Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4567 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in qualità di legale rappresentante p.t. della-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
-OMISSIS- Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del 10.7.2024 prot. N. -OMISSIS- recante il rigetto della richiesta di paritaria della scuola ricorrente;
del silenzio rifiuto avverso la istanza del 19.6.2024 presentata dalla ricorrente all’ASL di Caserta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25\11\2024:
A) del decreto del 10.7.2024 prot. N. -OMISSIS- recante il rigetto della richiesta di paritaria della scuola ricorrente;
B) la relazione ispettiva assunta al prot. n° -OMISSIS- del 19 giugno 2024,
C) nota prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2024 con la quale è stata inviata richiesta di integrazione documentale relativa alle citate carenze con preavviso di rigetto della suddetta istanza, ai sensi dell’art. 10 - bis della legge n. 241/1990;
D) rigetto implicito dell’istanza di autotutela presentate dalla ricorrente;
E) nota prot. n. -OMISSIS- del 28.02.2024, concernente le disposizioni operative per il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche per a.s. 2022/2023 e di ogni altro atto, provvedimento propedeutico o connesso a quello impugnato;
F) del silenzio rifiuto avverso la istanza del 19.6.2024 presentato dalla ricorrente all’ASL di Caserta;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Asl di Caserta;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa MA Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Rilevato che:
- il ricorso introduttivo ha ad oggetto il diniego del riconoscimento della parità scolastica di cui all’atto del 10.7.2024 prot. n. -OMISSIS-, motivato, in particolare, sulla relazione ispettiva del 19 giugno 2024, n. 35554.
- la relativa istanza cautelare è stata oggetto di rinuncia da parte ricorrente alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024;
-con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 novembre 2024, in ragione delle sopravvenienze documentali, è stata formulata una nuova istanza cautelare, in relazione alla quale il Collegio ha adottato l’ordinanza di sollecito dell’Amministrazione a rideterminarsi n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2024;
Osservato che:
- in riscontro a tale sollecitazione, l’Amministrazione, riesaminata la fattispecie, ha adottato la sopravvenuta decisione del 25 maggio 2025, prot. 39437;
-tale nota conferma il diniego all’istanza di riconoscimento della parità scolastica, con decorrenza dall’anno 2024/2025, sulla base della rinnovata istruttoria;
-pertanto alla successiva udienza pubblica dell’11 giugno 2025, come si evince dal verbale, “ il Presidente rileva la mancata impugnativa del provvedimento del 23 maggio 2025 e il difensore chiede rinvio per motivi aggiunti ” (il giudizio è stato rinviato alla odierna udienza pubblica del 18 febbraio 2026);
Rilevato che la predetta decisione è rimasta inoppugnata, non avendo parte ricorrente prodotto alcuna attività difensiva dopo l’udienza dell’11 giugno 2025 e che essa, avendo efficacia confermativa e lesiva della posizione giuridica della ricorrente, è pertanto idonea a far venire meno l’utilità della eventuale decisione favorevole del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del giudizio;
Osservato che tale questione processuale è stata anche formalmente sottoposta al contraddittorio delle parti all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, ex art. 73 c.p.a.;
Ritenuto che l’atto sopravvenuto, adottato dall’Amministrazione su impulso dell’ordinanza cautelare, ma nell’esercizio del suo autonomo potere di valutazione tecnica e all’esito di una rinnovata istruttoria, si configuri come una conferma in senso proprio, con conseguente efficacia lesiva e rideterminazione dell’assetto degli interessi in gioco (" La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata ” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2025, n. 8007);
Ritenuto che pertanto, in mancanza di tempestiva impugnazione, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, della predetta rideterminazione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti debbano dichiararsi improcedibili;
Considerato che il rilievo d’ufficio della questione processuale e l’articolazione della vicenda giustifichino la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
MA Lo AP, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| MA Lo AP | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.