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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 60916/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Daniela CAVALIERE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 60916/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/10/2024 e promosso da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Camerata Picena n. 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Pesiri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma Via G.A. Guattani n. 14/A, giusta procura alle liti per atto Notar rep. 8745 Persona_1 depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte Attrice contro
(C.F. , con sede in Monastir, Via Verdi n. 1, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], CP_3 C.F._1
Via Asiago n. 5,
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in Controparte_4 C.F._2
Monastir, Via Palermo n. 47;
, (C.F. ), nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1 C.F._3
Via Colli Euganei n. 1, t tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Dore e Sara Garau (C.F. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parti Convenute
Oggetto: Concorrenza sleale.
Conclusioni:
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Accertare l'inadempimento contrattuale relativamente all'obbligo di esclusiva dei Sigg.ri , CP_4CP_ e e per essi, ed in solido fra loro, con la 2. Dichiarare la Pt_1 Controparte_2 responsabilità contrattuale dei convenuti per l'inadempimento accertato e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno pari ad Euro 323.567,61; 3. Accertare la presenza di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. nei termini dello sviamento di clientela e, per l'effetto, inibire ex art. 2599 c.c. ai convenuti la prosecuzione della condotta lesiva e risarcire il danno ex art. 2043 c.c. nella misura di Euro 415.426,00 o in quella ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis: ) rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
) in ogni caso con vittoria di spese e onorari oltre I.V.A., spese generali e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2020 la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig. Controparte_2 [...]
la Sig.ra e il Sig. per l'accertamento CP_3 Controparte_4 Parte_1 dell'inadempimento contrattuale relativamente all'obbligo di esclusiva e di patto di non CP_ concorrenza dei Sigg.ri e e per essi della con CP_4 Pt_1 Controparte_2 conseguente declaratoria della responsabilità contrattuale e condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari ad Euro 323.567,61, nonché per l'accertamento della presenza atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. nei termini dello sviamento di clientela e, per l'effetto, per l'inibizione ex art. 2599 c.c. ai convenuti della prosecuzione della condotta lesiva ed il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura di Euro 415.426,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Parte attrice esponeva: - di essere un Organismo di Certificazione che operava nella valutazione di conformità dei sistemi di gestione e del prodotto direttamente ed in collaborazione con il suo network di partnership internazionali qualificate per attività di audit finalizzate alla verifica ed alla attestazione della conformità delle normative inerenti alla qualità, l'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro,
l'energia, la responsabilità sociale, la tracciabilità alimentare, il prodotto nella maggior parte dei settori merceologici interessati alla compliance;
- che la convenuta era società specializzata nel settore delle certificazioni;
Controparte_2
- che i convenuti e erano soci della e vi Controparte_4 CP_3 Controparte_2 svolgevano l'attività di auditor unitamente al convenuto;
Parte_1
CP_
- di aver individuato i convenuti e quali professionisti incaricati di svolgere CP_4 Pt_1
l'incarico di auditor ovvero di valutatore di Sistemi di Gestione, e che gli stessi accettavano Commentato [DC1]:
l'incarico, dichiarando di avere le capacità tecnico-professionali richieste al ruolo ed i requisiti giuridici e tecnici per l'evasione di detto incarico;
CP_
- che i convenuti e avevano anche il ruolo di ispettori di prodotto;
CP_4
- che la fatturazione delle prestazioni ricevute avveniva attraverso la che Controparte_2 collaborava nella gestione dei clienti che le venivano affidati e da sottoporre ad indagine per il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni da parte di TY RI e;
CP_1
- che a far data dal 2019 i clienti ove gli odierni convenuti avevano prestato la loro attività di auditing cessavano il rapporto contrattuale con per instaurare un egual rapporto Controparte_1 Controparte_ con società concorrenti, che collaboravano a loro volta con la società ;
- che tale condotta integrava la fattispecie di concorrenza sleale per sviamento di clientela e le ha cagionato un danno derivante dal netto calo di fatturato;
- che i convenuti, oltre ad aver svolto attività di concorrenza sleale, in vigenza del contratto sottoscritto con l'attrice medesima e con la società TY RI violavano il diritto di esclusiva ed anche le disposizioni di quest'ultimo contratto in tema di patto di non concorrenza post contrattuale;
- che in ragione della violazione dell'esclusiva e del patto di non concorrenza, in data 08.06.2020, aveva risolto il contratto di collaborazione con gli auditors convenuti per inadempimento contrattuale.
Tanto premesso parte attrice concludeva come in epigrafe. Le parti convenuti, costituitesi con comparsa del 17.06.2021, contestando ed impugnando tutte le avverse deduzioni, allegazioni e conclusioni perché infondate in fatto ed in diritto, chiedevano il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la premetteva di essere nel settore della Controparte_2 certificazione dei sistemi di gestione, fornendo servizi di c.d. “auditing”, precisando che la circostanza che la medesima società ed i suoi Professionisti operassero in collaborazione anche con altri organismi di certificazione era nota alla società sin dalla sottoscrizione del primo CP_1 accordo tra le Parti.
Eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della attrice per ogni domanda relativa ad eventuali rapporti e contratti sottoscritti con la società TY RI, ovvero di qualsivoglia altro organismo di certificazione diverso dalla società . CP_1 Controparte
Nel merito sosteneva che l'unico contratto di collaborazione concluso con la con previsione di un obbligo di esclusiva fosse quello sottoscritto dalla Dott.ssa in data
[...] CP_4
19.04.2016 relativo alle sole certificazioni del controllo di produzione del calcestruzzo industrializzato e che detto contratto fosse stato correttamente adempiuto dalla convenuta, senza violazione alcuna dell'obbligo di esclusiva ivi previsto all'art. 7.
Tutti i convenuti deducevano che i contratti prodotti da parte attrice come doc. 5, 6, 7 CP_ (rispettivamente di ) fossero stati da loro conclusi con un soggetto diverso, CP_4 Pt_1 la società capogruppo TY RI.
CP_
Il convenuto provvedeva a disconoscere il contratto apparentemente a sua firma, prodotto da parte attrice, che regolerebbe il suo rapporto di collaborazione con questa.
Parte convenuta deduceva la genericità della contestazione di concorrenza sleale stante la mancata allegazione delle modalità, asseritamente scorrette, che sarebbero state poste in essere da tutti e da ciascuno dei convenuti in relazione agli illeciti concorrenziali prospettati ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., contestando pertanto nel merito ogni relativo addebito di concorrenza sleale.
Contestava, inoltre, le pretese risarcitorie della controparte, deducendo la mancanza sia dell'an che del quantum, considerata la carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie illecita.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.07.2021 in relazione al disconoscimento della difesa dell'Ing. del contenuto, della conformità all'originale e della CP_3 sottoscrizione apposta in calce all'accordo di collaborazione sottoscritto con la Controparte_1 in data 17.11.2011, la parte attrice, intendendo avvalersi della scrittura disconosciuta, chiedeva la verificazione della stessa, nonché l'adozione di idonea misura cautelare ex art. 2599 c.c. per far cessare le condotte anticoncorrenziali considerato il vincolo di esclusiva che i convenuti avevano con e domandava la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Controparte_1
Esperiti gli incombenti preliminari, considerata la proposizione di una domanda cautelare in corso di causa sulla quale era necessario costituire il contraddittorio, veniva fissata l'udienza del
4.11.2021 per la decisione di tale domanda.
Con ordinanza del 25.05.2022, non ravvisandosi il fumus boni iuris, veniva respinta la domanda cautelare e concessi i termini ex art. 183 c.c., rilevato:
- “che i contratti conclusi dai convenuti con TY RI – impregiudicata la questione della
loro effettiva rilevanza nel presente giudizio nel quale questa non è parte – all'art.
3.12 vietano agli auditors di accettare dopo il servizio prestato per TY RI alcuna attività come consulente del cliente per due anni, ma che tale disposizione nulla ha a che vedere con un divieto di concorrenza con la committente, trattandosi di un divieto di ben altra natura diretto a garantire la
loro obiettività nei confronti del cliente certificato o ispezionato;
- che l'unico contratto concluso dai convenuti con che prevedrebbe un divieto di CP_1 CP_ concorrenza successivo alla cessazione del rapporto sarebbe quello del convenuto di cui questi però ha disconosciuto la sottoscrizione, e che quindi allo stato, nonostante l'istanza di verificazione preannunciata da , non ha efficacia probatoria nei suoi confronti;
CP_1
- che sulla configurabilità della concorrenza sleale incide l'assenza del rapporto di concorrenza fra
CP_ la attrice ed i sigg. , , dovendo tale rapporto ravvisarsi nei confronti delle CP_4 Pt_1 società, peraltro individuate nella domanda, che avrebbero beneficiato della distrazione di clientela, ma che non sono parte del presente giudizio;
- che allo stato non si ravvisa una prova adeguata dell'esistenza attuale di un obbligo negoziale nei confronti della attrice, essendo i rapporti contrattuali cessati per il recesso della attrice”.
Con ordinanza del 18.01.2023, resa all'esito dell'udienza cartolare, veniva disposta
CP_ consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare la riferibilità al sig. della sottoscrizione apposta in calce al contratto di collaborazione del 17.11.2011.
La causa veniva istruita documentalmente e con consulenza tecnica grafologica depositata CP_ dalla Dott.ssa che concludeva per l'autografia della sottoscrizione dell'Ing. sul Per_2 contratto di collaborazione, ed all'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive. *****
Giova premettere che non viene in rilievo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
In base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale (cfr. Cass. civ. n. 17161 del 26/06/2019).
Nel caso in esame non emerge dalla prospettazione attorea alcuna interferenza della prospettata concorrenza sleale della parte convenuta con titoli di proprietà industriale, sicché non viene in rilievo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Nel merito, presupposto indefettibile dell'illecito anticoncorrenziale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
L'esistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. (cfr. Cass. civ. n. 17144 del
22/07/2009).
Nella specie, è appena il caso di premettere che non ricorre la situazione di concorrenzialità
tra le parti in causa, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune: in particolare, la
[...]
è un Organismo di Certificazione per la valutazione di conformità dei sistemi di CP_1 gestione e del prodotto direttamente ed in collaborazione con il suo network di partnership internazionali qualificate per attività di audit finalizzate alla verifica ed alla attestazione della conformità delle normative inerenti alla qualità, la opera nel settore della Controparte_2 certificazione dei sistemi di gestione, fornendo servizi di c.d. “auditing”, ed i convenuti CP_4 CP_ e sono auditors nonché i primi due anche soci di quest'ultima società, pertanto non Pt_1 ricorrono i presupposti, almeno potenziali, di concorrenzialità tra le parti.
Tanto premesso, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute, posto che l'attrice indica tra le condotte definite di concorrenza sleale quella delle parti convenute anche con riferimento agli accordi stipulati con e non solo a Controparte_1
TY RI S.r.l., afferendo al merito ogni valutazione sulla liceità delle condotte riferibili agli accordi sottoscritti dai convenuti con quest'ultima.
Nel merito, la domanda è infondata.
Ebbene risulta per tabulas che:
- la e la hanno sottoscritto un accordo quadro che Controparte_1 Controparte_2 disciplinava i rapporti economici tra le società (cfr. doc. 2 e docc. 21, 22 – 25 fascicolo parte convenuta), che prevedevano – oltre alle collaborazioni professionali esterne rese dai Professionisti che svolgevano il ruolo di “Auditors” o di ispettori – anche rapporti di tipo commerciale consistenti, in buona sostanza, nel favorire la conclusione di contratti tra le aziende conosciute da
[...] Controparte e la Controparte_1
- che venivano sottoscritti contratti di collaborazione generali tra la ed i Controparte_1 professionisti convenuti PO e SA ed incarichi specifici che venivano di volta in volta conferiti dalla ai professionisti convenuti riferiti ad individuati clienti per i quali Controparte_1 dovevano effettuarsi le attività di audit o di ispezione prodromiche all'eventuale rilascio o mantenimento o rinnovo delle certificazioni;
- che il convenuto Ing. sottoscriveva dapprima l'accordo di collaborazione del CP_3
17.11.2011 (doc. 2 fascicolo parte attrice) oggetto di verificazione da parte del consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa ed in seguito la lettera di incarico generale del 07.09.2015 (doc. 3 e Per_2 doc. 20 fascicolo parte convenuta) e l'accordo di collaborazione del 03.10.2015 (doc. 4 parte convenuta), rimasti in vigore sino alla interruzione dei rapporti tra le Parti;
- che la convenuta Dott.ssa sottoscriveva la lettera di incarico generale con Controparte_4 del 07.09.2015 (cfr. doc. 5 e doc. 20), rimasta in vigore sino alla interruzione dei Controparte_1 rapporti tra le Parti e, successivamente, l'accordo di collaborazione del 19.04.2016 (doc. 1 parte attrice), contratto – quest'ultimo – relativo alla sola attività di nella certificazione del CP_5 controllo di produzione del calcestruzzo industrializzato;
- che il convenuto Sig. non aveva alcun accordo di collaborazione con la Parte_1 [...]
e svolgeva dunque la propria attività sulla base delle singole lettere di incarico per CP_1 ciascuno degli audit che gli venivano affidati. In tal modo ricostruiti i rapporti tra le parti, la addebita ai convenuti la Controparte_1 violazione degli obblighi contrattuali in termini di violazione del patto di esclusiva o di non concorrenza da parte dei convenuti e condotte integrative di illecito anticoncorrenziale ex art. 2598
c.c., prospettando un'attività di massiccia distrazione di clientela posta in essere dalle parti convenute in proprio danno, che avrebbe determinato, secondo la sua prospettazione, il passaggio di numerosi clienti dall'attrice ad altre società concorrenti, nello specifico Organismi di certificazione.
A tal fine, occorre innanzitutto distinguere, da un lato, la violazione del patto di esclusiva o di non concorrenza, pattuito tra le parti o previsto dalla legge, dalla concorrenza sleale;
dall'altro lato, distinguere la concorrenza lecita da quella illecita/sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Preliminarmente, giova ricordare che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
In linea generale va rilevato che le disposizioni contenute nei contratti tutti per cui è causa nulla hanno a che vedere con un divieto di concorrenza con la committente, Controparte_1 trattandosi di divieti di diversa natura diretti a garantire l'obiettività e l'imparzialità degli auditors
nei confronti del cliente certificato o ispezionato.
Ebbene, va rilevato che, come dedotto dai convenuti, nei documenti sopra citati nessun vincolo di esclusiva è previsto, fatta eccezione per il contratto di collaborazione del 17.04.2016 della dott.ssa relativo allo specifico incarico con vincolo di esclusiva per la certificazione del controllo CP_4 della produzione di calcestruzzo industrializzato, che tuttavia non risulta violato nei termini dedotti da parte attrice.
Invero, detto vincolo prevedeva, all'art. 7, l'impegno della con la sottoscrizione del CP_4 contratto a svolgere l'incarico in esclusiva per la Società, e dunque in assenza di collaborazione con altri organismi di certificazione, le attività ivi previste. È evidente che il vincolo di esclusiva si riferisce alla specifica attività di audit per la certificazione della produzione di calcestruzzo industrializzato che la dott.ssa doveva eseguire solo per la parte attrice con la quale aveva CP_4 sottoscritto il contratto di collaborazione e non risulta dagli atti attività specifica dalla medesima convenuta svolta per altri Organismi di Certificazione, con la conseguenza che alcun addebito di violazione del vincolo di esclusiva può esserle mosso. Nella fattispecie concreta, come innanzi illustrato, all'art.
4.2. lett. B) dell'accordo di
CP_ collaborazione dell'Ing. del 17.11.2011, le parti hanno espressamente previsto uno specifico patto di non concorrenza che però afferisce per l'appunto ai rapporti tra concorrenti, prevedendo espressamente l'impegno da parte del collaboratore a non intraprendere alcuna azione di concorrenza nei confronti di specie mediante utilizzo di know-how o di sistemi Controparte_1 acquisiti da o tramite quest'ultima sia in Italia e all'estero, almeno per due anni solari successivi alla data di cessazione dell'accordo. CP_
Rilevata la non concorrenzialità tra la parte attrice ed il convenuto ne deriva che nessun addebito di violazione del patto di non concorrenza possa essere al medesimo imputato, anche in considerazione dei successivi accordi di collaborazione e di incarico sottoscritti in data 7.09.2015 e
3.10.2015 volti a disciplinare i successivi rapporti di collaborazione che non contengono più alcun riferimento al patto di non concorrenza.
Orbene, premesso che la non ha assunto alcun obbligo di esclusiva nei Controparte_2 confronti dell'attrice, né un obbligo di non concorrenza, non si rinvengono specifiche allegazioni né CP_ la prova delle addotte violazioni degli obblighi contrattuali assunti dai convenuti e CP_4
quindi non può prospettarsi al riguardo alcuna responsabilità contrattuale. Pt_1
E' altresì priva di pregio la domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2598 c.c. per concorrenza sleale o per fatti illeciti ex art. 2043 c.c..
Orbene – premesso che l'ordinamento nazionale (al pari di quello comunitario) tutela e favorisce la concorrenza lecita tra le imprese, tanto da perseguire tutte quelle attività illecite che restringono o falsano il gioco della concorrenza – compie atti di concorrenza sleale quell'imprenditore che ponga in essere, in danno di un concorrente, uno dei comportamenti illeciti previsti dal n. 1 (confusione con i nomi e i segni altrui;
imitazione servile dei prodotti di un concorrente, confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente) o n. 2 (denigrazione o appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente) dell'art. 2598 c.c., ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, si avvalga “direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Lo sviamento della clientela costituisce la modalità tipica attraverso la quale si cagiona un pregiudizio o un pericolo di danno al patrimonio dell'imprenditore concorrente, ma per essere considerato il risultato di un'attività concorrenzialmente illecita è necessario accertare il compimento di una condotta vietata dall'art. 2598 nn. 1 e 2, c.c. o comunque non conforme ai principi della correttezza professionale, ai sensi del successivo n. 3.
Nella specie, anche laddove fosse stato configurabile un rapporto di concorrenzialità tra le parti in causa, ciò che non è per quanto già detto avuto riguardo all'attività dalle medesime rispettivamente svolta, l'attrice, su cui sarebbe gravato l'onere probatorio, vertendosi, con riferimento a quest'ultima domanda, in materia di responsabilità aquiliana, non ha in ogni caso fornito idonea prova delle asserite condotte di concorrenza sleale che sarebbero state poste in essere dai convenuti in suo danno, non essendo state enucleate, in particolare, né supportate da idoneo supporto probatorio condotte dei convenuti tali da costituire un'illecita distrazione di clientela dall'attrice a favore di terzi.
L'attrice ha fornito, invero, un documento di sua formazione unilaterale comprensivo di una lista di clienti che, secondo la sua prospettazione, sarebbero transitati dalla società attrice ad altri
Organismi di Certificazione (nella specie SM Slovensko, ABS e Istituto NO), senza tuttavia corredare tale produzione e le relative allegazioni circa lo sviamento di clientela di idonea prova di condotte illecite che sarebbero state attuate dai convenuti per determinare tale passaggio di clientela.
Si rileva, infatti, che la concorrenza, in mancanza di un patto che la vieti, non è illecita ed anzi è necessaria nel mercato al fine di migliorare le prestazioni offerte e le relative condizioni economiche, sfociando nell'illecito qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2598 c.c. e, in generale, qualora sia attuata con strumenti vietati dall'ordinamento giuridico.
Ebbene, nella specie non è stata comprovata alcuna condotta illecita dei convenuti a monte dell'asserito passaggio di clientela dall'attrice ad altre società esercenti l'attività di Organismo di certificazione, quindi la pretesa attorea non merita accoglimento.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 4.11.2020 dalla , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso le società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e e , contrariis reiectis: Controparte_4 CP_3 Parte_1
- rigetta le domande proposte dalla avverso in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, e e Controparte_4 CP_3
; Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, che liquida, in euro 30.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTu grafologica liquidate con CP_3 separato decreto.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Daniela CAVALIERE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 60916/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/10/2024 e promosso da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Camerata Picena n. 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Pesiri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma Via G.A. Guattani n. 14/A, giusta procura alle liti per atto Notar rep. 8745 Persona_1 depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte Attrice contro
(C.F. , con sede in Monastir, Via Verdi n. 1, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], CP_3 C.F._1
Via Asiago n. 5,
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in Controparte_4 C.F._2
Monastir, Via Palermo n. 47;
, (C.F. ), nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1 C.F._3
Via Colli Euganei n. 1, t tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Dore e Sara Garau (C.F. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parti Convenute
Oggetto: Concorrenza sleale.
Conclusioni:
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Accertare l'inadempimento contrattuale relativamente all'obbligo di esclusiva dei Sigg.ri , CP_4CP_ e e per essi, ed in solido fra loro, con la 2. Dichiarare la Pt_1 Controparte_2 responsabilità contrattuale dei convenuti per l'inadempimento accertato e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno pari ad Euro 323.567,61; 3. Accertare la presenza di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. nei termini dello sviamento di clientela e, per l'effetto, inibire ex art. 2599 c.c. ai convenuti la prosecuzione della condotta lesiva e risarcire il danno ex art. 2043 c.c. nella misura di Euro 415.426,00 o in quella ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis: ) rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
) in ogni caso con vittoria di spese e onorari oltre I.V.A., spese generali e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2020 la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig. Controparte_2 [...]
la Sig.ra e il Sig. per l'accertamento CP_3 Controparte_4 Parte_1 dell'inadempimento contrattuale relativamente all'obbligo di esclusiva e di patto di non CP_ concorrenza dei Sigg.ri e e per essi della con CP_4 Pt_1 Controparte_2 conseguente declaratoria della responsabilità contrattuale e condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno pari ad Euro 323.567,61, nonché per l'accertamento della presenza atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. nei termini dello sviamento di clientela e, per l'effetto, per l'inibizione ex art. 2599 c.c. ai convenuti della prosecuzione della condotta lesiva ed il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura di Euro 415.426,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Parte attrice esponeva: - di essere un Organismo di Certificazione che operava nella valutazione di conformità dei sistemi di gestione e del prodotto direttamente ed in collaborazione con il suo network di partnership internazionali qualificate per attività di audit finalizzate alla verifica ed alla attestazione della conformità delle normative inerenti alla qualità, l'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro,
l'energia, la responsabilità sociale, la tracciabilità alimentare, il prodotto nella maggior parte dei settori merceologici interessati alla compliance;
- che la convenuta era società specializzata nel settore delle certificazioni;
Controparte_2
- che i convenuti e erano soci della e vi Controparte_4 CP_3 Controparte_2 svolgevano l'attività di auditor unitamente al convenuto;
Parte_1
CP_
- di aver individuato i convenuti e quali professionisti incaricati di svolgere CP_4 Pt_1
l'incarico di auditor ovvero di valutatore di Sistemi di Gestione, e che gli stessi accettavano Commentato [DC1]:
l'incarico, dichiarando di avere le capacità tecnico-professionali richieste al ruolo ed i requisiti giuridici e tecnici per l'evasione di detto incarico;
CP_
- che i convenuti e avevano anche il ruolo di ispettori di prodotto;
CP_4
- che la fatturazione delle prestazioni ricevute avveniva attraverso la che Controparte_2 collaborava nella gestione dei clienti che le venivano affidati e da sottoporre ad indagine per il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni da parte di TY RI e;
CP_1
- che a far data dal 2019 i clienti ove gli odierni convenuti avevano prestato la loro attività di auditing cessavano il rapporto contrattuale con per instaurare un egual rapporto Controparte_1 Controparte_ con società concorrenti, che collaboravano a loro volta con la società ;
- che tale condotta integrava la fattispecie di concorrenza sleale per sviamento di clientela e le ha cagionato un danno derivante dal netto calo di fatturato;
- che i convenuti, oltre ad aver svolto attività di concorrenza sleale, in vigenza del contratto sottoscritto con l'attrice medesima e con la società TY RI violavano il diritto di esclusiva ed anche le disposizioni di quest'ultimo contratto in tema di patto di non concorrenza post contrattuale;
- che in ragione della violazione dell'esclusiva e del patto di non concorrenza, in data 08.06.2020, aveva risolto il contratto di collaborazione con gli auditors convenuti per inadempimento contrattuale.
Tanto premesso parte attrice concludeva come in epigrafe. Le parti convenuti, costituitesi con comparsa del 17.06.2021, contestando ed impugnando tutte le avverse deduzioni, allegazioni e conclusioni perché infondate in fatto ed in diritto, chiedevano il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la premetteva di essere nel settore della Controparte_2 certificazione dei sistemi di gestione, fornendo servizi di c.d. “auditing”, precisando che la circostanza che la medesima società ed i suoi Professionisti operassero in collaborazione anche con altri organismi di certificazione era nota alla società sin dalla sottoscrizione del primo CP_1 accordo tra le Parti.
Eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della attrice per ogni domanda relativa ad eventuali rapporti e contratti sottoscritti con la società TY RI, ovvero di qualsivoglia altro organismo di certificazione diverso dalla società . CP_1 Controparte
Nel merito sosteneva che l'unico contratto di collaborazione concluso con la con previsione di un obbligo di esclusiva fosse quello sottoscritto dalla Dott.ssa in data
[...] CP_4
19.04.2016 relativo alle sole certificazioni del controllo di produzione del calcestruzzo industrializzato e che detto contratto fosse stato correttamente adempiuto dalla convenuta, senza violazione alcuna dell'obbligo di esclusiva ivi previsto all'art. 7.
Tutti i convenuti deducevano che i contratti prodotti da parte attrice come doc. 5, 6, 7 CP_ (rispettivamente di ) fossero stati da loro conclusi con un soggetto diverso, CP_4 Pt_1 la società capogruppo TY RI.
CP_
Il convenuto provvedeva a disconoscere il contratto apparentemente a sua firma, prodotto da parte attrice, che regolerebbe il suo rapporto di collaborazione con questa.
Parte convenuta deduceva la genericità della contestazione di concorrenza sleale stante la mancata allegazione delle modalità, asseritamente scorrette, che sarebbero state poste in essere da tutti e da ciascuno dei convenuti in relazione agli illeciti concorrenziali prospettati ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., contestando pertanto nel merito ogni relativo addebito di concorrenza sleale.
Contestava, inoltre, le pretese risarcitorie della controparte, deducendo la mancanza sia dell'an che del quantum, considerata la carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie illecita.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.07.2021 in relazione al disconoscimento della difesa dell'Ing. del contenuto, della conformità all'originale e della CP_3 sottoscrizione apposta in calce all'accordo di collaborazione sottoscritto con la Controparte_1 in data 17.11.2011, la parte attrice, intendendo avvalersi della scrittura disconosciuta, chiedeva la verificazione della stessa, nonché l'adozione di idonea misura cautelare ex art. 2599 c.c. per far cessare le condotte anticoncorrenziali considerato il vincolo di esclusiva che i convenuti avevano con e domandava la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Controparte_1
Esperiti gli incombenti preliminari, considerata la proposizione di una domanda cautelare in corso di causa sulla quale era necessario costituire il contraddittorio, veniva fissata l'udienza del
4.11.2021 per la decisione di tale domanda.
Con ordinanza del 25.05.2022, non ravvisandosi il fumus boni iuris, veniva respinta la domanda cautelare e concessi i termini ex art. 183 c.c., rilevato:
- “che i contratti conclusi dai convenuti con TY RI – impregiudicata la questione della
loro effettiva rilevanza nel presente giudizio nel quale questa non è parte – all'art.
3.12 vietano agli auditors di accettare dopo il servizio prestato per TY RI alcuna attività come consulente del cliente per due anni, ma che tale disposizione nulla ha a che vedere con un divieto di concorrenza con la committente, trattandosi di un divieto di ben altra natura diretto a garantire la
loro obiettività nei confronti del cliente certificato o ispezionato;
- che l'unico contratto concluso dai convenuti con che prevedrebbe un divieto di CP_1 CP_ concorrenza successivo alla cessazione del rapporto sarebbe quello del convenuto di cui questi però ha disconosciuto la sottoscrizione, e che quindi allo stato, nonostante l'istanza di verificazione preannunciata da , non ha efficacia probatoria nei suoi confronti;
CP_1
- che sulla configurabilità della concorrenza sleale incide l'assenza del rapporto di concorrenza fra
CP_ la attrice ed i sigg. , , dovendo tale rapporto ravvisarsi nei confronti delle CP_4 Pt_1 società, peraltro individuate nella domanda, che avrebbero beneficiato della distrazione di clientela, ma che non sono parte del presente giudizio;
- che allo stato non si ravvisa una prova adeguata dell'esistenza attuale di un obbligo negoziale nei confronti della attrice, essendo i rapporti contrattuali cessati per il recesso della attrice”.
Con ordinanza del 18.01.2023, resa all'esito dell'udienza cartolare, veniva disposta
CP_ consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare la riferibilità al sig. della sottoscrizione apposta in calce al contratto di collaborazione del 17.11.2011.
La causa veniva istruita documentalmente e con consulenza tecnica grafologica depositata CP_ dalla Dott.ssa che concludeva per l'autografia della sottoscrizione dell'Ing. sul Per_2 contratto di collaborazione, ed all'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive. *****
Giova premettere che non viene in rilievo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
In base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale (cfr. Cass. civ. n. 17161 del 26/06/2019).
Nel caso in esame non emerge dalla prospettazione attorea alcuna interferenza della prospettata concorrenza sleale della parte convenuta con titoli di proprietà industriale, sicché non viene in rilievo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Nel merito, presupposto indefettibile dell'illecito anticoncorrenziale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
L'esistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. (cfr. Cass. civ. n. 17144 del
22/07/2009).
Nella specie, è appena il caso di premettere che non ricorre la situazione di concorrenzialità
tra le parti in causa, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune: in particolare, la
[...]
è un Organismo di Certificazione per la valutazione di conformità dei sistemi di CP_1 gestione e del prodotto direttamente ed in collaborazione con il suo network di partnership internazionali qualificate per attività di audit finalizzate alla verifica ed alla attestazione della conformità delle normative inerenti alla qualità, la opera nel settore della Controparte_2 certificazione dei sistemi di gestione, fornendo servizi di c.d. “auditing”, ed i convenuti CP_4 CP_ e sono auditors nonché i primi due anche soci di quest'ultima società, pertanto non Pt_1 ricorrono i presupposti, almeno potenziali, di concorrenzialità tra le parti.
Tanto premesso, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute, posto che l'attrice indica tra le condotte definite di concorrenza sleale quella delle parti convenute anche con riferimento agli accordi stipulati con e non solo a Controparte_1
TY RI S.r.l., afferendo al merito ogni valutazione sulla liceità delle condotte riferibili agli accordi sottoscritti dai convenuti con quest'ultima.
Nel merito, la domanda è infondata.
Ebbene risulta per tabulas che:
- la e la hanno sottoscritto un accordo quadro che Controparte_1 Controparte_2 disciplinava i rapporti economici tra le società (cfr. doc. 2 e docc. 21, 22 – 25 fascicolo parte convenuta), che prevedevano – oltre alle collaborazioni professionali esterne rese dai Professionisti che svolgevano il ruolo di “Auditors” o di ispettori – anche rapporti di tipo commerciale consistenti, in buona sostanza, nel favorire la conclusione di contratti tra le aziende conosciute da
[...] Controparte e la Controparte_1
- che venivano sottoscritti contratti di collaborazione generali tra la ed i Controparte_1 professionisti convenuti PO e SA ed incarichi specifici che venivano di volta in volta conferiti dalla ai professionisti convenuti riferiti ad individuati clienti per i quali Controparte_1 dovevano effettuarsi le attività di audit o di ispezione prodromiche all'eventuale rilascio o mantenimento o rinnovo delle certificazioni;
- che il convenuto Ing. sottoscriveva dapprima l'accordo di collaborazione del CP_3
17.11.2011 (doc. 2 fascicolo parte attrice) oggetto di verificazione da parte del consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa ed in seguito la lettera di incarico generale del 07.09.2015 (doc. 3 e Per_2 doc. 20 fascicolo parte convenuta) e l'accordo di collaborazione del 03.10.2015 (doc. 4 parte convenuta), rimasti in vigore sino alla interruzione dei rapporti tra le Parti;
- che la convenuta Dott.ssa sottoscriveva la lettera di incarico generale con Controparte_4 del 07.09.2015 (cfr. doc. 5 e doc. 20), rimasta in vigore sino alla interruzione dei Controparte_1 rapporti tra le Parti e, successivamente, l'accordo di collaborazione del 19.04.2016 (doc. 1 parte attrice), contratto – quest'ultimo – relativo alla sola attività di nella certificazione del CP_5 controllo di produzione del calcestruzzo industrializzato;
- che il convenuto Sig. non aveva alcun accordo di collaborazione con la Parte_1 [...]
e svolgeva dunque la propria attività sulla base delle singole lettere di incarico per CP_1 ciascuno degli audit che gli venivano affidati. In tal modo ricostruiti i rapporti tra le parti, la addebita ai convenuti la Controparte_1 violazione degli obblighi contrattuali in termini di violazione del patto di esclusiva o di non concorrenza da parte dei convenuti e condotte integrative di illecito anticoncorrenziale ex art. 2598
c.c., prospettando un'attività di massiccia distrazione di clientela posta in essere dalle parti convenute in proprio danno, che avrebbe determinato, secondo la sua prospettazione, il passaggio di numerosi clienti dall'attrice ad altre società concorrenti, nello specifico Organismi di certificazione.
A tal fine, occorre innanzitutto distinguere, da un lato, la violazione del patto di esclusiva o di non concorrenza, pattuito tra le parti o previsto dalla legge, dalla concorrenza sleale;
dall'altro lato, distinguere la concorrenza lecita da quella illecita/sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Preliminarmente, giova ricordare che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
In linea generale va rilevato che le disposizioni contenute nei contratti tutti per cui è causa nulla hanno a che vedere con un divieto di concorrenza con la committente, Controparte_1 trattandosi di divieti di diversa natura diretti a garantire l'obiettività e l'imparzialità degli auditors
nei confronti del cliente certificato o ispezionato.
Ebbene, va rilevato che, come dedotto dai convenuti, nei documenti sopra citati nessun vincolo di esclusiva è previsto, fatta eccezione per il contratto di collaborazione del 17.04.2016 della dott.ssa relativo allo specifico incarico con vincolo di esclusiva per la certificazione del controllo CP_4 della produzione di calcestruzzo industrializzato, che tuttavia non risulta violato nei termini dedotti da parte attrice.
Invero, detto vincolo prevedeva, all'art. 7, l'impegno della con la sottoscrizione del CP_4 contratto a svolgere l'incarico in esclusiva per la Società, e dunque in assenza di collaborazione con altri organismi di certificazione, le attività ivi previste. È evidente che il vincolo di esclusiva si riferisce alla specifica attività di audit per la certificazione della produzione di calcestruzzo industrializzato che la dott.ssa doveva eseguire solo per la parte attrice con la quale aveva CP_4 sottoscritto il contratto di collaborazione e non risulta dagli atti attività specifica dalla medesima convenuta svolta per altri Organismi di Certificazione, con la conseguenza che alcun addebito di violazione del vincolo di esclusiva può esserle mosso. Nella fattispecie concreta, come innanzi illustrato, all'art.
4.2. lett. B) dell'accordo di
CP_ collaborazione dell'Ing. del 17.11.2011, le parti hanno espressamente previsto uno specifico patto di non concorrenza che però afferisce per l'appunto ai rapporti tra concorrenti, prevedendo espressamente l'impegno da parte del collaboratore a non intraprendere alcuna azione di concorrenza nei confronti di specie mediante utilizzo di know-how o di sistemi Controparte_1 acquisiti da o tramite quest'ultima sia in Italia e all'estero, almeno per due anni solari successivi alla data di cessazione dell'accordo. CP_
Rilevata la non concorrenzialità tra la parte attrice ed il convenuto ne deriva che nessun addebito di violazione del patto di non concorrenza possa essere al medesimo imputato, anche in considerazione dei successivi accordi di collaborazione e di incarico sottoscritti in data 7.09.2015 e
3.10.2015 volti a disciplinare i successivi rapporti di collaborazione che non contengono più alcun riferimento al patto di non concorrenza.
Orbene, premesso che la non ha assunto alcun obbligo di esclusiva nei Controparte_2 confronti dell'attrice, né un obbligo di non concorrenza, non si rinvengono specifiche allegazioni né CP_ la prova delle addotte violazioni degli obblighi contrattuali assunti dai convenuti e CP_4
quindi non può prospettarsi al riguardo alcuna responsabilità contrattuale. Pt_1
E' altresì priva di pregio la domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2598 c.c. per concorrenza sleale o per fatti illeciti ex art. 2043 c.c..
Orbene – premesso che l'ordinamento nazionale (al pari di quello comunitario) tutela e favorisce la concorrenza lecita tra le imprese, tanto da perseguire tutte quelle attività illecite che restringono o falsano il gioco della concorrenza – compie atti di concorrenza sleale quell'imprenditore che ponga in essere, in danno di un concorrente, uno dei comportamenti illeciti previsti dal n. 1 (confusione con i nomi e i segni altrui;
imitazione servile dei prodotti di un concorrente, confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente) o n. 2 (denigrazione o appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente) dell'art. 2598 c.c., ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, si avvalga “direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Lo sviamento della clientela costituisce la modalità tipica attraverso la quale si cagiona un pregiudizio o un pericolo di danno al patrimonio dell'imprenditore concorrente, ma per essere considerato il risultato di un'attività concorrenzialmente illecita è necessario accertare il compimento di una condotta vietata dall'art. 2598 nn. 1 e 2, c.c. o comunque non conforme ai principi della correttezza professionale, ai sensi del successivo n. 3.
Nella specie, anche laddove fosse stato configurabile un rapporto di concorrenzialità tra le parti in causa, ciò che non è per quanto già detto avuto riguardo all'attività dalle medesime rispettivamente svolta, l'attrice, su cui sarebbe gravato l'onere probatorio, vertendosi, con riferimento a quest'ultima domanda, in materia di responsabilità aquiliana, non ha in ogni caso fornito idonea prova delle asserite condotte di concorrenza sleale che sarebbero state poste in essere dai convenuti in suo danno, non essendo state enucleate, in particolare, né supportate da idoneo supporto probatorio condotte dei convenuti tali da costituire un'illecita distrazione di clientela dall'attrice a favore di terzi.
L'attrice ha fornito, invero, un documento di sua formazione unilaterale comprensivo di una lista di clienti che, secondo la sua prospettazione, sarebbero transitati dalla società attrice ad altri
Organismi di Certificazione (nella specie SM Slovensko, ABS e Istituto NO), senza tuttavia corredare tale produzione e le relative allegazioni circa lo sviamento di clientela di idonea prova di condotte illecite che sarebbero state attuate dai convenuti per determinare tale passaggio di clientela.
Si rileva, infatti, che la concorrenza, in mancanza di un patto che la vieti, non è illecita ed anzi è necessaria nel mercato al fine di migliorare le prestazioni offerte e le relative condizioni economiche, sfociando nell'illecito qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2598 c.c. e, in generale, qualora sia attuata con strumenti vietati dall'ordinamento giuridico.
Ebbene, nella specie non è stata comprovata alcuna condotta illecita dei convenuti a monte dell'asserito passaggio di clientela dall'attrice ad altre società esercenti l'attività di Organismo di certificazione, quindi la pretesa attorea non merita accoglimento.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 4.11.2020 dalla , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso le società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e e , contrariis reiectis: Controparte_4 CP_3 Parte_1
- rigetta le domande proposte dalla avverso in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, e e Controparte_4 CP_3
; Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, che liquida, in euro 30.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTu grafologica liquidate con CP_3 separato decreto.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere