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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa recante N.R.G. 335/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
Contro
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Francesco Bianco;
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.01.2024, il Sig. , già affetto da Parte_1
“ernie discali lombari” con una riduzione complessiva della propria capacità lavorativa nella misura del 6%, adiva il Giudice del Lavoro di Taranto al fine di vedersi riconoscere un percentuale maggiore al 6% dei postumi invalidanti connessi con l'insorgenza una nuova malattia di origine professionale ovvero la “tendinite del sovraspinoso bilaterale”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa veniva istruita mediante la nomina del consulente tecnico d'ufficio Dott. Per_1
.
[...]
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'espletata istruttoria il nominato CTU, è emerso che il ricorrente è affetto dalla patologia denunciata in sede amministrativa “tendinite del sovraspinato bilaterale”, ed in particolare da
“sindrome da conflitto cronica sub-acromiale spalla con tendinopatia degenerativa sovra spinato etenosinovite del CLB con limitazione del R.O.M articolare gradi estremi bilaterale”.
L'ente riconosceva al già un pregresso D.B. complessivo dell'14%. per treAvendo il Pt_1 ricorrente già un pregresso D.B. già riconosciuto dall' pari al 14%, l'elaborato peritale CP_1 riconosce un D.B. complessivo nella misura del 20% (venti per cento) dalla data di esecuzione della RM allegata in atti vale a dire dal 10/10/2024. Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 20 %, con decorrenza dal 10/10/2024.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente inerentemente al riconoscimento della malattia professionale “tendinite del sovraspinato bilaterale” e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al maggior indennizzo in rendita per malattia professionale nella misura complessiva del 20 % con decorrenza dal 10/10/2024;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
- Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza;
Taranto, 30.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa recante N.R.G. 335/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
Contro
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Francesco Bianco;
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.01.2024, il Sig. , già affetto da Parte_1
“ernie discali lombari” con una riduzione complessiva della propria capacità lavorativa nella misura del 6%, adiva il Giudice del Lavoro di Taranto al fine di vedersi riconoscere un percentuale maggiore al 6% dei postumi invalidanti connessi con l'insorgenza una nuova malattia di origine professionale ovvero la “tendinite del sovraspinoso bilaterale”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa veniva istruita mediante la nomina del consulente tecnico d'ufficio Dott. Per_1
.
[...]
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'espletata istruttoria il nominato CTU, è emerso che il ricorrente è affetto dalla patologia denunciata in sede amministrativa “tendinite del sovraspinato bilaterale”, ed in particolare da
“sindrome da conflitto cronica sub-acromiale spalla con tendinopatia degenerativa sovra spinato etenosinovite del CLB con limitazione del R.O.M articolare gradi estremi bilaterale”.
L'ente riconosceva al già un pregresso D.B. complessivo dell'14%. per treAvendo il Pt_1 ricorrente già un pregresso D.B. già riconosciuto dall' pari al 14%, l'elaborato peritale CP_1 riconosce un D.B. complessivo nella misura del 20% (venti per cento) dalla data di esecuzione della RM allegata in atti vale a dire dal 10/10/2024. Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 20 %, con decorrenza dal 10/10/2024.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente inerentemente al riconoscimento della malattia professionale “tendinite del sovraspinato bilaterale” e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al maggior indennizzo in rendita per malattia professionale nella misura complessiva del 20 % con decorrenza dal 10/10/2024;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
- Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza;
Taranto, 30.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone