TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 665
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato fosse adeguatamente motivato, richiamando puntualmente il vincolo violato, l'anteriorità della sua imposizione rispetto alla costruzione e l'impossibilità di qualificare l'abuso come formale. Ha inoltre affermato che l'onere probatorio sulla data di realizzazione dell'opera ricade sul privato e che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a smentire le deduzioni dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccessività della misura ripristinatoria

    Il Tribunale ha ritenuto che, confermata la legittimità del diniego del condono, l'ordinanza di demolizione fosse un atto dovuto e vincolato. Ha inoltre specificato che la mancata menzione dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale in caso di inadempienza non inficia la legittimità dell'ordine di demolizione, trattandosi di una conseguenza automatica ex lege.

  • Rigettato
    Mancato avvertimento sull'acquisizione del bene al patrimonio comunale

    Il Tribunale ha ritenuto che l'acquisizione del bene al patrimonio comunale sia una conseguenza automatica ex lege della violazione dell'ordine di ripristino, pertanto la mancanza di un avvertimento specifico non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Invalidità derivata del provvedimento sanzionatorio

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso principale, confermando la legittimità del diniego del condono e, di conseguenza, rendendo atto dovuto l'ordinanza di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 665
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 665
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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