,00 - con riserva di ripetizione dell'eccedenza rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- che la resistente, sollecitata più volte in via stragiudiziale, non ha mai provveduto alla richiesta rideterminazione del prezzo dell'energia elettrica;
- di avere, pertanto, diritto di ripetere la differenza fra quanto corrisposto e quanto dovuto, pari a € 169.990,00 (di cui
164.271,00 inerenti alla sede di Porto Torres e € 5.719,00 afferenti alla sede di Sassari);
- che l'illegittima modifica unilaterale delle tariffe ha costituito una palese violazione del contratto in essere fra le parti, tale da legittimare la stessa ricorrente a chiedere la risoluzione del medesimo per inadempimento;
- che, in subordine, sussistono comunque i presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha Parte_2
chiesto: “In via preliminare: rilevato che per la domanda principale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281- decies (ovvero valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria), disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.. Nel merito: respingere tutte le domande avversarie nei confronti di in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nel presente atto
e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa. Vinte, in ogni caso, le spese”. La resistente ha contestato le prospettazioni di cui al ricorso, in particolare deducendo:
- di aver regolarmente trasmesso alla ricorrente una comunicazione e-mail avente ad oggetto "Modifica condizioni commerciali dal 01/04/2020" all'indirizzo indicato in sede contrattuale Email_1
dalla stessa cliente per ricevere la corrispondenza in costanza di fornitura;
- che in detta nota la società fornitrice ha comunicato l'applicazione di una variazione della tariffa: il costo della componente “materia prima” sarebbe stato calcolato dal
1.4.2020 “ai valori assunti dal PUN (Prezzo Unico Nazionale) per ogni mese di riferimento incrementati di uno spread pari a
0,0189 euro/kWh”, ferma rimanendo l'applicazione degli altri corrispettivi contrattualmente previsti;
- che, dunque, nessuna somma è dovuta a titolo di ripetizione nei confronti di né si è verificato alcun Parte_1
inadempimento contrattuale da parte della convenuta stessa;
- che non sussistono neppure i presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto nel caso di specie l'aumento del prezzo di fornitura è rientrato nella normale alea del contratto.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'espletamento di una CTU, affidata al Consulente Rag. in Persona_1
relazione al seguente quesito: “Accerti il CTU se alle fatture per cui
è causa, emesse dal mese di marzo dell'anno 2022 al mese di giugno 2023, siano state applicate le tariffe indicate da parte ricorrente a pag 2 del ricorso. Quantifichi in relazione allo stesso periodo il diverso importo risultante dall'applicazione delle tariffe come pattuite in contratto”.
La causa è stata, infine, discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° ottobre 2025.
2. In via preliminare, si osserva come non vi sia contestazione in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale inter partes. Inoltre, risulta pacifico che abbia provveduto al saldo di Parte_1
tutte le fatture emesse da Parte_2
Controversa risulta, invece, la legittimità della richiamata variazione del marzo 2022 del prezzo dell'energia elettrica, oggetto di fornitura operata da quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 13.4 del contratto sottoscritto dalle parti, Pt_2
era legittimata a proporre alla propria cliente nuove condizioni
[...]
negoziali, purché nel rispetto dei termini temporali ivi previsti, per iscritto e con facoltà di recesso di quest'ultima. Sempre in sede pattizia è stato stabilito che la corrispondenza e gli altri documenti afferenti al contratto sarebbero stati inviati dalla società fornitrice alla cliente all'indirizzo e-mail ordinaria mentre le Email_2
fatture e altre eventuali comunicazioni, anche sostitutive di quelle da inviare per raccomandata a/r, sarebbero state trasmesse all'indirizzo pec Email_3
Orbene, non v'è dubbio che gravi sulla convenuta l'onere di provare l'avvenuta comunicazione della richiamata proposta di modifica negoziale, dal momento che è proprio quest'ultima ad essersene avvalsa ai fini dell'innalzamento delle tariffe di fornitura.
Ebbene, deve rilevarsi come non abbia assolto Parte_2
all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Quest'ultima deduce, infatti, di aver provveduto ad inviare a
[...]
un'apposita comunicazione di variazione contrattuale a Parte_1 decorrere dal 1.4.2020 all'indirizzo e-mail ordinaria
La circostanza è stata puntualmente contestata Email_4
dalla ricorrente, la quale a più riprese, in prima battuta nel ricorso introduttivo e successivamente in sede di udienza del 14.4.2025, ha specificato di non aver mai ricevuto la suddetta nota.
Come noto, mentre la posta elettronica certificata (definita a livello normativo dall'art. 1 co I. lett. v-bis del D.Lgs. 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale”) è un sistema di comunicazione che consente di attestare l'invio e l'avvenuta consegna del messaggio mediante il rilascio di ricevute opponibili ai terzi, la posta elettronica ordinaria non fornisce altrettante garanzie di ricezione del messaggio da parte del destinatario. Conseguentemente, a fronte della specifica contestazione da parte di la mera Parte_1
produzione della nota di variazione contrattuale del 20.12.2019 non può ritenersi sufficiente per provare l'avvenuto invio della medesima
(cfr. Tribunale Spoleto, Sentenza, 07/03/2024, n. 262, T.A.R.
Pescara, (Abruzzo) sez. I, 27/06/2023, n.255). Inoltre, va evidenziato come l'odierna convenuta non abbia provveduto neppure a depositare la comunicazione e-mail ordinaria che asserisce di aver spedito, limitandosi a produrre la nota che alla stessa sarebbe stata allegata.
Tanto premesso, si deve ritenere che abbia Parte_2
illegittimamente operato la variazione tariffaria oggetto del presente giudizio e che, pertanto, abbia diritto di ripetere ai Parte_1
sensi dell'art. 2033 c.c. la differenza fra quanto versato e quanto effettivamente dovuto in base al contratto di fornitura nel periodo fra marzo 2022 e giugno 2023.
3. In ordine al quantum debeatur, cioè all'importo indebitamente corrisposto dall'attrice e oggetto della domanda di ripetizione, deve rilevarsi che sussiste una discrasia fra la tariffa effettivamente pattuita (F1 €/KWh 0,0492; F2 €/KWh 0,0496; F3 €/KWh 0,0369) e quella che deduce in sede di ricorso essere oggetto Parte_1
del contratto di fornitura (F1 €/KWh 0,0679; F2 €/KWh 0,0674; F3
€/KWh 0,0519) e che ha posto alla base dei propri conteggi. Va osservato, inoltre, come più in generale vi sia contestazione fra le parti in ordine al corretto importo oggetto della ripetizione, quantificato da parte attrice in € 169.990,00 (si vedano il ricorso e gli allegati 2 e 3 al medesimo).
Sul punto, in corso di causa, è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Rag. Persona_1
In relazione alla prima parte del quesito sopra riportato, il consulente ha chiarito come, effettivamente, le tariffe applicate da Pt_2
nel periodo per cui è lite siano diverse da quelle indicate
[...]
dall'attore in sede di ricorso.
In ordine alla seconda parte del menzionato quesito, il Consulente ha provveduto a realizzare tre ipotesi di calcolo:
a) una prima, in base alle tariffe fisse di cui al contratto di fornitura dell'11.1.2017, da cui emerge che l'importo effettivamente dovuto dalla cliente per il periodo marzo
2022/giugno 2023 risulta pari ad “€ 109.364,21, così ripartito:
€ 105.161,96 per il POD di Porto Torres ed € 4.202,25 per il
POD di Sassari)” (p. 29 dell'elaborato peritale);
b) una seconda, sulla scorta delle tariffe indicate a p. 2 del ricorso da da cui emerge un importo pari “ad Parte_1
€ 122.586,73 così ripartito: € 117.902,32 per il POD di Porto
Torres ed € 4.684,41 per il POD di Sassari, come dimostrato con le tabelle 1C-4C e 1D-4D” (sempre p. 29 dell'elaborato peritale); c) una terza relativa al corrispettivo conseguente alla pretesa variazione contrattuale, da cui emerge un dovuto pari ad €
280.649,21, in base ai calcoli del consulente, e ad €
280.761,98 in base alle fatture emesse dalla convenuta (“la differenza dipende dagli arrotondamenti del foglio elettronico”,
p. 23 della CTU). Il consulente sul punto ha verificato che tali somme risultano – comunque – diverse dall'importo che l'attrice afferma di aver corrisposto in sede di ricorso (pari ad €
267.658,00).
In primo luogo, si rileva come debbano essere disattesi i conteggi di cui agli allegati 2 e 3 al ricorso in quanto negli stessi il CTU, con motivata valutazione, ha riscontrato diverse incongruenze.
In secondo luogo, si ritiene di dover fare riferimento al conteggio sub lett. a), che si fonda sulle tariffe contrattualmente pattuite. Sul punto si osserva come, in effetti, parte ricorrente nell'atto introduttivo abbia erroneamente indicato il corrispettivo della fornitura. Tuttavia, la stessa ha più volte chiarito di ritenersi tenuta al pagamento della tariffa fissa pattuita nel contratto stipulato in data 11.1.2017.
Dunque, gli importi effettivamente dovuti da per il Parte_1
periodo fra marzo 2022 e giugno 2023 ammontano ad € 109.364,21
(relativi sia al POD di Porto Torres, sia a quello di Sassari).
Non rileva, infine, agli effetti della ripetizione dell'indebito che sussista una discrasia fra l'importo che la ricorrente deduce di aver corrisposto e quello individuato dal CTU applicando le tariffe maggiorate.
Infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ss., l'istituto della ripetizione dell'indebito (oggettivo) comporta che il creditore possa richiedere indietro quanto abbia effettivamente versato in assenza di una causa giustificativa. Ebbene la ricorrente asserisce, nel proprio atto introduttivo, di aver corrisposto la somma di € 267.658,00. In particolare, afferma di aver “diligentemente Parte_1
provveduto al saldo di tutte le fatture emesse dalla pari ad Pt_2
euro 267.658,00, con riserva di ripetizione…” (p. 2) e “stante
l'illegittimità della modifica delle condizioni applicate, avendo la società prontamente saldato le bollette, la medesima ha Parte_1
il diritto di ripetere tutte le somme indebitamente versate. In particolare, come esposto in premessa, la società ha Pt_2
fatturato consumi per un ammontare di euro 267.658,00…” (pp. 4 e
5).
La circostanza non è stata specificatamente contestata da parte resistente.
Pertanto, in accoglimento della domanda ex art.2033 c.c., Pt_2
dovrà rifondere a a titolo di restituzione
[...] Parte_1
dell'indebito la somma di € 158.293,79 (pari alla differenza tra €
267.658,00 ed € 109.364,21).
4. Merita parimenti di trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dall'attrice in sede di ricorso. Ai sensi dell'art. 1455 c.c. “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”. Tale valutazione deve effettuarsi sulla base del duplice criterio della rilevanza oggettiva dell'inadempimento - la sua apprezzabile incidenza sull'equilibrio funzionale del rapporto - e di quella soggettiva - l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con l'esecuzione del contratto (cfr.
Cass. civ., Ordinanza, 24/03/2021, n. 8220).
Ebbene nel caso di specie questo giudice osserva che l'inadempimento di debba ritenersi di non scarsa Parte_2
importanza sulla base: - dell'entità economica oggettiva degli importi indebitamente percepiti dalla stessa (pari ad € 158,293,79);
- dell'oggettiva violazione dell'art. 13 del contratto che richiede che le variazioni del medesimo proposte dal fornitore siano comunicate per iscritto al cliente;
- dell'interesse di di essere regolarmente Parte_3
portata a conoscenza di modifiche contrattuali così rilevanti, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso riconosciutole a livello negoziale.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico della resistente, in considerazione della soccombenza di quest'ultima, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali in ragione della discussione orale.
Sempre in applicazione del principio di soccombenza a carico di devono essere poste anche le spese di CTU, già Parte_2
liquidate con separato provvedimento in data 20 luglio 2025.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accertata l'illegittimità della variazione contrattuale applicata da nel periodo fra il marzo 2022 e il giugno 2023, Parte_2
condanna la resistente alla restituzione alla resistente dell'importo di
€ 158,293,79;
3. dichiara risolto il contratto di fornitura stipulato fra le parti in data
11.1.2017 per grave inadempimento di Parte_2
4. condanna a rifondere a le spese Parte_2 Parte_1
di lite liquidate: in € 786,00 per esborsi ed € 11.977,00 a titolo di compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e IVA come per legge;
5. pone le spese di CTU, già liquidate, integralmente a carico di parte convenuta.
Firenze, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Matteo
Papani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11096 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cudoni, Parte_1
come da mandato in atti;
Parte ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Scopetani, Parte_2
come da mandato in atti;
Parte resistente
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 1 ottobre
2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da ricorso, precisando che la condanna di controparte viene richiesta, all'esito della CTU espletata, per l'importo di euro 171.285,00, pari alla differenza tra quanto pagato dalla ricorrente e quanto il CTU afferma che la resistente avrebbe dovuto fatturare”;
Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni applicata da alle Pt_2
fatture sopra indicate e, per l'effetto, condannare la medesima a corrispondere alla società le somme indebitamente Parte_1
percepite, pari ad euro 169.990,00; - previo accertamento della violazione da parte di delle condizioni contrattuali pattuite, Pt_2
dichiarare la risoluzione del contratto;
IN VIA SUBORDINATA - dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
IN OGNI CASO - con il favore delle spese di lite”.
La ricorrente ha dedotto:
- di aver stipulato con in data 11.1.2017, un Parte_2
contratto di fornitura di energia elettrica con riferimento alla propria sede operativa di Porto Torres ec alla propria sede amministrativa di Sassari;
- che le parti hanno concordato un prezzo per la suddetta fornitura di euro “0,0679 €/KWh per la potenza disponibile (F1)
e di euro 0,0674 €/KWh – 0,0519 €/KWh per la tensione di alimentazione 15.000 V - Media Tensione (F2) - (F3)”;
- che, a partire dal mese di marzo 2022 e fino al mese di giugno
2023, la controparte le ha indebitamente applicato tariffe diverse, sensibilmente più elevate: in particolare, – contrariamente a quanto pattuito – detta variazione non è stata preceduta da alcuna comunicazione agli indirizzi di posta elettronica forniti da in sede di stipula del contratto;
Parte_1
- di aver provveduto comunque al saldo delle fatture emesse da in relazione al richiamato periodo – per Parte_2 l'importo complessivo di € 267.658,00 - con riserva di ripetizione dell'eccedenza rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- che la resistente, sollecitata più volte in via stragiudiziale, non ha mai provveduto alla richiesta rideterminazione del prezzo dell'energia elettrica;
- di avere, pertanto, diritto di ripetere la differenza fra quanto corrisposto e quanto dovuto, pari a € 169.990,00 (di cui
164.271,00 inerenti alla sede di Porto Torres e € 5.719,00 afferenti alla sede di Sassari);
- che l'illegittima modifica unilaterale delle tariffe ha costituito una palese violazione del contratto in essere fra le parti, tale da legittimare la stessa ricorrente a chiedere la risoluzione del medesimo per inadempimento;
- che, in subordine, sussistono comunque i presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha Parte_2
chiesto: “In via preliminare: rilevato che per la domanda principale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281- decies (ovvero valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria), disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.. Nel merito: respingere tutte le domande avversarie nei confronti di in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nel presente atto
e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa. Vinte, in ogni caso, le spese”. La resistente ha contestato le prospettazioni di cui al ricorso, in particolare deducendo:
- di aver regolarmente trasmesso alla ricorrente una comunicazione e-mail avente ad oggetto "Modifica condizioni commerciali dal 01/04/2020" all'indirizzo indicato in sede contrattuale Email_1
dalla stessa cliente per ricevere la corrispondenza in costanza di fornitura;
- che in detta nota la società fornitrice ha comunicato l'applicazione di una variazione della tariffa: il costo della componente “materia prima” sarebbe stato calcolato dal
1.4.2020 “ai valori assunti dal PUN (Prezzo Unico Nazionale) per ogni mese di riferimento incrementati di uno spread pari a
0,0189 euro/kWh”, ferma rimanendo l'applicazione degli altri corrispettivi contrattualmente previsti;
- che, dunque, nessuna somma è dovuta a titolo di ripetizione nei confronti di né si è verificato alcun Parte_1
inadempimento contrattuale da parte della convenuta stessa;
- che non sussistono neppure i presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto nel caso di specie l'aumento del prezzo di fornitura è rientrato nella normale alea del contratto.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'espletamento di una CTU, affidata al Consulente Rag. in Persona_1
relazione al seguente quesito: “Accerti il CTU se alle fatture per cui
è causa, emesse dal mese di marzo dell'anno 2022 al mese di giugno 2023, siano state applicate le tariffe indicate da parte ricorrente a pag 2 del ricorso. Quantifichi in relazione allo stesso periodo il diverso importo risultante dall'applicazione delle tariffe come pattuite in contratto”.
La causa è stata, infine, discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° ottobre 2025.
2. In via preliminare, si osserva come non vi sia contestazione in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale inter partes. Inoltre, risulta pacifico che abbia provveduto al saldo di Parte_1
tutte le fatture emesse da Parte_2
Controversa risulta, invece, la legittimità della richiamata variazione del marzo 2022 del prezzo dell'energia elettrica, oggetto di fornitura operata da quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 13.4 del contratto sottoscritto dalle parti, Pt_2
era legittimata a proporre alla propria cliente nuove condizioni
[...]
negoziali, purché nel rispetto dei termini temporali ivi previsti, per iscritto e con facoltà di recesso di quest'ultima. Sempre in sede pattizia è stato stabilito che la corrispondenza e gli altri documenti afferenti al contratto sarebbero stati inviati dalla società fornitrice alla cliente all'indirizzo e-mail ordinaria mentre le Email_2
fatture e altre eventuali comunicazioni, anche sostitutive di quelle da inviare per raccomandata a/r, sarebbero state trasmesse all'indirizzo pec Email_3
Orbene, non v'è dubbio che gravi sulla convenuta l'onere di provare l'avvenuta comunicazione della richiamata proposta di modifica negoziale, dal momento che è proprio quest'ultima ad essersene avvalsa ai fini dell'innalzamento delle tariffe di fornitura.
Ebbene, deve rilevarsi come non abbia assolto Parte_2
all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Quest'ultima deduce, infatti, di aver provveduto ad inviare a
[...]
un'apposita comunicazione di variazione contrattuale a Parte_1 decorrere dal 1.4.2020 all'indirizzo e-mail ordinaria
La circostanza è stata puntualmente contestata Email_4
dalla ricorrente, la quale a più riprese, in prima battuta nel ricorso introduttivo e successivamente in sede di udienza del 14.4.2025, ha specificato di non aver mai ricevuto la suddetta nota.
Come noto, mentre la posta elettronica certificata (definita a livello normativo dall'art. 1 co I. lett. v-bis del D.Lgs. 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale”) è un sistema di comunicazione che consente di attestare l'invio e l'avvenuta consegna del messaggio mediante il rilascio di ricevute opponibili ai terzi, la posta elettronica ordinaria non fornisce altrettante garanzie di ricezione del messaggio da parte del destinatario. Conseguentemente, a fronte della specifica contestazione da parte di la mera Parte_1
produzione della nota di variazione contrattuale del 20.12.2019 non può ritenersi sufficiente per provare l'avvenuto invio della medesima
(cfr. Tribunale Spoleto, Sentenza, 07/03/2024, n. 262, T.A.R.
Pescara, (Abruzzo) sez. I, 27/06/2023, n.255). Inoltre, va evidenziato come l'odierna convenuta non abbia provveduto neppure a depositare la comunicazione e-mail ordinaria che asserisce di aver spedito, limitandosi a produrre la nota che alla stessa sarebbe stata allegata.
Tanto premesso, si deve ritenere che abbia Parte_2
illegittimamente operato la variazione tariffaria oggetto del presente giudizio e che, pertanto, abbia diritto di ripetere ai Parte_1
sensi dell'art. 2033 c.c. la differenza fra quanto versato e quanto effettivamente dovuto in base al contratto di fornitura nel periodo fra marzo 2022 e giugno 2023.
3. In ordine al quantum debeatur, cioè all'importo indebitamente corrisposto dall'attrice e oggetto della domanda di ripetizione, deve rilevarsi che sussiste una discrasia fra la tariffa effettivamente pattuita (F1 €/KWh 0,0492; F2 €/KWh 0,0496; F3 €/KWh 0,0369) e quella che deduce in sede di ricorso essere oggetto Parte_1
del contratto di fornitura (F1 €/KWh 0,0679; F2 €/KWh 0,0674; F3
€/KWh 0,0519) e che ha posto alla base dei propri conteggi. Va osservato, inoltre, come più in generale vi sia contestazione fra le parti in ordine al corretto importo oggetto della ripetizione, quantificato da parte attrice in € 169.990,00 (si vedano il ricorso e gli allegati 2 e 3 al medesimo).
Sul punto, in corso di causa, è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Rag. Persona_1
In relazione alla prima parte del quesito sopra riportato, il consulente ha chiarito come, effettivamente, le tariffe applicate da Pt_2
nel periodo per cui è lite siano diverse da quelle indicate
[...]
dall'attore in sede di ricorso.
In ordine alla seconda parte del menzionato quesito, il Consulente ha provveduto a realizzare tre ipotesi di calcolo:
a) una prima, in base alle tariffe fisse di cui al contratto di fornitura dell'11.1.2017, da cui emerge che l'importo effettivamente dovuto dalla cliente per il periodo marzo
2022/giugno 2023 risulta pari ad “€ 109.364,21, così ripartito:
€ 105.161,96 per il POD di Porto Torres ed € 4.202,25 per il
POD di Sassari)” (p. 29 dell'elaborato peritale);
b) una seconda, sulla scorta delle tariffe indicate a p. 2 del ricorso da da cui emerge un importo pari “ad Parte_1
€ 122.586,73 così ripartito: € 117.902,32 per il POD di Porto
Torres ed € 4.684,41 per il POD di Sassari, come dimostrato con le tabelle 1C-4C e 1D-4D” (sempre p. 29 dell'elaborato peritale); c) una terza relativa al corrispettivo conseguente alla pretesa variazione contrattuale, da cui emerge un dovuto pari ad €
280.649,21, in base ai calcoli del consulente, e ad €
280.761,98 in base alle fatture emesse dalla convenuta (“la differenza dipende dagli arrotondamenti del foglio elettronico”,
p. 23 della CTU). Il consulente sul punto ha verificato che tali somme risultano – comunque – diverse dall'importo che l'attrice afferma di aver corrisposto in sede di ricorso (pari ad €
267.658,00).
In primo luogo, si rileva come debbano essere disattesi i conteggi di cui agli allegati 2 e 3 al ricorso in quanto negli stessi il CTU, con motivata valutazione, ha riscontrato diverse incongruenze.
In secondo luogo, si ritiene di dover fare riferimento al conteggio sub lett. a), che si fonda sulle tariffe contrattualmente pattuite. Sul punto si osserva come, in effetti, parte ricorrente nell'atto introduttivo abbia erroneamente indicato il corrispettivo della fornitura. Tuttavia, la stessa ha più volte chiarito di ritenersi tenuta al pagamento della tariffa fissa pattuita nel contratto stipulato in data 11.1.2017.
Dunque, gli importi effettivamente dovuti da per il Parte_1
periodo fra marzo 2022 e giugno 2023 ammontano ad € 109.364,21
(relativi sia al POD di Porto Torres, sia a quello di Sassari).
Non rileva, infine, agli effetti della ripetizione dell'indebito che sussista una discrasia fra l'importo che la ricorrente deduce di aver corrisposto e quello individuato dal CTU applicando le tariffe maggiorate.
Infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ss., l'istituto della ripetizione dell'indebito (oggettivo) comporta che il creditore possa richiedere indietro quanto abbia effettivamente versato in assenza di una causa giustificativa. Ebbene la ricorrente asserisce, nel proprio atto introduttivo, di aver corrisposto la somma di € 267.658,00. In particolare, afferma di aver “diligentemente Parte_1
provveduto al saldo di tutte le fatture emesse dalla pari ad Pt_2
euro 267.658,00, con riserva di ripetizione…” (p. 2) e “stante
l'illegittimità della modifica delle condizioni applicate, avendo la società prontamente saldato le bollette, la medesima ha Parte_1
il diritto di ripetere tutte le somme indebitamente versate. In particolare, come esposto in premessa, la società ha Pt_2
fatturato consumi per un ammontare di euro 267.658,00…” (pp. 4 e
5).
La circostanza non è stata specificatamente contestata da parte resistente.
Pertanto, in accoglimento della domanda ex art.2033 c.c., Pt_2
dovrà rifondere a a titolo di restituzione
[...] Parte_1
dell'indebito la somma di € 158.293,79 (pari alla differenza tra €
267.658,00 ed € 109.364,21).
4. Merita parimenti di trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dall'attrice in sede di ricorso. Ai sensi dell'art. 1455 c.c. “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”. Tale valutazione deve effettuarsi sulla base del duplice criterio della rilevanza oggettiva dell'inadempimento - la sua apprezzabile incidenza sull'equilibrio funzionale del rapporto - e di quella soggettiva - l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con l'esecuzione del contratto (cfr.
Cass. civ., Ordinanza, 24/03/2021, n. 8220).
Ebbene nel caso di specie questo giudice osserva che l'inadempimento di debba ritenersi di non scarsa Parte_2
importanza sulla base: - dell'entità economica oggettiva degli importi indebitamente percepiti dalla stessa (pari ad € 158,293,79);
- dell'oggettiva violazione dell'art. 13 del contratto che richiede che le variazioni del medesimo proposte dal fornitore siano comunicate per iscritto al cliente;
- dell'interesse di di essere regolarmente Parte_3
portata a conoscenza di modifiche contrattuali così rilevanti, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso riconosciutole a livello negoziale.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico della resistente, in considerazione della soccombenza di quest'ultima, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali in ragione della discussione orale.
Sempre in applicazione del principio di soccombenza a carico di devono essere poste anche le spese di CTU, già Parte_2
liquidate con separato provvedimento in data 20 luglio 2025.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accertata l'illegittimità della variazione contrattuale applicata da nel periodo fra il marzo 2022 e il giugno 2023, Parte_2
condanna la resistente alla restituzione alla resistente dell'importo di
€ 158,293,79;
3. dichiara risolto il contratto di fornitura stipulato fra le parti in data
11.1.2017 per grave inadempimento di Parte_2
4. condanna a rifondere a le spese Parte_2 Parte_1
di lite liquidate: in € 786,00 per esborsi ed € 11.977,00 a titolo di compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e IVA come per legge;
5. pone le spese di CTU, già liquidate, integralmente a carico di parte convenuta.
Firenze, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Matteo
Papani