Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PP RZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela IA Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MM IA Fazio in Lecce, piazzetta Montale n. 2;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot.n.120493 del 11/11/2020 (ordinanza n.219 del 20/11/2020), notificato il 31/11/2020, con il quale il Comune di Taranto ha rigettato la domanda di condono edilizio prot.n.37 presentata dal sig. PP RZ in data 27/01/2004, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la scheda redatta dal funzionario istruttore in data 05/08/2020 ed il parere del dirigente di pari data.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell'ordinanza dirigenziale n.18-2022 (Reg.Ord. Ns. Rif.85-13) del 08/06/2022, notificata in data 27/06/2022, con la quale il Dirigente del Settore Sviluppo Economico – SUE – SUAP del Comune di Taranto ha ingiunto al ricorrente la demolizione dell'opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi entro gg.90, rappresentando che, non ottemperando nel termine suddetto, le opere saranno demolite dal Comune a spese dei responsabili dell'abuso, e con l'avvertenza che, ove risultasse l'inottemperanza all'ordine di demolizione in seguito a sopralluogo della Polizia Locale “verrà applicata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31, comma 4 bis, del D.P.R. n.380/01”, nella misura massima di €.20.000,00 in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27…”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della nota prot.n.0055255 del 28/03/2022, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti consequenziali all'ordinanza dirigenziale prot.n.120493 del 11/11/2020 (ordinanza n.219 del 20/11/2020), di rigetto della domanda di condono edilizio prot.n.37 presentata dal sig. PP RZ in data 27/01/2004, ed ove occorra del medesimo provvedimento reiettivo del 20/11/2020, già impugnato con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, celebratasi da remoto, del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa DA TT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot.n.120493 del 11/11/2020, notificato il 31/11/2020, con il quale il Comune di Taranto ha rigettato la domanda di condono edilizio prot. n. 37 presentata dal sig. PP RZ in data 27/01/2004, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Di seguito i motivi di censura:
1) il provvedimento di diniego del condono edilizio non sarebbe sostenuto da un adeguata istruttoria, poiché del tutto slegato dalle scelte operate dall’Amministrazione comunale, tesi a recuperare e riqualificare il nucleo abitativo esistente in località Lama, individuato e perimetrato con delibera di C.C. n.148/04;
il provvedimento sarebbe, poi, illegittimo perché si limita a richiamare genericamente la classificazione paesaggistica dell’area in virtù del P.P.T.R., che ha recepito il D.M. 01/08/1985, ossia “componenti culturali ed insediativi: beni paesaggistici – immobili ed aree di notevole interesse pubblico” senza tuttavia specificare gli indirizzi di tutela e le prescrizioni d’uso applicabili;
2) inoltre, dalla motivazione del provvedimento non si evincerebbe in alcun modo la natura e tipologia del vincolo idrogeologico che graverebbe sul terreno, poiché il richiamo alla normativa del Regio decreto sarebbe del tutto generico; il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo sia per aver richiamato una normativa di rango statale che fissa i principi generali della tutela idrogeologica ignorando la classificazione del terreno secondo il PAI regionale vigente, sia per avere omesso di richiedere all’Autorità di bacino il nulla-osta di competenza, in palese violazione del paradigma normativo delineato dalla legge sul condono n.326/03.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza dirigenziale n.18/2022 del 08/06/2022, con la quale il Comune di Taranto ha ingiunto al ricorrente la demolizione dell’opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi; si lamenta in proposito:
1) la misura ripristinatoria sarebbe eccessiva, non necessaria e, comunque, non adeguata al caso di specie, arrecando al ricorrente un sacrificio ingiusto ed intollerabile, ovvero quello della demolizione di un piccolo manufatto qualificabile come opera pertinenziale e accessoria;
2) si aggiunge che non sarebbe stata dato avvertimento del fatto che in caso di mancata demolizione dell’opera abusiva, questa e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, venendo comunicato soltanto che, in caso di inadempienza, le opere sarebbero state demolite dal Comune a spese dei responsabili dell’abuso;
3) infine: le illegittimità denunciate con il ricorso principale inficerebbero anche la validità del provvedimento sanzionatorio per invalidità derivata.
Si è costituito il Comune di Taranto, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza straordinaria del 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. Si controverte della legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione procedente ha negato il condono richiesto dal ricorrente in relazione agli abusi realizzati presso l’immobile nella sua proprietà, nonché del successivo ordine di demolizione impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Procedendo dalla disamina del ricorso introduttivo del giudizio, giova evidenziare che il contestato diniego di condono riposa sulla seguente motivazione: “… l’area ove sorge l’edificio è interessata da “componenti culturali ed insediative: Beni paesaggistici – Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico (imposto con D.M.01/08/1985 ai sensi della Legge n.1497/1939)e da componenti idrologiche: Ulteriori contesti Paesaggistici – vincolo Idrogeologico (imposto con R.D.30/12/1923 n.3267); considerato che l’art.32, comma 26, della L. 326/2003, per gli interventi edilizi realizzati abusivamente su aree sottoposte a vincoli di tutela, limita l’applicabilità del condono edilizio esclusivamente agli “abusi formali” ed alle tipologie 4, 5, 6, della tabella C allegata alla suddetta legge, carattere che, nella fattispecie, non si riscontra in quanto si configura una tipologia n.1 d’abuso … rigetta la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi …” (cfr. provvedimento impugnato).
Va rilevato che l’atto impugnato in principalità, recante diniego di condono, è stato assunto dal Comune di Taranto in sede di riesame, a seguito della pronuncia di annullamento del precedente diniego per difetto di motivazione in punto di datazione del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell’abuso (ciò emerge dal provvedimento impugnato).
Ai sensi dell’art. 32, comma 27 della legge 326/2993 le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono, infatti, sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
b) seppur realizzate in assenza o difformità dal titolo siano conformi alle prescrizioni urbanistiche.
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza l’onere probatorio relativo all’epoca di realizzazione di un’opera ricade sul privato che la fa valere, in base al principio di vicinanza dalla prova. Tale prova “deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Essendo l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale” (da ultimo Consiglio di Stato sez. VII, 30/01/2024, n. 909; cfr. anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 01/10/2024, n. 5166; T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 17/04/2025, n. 721).
In altre parole “sul richiedente un condono edilizio grava l’onere della prova, "pieno", di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l’ammissibilità dell’istanza di condono” (Consiglio di Stato sez. VII, 01/08/2024, n. 6925).” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 9 febbraio 2026, n. 156).
Quanto dedotto dal Comune di Taranto, nel provvedimento impugnato, circa la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti citati, non è stato adeguatamente smentito dal ricorrente mediante l’allegazione di concreti elementi di segno contrario: quest’ultimo si è, infatti, limitato a censurare il provvedimento in oggetto per difetto di istruttoria e di motivazione; diversamente da quanto sostenuto dal Sig. RZ l’atto in disamina risulta invece sostenuto da un adeguato supporto motivazionale, che si concreta nel richiamo puntuale al vincolo violato, all’anteriorità della relativa apposizione rispetto all’epoca di costruzione delle opere abusive, nonché alla impossibilità di ricondurre queste ultime, in base alle relative caratteristiche, nell’alveo degli illeciti formali per i quali è ammissibile il condono.
Si tratta, infatti, di un fabbricato ad uso deposito della superficie di 36 mq circa, realizzato, secondo quanto dichiarato dallo stesso richiedente il condono, nell’anno 2001: come dedotto dall’Amministrazione, ne consegue la violazione del vincolo di notevole interesse pubblico, imposto nell’anno 1985, nonché del vincolo idrogeologico imposto nel 1923 (cfr. provvedimento impugnato).
2. In questo contesto, il diniego di condono risulta essere un atto dal contenuto necessitato, non richiedente alcuna ulteriore motivazione o integrazione istruttoria.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso introduttivo e con esso dei motivi aggiunti, che vanno, quindi, respinti; infatti la conferma della legittimità del diniego del titolo in sanatoria rende atto dovuto e vincolato anche la successiva ordinanza di demolizione.
Resta solo da aggiungere, in proposito, quanto al dedotto mancato avvertimento relativamente all’acquisizione del bene al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza, che tale acquisizione costituisce una conseguenza automatica, ex lege , della violazione dell’ordine di ripristino e la mancanza di tale specifico avvertimento non è, pertanto, in alcun modo idonea a incidere negativamente sulla legittimità dell’ordine di demolizione.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce-Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TR OR, Presidente FF
DA TT, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| DA TT | TR OR |
IL SEGRETARIO