Articolo 1245 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1244Articolo 1231
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9 ottobre 2010
Art. 1245. Periodi di servizio effettivo presso societa' di navigazione aerea 1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso societa' di navigazione aerea e' computato per meta' ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010