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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8175 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 2523/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. MANCUSI Parte_1
SERGIO MASSIMO
E
Avv. MARIA PIA CP_1
TETI
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 445bis comma 6°, Cpc, depositato in data 24/01/2025,
ha agito per ottenere l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni:
“- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, in via subordinata,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente allo status di handicap grave dalla domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale della D.ssa Merli nel procedimento di ATP e, conseguentemente,
- CONDANNARE l al pagamento in favore della parte ricorrente dei CP_1 ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge”. L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità e comunque il rigetto della stessa.
Alla odierna udienza, disposti vari differimento in attesa del provvedimento di prima fase, il processo è quindi deciso, all'esito della discussione.
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare va precisato che non potrebbe, in ogni caso, in questa fase essere accolta la domanda volta ad ottenere la declaratoria del diritto ed il pagamento dei ratei della prestazione in quanto nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, il giudice può accertare esclusivamente la sussistenza o meno del requisito sanitario, senza poter pronunciare condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione, la cui erogazione resta subordinata alla verifica dell'esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge.
Nel merito delle contestazioni, di poi, va osservato che le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione, non risultano idonee a giustificare il rinnovo dell'accertamento peritale. Nell'opposizione si sostiene che il CTU della fase sommaria abbia espresso un giudizio conclusivo “non immune da vizi” e quindi “infondato ed inattendibile” e come siano state sottovalutate le certificazioni e gli esami specialistici “se non addirittura fortemente minimizzati o dimenticati”. Il CTU della prima fase, tuttavia, riscontrando le patologie denunciate, tenute presenti le certificazioni rilevanti e l'esame obiettivo, ha effettuato una valutazione complessiva in termini di incidenza sulla invalidità, escludendo che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sottesi alla prestazione di cui all'art. 1 l. 18/80 (indennità di accompagnamento). Ha infatti formulato le proprie considerazioni medico legali, dopo aver preso visione della copiosa documentazione sanitaria, acquisita anche in sede di operazioni peritali, considerata l'obiettività clinica ed il complesso morboso riportato in diagnosi, evidenziando come “Gli accertamenti svolti in tale sede hanno permesso di evidenziare compromissione della funzione dell'apparato locomotore, che, però, non è tale da rendere impossibile la deambulazione autonoma, che avviene con appoggio monolaterale e con andatura cauta e non impedisce l'autonomo compimento degli atti elementari del vivere quotidiano. Tale quadro morboso comporta indubbiamente una condizione invalidante ma non comporta una impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né determina una limitazione a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, così come viene contemplato nell'articolo 1 legge 18/80 in tema di concessione del beneficio di indennità di accompagnamento”. La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata;
né le certificazioni successive depositate da parte ricorrente evidenziano la decisività di un ulteriore accertamento, in relazione agli aspetti contestati, non rilevando una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921). In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021).
In definitiva quindi l'opposizione non può essere accolta, con conferma dell'accertamento della fase sommaria e compensazione delle spese del giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e dichiara che il possiede i requisiti Parte_1
sanitari utili al riconoscimento dell'Handicap con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, come riconosciuto nella perizia medico legale della D.ssa Merli nel procedimento di ATP;
compensa le spese.
Roma, lì 10/07/2025 Il Giudice